PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE Determinazione n. 525/SA del 30.10.2012
Oggetto: Autoscuola “Sardegna” di Zanda Valerio e C. S.a.s., con sede secondaria in Giba, Via Principe di Piemonte, 150. Revoca della sospensione dell’attività.
Il Dirigente
Premesso che l’art. 123 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dall’art.
105, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 relativo al decentramento amministrativo agli enti locali, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che ha liberalizzato l’attività, e dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha modificato alcuni aspetti inerenti l’esercizio dell’attività, attribuisce alle province la funzione relativa alla vigilanza amministrativa e tecnica sull’attività svolta dalle autoscuole;
Dato atto che:
- Con nota prot. n. 5490 del 24.02.2012, veniva rilasciata al Sig. Valerio Michele Zanda, socio amministratore dell’autoscuola in oggetto, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.M. n. 317/95, affinché svolgesse temporaneamente, per un periodo di tre mesi, la funzione di istruttore presso la sede secondaria dell’autoscuola “Sardegna”, sita in Giba, Via Principe di Piemonte, 150;
- A seguito di istanza del 22.05.2012 avente prot. n. 13968 veniva concessa in data 31.05.2012, con atto prot. n. 14580, un’ulteriore proroga di tre mesi per lo svolgimento della funzione di istruttore supplente da parte del Sig. Valerio Michele Zanda, in quanto il medesimo comunicava di non potere ancora sostituire, per difficoltà di reperimento, l’istruttore di guida mancante;
Rilevato che con determinazione del Dirigente dell’Area dei Servizi per la Pianificazione e Programmazione n. 500/SA del 15.10.2012, l’attività dell’autoscuola in oggetto veniva sospesa per un periodo di un mese, ai sensi dell’art. 123, comma 8, sub b del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, in quanto il rappresentante legale della Società non aveva provveduto al reintegro dell’istruttore di guida;
Considerato che, in data 25.10.2012, con richiesta pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 28202, il su citato Valerio Michele Zanda, legale rappresentante dell’autoscuola in oggetto, ha provveduto a chiedere l’inserimento in organico del Sig. Giuseppe Zanda, in qualità di istruttore di guida;
Visto l’esito dell’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento dell’Ufficio Trasporti e Mobilità, da cui risulta il possesso dei requisiti richiesti, in capo all’istruttore di guida sopra citato;
Visto l’art. 123 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Determinazione n. 525/SA del 30.10.2012 pag. 2 di 2
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, in particolare l’art. 107:
DETERMINA
-Di procedere alla revoca della determinazione n. 500/SA del 15.10.2012, con la quale veniva sospesa l’attività della sede secondaria dell’autoscuola “Sardegna”, sita nel Comune di Giba, Via Principe di Piemonte, 150, per un periodo di un mese;
-Di rilasciare al Sig. Valerio Michele Zanda, rappresentante legale dell’autoscuola “Sardegna” di Zanda Valerio Michele e C. S.a.s., con sede legale nel Comune di Carbonia, Via Gramsci, 42, , il tesserino n. 037 del 30.10.2012, che abilita il Sig. Giuseppe Zanda, socio della su citata autoscuola, all’esercizio della funzione di istruttore di guida presso la sede secondaria sita in Via Principe di Piemonte, 150, nel Comune di Giba.
-Di comunicare, all’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Cagliari, nonché al Distaccamento della Sezione di Polizia Stradale di Carbonia, al Comando Stazione Carabinieri di Giba e al Comune di Giba il presente provvedimento, ai fini dell’espletamento dei propri compiti istituzionali.
Il Dirigente
Dott.ssa Anna Maria Congiu f.to