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Il mio treno ha fatto ritardo: posso richiedere una indennità?

Autore: Carlos Arija Garcia | 27/09/2021

Che cosa prevedono il Regolamento europeo in materia di trasporto ferroviario ed i principali vettori, cioè Trenitalia e Italo.

Chi fa o ha fatto il pendolare ogni giorno per andare a scuola o al lavoro conosce bene la tortura di timbrare spesso in ritardo e di rientrare a casa la sera ad un’ora indecente rispetto a quella prevista. Colpa dei mezzi di trasporto che oggi sì e domani pure hanno qualche motivo per non rispettare l’orario. Eppure, nel

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momento in cui un passeggero acquista un biglietto o un abbonamento, ha fatto un contratto con l’azienda del trasporto in cui entrambe le parti si impegnano a mantenere quanto pattuito: il viaggiatore, a pagare quanto gli viene richiesto per salire a bordo ed essere portato a destinazione. Il vettore, a compiere quella tratta in un determinato tempo. Se il passeggero non fa la sua parte, o non sale sul treno o viene multato ed invitato a scendere alla prima occasione. Ma se l’azienda del trasporto non riesce ad onorare il suo impegno, che succede? La domanda che si pone ogni giorno il pendolare è sempre quella: se il mio treno ha fatto ritardo, posso richiedere una indennità?

Detto in un altro modo: perché se io non pago il biglietto mi danno la multa mentre se l’azienda non rispetta il contratto fino in fondo può farla franca? Mistero della fede, si direbbe altrove. Certo è che se il ritardo diventa scandaloso allora il passeggero può far valere i suoi diritti, anche da un punto di vista economico. Ecco che cosa prevedono i due principali operatori del trasporto ferroviario, ovvero Trenitalia e Italo.

Trasporto ferroviario: il regolamento europeo

Prima di entrare nei dettagli di cosa prevedono Trenitalia e Italo se il treno ha fatto ritardo, è opportuno esaminare il Regolamento europeo in materia di trasporto ferroviario [1].

Secondo quanto stabilito a Bruxelles per tutti gli Stati membri, nel caso in cui sia ragionevolmente prevedibile un ritardo in arrivo alla destinazione finale, prevista dal contratto di trasporto, superiore a 60 minuti, il passeggero può scegliere fra:

il rimborso integrale del biglietto, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, nel caso in cui il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio del passeggero, oltre ad avere la possibilità, se del caso, di ritornare al punto di partenza non appena possibile;

il proseguimento del viaggio seguendo eventualmente anche un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile, oppure anche in una data successiva, a

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discrezione del passeggero.

In quest’ultimo caso, il viaggiatore ha diritto ad un indennizzo minimo del:

25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra i 60 e 119 minuti;

50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo di 120 minuti ed oltre.

Attenzione, però, perché il Regolamento concede agli operatori del trasporto ferroviario di introdurre una soglia minima al di sotto della quale non sono previsti risarcimenti. La soglia minima per un indennizzo non deve superare i 4 euro.

La normativa Ue raccoglie anche un’importante sentenza della Corte di giustizia europea [2] in cui viene stabilito che l’indennizzo è dovuto anche se il ritardo era causato da una circostanza definibile come «forza maggiore». Questo significa che un’impresa di trasporto non può rifiutare il pagamento dell’indennizzo nemmeno se il ritardo era dovuto, ad esempio, ad un terremoto, ad un violento temporale o ad una bufera di neve.

Nel caso in cui si accumuli un ritardo importante, l’azienda del trasporto ferroviario è tenuta a garantire ai passeggeri:

pasti o bevande gratuite in caso di ritardo di almeno 60 minuti;

sistemazione in hotel e trasporto dalla stazione all’albergo nel caso in cui il ritardo provocasse la necessità di un pernottamento.

È opportuno anche ricordare che il viaggiatore ha il diritto di chiedere all’operatore del trasporto pubblico di certificare sul biglietto il ritardo subìto, la perdita di una coincidenza o la soppressione del treno. In questo modo, non solo si potrà giustificare la parziale o totale assenza al lavoro o a scuola ma si avrà un documento fondamentale da presentare in sede di reclamo.

Trasporto ferroviario: cosa prevede Trenitalia per i ritardi

Se ancora ti chiedi se si può chiedere un’indennità per il ritardo del treno, ecco che cosa prevede Trenitalia a seconda del tipo di convoglio e della consistenza del ritardo.

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Quando un qualsiasi treno nazionale arriva oltre 59 minuti dopo l’orario previsto, hai diritto ad un’indennità pari al:

25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;

50% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno 120 minuti.

L’indennità viene corrisposta scegliendo tra:

un bonus per l’acquisto di un nuovo biglietto entro 12 mesi;

contanti per pagamenti effettuati in contanti;

riaccredito per pagamenti effettuati con carta di credito.

L’indennità – precisa Trenitalia – spetta anche nel caso di biglietti acquistati in tutto o in parte con altro bonus da indennità ed è calcolata rispetto al prezzo complessivo dell’intera soluzione di viaggio.

In caso di ritardo in arrivo dei Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, compreso tra i 30 e i 59 minuti, Trenitalia riconosce un bonus pari al 25% del prezzo del biglietto che potrà essere utilizzato entro 12 mesi per l’acquisto di un nuovo biglietto.

Questo bonus, però, non è cumulabile con l’indennità riconosciuta in caso di ritardo superiore a 60 minuti o con altri tipi di indennità.

Per ottenere queste indennità occorre fare richiesta dopo 24 ore da quando è stato effettuato il viaggio ed entro 12 mesi dalla data del ritardo o dalla scadenza dell’abbonamento. La richiesta va presentata:

compilando l’apposito form disponibile sul sito di Trenitalia;

su trenitalia.com, solo per i biglietti acquistati online o su app, utilizzando la funzionalità «Richiedi Indennizzo» disponibile dopo aver richiamato il dettaglio del viaggio o dall’area riservata;

presso l’agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto;

presso qualsiasi biglietteria;

al Call Center, solo per i biglietti acquistati tramite il Call Center o sul sito di Trenitalia o app.

Infine, per quanto riguarda i treni regionali, cioè quelli che trasportano ogni giorno il maggior numero di pendolari da e verso casa, la situazione è più articolata. Se c’è ritardo tra il luogo di partenza e quello di destinazione segnato

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sul biglietto di corsa semplice, a tariffa 39, 39/AS e «biglietti globali misti», è possibile chiedere un’indennità pari al:

25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti per biglietti pari almeno a 16 euro;

50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti per biglietti pari almeno a 8 euro.

La richiesta può essere fatta solo se riguarda un biglietto in cui sono indicate origine e destinazione. Occorre compilare il modulo disponibile in biglietteria o sul sito di Trenitalia e spedirlo alla Direzione Regionale o Provinciale competente per la località di destinazione entro e non oltre 1 anno dalla data in cui si è verificato il ritardo. Occorre allegare il biglietto originale obliterato alla partenza e all’arrivo o, in caso di biglietto elettronico, la stampa cartacea in Pdf.

Trasporto ferroviario: cosa prevede Italo per i ritardi

Anche Italo riconosce, in caso di ritardo del treno, un indennizzo automatico pari al:

25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo in arrivo tra 60 e 119 minuti;

50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo superiore ai 120 minuti.

L’indennizzo viene erogato entro 30 giorni tramite voucher o, se il passeggero è iscritto al programma Italo Più, su Borsellino Italo. In entrambi i casi, Italo invia un’e-mail con cui comunica l’avvenuto indennizzo.

Se il treno deve ancora partire ed è previsto un ritardo superiore ai 60 minuti, o se viene cancellato in partenza, il viaggiatore ha diritto a richiedere immediatamente il rimborso del prezzo del biglietto senza alcuna trattenuta per:

la parte di viaggio non ancora effettuato;

l’intero viaggio se non si ha più bisogno di arrivare a destinazione. Inoltre, in questo caso, si può chiedere di tornare al punto di partenza non appena possibile con il primo Italo utile.

Se il biglietto è di andata e ritorno e il ritardo o la cancellazione interessa il treno di

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andata, il passeggero può richiedere il rimborso integrale di entrambi i viaggi o decidere di mantenere quello di ritorno. Se il ritardo superiore ai 60 minuti o la cancellazione interessa il viaggio di ritorno, si potrà richiedere il rimborso integrale del solo viaggio di ritorno.

In alternativa al rimborso, come previsto dal Regolamento europeo, è possibile chiedere il proseguimento del viaggio verso la destinazione finale non appena possibile con i servizi sostitutivi messi a disposizione o con il primo Italo utile oppure in data successiva.

Note

[1] Regolamento CE n. 1371/2007. [2] Corte giustizia Ue sent. del 26.09.2013 in causa C-509/2011.

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