Partecipazione dei consiglieri non componenti ai lavori della Commissione verifica titoli.
(Delibera del 10 luglio 2013)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 10 luglio 2013, ha adottato la seguente delibera:
«Ai sensi dell’art. 41 del Regolamento Interno “ogni componente del Consiglio ha facoltà di intervenire alle sedute di ogni Commissione e di partecipare alla discussione senza, peraltro, prendere parte alle votazioni”.
Si tratta, di stabilire se tale regola generale si applichi anche alla Commissione di cui all’art.
1 del Regolamento Interno.
In senso contrario potrebbe addursi la collocazione sistematica della disposizione che, invero, essendo posta nel capo IV del Regolamento Interno (artt. 30 – 43), sembrerebbe riferita alle sole commissioni ivi disciplinate, cioè alle tradizionali commissioni permanenti del Consiglio.
Potrebbe, inoltre, deporre nel senso sopra indicato la circostanza che la Commissione di verifica dei titoli presenti una struttura ridotta rispetto a quella delle Commissioni ordinarie (tre membri invece di sei) e venga nominata dal Presidente senza interlocuzione con altri organi o soggetti, al contrario di quanto avviene per le Commissioni ordinarie. Infine, potrebbe valorizzarsi, in tal senso, il profilo tecnico della Commissione, alla quale non sono concessi gli ampi margini di discrezionalità amministrativa propri delle Commissioni disciplinate nel capo IV. Si tratta, tuttavia, di argomenti che non comportano una diversità funzionale e strutturale della Commissione in esame rispetto a quelle disciplinate dagli artt. 30 e ss. del Regolamento interno.
Deve, in primo luogo, osservarsi che non è ignota al Regolamento la possibilità che una Commissione sia composta di un numero di membri inferiore a sei, come avviene ad esempio per la Commissione per il Bilancio del Consiglio ai sensi dell’art. 30 comma 3 RI (il quale prevede la composizione di tre membri), o può avvenire per le Commissioni “speciali” di nomina Presidenziale previste dal comma 4 del citato articolo 30.
In secondo luogo, deve rilevarsi che la nomina dei membri della Commissione in esame come pure delle Commissioni ordinarie risale, pur nel quadro della diversa latitudine della eventuale istruttoria, alla finale e determinante manifestazione volitiva del Presidente del Consiglio superiore della magistratura, con la conseguenza che, sotto tale profilo, non sembra potersi istituire una sostanziale differenza di regime.
Infine, pare arbitrario distinguere le Commissioni sul piano della diversa latitudine della discrezionalità amministrativa, non potendo escludersi che anche in sede di verifica dei titoli un esercizio della discrezionalità, seppure tecnica, permanga e non ponendosi, in ogni caso, alcun problema di incompatibilità tra la eventuale partecipazione alla seduta di membri del Consiglio e la natura vincolata o discrezionale della attività della Commissione.
In sostanza non si rinvengono ragioni che possano fondatamente escludere la partecipazione dei membri del Consiglio alla Commissione di cui all’art. 1 del Regolamento Interno mentre, sul piano interpretativo, deve pervenirsi alla conclusione che detta partecipazione è senz’altro ammessa, essendo imperniata sul generale principio di trasparenza che informa l’ordinamento. A solo titolo esemplificativo, può richiamarsi l’art. 31, primo comma, del Regolamento del Senato della Repubblica che recita: “Ogni Senatore può partecipare alle sedute di Commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, senza diritto di voto” mentre il terzo comma della medesima disposizione afferma che “Le Commissioni possono decidere che, per determinati documenti, notizie o discussioni che interessano lo Stato, i propri componenti siano vincolati dal segreto. In questo caso è vietata la partecipazione dei Senatori che non facciano parte delle Commissioni stesse, prevista dal primo comma”. La disposizione del Regolamento del Senato consente, in definitiva, di confermare che la regola
generale è quella della libera partecipazione dei membri della assemblea ai lavori della Commissione salvo che documenti, notizie od informazioni che interessano lo Stato debbano rimanere segreti.
In tale contesto la partecipazione dei membri del Consiglio superiore della magistratura alla Commissione di verifica di cui all’art. 1 del R.I. non può essere ragionevolmente esclusa.
Peraltro, anche tale Commissione ha funzione esclusivamente referente e quindi non è dato ravvisare ragioni per un differente regime dei lavori della stessa, mentre, da ultimo, la par condicio tra i componenti del Consiglio comprova tale soluzione interpretativa.
Per le esposte ragioni il Consiglio
delibera
che è consentito ai membri del Consiglio partecipare, a norma dell’art. 41 del Regolamento Interno, alla Commissione di verifica dei titoli di cui all’art. 1 del medesimo Regolamento.».