• Non ci sono risultati.

Diffamazione e diritto di critica: ultime sentenze

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Diffamazione e diritto di critica: ultime sentenze"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

Diffamazione e diritto di critica:

ultime sentenze

Autore: Redazione | 12/04/2021

L’interesse al racconto; la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti; la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti. La scriminante è configurabile se il giornalista ha assolto all’onere di esaminare l’oggetto della narrativa.

(2)

L’esercizio del diritto di critica

L’esercizio del diritto di critica nei confronti di un magistrato può ritenersi lecito quando sia guidato dalla ragionevole convinzione soggettiva che i fatti corrispondano a verità, mentre non è configurabile se supera il limite della continenza non essendo suffragato da fatti obiettivamente riscontrabili e controbilanciato dal requisito della verità putativa.

Tribunale Ancona sez. II, 26/01/2021, n.118

Configurabilità del diritto di critica

Ai fini del riconoscimento dell’esimente prevista dall’art. 51 c.p., qualora le frasi diffamatorie siano formulate a mezzo social network, il giudice, nell’apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato ma anche dell’eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo.

Cassazione penale sez. V, 18/01/2021, n.8898

Diffamazione, diritto alla critica e aggressioni

In tema di diffamazione, non può trovare applicazione la scriminante del diritto di critica quando la condotta dell’agente trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione ed integranti l’utilizzo di ‘argumenta ad hominem’, intesi a screditare l’avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità od inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni. La critica presuppone fatti che la giustifichino, ovvero un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza di dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse. La libertà di esprimere giudizi critici trova il solo limite nell’esistenza di un sufficiente riscontro fattuale.

Corte appello Genova sez. II, 30/12/2020, n.1293

(3)

Diffamazione a mezzo stampa e diritto di critica

Nel contesto di articoli di stampa aventi ad oggetto il commento dei risultati elettorali, la narrazione dei fatti inevitabilmente la narrazione dei fatti si accompagna all’esercizio del diritto di critica, la valutazione della continenza formale e sostanziale è attenuata per lasciare spazio alle interpretazioni soggettive dei fatti narrati e per svolgere le valutazioni e censure che si vogliono esprimere, ciò, tuttavia, non può spingersi alla denigrazione personale del soggetto interessato dalle critiche.

Tribunale Napoli sez. VIII, 04/02/2021, n.1097

Il significato di mero giudizio critico negativo

In tema di diffamazione, l’esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione, ma non vieta l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato.

(Fattispecie in cui la Corte non ha ritenuto esorbitante dai limiti della critica legittima l’accusa di “assoluta incapacità ad organizzare il reparto” rivolta al direttore di un Pronto Soccorso da un consigliere del comitato consultivo di un’Azienda Ospedaliera che, nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo dell’attività e dell’organizzazione aziendale, evidenziava reali disservizi organizzativi e sollecitava i dovuti controlli).

Cassazione penale sez. V, 19/02/2020, n.17243

La responsabilità civile per diffamazione

In tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere

(4)

necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all’esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive.

Tribunale Roma sez. I, 05/02/2020, n.2537

Legittimo esercizio del diritto di critica:

presupposti

I presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica sono così tratteggiati: in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione per notizie diffuse a mezzo stampa, presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica, allo stesso modo del diritto di cronaca, rispetto ai quale consente l’uso di un linguaggio più pungente ed incisivo, sono: a) l’interesse al racconto, ravvisabile quando anche non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa; b) fa correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la cd. continenza, nel senso che l’informazione di stampa non deve trasmodare in argumenta ad hominem né assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l’oggettiva verità del racconto, la quale tollera, perciò, le inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo.

Tribunale Verona, 27/01/2020, n.859

Al giornalista può essere precluso di riferire legami e rapporti oggettivamente esistenti?

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica del giornalista non può essere svilito, limitandolo alla esposizione dei fatti e alla loro puntuale, esatta riproduzione, sicchè non può negarsi al predetto il diritto di ricercare e di riferire al

(5)

lettore legami, rapporti e relazioni, dirette o indirette, immediate o mediate, quando questi elementi risultino oggettivamente sussistenti.

Cassazione penale sez. V, 06/03/2020, n.17259

La verità putativa

In tema di diffamazione a mezzo stampa, al fine di attribuire efficacia esimente all’esercizio del diritto di cronaca e di critica, la verità della notizia e la fondatezza dell’opinione vanno valutate con riferimento al momento in cui sono state divulgate, non potendo assumere alcun rilievo gli eventi successivi.

Corte appello Bari sez. III, 04/12/2019, n.2524

Diffamazione aggravata e diritto di critica

La scriminante putativa dell’esercizio del diritto di critica o di cronaca è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il giornalista abbia assolto all’onere di esaminare, controllare e verificare l’oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva affermato la responsabilità per il delitto di diffamazione aggravata di un giornalista che aveva omesso l’esame degli atti giudiziari criticati e si era affidato per la comprensione degli stessi, affermandosi sprovvisto della necessaria competenza tecnica, al legale del soggetto destinatario degli atti stessi e interessato a rappresentare in modo a sé favorevole i fatti processuali).

Cassazione penale sez. V, 04/11/2019, n.50189

Limiti all’esercizio del diritto di critica

In materia di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste una generica prevalenza del diritto all’onore sul diritto di critica, in quanto ogni critica alla persona può incidere sulla sua reputazione. D’altra parte, negare il diritto di critica, solo perché lesivo della reputazione di taluno, significherebbe negare il diritto di libera manifestazione del pensiero. Il diritto di critica, pertanto, può essere esercitato anche mediante espressioni lesive della reputazione altrui, purché esse siano

(6)

strumento di manifestazione di un ragionato dissenso e non si risolvano in una gratuita aggressione distruttiva dell’onore. Per contro, si configura un abuso del diritto di critica in caso di palese travalicamento dei limiti della civile convivenza, di utilizzo di espressioni sgradevoli e non pertinenti al tema in discussione, senza che sussista alcuna finalità di pubblico interesse.

Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto infondata la richiesta risarcitoria avanzata dall’attore in relazione alla pubblicazione di una serie di articoli giornalistici redatti, a suo dire, con l’unico scopo di screditare la sua immagine pubblica e professionale, attraverso la diffusione di notizie false e l’utilizzo di espressioni offensive. Secondo il giudice, invece, dagli articoli in esame non si può evincere che sia stata veicolata una notizia falsa, né tantomeno si può evincere un intento doloso nei confronti dell’attore.

Tribunale Roma sez. XVIII, 18/10/2019, n.20090

Il ricorso a fonti attendibili e verificabili

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esercizio del diritto di critica storica postula che l’autore utilizzi fonti attendibili e verificabili, segua un percorso logico non pretestuoso e si esprima con termini appropriati e continenti, non assumendo, invece, rilievo in sede penale la completezza delle fonti bibliografiche compulsate, né la perspicacia dei giudizi formulati.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l’esimente in relazione ad una pubblicazione avente ad oggetto la ricostruzione di un episodio della resistenza partigiana, la strage di Rovetta, nella quale il ricorrente aveva formulato, “con logica discutibile e claudicante”, l’ipotesi della corresponsabilità della persona offesa, fondandosi però su una serie di indizi, corrispondenti a dati reali e correttamente esposti, prospettati insieme all’opinione dissenziente espressa da altri storici, in modo da consentire al lettore di “apprezzare la forza del ragionamento e di farsi una propria opinione sul fatto”).

Cassazione penale sez. V, 09/09/2019, n.42755

(7)

L’accertamento della diffamazione a mezzo stampa

In materia di diffamazione a mezzo stampa, oggetto dell’accertamento giudiziale sono la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, la considerazione di circostanze oggetto di altri provvedimenti giudiziali, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, l’esclusione dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica, tenuto conto che quest’ultimo ha efficacia scriminante in riguardo al fatto diffamatorio a condizione che la notizia divulgata, oltre che socialmente rilevante e descritta con continenza espressiva, sia vera, il che implica che sia riportata in modo completo.

Tribunale Lecce sez. I, 04/06/2019, n.1882

La configurabilità e l’efficacia dell’esimente del diritto di critica

In tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all’esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive.

Tribunale Reggio Calabria sez. II, 13/12/2019, n.1652

L’uso di termini offensivi e la manifestazione del pensiero critico

In tema di diffamazione, l’esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione, ma non vieta l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano

(8)

insostituibili nella manifestazione del pensiero critico in quanto non hanno adeguati equivalenti.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non esorbitante dai limiti della critica legittima l’utilizzo, in una pagina Facebook, dell’epiteto “idiota” nei confronti di un poliziotto, non identificato nominativamente, che aveva sparato dei colpi di arma da fuoco in pieno centro cittadino per arrestare la fuga degli autori di un reato, in quanto l’imputato aveva inteso solo stigmatizzare l’uso eccessivo della forza, sproporzionato rispetto al reato e alle condizioni di tempo e di luogo in cui si era svolto il fatto).

Cassazione penale sez. V, 29/11/2019, n.15089

Riferimenti

Documenti correlati

La sentenza presenta numerosi spunti di riflessione. Essa pone infatti la que- stione di quali siano i limiti di continenza dell’esercizio del diritto di critica giu- diziaria,

In materia di responsabilità del notaio per tardiva trascrizione qualora per esplicita richiesta delle parti ovvero per legge il notaio che ha ricevuto un atto soggetto

In caso di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 278/2013 e anche in assenza di una disciplina procedimentale attuativa di tale pronuncia, il

In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente opera

Quando tale prova non sia stata fornita e quando nulla possa essere conseguentemente contestato all’associazione sportiva, risultando che la stessa aveva predisposto

“si presenta in termini così concreti e precisi da rendere superflua qualsiasi altra norma integrativa e da escludere ogni dilazione alla applicabilità del precetto in esso

569 ss., che riconduce questa soluzione alla scelta del legislatore di limitare il più possibile le ipotesi di invalidità delle decisioni dell’organo amministrativo: “pure

Il notaio, dunque, al momento della redazione dell’atto costitutivo è tenuto a verificare l’identità dei comparenti davanti alla sua figura e, ovviamente, non