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POLITECNICO DI TORINO. Servizio Gestione Didattica Unità di Staff

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(1)

P O L I T E C N I C O D I T O R I N O

______________________________________________________________________________________________

Servizio Gestione Didattica Unità di Staff

R R E E G G O O L L A A M M E E N N T T O O D D E E L L L L A A I I I I F F A A C C O O L L T T A A ' ' D D I I A A R R C C H H I I T T E E T T T T U U R R A A

approvato dal Senato Accademico del 3/12/2002

(2)

Regolamento della II Facoltà di Architettura

________________________________________________________________________________

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 Ambito di applicazione Pag. 3

Art. 1.2 La Facoltà Pag. 3

Art. 1.3 Finalità e compiti Pag. 3

Capo II - ORGANI

Art. 2.1 Organi della Facoltà Pag. 4

Art. 2.2 Il Preside e le sue funzioni Pag. 4

Art. 2.3 Elezioni del Preside Pag. 5

Art. 2.4 Consiglio di Facoltà Pag. 5

Art. 2.5 Competenze del Consiglio di Facoltà Pag. 6

Art. 2.6 Consiglio di Presidenza Pag. 7

Art. 2.7 Competenze del Consiglio di Presidenza Pag. 8

Art. 2.8 Consigli dei Corsi di Studio Pag. 8

Art. 2.9 Competenze dei Consigli dei Corsi di Studio Pag. 9

Art. 2.10 Elezioni e competenze dei Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio Pag. 10

Capo III - NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 3.1 Norme di funzionamento del Consiglio di Facoltà Pag. 10 Art. 3.2 Norme di funzionamento del Consiglio di Presidenza Pag. 11 Art. 3.3 Norme di funzionamento dei Consigli dei Corsi di Studio Pag. 11

Capo IV - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FACOLTA'

Art. 4.1 Regolamento di Facoltà Pag. 12

Capo V - NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 5.1 Norme transitorie Pag. 12

Art. 5.2 Norme di rinvio Pag. 12

(3)

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1.1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le attività e il funzionamento della II Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 1.2 - La Facoltà

1. La Facoltà è preposta alla organizzazione e alla gestione delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli relativi alle lauree di I e II livello.

2. Presso la II Facoltà sono attivi il Corso di Studio in Architettura con sedi in Torino e Mondovì, il Corso di Studio di Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali (costituito dal Corso di laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali e dal Corso di laurea specialistica in Architettura per il Restauro e la Valorizzazione dei Beni Architettonici e Ambientali), il Corso di Studio in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale e i relativi Consigli di Corso di Studio.

3. E' inoltre istituito, in ambito interfacoltà, il Corso di Laurea in Sistemi Informativi Territoriali.

4. Per Corsi di Studio si intendono i Corsi di laurea e di laurea specialistica. Per i Corsi di studio articolati nei due livelli, di laurea e di laurea specialistica, viene costituito un unico Consiglio di Corso di Studio.

5. Alla II Facoltà di Architettura afferiscono i docenti di prima e di seconda fascia e i ricercatori universitari che svolgono la loro attività istituzionale nella stessa Facoltà, in base a quanto previsto dalle norme vigenti. Fanno parte della Facoltà anche i docenti a contratto.

Art. 1.3 - Finalità e compiti

1. La Facoltà ha il fine di promuovere gli studi e le ricerche nel campo dell'architettura e dei diversi ambiti inerenti.

2. La Facoltà ha il compito di programmare, organizzare e verificare le attività didattiche, preparando gli allievi ad un adeguato inserimento nel mondo delle professioni negli ambiti disciplinari di competenza, con percorsi formativi didattici che portano al rilascio dei titoli di studio di cui ai commi 2 e 3 dell' art. 1.2.

3. La Facoltà contribuisce altresì all'attuazione delle attività didattiche programmate dai Master di primo e di secondo livello. La Facoltà collabora con la Scuola di Dottorato di Ricerca per la formazione inerente al Dottorato di Ricerca.

4. La Facoltà, nell'ambito delle proprie finalità, promuove iniziative di dibattito e attività congiunte con il mondo del lavoro, delle imprese e degli Enti pubblici e privati, per la realizzazione di progetti formativi di ampio respiro.

(4)

Capo II - ORGANI Art. 2.1 - Organi della Facoltà

Sono Organi della Facoltà:

• il Preside

• il Consiglio di Facoltà (CdF)

• il Consiglio di Presidenza (CdP)

• i Consigli dei Corsi di Studio (CCS).

Art. 2.2 - Il Preside e le sue funzioni 1. Il Preside:

a) rappresenta la Facoltà;

b) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e il Consiglio di Presidenza, definendo l'ordine del giorno delle relative riunioni e ne rende esecutive le deliberazioni;

c) ha la vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla Facoltà.

2. Il Preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia della Facoltà un Preside Vicario che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Preside Vicario è nominato dal Rettore.

3. Il Preside può delegare parte delle sue funzioni ad altri professori di ruolo della Facoltà, dandone comunicazione al Consiglio di Facoltà e al Rettore.

4. Il Preside inoltre :

• vigila sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo;

• redige una relazione annuale sull'evoluzione dell'offerta didattica programmata e sulle linee di sviluppo della Facoltà;

• approva le relazioni triennali dei professori di ruolo;

• attribuisce compiti istituzionali sostitutivi delle titolarità secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni;

• effettua la ricognizione degli insegnamenti scoperti;

• propone la stipula di contratti per attività didattica relativi a docenza esterna;

• per quanto riguarda i ricercatori:

a) nomina le Commissioni istruttorie per la formulazione del giudizio richiesto dalle norme vigenti in occasione della conferma dei ricercatori dopo il primo triennio;

b) esprime il giudizio sulla relazione triennale di ogni ricercatore confermato sulla base dei pareri dei Dipartimenti.

• nomina le Commissioni per:

a) gli esami di ammissione di studenti stranieri;

b) gli esami di profitto e di laurea;

c) l'istruzione permanente;

d) il tutorato;

e) la teledidattica;

• nomina i rappresentanti della Facoltà nelle Commissioni di Ateneo, interfacoltà o esterne all'Ateneo;

• d'intesa con i professori titolari, approva seminari o cicli di lezioni interne ai corsi attivati da tenersi a cura di cultori della materia o di esperti esterni all'Ateneo;

• approva le proposte di viaggi-istruzione per studenti;

• concede il nulla-osta a tenere a titolo gratuito corsi da equiparare a quelli ufficiali al fine del loro inserimento nei piani di studio individuali.

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Art. 2.3 - Elezioni del Preside

1. Il Preside viene eletto fra i professori di prima fascia della Facoltà ed è nominato con decreto del Rettore.

2. Il Preside dura in carica quattro anni. Il suo mandato viene rinnovato a metà del mandato del Senato Accademico

3. La funzione del Preside non può essere assunta per più di due mandati consecutivi. Nel caso di interruzione anticipata o di avvio posticipato del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto. Ai fini del computo del numero dei mandati, quello incompleto è computato solo se supera la metà della durata normale. Una rielezione, dopo due mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

4. L'elettorato attivo è costituito:

a) dai professori di ruolo;

b) dai ricercatori confermati;

c) dai ricercatori non confermati;

d) dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Facoltà.

Il voto espresso dalle componenti di cui alle lettere c) e d) sarà pesato, rispetto a quello dei professori di ruolo e dei ricercatori confermati, secondo i criteri fissati dal Regolamento Generale di Ateneo.

In ogni caso, i voti equivalenti esprimibili da parte di tutti gli aventi diritto delle componenti di cui alle lettere c) e d) non dovranno superare il quindici per cento dei voti esprimibili da parte di tutti i professori di ruolo e ricercatori confermati aventi diritto. A tale scopo i voti ottenuti da ciascun candidato dagli elettori diversi dai professori di ruolo e ricercatori confermati saranno pesati con un coefficiente, ottenuto dividendo il numero dei professori di ruolo e dei ricercatori confermati aventi diritto per il numero degli altri elettori aventi diritto e moltiplicando il risultato per 0.15. Tale coefficiente non potrà in ogni caso essere superiore a 1.

Il Preside è eletto a maggioranza assoluta dei voti equivalenti esprimibili nelle prime due votazioni.

Le votazioni sono valide se la partecipazione supera il 50% dei voti equivalenti esprimibili. In caso di mancata elezione si procederà ad un terzo turno al quale accederanno i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti o l'unico candidato iniziale. Nel caso di due candidati al ballottaggio, la votazione è valida se vi è una partecipazione superiore al 50% dei voti equivalenti esprimibili e risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano in ruolo. Al terzo turno la votazione è comunque valida e risulta eletto il candidato al ballottaggio o l'unico candidato iniziale che ottenga preferenze in misura superiore al 30% dei voti equivalenti esprimibili. In caso di due votazioni non valide la procedura per la presentazione delle candidature deve ripartire dall'inizio con le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

5. Al fine di consentire la presentazione delle candidature e di conoscere i programmi dei candidati, possono essere organizzate riunioni pre-elettorali, convocate dal Decano della Facoltà.

6. Il Decano, con almeno quindici giorni di anticipo, indice le votazioni con convocazione scritta.

Art. 2.4 - Consiglio di Facoltà (CdF)

1. Il Consiglio di Facoltà è l'organo deliberativo che disciplina le attività della Facoltà. Fanno parte del Consiglio di Facoltà:

a) i professori di ruolo di prima e di seconda fascia e i ricercatori confermati che hanno afferenza primaria alla Facoltà;

b) una rappresentanza degli studenti composta da non più di quattro persone. La determinazione dell'anzidetta rappresentanza avviene su base elettiva, con mandato di durata biennale.

(6)

Per la designazione elettiva della rappresentanza degli studenti, la votazione comporta la elezione di tutti i loro rappresentanti quando si raggiunga una percentuale di votanti pari almeno al 30 % degli aventi diritto. Nel caso di percentuale inferiore è proporzionalmente ridotto il numero dei rappresentanti, secondo le norme del Regolamento "Elezioni Studentesche". La mancata designazione della rappresentanza studentesca non pregiudica la validità della composizione del Consiglio di Facoltà.

2. Fanno inoltre parte del Consiglio di Facoltà i professori fuori ruolo, che contribuiscono a determinare la validità delle sedute solo se presenti.

3. Per questioni di loro interesse possono essere invitati in Consiglio di Facoltà, con funzioni consultive, i ricercatori non confermati, i docenti a contratto e i docenti di altre Facoltà con incarico didattico presso la II Facoltà di Architettura.

Art. 2.5 - Competenze del Consiglio di Facoltà 1. Il Consiglio di Facoltà svolge i seguenti compiti:

a) formula il piano di sviluppo della Facoltà, delineando la prevista evoluzione dell'offerta didattica programmata e determinando le risorse necessarie;

b) decide, per la parte di propria competenza, sull'attivazione o sulla disattivazione delle iniziative didattiche (corsi di laurea, lauree specialistiche, master di primo e di secondo livello, corsi di specializzazione e di perfezionamento, etc.);

c) esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività didattiche, tenendo anche conto delle proposte e dei pareri formulati dal Comitato Paritetico per la Didattica;

d) approva annualmente il piano dell'offerta didattica;

e) detta le norme per lo svolgimento dell'attività didattica della Facoltà in accordo con quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, e in particolare definisce il calendario accademico e fissa le sessioni degli esami di profitto e di laurea. Quanto deliberato è inserito nel Manifesto Annuale degli Studi;

f) fissa i criteri generali per la gestione del budget di Facoltà e la sua ripartizione;

g) definisce i criteri generali per la perequazione dei carichi didattici tra i suoi componenti, per l'assegnazione di incarichi retribuiti e, più in generale, per l'impiego didattico ottimale del personale;

h) nell'ambito del piano formativo della struttura didattica, definisce il quadro delle attività didattiche da attribuire con contratto a studiosi ed esperti dotati di idonea qualificazione professionale e scientifica. Il Consiglio di Facoltà, a tal fine, può costituire, sulla base di criteri dallo stesso individuati e in seguito ad idoneo iter comparativo, un albo di esperti esterni all'istituzione. Il predetto albo sarà oggetto di aggiornamenti periodici;

i) formula per il Senato Accademico il parere sulle linee di valutazione delle attività didattiche e scientifiche;

j) propone al Senato Accademico modifiche allo Statuto del Politecnico, al Regolamento Generale di Ateneo e al Regolamento Didattico di Ateneo;

k) formula proposte e esprime pareri al Rettore, al Senato Accademico, al Comitato Paritetico per la Didattica ed alle altre strutture dell'Ateneo su tutto ciò che lo riguarda;

l) formula le richieste di risorse didattiche e definisce la destinazione di quelle che si rendono disponibili o acquisite ex novo, sentiti i Consigli dei Corsi di Studio e i Dipartimenti interessati;

m) attribuisce ai settori scientifico-disciplinari i punti organico di competenza su proposta del Preside o del Consiglio di Presidenza;

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n) provvede alla chiamata dei professori di prima e di seconda fascia secondo le modalità definite nel Regolamento Generale di Ateneo, sentiti i Dipartimenti interessati;

o) nomina il membro interno per la costituzione delle Commissioni per le valutazioni comparative;

p) nomina la Commissione per le valutazioni comparative relative ai ricercatori a tempo determinato;

q) esprime il proprio parere sui bandi di valutazione comparativa richiesti da altre strutture dell'Ateneo;

r) nomina i propri rappresentanti in tutte le strutture nelle quali sono previsti o richiesti;

s) conferisce titoli di studio di I e II livello ad honorem e alla memoria;

t) su richiesta del Servizio Gestione Didattica ricostruisce la carriera scolastica di coloro che si trasferiscono da altri Atenei, o che cambiano Facoltà o Corso di Studio o Indirizzo, e decide in merito ai curricula abbreviati per coloro che sono in possesso di altra laurea italiana o straniera;

u) decide sulle modalità di inserimento nel Corso di Studio per coloro che sono in possesso di diploma universitario e dispone, inoltre, le regole per il riconoscimento degli studi seguiti in un Corso di Diploma Universitario da parte di coloro che intendono passare ad un Corso di Studio.

2. Il Consiglio di Facoltà può delegare al Preside o al Consiglio di Presidenza alcune delle proprie funzioni, fatta eccezione per le materie relative allo stato giuridico del personale docente.

3. Il Consiglio di Facoltà può altresì delegare temporaneamente materie specifiche ad apposite Commissioni con potere istruttorio e/o deliberativo, stabilendo le procedure che ne regolano il funzionamento.

Art. 2.6 - Consiglio di Presidenza (CdP)

1. Il Consiglio di Presidenza è delegato dal Consiglio di Facoltà a svolgere i compiti di ordinaria amministrazione, specificati nel successivo art. 2.7. Alla riunione del Consiglio di Facoltà, nella quale sono conferite le deleghe, devono essere presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto e la deliberazione deve essere presa con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti.

2. Il mandato del Consiglio di Presidenza coincide con quello del Preside.

3. Fanno parte del Consiglio di Presidenza:

a) il Preside, che lo convoca, lo presiede e provvede alla esecuzione delle deliberazioni;

b) il Preside Vicario;

c) i Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio;

d) un docente di prima fascia, un docente di seconda fascia e un ricercatore confermato, eletti su candidature pubblicamente espresse. L'elettorato attivo e passivo è costituito rispettivamente dai professori di prima fascia, dai professori di seconda fascia e dai ricercatori. Le elezioni sono indette dal Preside; risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti;

e) uno dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà, designato dai rappresentanti stessi.

4. Il Consiglio di Presidenza, su proposta del Preside e con deliberazione del Consiglio stesso, per questioni strettamente riguardanti le aree raggruppanti i settori scientifico-disciplinari presenti nella Facoltà, può essere allargato ai rappresentanti di dette aree.

5. I rappresentanti delle aree disciplinari, uno per area, sono eletti tra i professori di I e II fascia e ricercatori all'interno di ciascuna area e, quando convocati, contribuiscono a formare il numero legale ed hanno diritto di voto. L'elettorato attivo è costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori.

6. I membri eletti e/o designati non possono delegare ad altri le proprie funzioni.

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Art. 2.7 - Competenze del Consiglio di Presidenza

1. Sono delegate al Consiglio di Presidenza le deliberazioni relative alle materie specificate sotto forma di elenchi di pratiche nei successivi punti 1.1, 1.2, 1.3, nonché, in generale, le operazioni necessarie per istruire le pratiche relative a tutte le altre materie di competenza del Consiglio di Facoltà. Il Consiglio di Facoltà potrà comunque delegare di volta in volta al Consiglio di Presidenza deliberazioni relative ad altre materie, per cui riterrà opportuno procedere in tal senso, qualora non si oppongano a ciò specifiche disposizioni di legge. La delega su specifici argomenti può essere riportata in discussione nel Consiglio di Facoltà su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto a partecipare al Consiglio di Facoltà Ordinario.

1.1 Pratiche relative alla docenza:

- Commissioni istruttorie per relazioni conferme in ruolo;

- Permessi di anno sabbatico e pareri per il Rettore;

- Nulla-osta per insegnamenti fuori Facoltà e prese d'atto per trasferimenti;

- Autorizzazioni per missioni all'estero;

- Parere per il reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori;

- Predisposizione dell'elenco dei corsi da fare oggetto di supplenza o affidamento;

- Individuazione di apposite modalità per l'attribuzione di incarichi di insegnamento;

- Cultori della materia.

1.2 Pratiche relative agli studenti:

- Predisposizione del calendario dell'anno accademico;

- Piano di studio e commissioni relative;

- Guida dello studente e interpretazioni autentiche di essa;

- Sanzioni disciplinari.

1.3 Altre pratiche:

- Iniziative di rappresentanza;

- Patrocinio di manifestazioni e attività varie;

- Nomina rappresentante della Facoltà nella Commissione rapporti internazionali;

- Parere su convenzioni;

- Indicazione di tecnici.

Art. 2. 8 - Consigli dei Corsi di Studio (CCS)

1. I Corsi di Studio attivati presso la Facoltà sono gestiti dai corrispondenti Consigli di Corso di Studio (CCS).

2. Ciascun Consiglio di Corso di Studio è formato dai professori di ruolo e dai ricercatori della Facoltà che svolgono attività didattica relativa ad insegnamenti ufficiali del Corso di Studio secondo i criteri e con le limitazioni previste nei commi seguenti. Inoltre fanno parte del Consiglio i professori fuori ruolo per i quali si proroga l'ultima afferenza attribuita come professore.

3. I professori di ruolo e i ricercatori titolari di insegnamento o di altra tipologia di didattica frontale compresa nei piani di studio ufficiali di più Corsi di Studio concordano con la Presidenza di Facoltà la loro afferenza primaria.

4. A seguito della definizione dell'afferenza primaria, le afferenze ad altri CCS, secondo il precedente comma 2, sono da intendersi secondarie.

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5. I componenti del Consiglio del Corso di Studio con afferenza secondaria contribuiscono a formare il numero legale solo se sono presenti alla seduta. I professori a contratto fanno parte dei Consigli di Corso di Studio che hanno nei propri Piani ufficiali degli Studi gli insegnamenti cui prestano la loro attività; essi contribuiscono a formare il numero legale solo se sono presenti alla seduta. I professori fuori ruolo contribuiscono a formare il numero legale solo se sono presenti alla seduta.

6. Le afferenze vengono aggiornate all'inizio di ciascun anno accademico. Appena definito il Manifesto degli Studi per l'anno accademico successivo vengono effettuate le segnalazioni per eventuali modifiche di afferenza o per nuove afferenze.

7. Di ciascun Consiglio di Corso di Studio sono inoltre membri tre rappresentanti elettivi degli studenti iscritti al Corso di Studio che, ove si laureino durante il mandato, decadono. Le rappresentanze studentesche sono elette secondo le modalità specificate dal Regolamento Generale di Ateneo, nonché dal Regolamento "Elezioni Studentesche" e durano in carica due anni accademici.

Art. 2.9 - Competenze dei Consigli dei Corsi di Studio

1. I Consigli dei Corsi di Studio svolgono i compiti ad essi affidati, nonché quelli delegati dal Consiglio di Facoltà.

2. Ogni Consiglio:

1) sentiti i Dipartimenti interessati, coordina le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea;

2) esamina e approva i piani di studio degli studenti;

3) formula le proposte e i pareri in ordine al Regolamento Didattico d'Ateneo per quanto attiene al Corso di Studio di competenza;

4) propone al Consiglio di Facoltà l'attivazione o la disattivazione di insegnamenti previsti nel Regolamento Didattico di Ateneo;

5) definisce il carico didattico dei docenti attenendosi ai criteri generali fissati dalla Facoltà;

6) ripartisce i compiti organizzativi e le altre attività fra i professori a tempo pieno;

7) esprime i pareri preliminari in merito alle richieste di nulla-osta per:

7.1) congedi per eccezionali e giustificati motivi per svolgere ricerche o periodi di studio all'estero;

7.2) messa a disposizione del Ministero degli Affari Esteri per collaborare ad attività di cooperazione dell'Italia con Paesi in via di sviluppo;

7.3) svolgimento di attività didattiche presso altri Atenei o Istituti di istruzione superiore o presso Scuole militari;

7.4) altri casi sottoposti dai membri di afferenza primaria del Consiglio.

Dei pareri preliminari espressi informa gli altri Consigli presso i quali i richiedenti hanno eventualmente afferenze secondarie, nonchè informa la Facoltà, dalla quale dipenderà il parere definitivo;

8) approva seminari o cicli di lezioni interni ai corsi attivati;

9) propone alla Facoltà la stipula di convenzioni per nuove iniziative e modalità didattiche, per corsi di riqualificazione e di aggiornamento professionale;

10) promuove la sperimentazione di nuove forme di didattica;

11) può proporre alla Facoltà lo sviluppo di attività didattiche attraverso l'opera di docenti a contratto;

12) formula proposte alla Facoltà sui moduli didattici, quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori, periodi di tirocinio, etc., indicandone l'equivalente in crediti, le modalità di esecuzione e di valutazione;

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13) esamina e approva i piani di studio e i curricula scolastici che gli studenti possono svolgere a titolo diverso (Erasmus, etc.) presso altri Atenei stranieri e italiani;

14) decide sui crediti da attribuire alle attività formative seguite dagli studenti presso altri Atenei;

15) fornisce risposte motivate sulle proposte e i pareri formulati dal Comitato Paritetico per la Didattica;

Art. 2.10 - Elezioni e Competenze dei Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio 1. Ogni CCS elegge un Presidente tra i professori di prima fascia a tempo pieno con afferenza

primaria al Consiglio stesso. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri con afferenza primaria o unica e alle rappresentanze degli studenti. Sono eleggibili i candidati che si siano dichiarati disponibili mediante lettera avallata da almeno cinque elettori attivi. I candidati sono invitati ad esporre i propri programmi in un’assemblea convocata dal Decano del CCS (il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di servizio) da una a tre settimane prima della votazione.

2. L'elezione avviene a scrutinio segreto ed è valida se ha votato almeno metà degli aventi diritto;

viene eletto colui che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti in prima convocazione e la maggioranza relativa nelle convocazioni successive. L'elezione deve avvenire almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Presidente uscente. Ove si verifichi la mancanza di un Presidente di CCS, il Decano del CCS provvede a indire una nuova elezione entro trenta giorni;

l'eletto resta in carica sino al compimento del mandato del predecessore.

3. Dell'esito dell’elezione il Decano informa il Rettore e il Preside.

4. La durata del mandato è di quattro anni e coincide con quella del mandato del Preside. Il Presidente può essere rieletto, ma non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.

5. Il Presidente sovrintende e coordina le attività del Corso di Studio e ne rende esecutive le deliberazioni.

6. Il Presidente sceglie tra i professori di prima o seconda fascia un collega che svolga le funzioni di Vicario in caso di sua assenza od impedimento e gli delega in tali occasioni tutte le sue funzioni. Dell'avvenuta scelta il Presidente informa il Rettore e il Preside.

7. Svolge la funzione di Segretario del Consiglio e, in tale veste, cura la redazione dei verbali il professore di prima fascia di nomina più recente; in sua assenza, svolge detta funzione il professore di seconda fascia di nomina più recente.

Capo III - NORME DI FUNZIONAMENTO Art. 3.1 - Norme di funzionamento del Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è convocato di norma, in via ordinaria, una volta al mese e, se necessario, in via straordinaria, o su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione del Consiglio, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene inoltrata dal Preside per iscritto almeno sette giorni prima dell'adunanza, se in via ordinaria, e almeno tre giorni prima, se in via straordinaria.

3. L'adunanza del Consiglio è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo, dedotti gli assenti giustificati per iscritto. In ogni caso è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti aventi voto deliberativo. I professori fuori ruolo non sono computati per determinare il numero legale; gli stessi, qualora intervengano alle riunioni, vanno computati tra i presenti e concorrono ad aumentare il numero per formare la maggioranza. Il Preside comunica al Rettore, per i dovuti provvedimenti, i nominativi dei membri del Consiglio che totalizzano in un anno più di un terzo di assenze non giustificate.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per quali siano previste maggioranze qualificate.

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5. I professori di prima fascia partecipano a tutte le deliberazioni del Consiglio.

6. I professori di seconda fascia partecipano a tutte le deliberazioni ad eccezione di quelle relative alle persone dei professori di prima fascia.

7. I ricercatori partecipano a tutte le deliberazioni ad eccezione di quelle relative alle persone dei professori di prima e di seconda fascia.

8. I rimanenti membri del Consiglio partecipano a tutte le deliberazioni ad eccezione di quelle relative alle persone dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori.

9. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono esercitate dal più giovane in ruolo dei professori di prima fascia; qualora il Segretario risulti assente da una riunione del Consiglio, il Preside nomina, seduta stante, un Segretario supplente.

10. I verbali delle sedute del Consiglio di Facoltà sono approvati nella medesima seduta o in una seduta successiva e vengono sottoscritti dal Preside e dal Segretario. I verbali sono pubblici.

Art. 3.2 - Norme di funzionamento del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è convocato in via ordinaria di norma una volta al mese e, all'occorrenza, in via straordinaria o su motivata richiesta avanzata da almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione del Consiglio di Presidenza, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene fatta dal Preside per iscritto almeno tre giorni lavorativi prima dell'adunanza.

3. Le riunioni sono valide qualora vi prenda parte la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo, dedotti gli assenti giustificati per iscritto. Le delibere sono valide quando abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 3.3 - Norme di funzionamento dei Consigli dei Corsi di Studio

1. Il numero legale per la validità delle sedute è pari alla maggioranza assoluta del numero dei componenti il Consiglio, diminuito delle assenze giustificate per iscritto. In ogni caso è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti aventi voto deliberativo.

2. I professori fuori ruolo, i docenti con afferenza secondaria, i ricercatori non titolari di insegnamento e i professori a contratto, la cui partecipazione è facoltativa, non sono computati tra i componenti del Consiglio ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta e non sono tenuti a giustificare l'eventuale assenza. Se intervengono alla seduta, contribuiscono alla determinazione del numero legale.

3. Le convocazioni per le sedute dei CCS, complete dell'ordine del giorno, devono essere inviate almeno sette giorni prima della riunione a tutti i membri e agli invitati.

4. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali siano previste maggioranze qualificate.

5. I professori di prima fascia partecipano a tutte le deliberazioni del Consiglio.

6. I professori di seconda fascia partecipano a tutte le deliberazioni ad eccezione di quelle relative alle persone dei professori di prima fascia.

7. I ricercatori partecipano a tutte le deliberazioni ad eccezione di quelle relative alle persone dei professori di prima e seconda fascia.

8. I rimanenti membri del Consiglio partecipano a tutte le deliberazioni ad eccezione di quelle relative alle persone dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori.

9. Per ogni seduta del CCS viene redatto un verbale che viene approvato nella stessa seduta o in una successiva. Il Segretario provvede all'invio di copia del verbale al Preside della Facoltà, alla preparazione degli estratti per gli organi competenti dell'Ateneo e all'inoltro agli stessi. Inoltre provvede all'archiviazione dei verbali e dei documenti del Consiglio. I verbali sono pubblici.

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Capo IV - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FACOLTA' Art. 4.1 Regolamento di Facoltà

1. Per la modifica del presente Regolamento occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Facoltà.

2. Eventuali variazioni in adeguamento a provvedimenti di Organi di livello superiore rispetto alla Facoltà che abbiano concluso il loro iter procedurale non richiedono una modifica formale del presente Regolamento. Tali variazioni vengono comunicate dal Preside al Consiglio di Facoltà.

Capo V - NORME TRANSITORIE E DI RINVIO Art. 5.1 Norme transitorie

1. In prima applicazione del presente Regolamento, gli attuali Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio scadranno alla stessa data della scadenza del mandato del Preside e dovranno essere rieletti secondo le norme definite all'art. 2.10.

2. In occasione della costituzione di un nuovo Corso di Studio, si procede entro un mese alla ricollocazione dei docenti e successivamente alla elezione del Presidente secondo le norme di cui all'art. 2.10.

Art. 5.2 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio allo Statuto del Politecnico, al Regolamento Generale di Ateneo, nonché ad ogni altra disposizione legislativa vigente in materia.

Riferimenti

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