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Nota di sintesi su rinnovo contrattuale chimico-farmaceutico del 10 maggio 2006

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Nota di sintesi su

rinnovo contrattuale chimico-farmaceutico del 10 maggio 2006

PARTE NORMATIVA

Orario di lavoro

L’obiettivo di aumentare la flessibilità dell’orario e le ore lavorabili è stato colto con il superamento dei vincoli relativi al conto ore. Sulla base della nuova normativa contrattuale non sarà più esclusa la possibilità per il lavoratore di richiedere, in luogo del recupero, la monetizzazione totale delle ore di straordinario effettuate.

Inoltre per consentire alle imprese di rispondere tempestivamente alle opportunità e necessità produttive, in relazione a esigenze organizzative non prevedibili, i tempi contrattualmente dedicati alla contrattazione sono stati dimezzati. Per le PMI è prevista una ulteriore riduzione.

Flessibilità della normativa del CCNL

Nell’ambito di un nuovo articolo sulla contrattazione aziendale, è stata prevista la possibilità di realizzare accordi temporanei di deroga in peius alla normativa del CCNL, da sottoporre per la loro operatività al parere unanime di conformità di una Commissione Nazionale Contrattazione (CNC).

Tale parere non riguarda accordi di modifica di normative e trattamenti di miglior favore concordati a livello aziendale. Al fine di orientare in modo corretto e coerente l’applicazione aziendale di tale importante innovazione contrattuale è stato previsto di realizzare a valle del rinnovo specifiche linee guida.

E’ stata inoltre prevista la possibilità sul premio presenza e sulla trasferta di derogare alla normativa del CCNL senza la necessità del parere nazionale ma con l’obbligo di trasmissione dell’accordo per consentirne il monitoraggio. In questo nuovo articolo contrattuale sono stati inoltre richiamati i temi del ruolo del CCNL, della esigibilità delle normative contrattuali, della esigenza di coerenza e di rispetto a tutti i livelli delle norme previste dal CCNL.

Formazione

Si è convenuto un significativo paritetico investimento sulla formazione delle risorse umane del settore. E’ stata infatti prevista la possibilità di concordare a livello collettivo e individuale la messa a disposizione da parte dei lavoratori di 1,5 giornate annue, già spettanti contrattualmente a titolo di riduzione di orario di lavoro, per la realizzazione di interventi formativi. L’effettiva attivazione degli interventi comporterà la messa a disposizione da parte delle imprese di ulteriori 1,5 giornate.

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In sostanza tre giornate annue in capo al singolo lavoratore finalizzate, attraverso iniziative collettive o individuali, a valorizzare le risorse umane, a migliorare la loro occupabilità e professionalità anche in relazione alle innovazioni tecnologiche e organizzative, agli obiettivi di qualità, di sicurezza, di mercato, di sviluppo della cultura di impresa.

Piccole e Medie Imprese

Le Parti, considerata la rilevanza nel contesto dei settori rappresentati, sia sotto il profilo produttivo sotto quello occupazionale, hanno ritenuto opportuno dedicare una specifica Sezione dell’Osservatorio Nazionale alle Piccole e Medie Imprese.

In tale ambito, che potrà avere anche articolazioni territoriali nelle province caratterizzate da una significativa presenza, saranno approfondite le problematiche e le esigenze specifiche delle PMI nell’intento di contribuire alla ricerca di strumenti e modalità operative utili ad accrescerne vitalità e competitività nel sempre più complesso contesto di mercati e competizione internazionale.

Gli esiti condivisi di tali approfondimenti, sia per quanto concerne gli aspetti di politica industriale sia sotto il profilo della semplificazione normativa e operativa, saranno tenuti in considerazione dalle Parti per le scelte negoziali da realizzare nonchè opportunamente evidenziate nell’ambito dell’Osservatorio Permanente per l’industria chimica costituito presso il Ministero delle Attività produttive e se del caso nei confronti di altre Istituzioni.

Linee guida su mercato del lavoro

La premessa all’Accordo del 2004 sulle diverse tipologie di contratti di lavoro, che verrà inserita nell’art. 3 del CCNL, è stata integrata da tre alinea contenenti indirizzi:

- sulla successione di contratti a termine,

- sulla opportunità di realizzare una informativa al lavoratore prima della scadenza del contratto in merito alla possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro

- sul lavoro part-time

Apprendistato professionalizzante

La relativa normativa integra quanto già previsto nell’Accordo realizzato nel maggio 2004 e attraverso la definizione dei profili formativi consente a tutte le imprese l’operatività, a far data dal 1° giugno p.v. di tale tipologia contrattuale che, considerati i significativi sgravi contributivi e la possibilità di realizzare anche on the job una formazione rispondente alle effettive esigenze dell’impresa, potrà diventare il canale privilegiato per le future assunzioni.

Contratto di somministrazione a tempo determinato

All’interno dell’articolo 3 del CCNL è stata introdotta la regolamentazione sulla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

In estrema sintesi le Parti hanno:

1) auspicato che tali contratti, ad esclusione di quelli effettuati per motivazioni non collegate ad esigenze stagionali o a commesse specifiche, che riguardino lo

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stesso lavoratore, non superino la durata complessiva di 60 mesi in un arco di tempo di 78 mesi;

2) individuato per tre ipotesi di esigenze specifiche (esecuzioni di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva, operazioni di manutenzione, copertura di posizioni non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione dell’impresa) un limite percentuale per l’utilizzo del contratto in parola (18% dei lavoratori occupati nell’impresa elevato a 30% per le imprese che operano nel Mezzogiorno). Tale limite può essere modificato con accordo aziendale.

Relazioni industriali

E’ stato rafforzato, nell’ambito dell’attività dell’Osservatorio Nazionale, il ruolo degli Osservatori Territoriali con l’obiettivo di migliorare l’integrazione e il coordinamento tra i due livelli.

Con l’obiettivo di rendere più incisiva l’azione delle Parti nei confronti delle altre Istituzioni sui temi generali di interesse del settore è stato inoltre previsto un raccordo tra l’attività dell’Osservatorio contrattuale e quella dell’Osservatorio Map, anche attraverso la calendarizzazione di incontri specifici.

E’ stata formalizzata la costituzione di una Commissione congiunta sul tema della Responsabilità sociale evidenziando e valorizzando il modello di relazioni che le Parti si sono date e le conseguenti scelte contrattuali compiute.

Prevista infine la costituzione di due appositi gruppi di lavoro su temi molto importanti per il settore:

• il nuovo regolamento europeo sulle sostanze e preparati chimici (REACH). In questo ambiti si dovranno approfondire le modalità per agevolare, per quanto possibile, le imprese, in modo particolare le PMI, nella gestione dei significativi impatti che l’applicazione del Regolamento comporta sulla loro competitività.

• Il nuovo codice ambientale.(D.lgs. 152/06) rispetto al quale le parti in ragione della valenza dello stesso per lo sviluppo sostenibile del settore si impegneranno per favorire la sua positiva applicazione.

Linee guida sulla sicurezza degli impianti

Nell’ambito di specifiche linee guida, le Parti hanno sottolineato l’opportunità che la gestione delle Relazioni Industriali a livello aziendale si sviluppi costruttivamente evitando il più possibile situazioni di conflittualità e la necessità che il diritto di sciopero venga esercitato tenendo in particolare considerazione fra l’altro, i problemi relativi alla sicurezza delle persone, alla salvaguardia dell’integrità degli impianti e alla tutela dell’ambiente.

E’ stato evidenziato che l’esercizio degli impianti, in particolare di quelli a ciclo continuo, richiede di limitare al massimo i regimi transitori nelle unità al fine di evitare fenomeni di deterioramento progressivo, di obsolescenza accelerata e di possibile rischio.

In relazione a quanto sopra si è convenuto sulla necessità che, ove insorgano situazioni conflittuali di natura sindacale, l’Azienda e la RSU, prima di adottare iniziative unilaterali, fatte salve eventuali diverse intese aziendali in proposito, ricerchino soluzioni condivise ispirate da linee guida previste dal CCNL.

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Sicurezza, Salute e Ambiente

E’ stato riscritto complessivamente l’articolato contrattuale in materia di Sicurezza Salute e Ambiente con l’obiettivo di semplificare le norme e valorizzare il CCNL quale strumento per facilitare il raggiungimento dell’obiettivo del miglioramento continuo.

Le nuove norme contrattuali contengono ora indicazioni sui ruoli dei principali soggetti e sulle modalità per la gestione della Sicurezza Salute e tutela dell’

Ambiente a livello aziendale che saranno ulteriormente sviluppate attraverso la realizzazione di apposite linee guida.

In questo ambito si è tra l’altro convenuto:

- l’ampliamento del ruolo del RLS con la contestuale nuova definizione contrattuale di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza salute e ambiente (RLSSA),

- la definizione di specifiche indicazioni sul ruolo del medico competente,

- la riarticolazione dell’attività formativa congiunta dando priorità a moduli formativi annuali,

- la maggiore e più incisiva partecipazione delle OO SS al programma Responsible Care,

- la definizione di una norma sperimentale sui sistemi congiunti di analisi dei quasi incidenti,

- il diritto alla sicurezza e tutela della salute indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro

Classificazioni

Nell’ambito di una Commissione bilaterale saranno avviati a partire da settembre 2006 i lavori per definire una proposta per la revisione del sistema di inquadramento e dei parametri contrattuali. Tali lavori, che dovranno concludersi entro giugno 2007, dovranno approfondire e valutare fra l’altro la possibile utilizzazione di risorse economiche contrattualmente già disponibili e soluzioni specifiche per le PMI che tengano conto, nei contenuti di merito e nelle modalità applicative, della loro realtà operativa/organizzativa.

Diritti

Sono stati effettuati alcuni interventi che hanno una importante rilevanza sociale, pur senza comportare oneri rilevanti per le imprese. In particolare:

- è stata condivisa una premessa contro l’uso improprio delle tutele contrattuali - è stato portato a 2 il numero di possibili richieste di anticipazione del TFR da

parte del lavoratore, in relazione alle causali previste dalla legge, nel corso della vita lavorativa

- in armonia con le intervenute modifiche normative sono state estese anche al lavoratore padre le tutele previste dal CCNL per la lavoratrice madre

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- è stato convenuto di tutelare i lavoratori affetti da patologie particolarmente gravi concedendo agli stessi un periodo di aspettativa non retribuita di 6 mesi rinnovabile per altri 6

Interventi su Fonchim

E’ stato previsto uno specifico contributo a carico dell’impresa pari allo 0.2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR che sarà utilizzato da Fonchim per fornire ai propri aderenti una copertura assicurativa che nel caso di premorienza o invalidità permanente garantisca la copertura dei versamenti residui. E’ stata inoltre prevista la possibilità di versare fino al 100% del TFR.

Interventi su FASCHIM

Sono stati equiparati il contributo dell’impresa e quello del lavoratore a 144 euro ed è stato dato mandato al CdA del Fondo di prevedere un contributo differenziato per i nuclei familiari in ragione della loro numerosità. Sono stati inoltre regolamentati i permessi per i membri dell’Assemblea e del CdA del Fondo e per la partecipazione ad un’assemblea annuale informativa sull’andamento di FASCHIM da realizzarsi nell’impresa, in analogia a quanto già previsto per Fonchim.

Specificità settoriali Settore fibre

Il settore sta attraversando una lunga fase di difficoltà e le Parti hanno convenuto di sostenere l’impegno delle imprese a migliorare la propria capacità competitiva, sia attraverso l’utilizzo di tutte le forme di flessibilità contrattualmente definite, sia tramite la valorizzazione della contrattazione aziendale e in particolare l’utilizzo delle nuove norme (articolo 18 del rinnovo contrattuale) in materia di deroghe alla normativa prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

Ceramica e abrasivi

Sono stati previsti due interventi specifici, in una prospettiva di armonizzazione con le previsioni contrattuali generali, relativi al computo delle maggiorazioni per lavoro a turni e ferie con decorrenza rispettivamente dal 1° gennaio 2007 e 1°

gennaio 2008.

Aspetti economici del rinnovo relativi ai settori specifici

Relativamente agli aspetti economici di seguito riportati evidenziamo che l’elemento aggiuntivo della retribuzione, con riferimento ai settori lubrificanti e GPL, si applica nella stessa misura di 22 Euro sia per i lavoratori inquadrati nel livello Q1 sia per quelli del livello Q2.

E’ stato inoltre previsto per i settori fibre, ceramica e abrasivi, un importo una- tantum complessivo ridotto rispetto al settore chimico-farmaceutico.

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Indennità in cifra per prestazioni in turno notturno: l’incremento contrattualmente previsto non si applica ai settori fibre, ceramica, abrasivi, lubrificanti e GPL per i quali ricordiamo che l’indennità in parola non è prevista.

PARTE ECONOMICA

Una Tantum

Le imprese erogheranno per tutti i lavoratori in forza e con diritto al trattamento economico alla data di sottoscrizione del presente accordo un importo una tantum con le seguenti modalità:

A - Prima tranche

Con le competenze del mese di maggio 2006, compatibilmente con i necessari tempi tecnici, verrà erogato l’importo una tantum di 50 Euro.

B - Seconda tranche

Con l’obiettivo di incentivare l’adesione al Fondo di assistenza sanitaria settoriale FASCHIM viene stabilita la erogazione dei successivi alternativi importi con le condizioni, modalità e tempi di seguito specificate:

1) Lavoratori iscritti a FASCHIM al 1° ottobre 2006 (iscrizione effettuata entro settembre 2006).

Versamento di un contributo a carico dell’impresa a FASCHIM di Euro 182,75 da effettuarsi con le modalità operative che saranno comunicate dal Fondo stesso a copertura del periodo di iscrizione 1/10/2006 – 31/12/2007. Le Parti si danno inoltre atto che i lavoratori di cui trattasi per il periodo sopra indicato non dovranno effettuare alcun versamento al Fondo ad esclusione di quelli previsti per il nucleo familiare se iscritto.

2) Lavoratori non iscritti a FASCHIM al 1° ottobre 2006

Erogazione con le competenze del mese di ottobre 2006 della somma una tantum di Euro 126. Per i settori fibre, ceramica e abrasivi tale somma sarà di Euro 100

Tale una tantum:

- deve essere corrisposta anche nei casi di dipendenti che alla data di sottoscrizione del presente accordo fossero risultati assenti con diritto alla retribuzione ovvero con diritto ad un trattamento economico sostitutivo,

- non è frazionabile in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1/1/2006 – 10/5/2006,

- va riproporzionata solo per quanto riguarda i punti A e B2) nei casi di lavoratori a tempo parziale (secondo l’orario di lavoro previsto),

- nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell’erogazione dell’una tantum la stessa sarà liquidata con le competenze di fine rapporto nella misura complessiva prevista ai punti A e B2).

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Le Parti si danno atto che hanno inteso definire l’importo dell’una tantum in senso omnicomprensivo, ciò in quanto in sede di quantificazione si è tenuto conto di ogni incidenza; pertanto, detta una tantum non ha riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto al secondo comma dell’articolo 2120 c.c., le Parti convengono che le somme riconosciute a titolo di una tantum sono escluse dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Elemento aggiuntivo della retribuzione

A decorrere dal 1° gennaio 2007 l’EAR dei lavoratori con qualifica di quadro è incrementato di 22 Euro. Tale incremento, contrattualmente determinato, potrà essere assorbito dal superminimo individuale.

Valore punto da applicarsi per il rinnovo di secondo biennio (2008/2009) Settore chimico e chimico-farmaceutico: Euro 12,70

Settore Fibre: Euro 12,34

Settori Ceramica e abrasivi: Euro 11,86

Indennità in cifra per effettive prestazioni in turno notturno

A decorrere dal 1/1/2007 l’indennità in cifra di 4,5 Euro prevista dall’ultimo rinnovo di secondo biennio per il settore chimico-farmaceutico, è incrementa di 2 Euro e pertanto a partire da tale data sarà pari a 6,5 Euro.

Minimi contrattuali

Di seguito si riportano le tabelle che prevedono alle relative decorrenze gli incrementi del trattamento contrattuale mensile da erogarsi peri differenti settori dell’area contrattuale chimica.

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Settore Chimico e Chimico–Farmaceutico

Incrementi in Euro del trattamento contrattuale

01/05/2006 01/01/2007 01/10/2007 Totale Cat.

IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO A1 49,00 19,00 49,00 18,00 15,00 --- 113,00 37,00 A2 49,00 10,00 49,00 11,00 15,00 --- 113,00 21,00 A3 49,00 8,00 49,00 9,00 15,00 --- 113,00 17,00 B1 45,00 9,00 45,00 9,00 14,00 --- 104,00 18,00 B2 45,00 6,00 45,00 6,00 14,00 --- 104,00 12,00 C1 37,00 11,00 37,00 11,00 13,00 --- 87,00 22,00 C2 37,00 8,00 37,00 8,00 13,00 --- 87,00 16,00 D1 34,00 10,00 34,00 10,00 12,00 --- 80,00 20,00 D2 34,00 7,00 34,00 8,00 12,00 --- 80,00 15,00 D3 34,00 5,00 34,00 6,00 12,00 --- 80,00 11,00 E1 30,00 8,00 30,00 8,00 9,00 --- 69,00 16,00 E2 30,00 4,00 30,00 4,00 9,00 --- 69,00 8,00 E3 30,00 2,00 30,00 2,00 9,00 --- 69,00 4,00 E4 30,00 1,00 30,00 1,00 9,00 --- 69,00 2,00 F 30,00 0,00 30,00 0,00 8,00 --- 68,00 0,00

Trattamento contrattuale mensile alle diverse scadenze

Previgente 01/05/2006 01/01/2007 01/10/2007 Cat.

IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO A1 1.680,52 214,96 1.729,52 233,96 1.778,52 251,96 1.793,52 251,96 A2 1.680,52 112,07 1.729,52 122,07 1.778,52 133,07 1.793,52 133,07 A3 1.680,52 77,70 1.729,52 85,70 1.778,52 94,70 1.793,52 94,70 B1 1.542,22 130,76 1.587,22 139,76 1.632,22 148,76 1.646,22 148,76 B2 1.542,22 92,39 1.587,22 98,39 1.632,22 104,39 1.646,22 104,39 C1 1.426,25 116,40 1.463,25 127,40 1.500,25 138,40 1.513,25 138,40 C2 1.426,25 82,61 1.463,25 90,61 1.500,25 98,61 1.513,25 98,61 D1 1.311,03 140,23 1.345,03 150,23 1.379,03 160,23 1.391,03 160,23 D2 1.311,03 84,74 1.345,03 91,74 1.379,03 99,74 1.391,03 99,74 D3 1.311,03 61,73 1.345,03 66,73 1.379,03 72,73 1.391,03 72,73 E1 1.192,87 121,41 1.222,87 129,41 1.252,87 137,41 1.261,87 137,41 E2 1.192,87 87,27 1.222,87 91,27 1.252,87 95,27 1.261,87 95,27 E3 1.192,87 52,42 1.222,87 54,42 1.252,87 56,42 1.261,87 56,42 E4 1.192,87 25,17 1.222,87 26,17 1.252,87 27,17 1.261,87 27,17 F 1.162,46 0,00 1.192,46 0,00 1.222,46 0,00 1.230,46 0,00

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Settore Fibre

Incrementi in Euro del trattamento contrattuale

01/05/2006 01/01/2007 01/10/2007 Totale Cat.

IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO A1 45,00 16,00 45,00 17,00 22,00 --- 112,00 33,00 A2 45,00 8,00 45,00 8,00 22,00 --- 112,00 16,00 A3 45,00 5,00 45,00 5,00 22,00 --- 112,00 10,00 B1 40,00 9,00 40,00 9,00 21,00 --- 101,00 18,00 B2 40,00 3,00 40,00 4,00 21,00 --- 101,00 7,00 C1 35,00 8,00 35,00 9,00 18,00 --- 88,00 17,00 C2 35,00 5,00 35,00 6,00 18,00 --- 88,00 11,00 D1 30,00 10,00 30,00 10,00 17,00 --- 77,00 20,00 D2 30,00 5,00 30,00 6,00 17,00 --- 77,00 11,00 D3 30,00 3,00 30,00 3,00 17,00 --- 77,00 6,00 E1 25,00 8,00 25,00 8,00 16,00 --- 66,00 16,00 E2 25,00 2,00 25,00 2,00 16,00 --- 66,00 4,00 E3 25,00 1,00 25,00 1,00 16,00 --- 66,00 2,00 E4 25,00 1,00 25,00 0,00 16,00 --- 66,00 1,00 F 25,00 0,00 25,00 0,00 16,00 --- 66,00 0,00

Trattamento contrattuale mensile alle diverse scadenze

Previgente 01/05/2006 01/01/2007 01/10/2007 Cat. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO

A1 1.674,52 211,96 1.719,52 227,96 1.764,52 244,96 1.786,52 244,96 A2 1.674,52 108,07 1.719,52 116,07 1.764,52 124,07 1.786,52 124,07 A3 1.674,52 71,70 1.719,52 76,70 1.764,52 81,70 1.786,52 81,70 B1 1.535,22 130,76 1.575,22 139,76 1.615,22 148,76 1.636,22 148,76 B2 1.535,22 87,39 1.575,22 90,39 1.615,22 94,39 1.636,22 94,39 C1 1.423,25 112,40 1.458,25 120,40 1.493,25 129,40 1.511,25 129,40 C2 1.423,25 77,61 1.458,25 82,61 1.493,25 88,61 1.511,25 88,61 D1 1.306,03 139,23 1.336,03 149,23 1.366,03 159,23 1.383,03 159,23 D2 1.306,03 79,74 1.336,03 84,74 1.366,03 90,74 1.383,03 90,74 D3 1.306,03 55,73 1.336,03 58,73 1.366,03 61,73 1.383,03 61,73 E1 1.189,87 118,41 1.214,87 126,41 1.239,87 134,41 1.255,87 134,41 E2 1.189,87 80,27 1.214,87 82,27 1.239,87 84,27 1.255,87 84,27 E3 1.189,87 47,42 1.214,87 48,42 1.239,87 49,42 1.255,87 49,42 E4 1.189,87 22,17 1.214,87 23,17 1.239,87 23,17 1.255,87 23,17 F 1.158,46 0,00 1.183,46 0,00 1.208,46 0,00 1.224,46 0,00

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Settori Ceramica e Abrasivi

Incrementi in Euro del trattamento contrattuale

01/05/2006 01/01/2007 01/10/2007 Totale Cat.

IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO A1 42,00 12,00 42,00 12,00 18,00 --- 102,00 24,00 B1 38,00 9,00 38,00 9,00 16,00 --- 92,00 18,00 B2 38,00 6,00 38,00 5,00 16,00 --- 92,00 11,00 C1 35,00 8,00 35,00 8,00 13,00 --- 83,00 16,00 C2 35,00 6,00 35,00 6,00 13,00 --- 83,00 12,00 C3 35,00 5,00 35,00 5,00 13,00 --- 83,00 10,00 D1 30,00 11,00 30,00 10,00 11,00 --- 71,00 21,00 D2 30,00 5,00 30,00 6,00 11,00 --- 71,00 11,00 D3 30,00 3,00 30,00 4,00 11,00 --- 71,00 7,00 E1 27,00 7,00 28,00 6,00 9,00 --- 64,00 13,00 E2 27,00 2,00 28,00 2,00 9,00 --- 64,00 4,00 E3 27,00 1,00 28,00 0,00 9,00 --- 64,00 1,00 F 27,00 0,00 28,00 0,00 8,00 --- 63,00 0,00

Trattamento contrattuale mensile alle diverse scadenze

Previgente 01/05/2006 01/01/2007 01/10/2007 Cat. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO

A1 1.606,51 121,47 1.648,51 133,47 1.690,51 145,47 1.708,51 145,47 B1 1.492,38 141,04 1.530,38 150,04 1.568,38 159,04 1.584,38 159,04 B2 1.492,38 50,05 1.530,38 56,05 1.568,38 61,05 1.584,38 61,05 C1 1.306,05 106,50 1.341,05 114,50 1.376,05 122,50 1.389,05 122,50 C2 1.306,05 82,46 1.341,05 88,46 1.376,05 94,46 1.389,05 94,46 C3 1.306,05 45,92 1.341,05 50,92 1.376,05 55,92 1.389,05 55,92 D1 1.187,44 131,06 1.217,44 142,06 1.247,44 152,06 1.258,44 152,06 D2 1.187,44 66,03 1.217,44 71,03 1.247,44 77,03 1.258,44 77,03 D3 1.187,44 46,15 1.217,44 49,15 1.247,44 53,15 1.258,44 53,15 E1 1.120,79 66,42 1.147,79 73,42 1.175,79 79,42 1.184,79 79,42 E2 1.120,79 37,47 1.147,79 39,47 1.175,79 41,47 1.184,79 41,47 E3 1.120,79 12,33 1.147,79 13,33 1.175,79 13,33 1.184,79 13,33 F 1.100,78 0,00 1.127,78 0,00 1.155,78 0,00 1.163,78 0,00

(11)

Settori Lubrificanti e GPL

Incrementi in Euro del trattamento contrattuale

Liv. 01/05/2006 01/01/2007 01/10/2007 Totale

Q1 72,00 71,00 20,00 163,00

Q2 64,00 63,00 19,00 146,00

A 58,00 57,00 18,00 133,00

B 53,00 53,00 17,00 123,00

C 47,00 46,00 16,00 109,00

D 44,00 44,00 15,00 103,00

E 39,00 39,00 14,00 92,00

F 36,00 36,00 13,00 85,00

G 35,00 35,00 12,00 82,00

H 32,00 32,00 11,00 75,00

I 29,00 29,00 10,00 68,00

Trattamento contrattuale mensile alle diverse scadenze

Liv. Previgente 01/05/2006 01/01/2007 01/10/2007

Q1 2.081,00 2.153,00 2.224,00 2.244,00 Q2 1.906,00 1.970,00 2.033,00 2.052,00 A 1.856,00 1.914,00 1.971,00 1.989,00 B 1.724,00 1.777,00 1.830,00 1.847,00 C 1.583,00 1.630,00 1.676,00 1.692,00 D 1.481,00 1.525,00 1.569,00 1.584,00 E 1.395,00 1.434,00 1.473,00 1.487,00 F 1.319,00 1.355,00 1.391,00 1.404,00 G 1.304,00 1.339,00 1.374,00 1.386,00 H 1.227,00 1.259,00 1.291,00 1.302,00 I 1.131,00 1.160,00 1.189,00 1.199,00

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