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UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI VARA PROVINCIA DELLA SPEZIA Piazza Marconi Sesta Godano (SP)

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UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI VARA PROVINCIA DELLA SPEZIA

Piazza Marconi 1 – 19020 Sesta Godano (SP)

REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE E L’UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

NEL TERRITORIO DELL’UNIONE

Approvato con D.C.U. n. del

Comune di Calice

al Cornoviglio Comune di

Zignago Comune di

Brugnato Comune di

Rocchetta di Vara Comune di Sesta Godano

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INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 – Principi e finalità

Articolo 4 – Responsabilità dell’impianto

Articolo 5 – Limitazioni nell’utilizzo dell’impianto Articolo 6 – Accesso ai dati

Articolo 7 – Pubblicità

Articolo 8 – Modalità di raccolta e requisiti personali Articolo 9 – Conservazione delle registrazioni Articolo 10 – Diritti degli interessati

Articolo 11 – Sicurezza dei dati

Articolo 12 – Comunicazione e diffusione dei dati Articolo 13- Trattamento dei dati personali

Articolo 14- Norme di rinvio

Articolo 15- Entrata in vigore e trasmissione

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ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento disciplina l’esercizio del sistema di videosorveglianza gestito dall’Unione dei Comuni della Val di Vara, ne regola l’uso nei limiti imposti dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 recante il

“Codice in materia di protezione dei dati personali” ed in conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’08.04.2010 e ne determina le condizioni necessarie affinché l’impianto possa essere tenuto in esercizio.

ARTICOLO 2 –DEFINIZIONI

1. Al fine del presente Regolamento si intende:

a) per “banca dati” il complesso dei dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto

b) per “trattamento” tutte le operazioni, o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio di mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati

c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza

d) per “titolare”, l’Ente Unione dei Comuni della Val di Vara nelle sue articolazioni interne, cui competono decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal

medesimo al trattamento dei dati personali

f) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile

g) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali

h) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione

i) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione

l) per “dato anonimo”, il dato che in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento,non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile

m) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione o trattamento.

ART.3 - PRINCIPI E FINALITÀ

1. L’impianto di videosorveglianza è gestito dall’Unione dei Comuni della Val di Vara nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza e dell’identità personale.

2. Sono altresì garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento dei dati rilevati ed acquisiti.

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3. L’uso dell’impianto di videosorveglianza è strettamente limitato allo svolgimento di funzioni istituzionali proprie dell’Ente ed è fondato su presupposti di necessità, proporzionalità e finalità, così come definiti nel Provvedimento di cui all’art. 1.

4. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Servizio di Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione delle pattuglie sul territorio dell’Unione, in stretto raccordo con le altre Forze dell’Ordine

5. Le finalità dell’impianto sono conformi alle funzioni istituzionali demandate all’Unione dal D.Lgs.

18.08.2000 n. 267, dal D.P.R. 24.07.1977 n. 616, dalla L. 07.03.1986 n. 65, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti dei Comuni che ne fanno parte.

6. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio dell’Unione e, quindi, ad assicurare maggior sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana”, così come definita dal D.M.

dell’Interno 5.8.2008

b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione alle Amministrazioni Comunali e all’Unione e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento

c) al controllo di determinate aree anche ai fini della tutela ambientale attraverso telecamere mobili (cosiddette “fototrappola”)

d) al monitoraggio del traffico

e) alla tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani, anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate

f) a supporto della Protezione Civile ed a monitorare aree eventualmente a rischio.

ARTICOLO 4 – RESPONSABILITÀ DELL’IMPIANTO

1. Il Presidente dell’Unione dei Comuni della Val di Vara, nella sua qualità di titolare del trattamento dati, provvederà ad individuare il responsabile del trattamento nella figura del Responsabile della Polizia Locale dell’Unione.

2. Lo stesso verrà designato, ai sensi dell’art.2, comma 3, lett. e) del Codice in materia di protezione dei dati personali, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati.

3. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

4. E’consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Presidente.

5. Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

6. Il Responsabile è titolare della gestione dell’impianto, del suo costante adeguamento alle norme di sicurezza e del controllo sull’uso delle immagini riprese e raccolte.

7. Il Responsabile, ai fini del disposto dell’art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, può individuare, con proprio atto scritto, uno o più incaricati del trattamento dei dati, che operano sotto la diretta autorità del Responsabile ed attenendosi alle istruzioni da questo impartite.

8. Gli incaricati del materiale trattamento debbono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e del Responsabile.

ARTICOLO 5 – LIMITAZIONI NELL’UTILIZZO DELL’IMPIANTO

1. Le immagini raccolte e registrate non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nell’art. 3.

2. L’impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all’art. 4 della Legge 20.05.1970 n.300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull’attività lavorativa dei dipendenti

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dell’Unione o dei Comuni alla stessa appartenenti, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro pubblici o privati.

3. Sarà cura del Responsabile dell’impianto, o dell’incaricato del trattamento, sorvegliare le scene inquadrate, affinché le telecamere non riprendano abitazioni private (ad eccezione degli spazi occupati dalle abitazioni e che si affacciano su aree pubbliche), farmacie, luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni), luoghi di culto.

4. L’impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale.

5. I dati acquisiti dall’impianto non potranno essere utilizzati per l’irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, ma esclusivamente per l’invio da parte della Centrale operativa di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni del caso.

6. I dati acquisiti relativi alla circolazione stradale non potranno essere collegati con altre banche dati.

7. I dati acquisiti tramite telecamere mobili, cosiddette fototrappole, collocate per fini di tutela ambientale, potranno essere utilizzati anche per l’irrogazione delle sanzioni in materia.

ARTICOLO 6 – ACCESSO AI DATI

1. I dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza sono da considerarsi “dati sensibili” ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, in quanto possono contenere informazioni definite dall’art. 4, comma 1, lett. d) del citato Decreto e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. L’accesso ai dati (compresa la visione delle immagini registrate dal sistema) è consentito esclusivamente, oltre ai Sindaci, quali Autorità Locale di P.S. limitatamente al territorio di propria competenza o loro delegati, al responsabile ed agli altri incaricati e addetti ai servizi.

3. Previa richiesta motivata possono accedere ai dati anche incaricati dell’Autorità Giudiziaria o Organi di polizia giudiziaria.

4. Ad ogni altro soggetto non compreso nell’elencazione di cui ai commi precedenti, è inibita sia la visione sia la disponibilità delle immagini e dei dati rilevati dal sistema.

ARTICOLO 7 – PUBBLICITÀ

1. La presenza dell’impianto di videosorveglianza è resa pubblica, a cura del responsabile della Polizia Locale, tramite i mezzi che si riterranno più idonei e, in particolare, attraverso:

a) apposizione, nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere, di apposito cartello, così come individuato nel grafico allegato al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010, riportante la seguente dicitura “UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI VARA-AREA VIDEOSORVEGLIATA-LA REGISTRAZIONE E’ EFFETTUATA DALL’UNIONE PER FINI DI PREVENZIONE, REPRESSIONE E SICUREZZA”, e se del caso “DI TUTELA AMBIENTALE”;

b) affissione del presente Regolamento all’Albo Pretorio Informatico dell’Unione e dei Comuni che ne fanno parte.

ARTICOLO 8 – MODALITA’ DI RACCOLTA E REQUISITI PERSONALI;

1. Per l’individuazione dei luoghi di posizionamento dell’impianto di videosorveglianza ed ogni altra disposizione ritenuta utile è competente la Giunta dell’Unione.

2. Le posizioni dell’obiettivo delle telecamere sono predefinite dal Responsabile dell’impianto ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema e non possono essere variate se non su indicazione del Responsabile dell’impianto.

3. E’vietato il brandeggio delle telecamere ad eccezione dei seguenti casi:

a) controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all’interno del campo predefinito di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo causa lo spostamento dei soggetti interessati;

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b) comunicazione, anche verbale, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al Responsabile dell’impianto e da verificarsi immediatamente;

c) supporto logistico ad operazioni di polizia condotte sul luogo.

4. Le inquadrature dovranno comunque essere sempre tali da cogliere un’immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.

ARTICOLO 9 – CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

1. I segnali video delle unità di ripresa avranno quale punto di convergenza la sede operativa della Polizia Locale sita in P.zza del Leone 26 a Calice al Cornoviglio e localmente i singoli presidi territoriali.

2. Il sistema di registrazione dovrà conservare le immagini per un periodo massimo di sette giorni, trascorsi i quali le immagini nuove si sovrapporranno a quelle vecchie.

3. Qualora pervenga copia di denuncia di reato o richiesta da parte dei soggetti di cui all’art.6 del presente Regolamento, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili saranno riversate su un nuovo supporto informatico al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

4. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo ai fini di cui al comma precedente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate

ARTICOLO 10 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, dietro presentazione di apposita istanza diretta al Responsabile, ha diritto:

a) di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta:

 la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine;

 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai soli dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o da chi agisce a tutela dell’interessato per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo, l’interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi; l’interessato può altresì farsi assistere a persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Responsabile anche mediante lettera raccomandata.

5. In caso di esito negativo l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, sono fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

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ARTICOLO 11 – SICUREZZA DEI DATI

1. I dati eventualmente utilizzati ai fini di cui all’art.8 comma 3 potranno essere conservati nella Centrale operativa della Polizia Locale dell’Unione e nei presidi territoriali dislocati presso ogni Comune facente parte dell’Unione..

2. Sono autorizzati all’accesso alla centrale operativa, oltre ai soggetti di cui al comma 2 dell’art.6, gli addetti alle operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali con la presenza degli incaricati dei singoli presidi comunali o del Responsabile.

3. Per i soggetti di cui al comma 3 dell’art.6 l’accesso è subordinato al consenso, anche in forma orale, del Responsabile del trattamento.

4. I locali in parola, quando non sono presidiati, sono chiusi a chiave.

5. Gli interventi attivi sull’impianto di ripresa e di registrazione sono consentiti solo ed esclusivamente al personale della Polizia Locale coadiuvato, quando necessario, dai tecnici della ditta installatrice incaricati della manutenzione; l’intervento di questi ultimi è subordinato al consenso, anche orale, del Responsabile.

6. I supporti magnetici sui quali siano eventualmente riversati i dati dell’impianto di videoregistrazione per gli scopi di cui all’art.9 saranno conservati, a cura del Responsabile, in apposita cassaforte all’interno del Comando di Polizia Locale.

ARTICOLO 12 – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

1. La comunicazione dei dati personali da parte dell’Unione a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento.

2. In mancanza, la comunicazione è ammessa esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all’art. 19, comma 2, del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

ARTICOLO 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:

a) distrutti

b) conservati per fini esclusivamente istituzionali.

2. L’art.14 del Codice in materia di protezione dei dati personali definisce i limiti della utilizzabilità dei dati personali.

3. L’art.15 del Codice in materia di protezione dei dati personali regolamenta gli eventuali danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali.

4. Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003.

5. In sede amministrativa il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990 è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dall’art.4 comma 2.

Art.14- NORME DI RINVIO

1. Per quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente, in particolare al Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs.

n.196/2003, e al Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

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ART.15- ENTRATA IN VIGORE E TRASMISSIONE

1. Le norme del presente Regolamento saranno automaticamente aggiornate in caso di emanazione di nuove disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sia con atti normativi, che con atti dell’Autorità Garante.

2.Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della deliberazione di approvazione.

3. Copia del presente Regolamento è trasmessa al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso l’Ufficio Territoriale di Governo della Spezia e al Garante per la protezione dei dati personali.

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