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(Circolare n. P-9605/2002 del 17 maggio 2002 - Deliberazione del 15 maggio 2002)

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Congedo ordinario e designazione del supplente.

(Circolare n. P-9605/2002 del 17 maggio 2002 - Deliberazione del 15 maggio 2002)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 maggio 2002, ha adottato la seguente delibera:

“1. Con nota del 15 febbraio 2002 i dottori … e …, magistrati in servizio presso il tribunale di … con funzioni di giudice penale, premesso che in data 14 gennaio 2002 il secondo aveva inoltrato istanza di congedo ordinario per il periodo 8-15 febbraio 2002, non avendo usufruito di parte delle ferie spettantigli per il 2001, espongono che il 6 febbraio era loro pervenuta la circolare n. 2/02 del presidente del Tribunale, nella quale si disponeva che tutte le istanze di ferie, nel frattempo presentate anche da altri magistrati, fossero restituite perché venissero riproposte 'nelle forme dovute, ove ne ricorrano le condizioni alla stregua delle regole' contestualmente enunciate. Aggiungono che, tra le altre regole, veniva formulata quella secondo cui lo stesso magistrato istante sarebbe onerato 'dell'individuazione del collega consenziente alla sostituzione', per cui l'istanza di ferie avrebbe dovuto essere 'corredata dalla sottoscrizione per impegno da parte del sostituto' e l'udienza avrebbe dovuto svolgersi, quindi, come se il titolare fosse presente, con esclusione di provvedimenti di mero rinvio e conseguente "incardinamento" dei processi sul ruolo del magistrato sostituto.

Osservano che la legittimità di tale circolare è dubbia alla luce dell'art.7 ter r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e che la successiva circolare n. 3/02, adottata dal presidente del tribunale in seguito ai 'malumori' dei magistrati scaturiti da quella precedente, nulla ha innovato in ordine al regime di organizzazione delle ferie appena introdotto; e che, inoltre, ad essi le ferie sono state negate con provvedimenti di rigetto variamente motivati, mentre ad altri magistrati sono state accordate, nè risulta che siano state richieste quelle garanzie di sostituzione e di effettiva trattazione dei processi da parte dei sostituti pur ritenute indefettibili.

Tutto ciò premesso, essi formulano i seguenti quesiti:

- se sia legittimo condizionare la stessa ammissibilità della domanda di congedo all'indicazione di un magistrato sostituto e alla sottoscrizione per adesione da parte di quest'ultimo;

- se tale criterio non violi il principio del giudice naturale precostituito per legge, atteso che lascia all'assoluta discrezionalità degli interessati l'individuazione del giudice destinato alla trattazione del processo;

- se ciò non sia in contrasto con l'art.7 ter ord.giud., che nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti, fa riferimento a 'criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura'.

In data 19 marzo 2002 è pervenuta un'ampia nota del presidente del Tribunale di …, dott. …, nella quale egli, anzitutto, riferisce ampiamente le ragioni che lo avevano indotto ad emanare in un primo momento la circolare n. 2/2002, a sostituirla poi con quella n. 3/2002 e ad adottare successivamente, dopo che gli era pervenuta la missiva dei dottori … e …, la Circolare n. 6/2002, con la quale era stata revocata la regola della "supplenza volontaria", da costoro lamentata, osservando che con essa aveva inteso riorganizzare il sistema di fruizione di ferie da parte dei magistrati del suo ufficio. Il dott. …, inoltre, si sofferma in particolare sulle altre doglianze mosse dai due magistrati suddetti nei confronti del suo operato, polemizzando con il contenuto della nota indicata in epigrafe; e nega che la regola della "supplenza volontaria", pur potendo essere di per sè discutibile, violerebbe il principio del giudice naturale, osservando che ogni supplenza comporta la sostituzione del giudice originariamente designato. E dopo aver ribadito di aver revocato il sistema di supplenza per la fruizione delle ferie, per cui la sua "dissertazione" aveva ormai perduto, forse, ogni rilevanza pratica, sottolinea la frequenza delle contestazioni sollevate da "un ben individuato gruppuscolo di magistrati" di quel tribunale, osservando come quella "tenace opera di opposizione" si ponga di ostacolo alla sua azione di riorganizzazione dell'ufficio da lui diretto.

2.- Va premesso in primo luogo che nonostante la Circolare del Presidente del tribunale di …, che aveva dato luogo ai quesiti in precedenza riportati, sia stata ormai superata a seguito del diverso assetto organizzativo da lui al riguardo predisposto, il Consiglio non può sottrarsi al loro esame: le risposte ai quesiti, che costituiscono una delle attribuzioni della VI Commissione, sono pur sempre dovute quando essi involgano - come nella specie - "questioni di ordinamento giudiziario o relative all'amministrazione e all'organizzazione giudiziaria" per l'utilità che esse possono avere anche per il futuro, pur prescindendo, cioè, dalla situazione contingente che ne ha suggerito la formulazione. Va poi osservato, sempre in via

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preliminare, che la VI Commissione non può che limitare il suo esame ai quesiti suddetti e che la più generale situazione di tensione esistente tra il dirigente del tribunale di … ed alcuni dei magistrati ad esso addetti, al pari delle valutazioni da questi compiute del loro operato, vanno semmai valutate da altra Commissione, alla quale sarà inviata copia del fascicolo.

Tutto ciò premesso, e venendo ora all'esame dei quesiti ai quali si è più volte fatto riferimento, si osserva che nella Circolare per la formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2002-2003, approvata dal Consiglio superiore della magistratura in data 12 dicembre 2001, è stabilito, per quanto qui interessa:

- le proposte tabellari devono indicare specificamente i magistrati destinati a svolgere compiti di supplenza con riferimento a quelli dell'ufficio che dovessero eventualmente mancare o essere temporaneamente impediti nell'esercizio delle funzioni (par. 86.1);

- la supplenza può essere disposta in tutti i casi in cui un magistrato è temporaneamente assente od impedito, allo scopo di evitare l'interruzione delle funzioni e permettere il compimento degli atti e delle attività che egli avrebbe dovuto compiere (par. 87.1);

- la supplenza disposta in base al contenuto delle tabelle ovvero a norme di legge determina il subentro ope legis del supplente nelle funzioni svolte dal magistrato assente o impedito (par. 88.1);

- le proposte di tabelle devono indicare i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di supplenza, con specifico riguardo alle modalità della scelta del supplente (par. 89.1);

- l'adozione del provvedimento non richiede il consenso del magistrato designato quale supplente (par. 90.1);

- infine, il magistrato designato in supplenza è incaricato della trattazione degli affari assegnati al magistrato assente o impedito e partecipa alle udienze che questi avrebbe dovuto tenere e, inoltre, continua a svolgere i compiti che rientrano nelle funzioni ad esso assegnate (par. 93.1).

Il quadro risultante dalla normativa secondaria - preordinata a realizzare ed integrare il principio di precostituzione del giudice (art. 27, comma 1, Cost.) ed i criteri di carattere generale fissati dall'art. 7 ter, comma 2, dell'ordinamento giudiziario (Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce...i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito) - contiene in sè la risposta ai quesiti riportati sub n. 1.

Premesso che è innegabile che il godimento delle ferie dà luogo ad una - legittima - assenza del magistrato e comporta, pertanto, un provvedimento di supplenza, è evidente che in tal caso devono trovare applicazione le disposizioni in precedenza richiamate. Ne consegue, in particolare, che sarà destinato a svolgere funzioni di supplenza, con tutti gli oneri connessi a tale ruolo, il magistrato che sia stato predeterminato in base alle previsioni tabellari e che, proprio perchè la designazione deve avvenire ex ante, la sostituzione - come del resto è stato esplicitamente affermato al punto 90.1 della Circolare consiliare - non può non prescindere dal consenso del sostituto, attraverso il quale l'individuazione del supplente sarebbe altrimenti rimessa ad un mero accordo tra questi ed il giudice sostituito.

Può essere, infine, opportuno aggiungere che è del tutto comprensibile che la fruizione di ferie in periodi diversi da quelli per così dire ordinari (il periodo feriale per la generalità dei magistrati e quello ad esso immediatamente successivo per coloro che in esso abbiano prestato servizio: cfr. al riguardo il punto 37.2, lett.f, della Circolare più volte menzionata) possa creare, nell'ambito dell'ufficio giudiziario, delle difficoltà di carattere organizzativo. Tali eventuali disagi non possono, tuttavia, essere opposti al magistrato che richieda di usufruire del congedo ordinario di cui non abbia potuto godere per intero nei periodi definiti

"ordinari", nè legittimano il capo dell'ufficio a discostarsi dai criteri previsti in via generale per la designazione del supplente (salvo che questa non possa avvenire in base ad essi, nel qual caso troveranno applicazione le disposizioni di cui ai punti 90.2 e 90.3 della Circolare suddetta).

3.- In base alle osservazioni che precedono, il Consiglio delibera

di rispondere ai quesiti sopra indicati nei termini di cui in motivazione e di inviare copia degli atti del fascicolo alla Prima Commissione per quanto di sua eventuale competenza.”

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