Comune di Crespellano
Provincia di Bologna
Copia dell’ ORIGINALE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 25/08/2010.
OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA CONTRO IL COMUNE DI CRESPELLANO PER
ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DEGLI ATTI EMESSI
DALL'AMMINISTRAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA “omissis”
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.
L’anno DUEMILADIECI, il giorno VENTICINQUE del mese di AGOSTO alle ore 16:00 nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
PARINI ALFREDO Sindaco Assente
ALIMONTI ANGELA Assessore Presente
FEDERICI FABIO Vice Sindaco Presente
RUBINI SILVIA Assessore Presente
RUGGERI LUIGI Assessore Presente
SERRA GIARETTA ANDREA Assessore Presente
Tot. Presenti: 5 Tot. Assenti: 1
Partecipa il Segretario Generale MANCO MARIA ASSUNTA
Essendo legale il numero degli intervenuti, FEDERICI FABIO - Vice Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
• la sig.ra “omissis” per mezzo dell’avvocato “omissis” ha promosso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna contro il Comune di Crespellano, il Corpo Unico intercomunale polizia municipale Valle del Samoggia, l’Azienda Usl di Bologna e il Dott. Andrea Diolaiti per annullamento previa sospensione:
o dell’ordinanza n. 61 del 12 maggio 2010 protocollo n. 8457 a firma del responsabile dell’Area Manutenzione e Pianificazione Territoriale “Annullamento parziale della DIA PUT 35/2010 del 04/02/2010: manutenzione straordinaria in fabbricato ad uso abitazione e realizzazione box cani nell’area cortiliva nonché sanatoria ai sensi dell’art. 17 della L.R. 23/2004 per opere realizzate in parziale difformità dalla concessione edilizia PUT 21/C1979 relativamente alla attività di allevamento cani”, notificata alla signora “omissis” in data 14 maggio 2010;
o della comunicazione del comune di Crespellano del 30 aprile 2010 protocollo n.
7692 a firma del Responsabile dell’Area Manutenzione e Pianificazione Territoriale avente ad oggetto “Riesame della denuncia di attività PUT 35/2010 prot. 2101 del 04/04/2010 ai sensi dell’art. 24 della L.R. 31/2002 relativa a realizzazione box cani nell’area cortiliva in via San Lorenzo n. 37 – Calcara”;
o della comunicazione del Comune di Crespellano del 28 maggio 2010 protocollo n.
9420 a firma del Responsabile dell’Area Manutenzione e Pianificazione Territoriale avente ad oggetto “Domanda di autorizzazione sanitaria per strutture di commercio, pensione, toelettatura, allevamento ed addestramento di animali da compagnia ai sensi della L.R. 5/2005. Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii.;
Constatato che
• la sig.ra “omissis” non è titolare di nessun allevamento autorizzato sul territorio di Crespellano;
• la ricorrente con nota del 29/11/2007 aveva comunicato la detenzione di animali presso l’abitazione di via Pradalbino 12/b e richiesto l’autorizzazione sanitaria per allevamento e addestramento di cani in via Pradalbino;
• l’amministrazione ha comunicato alla sig.ra “omissis” con nota del 27/10/2009 protocollo n.
19912 l’archiviazione della pratica suddetta in quanto non sussistono i presupposti per l’istruttoria ed il rilascio dell’autorizzazione per l’attività;
• In data 04/02/2010 protocollo 2101 (PUT 35/2010) la sig.ra “omissis” ha presentato denuncia di inizio attività per box esterni e creazione di portafinestra in via San Lorenzo n. 37 a Calcara in comune di Crespellano;
• In data 04/02/2010 la sig.ra “omissis” ha presentato richiesta di rilascio dell’autorizzazione sanitaria ai sensi della L. R. 5/2005, per lo svolgimento dell’attività di allevamento e di addestramento cani presso la struttura sita in Crespellano in via San Lorenzo n. 37 a Calcara in comune di Crespellano;
• nella relazione allegata l’intervento viene descritto come la sistemazione degli spazi esterni del lotto “….le opere si riferiscono alla realizzazione di una struttura leggera tipo box per alloggiamento degli animali da affezione. La struttura completamente smontabile sarà delimitata da una recinzione metallica in acciaio zincato …..”. In seguito all’istruttoria con nota del 01/03/2010 protocollo n. 3862 sono stati sospesi i termini di efficacia del titolo in
quanto la documentazione non risultava completa in particolare mancava del parere dell’AUSL, del certificato di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi del D.Lgs.
99/2004, nonché si sono riscontrate alcune difformità rispetto alla situazione legittimata dell’edificio principale. La proprietà con nota del 18/03/2010 protocollo n. 5092 ha provveduto ad integrare la documentazione precedentemente depositata in risposta alla nota dell’amministrazione;
• Negli elaborati progettuali allegati al titolo abilitativo non sono indicate la presenza di fabbricati vicini, le relative distanze e le loro destinazioni ma solo le distanze dai confini di proprietà delle strutture in progetto. In relazione alla tipologia di intervento e alla documentazione allegata si è valutato il parere pervenuto dall’azienda USL servizio veterinario relativamente alle dimensioni delle strutture in progetto;
• Il parere dell’Azienda USL, Dipartimento di Sanità Pubblica. Unità Operativa Sanità Pubblica Veterinaria, pervenuto al comune nel merito del procedimento edilizio è relativo al benessere degli animali (dimensione ecc.) e valuta lo stesso rimandando il rilascio dell’autorizzazione sanitaria per esercitare l’attività di allevamento il rispetto dei requisiti edilizi e di igiene pubblica;
• con l’acquisizione della documentazione integrativa e il pagamento della sanzione relativa alle difformità riscontrate, l’ufficio ha valutato la completezza della pratica;
• la proprietà limitrofa in data 26/04/2010 con protocollo n. 7371 ha richiesto il riesame, ai sensi dell’art. 24 della L. R. 31/2002, della D.I.A. in relazione alla vicinanza dell’abitazione di sua proprietà alle strutture per alloggiamento degli animali e quindi all’allevamento. Si è proceduto a comunicare alla sig. “omissis” ad avviare ai sensi dell’art. 7 e 8 della L. 241/1990 ss.mm.ii. il procedimento di riesame del titolo abilitativo in relazione alla segnalazione pervenuta nonché alla necessità di acquisire nel merito il parere dell’Azienda USL e nello specifico del Dipartimento di Igiene Pubblica;
• Il parere dell’AUSL ha evidenziato che in base all’art. 63 del vigente regolamento comunale di igiene e sanità pubblica e veterinaria non è consentita la realizzazione di tale attività qualora la distanza dalle strade pubbliche sia inferiore a 30 metri e 100 metri dalle abitazioni di terzi. Da un rilevo sulla cartografia catastale e P.R.G. si è rilevato che la distanza dei box cani dalla più vicina abitazione è ad una distanza inferiore ai 100 metri e più precisamente 30 metri;
• al termine della suddetta istruttoria che ha rilevato la costruzione di box per cani da adibire ad allevamento per cani e non per animali da affezione ad una distanza inferiore dalle abitazioni civili previste dal regolamento di igiene del comune, si è adottata l’ordinanza oggetto del ricorso per annullamento della denuncia di inizio attività per la parte attinente alla costruzione dei box;
• conseguentemente all’adozione del suddetto provvedimento si proceduto a comunicare alla sig.ra “omissis” i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza per l’autorizzazione sanitaria per strutture di commercio, pensione, toelettatura, allevamento ed addestramento di animali da compagnia ai sensi della L.R. 5/2005 ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 per la mancanza dei presupposti edilizi e igienici.
Considerato che
• nel ravvisare elementi di pregiudizio per l’abitazione limitrofa derivante dall’attività di allevamento per cani come indicato dal regolamento di igiene e il parere dell’Azienda Usl, l’azione dell’amministrazione è stata tesa a tutelare tale situazione a seguito dell’acquisizione di ulteriori elementi e segnalazione del privato cittadino che evidenziava la situazione in
oggetto rispetto a quanto dichiarato dalla sig.ra “omissis” e del progettista nel titolo abilitativo;
• la sig.ra “omissis” non aveva e non ha i requisiti per esercitare l’attività di allevamento nel territorio comunale in quanto mancano i presupposti edilizi ed igienico sanitari dell’area e dei locali di sua proprietà;
Rilevata l'opportunità di resistere nel giudizio promosso dalla sig.ra “omissis” a tutela e difesa delle scelte dell'Ente e dell’adozione degli atti conseguenti;
Ritenuto vi siano le condizioni per una efficace difesa del Comune nel giudizio come sopra instaurato, e quindi di esprimere parere favorevole al Sindaco per la relativa costituzione, in ogni sua fase, compresa quella di discussione dell’eventuale istanza cautelare, al fine di tutelare le ragioni dell’operato dell’Amministrazione comunale e del suo buon nome;
Dato atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione, in seguito al conferimento dell’incarico ad un legale patrocinatore è presunta in € 2.500,00= attualmente disponibili sul Capitolo 4333, art. 0, Anno 2010, avente ad oggetto “Spese per liti ed arbitraggi a tutela del Comune – Servizi”;
Ritenuto di affidare al Responsabile dell’Area Manutenzione e Pianificazione Territoriale, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgsvo 267/2000, l’assunzione degli atti relativi alla gestione e all’assunzione del relativo impegno di spesa;
Visto lo Statuto Comunale ;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Manutenzione e Pianificazione Territoriale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1. di esprimere parere favorevole alla costituzione del Sindaco per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna con istanza di sospensiva citato in premessa, presentato dalla sig.ra “omissis” per l’annullamento dei seguenti atti:
a. ordinanza n. 61 del 12 maggio 2010 protocollo n. 8457 a firma del responsabile dell’Area Manutenzione e Pianificazione Territoriale “Annullamento parziale della DIA PUT 35/2010 del 04/02/2010: manutenzione straordinaria in fabbricato ad uso abitazione e realizzazione box cani nell’area cortiliva nonché sanatoria ai sensi dell’art. 17 della L.R. 23/2004 per opere realizzate in parziale difformità dalla concessione edilizia PUT 21/C1979 relativamente alla attività di allevamento cani”
notificata alla signora “omissis” in data 14 maggio 2010;
b. comunicazione del comune di Crespellano del 30 aprile 2010 protocollo n. 7692 a firma del Responsabile dell’Area Manutenzione e Pianificazione Territoriale avente ad oggetto “Riesame della denuncia di attività PUT 35/2010 prot. 2101 del 04/04/2010 ai sensi dell’art. 24 della L.R. 31/2002 relativa a realizzazione box cani nell’area cortiliva in via San Lorenzo n. 37 – Calcara”;
c. comunicazione del Comune di Crespellano del 28 maggio 2010 protocollo n. 9420 a firma del Responsabile dell’Area Manutenzione e Pianificazione Territoriale avente ad oggetto “Domanda di autorizzazione sanitaria per strutture di commercio,
pensione, toelettatura, allevamento ed addestramento di animali da compagnia ai sensi della L.R. 5/2005. Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii.;
2.di incaricare il Responsabile dell’Area Manutenzione e Pianificazione Territoriale a dare esecuzione alla presente Deliberazione, adottando tutti gli atti necessari, in particolare il conferimento di incarico di patrocinio legale ed il relativo impegno di spesa;
3.di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione, in seguito al conferimento dell’incarico ad un legale patrocinatore, presunta in € 7.500,00=, oltre ad oneri contributivi ed IVA, troverà in parte copertura al Capitolo 4333, art. 0, Anno 2010 avente ad oggetto
“ Spese per liti ed arbitraggi a tutela del Comune – Servizi” ed in parte attingendo risorse dal Capitolo 1270, art. 0, Anno 2010, dal titolo “Fondo di Riserva”;
4.di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione urgente e, quindi, immediatamente eseguibile a mente dell’art. 134, comma 4) del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FEDERICI FABIO F.to MANCO MARIA ASSUNTA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MANCO MARIA ASSUNTA
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Per copia conforme all’originale Lì __________________________
L’ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA _____________________________
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ESECUTIVITA’
[X] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.
Lì,
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Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi della normativa vigente.