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COMUNE DI CELLENO Provincia di Viterbo

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Academic year: 2022

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COMUNE DI CELLENO

Provincia di Viterbo

CODICE DI COMPORTAMENTO Art. 1

(I valori etici del Comune)

1. Il presente codice di comportamento s'informa ai valori di lealtà, imparzialità, integrità, trasparenza, professionalità e merito, nonché al principio di interesse pubblico.

2. Il presente codice costituisce specificazione del codice di comportamento nazionale approvato con DPRn. 62 del 16 aprile 2013 e successive modifiche.

Art. 2

(Finalità ed ambito di applicazione) Riferimento artt. 1 e 2 del D.P.R. 62/2013

1. Il presente codice reca i principi-guida del comportamento dei soggetti che a diverso titolo operano presso il Comune e specifica i doveri cui sono tenuti. L'Ordinamento Uffici e Servizi, il Regolamento Contratti Appalti e forniture, il Piano Triennale Anticorruzione dell'Ente e i regolamenti riguardanti l'accesso agli atti, integrano i contenuti del presente codice per quanto qui non previsto e costituiscono specificazione dei comportamenti che i dipendenti e i dirigenti dell'Ente sono tenuti ad osservare.

2. L'attività di tali soggetti deve essere conforme ai principi di imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa, nonché al rispetto degli obblighi di riservatezza, anche nell'utilizzo dei social network nella vita privata, laddove esprimano opinioni o giudizi che potrebbero ledere l'immagine dell'Amministrazione.

3. Le disposizioni del presente codice si applicano, unitamente al codice di comportamento dei pubblici dipendenti, al Segretario generale, al personale in posizione di comando, presso il Comune, ai dipendenti e ai Responsabili assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale.

4. Il presente codice si applica anche ai consulenti, agli esperti e alle persone che a qualunque titolo collaborano allo svolgimento delle attività del Comune e all'esecuzione di contratti e/o appalti di opere e forniture di beni e servizi per il Comune. A tal fine esso dovrà esplicitamente venire approvato per iscritto unitamente al contratto di affidamento dell'incarico o delle opere o forniture di beni o servizi ad essi affidate. I contratti disporranno in ordine alle cause di risoluzione dei medesimi, in caso di violazione dei codici di comportamento nazionale e aziendale. Ogni Responsabile di Area predisporrà o modificherà ogni tipo di contratti, bandi .... inserendo negli stessi le condizioni, le clausole contrattuali previste dal presente comma.

5. Le disposizioni del presente codice si applicano, ai Dirigenti, ai dipendenti ed ai componenti dei CdA delle società partecipate dall'Amministrazione ed ai loro consulenti e collaboratori.

Art. 3 (Disposizioni generali) 1. Chi opera presso il Comune:

a) si impegna a rispettare il codice e a tenere una condotta ispirata ai suoi valori; evita ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale o apparente;

b) conforma la propria attività ai criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia;

c) non intrattiene o cura relazioni con persone o organizzazioni che agiscono ai confini o fuori della legalità o li interrompe non appena ne venga a conoscenza.

2. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando quanto previsto nell'Ordinamento Uffici e Servizi relativamente a collaborazioni con altri soggetti, da autorizzarsi nelle forme ivi previste, dedicano al lavoro d'ufficio tutto il tempo e l'impegno necessari per svolgere l'attività presso il Comune,

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con carattere prevalente su altre attività.

Art. 4

(Regali compensi ed altre utilità) Riferimento art. 4 del D.P.R. 62/2013

1. Chi opera presso il,Comune evita di ricevere benefici di ogni genere, non sollecita né accetta, per sé o per altri, alcun dono o altra utilità, anche sotto forma di sconto, da parte di terzi, per lo svolgimento delle attività dell'ufficio. Al di fuori di tale ipotesi é consentito ricevere regali d'uso di modico valore che, singoli o sommati ad altri pervenuti dal medesimo soggetto nella medesima occasione, cosiddetti regali plurimi, non superino il valore di euro 150,00.

2. Nel caso in cui un dipendente o un collaboratore riceva regali, benefici o altre utilità che, singoli o plurimi, non possano considerarsi "in casi d'uso e/o di modico valore", deve darne tempestiva comunicazione al Segretario generale Responsabile dell'Anticorruzione dell'Ente.

3. I regali ricevuti dai dipendenti e dai collaboratori dell'Ente, di qualunque valore essi siano, per lo svolgimento di un'attività dovuta, nonché i regali d'uso, singoli o plurimi, di valore superiore a quanto previsto dal precedente comma 1, sono comunque restituiti o acquisiti dall'Ente, che li destina in beneficenza.

4. Dell'acquisizione all'ente dei regali al di fuori dei casi d'uso e/o di valore eccedente quanto previsto dai precedenti commi 1, ricevuti dai singoli dipendenti e collaboratori, con l'indicazione del nominativo del soggetto che li ha effettuati e del dipendente che li ha ricevuti, si da atto in un' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, unitamente alla successiva destinazione in beneficenza e al soggetto/ai soggetti cui siano stati devoluti.

Art. 5

(Partecipazioni ad associazioni e organizzazioni) Riferimento art. 5 del D.P.R. 62/2013

1. A specifica di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del codice generale, si stabilisce che il dipendente deve comunicare al Responsabile di Area in cui opera, entro trenta giorni la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni che svolgono attività riconducibili agli ambiti di competenza del servizio/ufficio di appratenenza. I Responsabili di Area devono effettuare la comunicazione al Responsabile della prevenzione e corruzione.

Art.6

(Comunicazione degli interessi finanziari e coflitti di interesse) Riferimento art. 6 del D.P.R. 62/2013

1. Sono oggetto dell’informazione di cui all’art. 6, comma 1, lettere a) e b), del codice generale tutti i rapporti che il dipendente intrattiene con qualsiasi soggetto privato e che abbiano le caratteristiche precisate alla lettera b).

2. L’informazione deve essere data per iscritto, al Responsabile dell'Area di appartenenza:

- entro 30 giorni dall’approvazione del presente condice;

- all'atto dell'assegnazione all'ufficio/servizio di lavoro;

- entro tre giorni dall’instaurazione di ciascun nuovo rapporto.

3. I Responsabili di Area provvedono con comunicazioni destinate al Responsabile della prevenzione e corruzione.

Art. 7

(Obbligo di astensione) Riferimento art. 7 del D.P.R. 62/2013

1. Quando ricorra il dovere di astensione di cui all’art. 7 del codice generale il dipendente lo comunica per iscritto immediatamente al momento della presa in carico dell’affare/procedimento, al Responsabile di Area di appartenenza, dettagliando le ragioni dell'astensione medesima.

2. I l Responsabile di Area, esaminata la comunicazione, decide, nel merito ed, ove confermato il dovere

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di astensione, dispone per l’eventuale affidamento delle necessarie attività ad altro dipendente od avoca a sé la trattazione e conclusione.

3. La procedura di cui ai commi precedenti, quando riferita al dovere di astensione di un Responsabile di Area, si attua con le stesse modalità, diretta e curata dal Segretario Comunale.

Art. 8

(Prevenzione della corruzione) Riferimento art. 8 del D.P.R. 62/2013

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 8 del codice generale.

2. Il dipendente rispetta le misure e le prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

3. Il dipendente collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo quanto da questi richiesto, per tutte le attività ed azioni che hanno finalità di contrasto e prevenzione della corruzione.

4. Il dipendente segnala, in via riservata, al Responsabile della prevenzione della corruzione le situazioni di illecito o irregolarità di cui venga a conoscenza sul luogo di lavoro e durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Sono oggetto di segnalazione i comportamenti, i rischi ed i reati ed altre irregolarità che possono risultare a danno dell’interesse pubblico. La comunicazione dovrà essere il più circostanziata possibile.

5. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione adotta le misure previste dalla legge a tutela dell’anonimato del segnalante ed a garanzia che la sua identità non sia indebitamente rivelata. In merito si applicano le disposizioni dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 in base al quale:

a) nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione;

b) qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente imprescindibile per la difesa dell'incolpato;

c) la denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

Art. 9

(Trasparenza e tracciabilità) Riferimento art. 9 del D.P.R. 62/2013

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 9 del codice generale.

2. I l dipendente osserva tutte le misure previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

3. In ogni caso, il dipendente per le mansioni affidate in base alle direttive Responsabile di Area di appartenenza che si conformano a quelle del Responsabile della Trasparenza, assicura tutte le attività necessarie per dare attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

4. I dati, le informazioni, gli atti e le elaborazioni oggetto di pubblicazione, ai fini di trasparenza, devono essere messi a disposizione in modo tempestivo, preciso e completo e nei tempi richiesti dal Responsabile di Area di appartenenza e/o dal Responsabile della Trasparenza.

5. I Responsabili di Area sono i diretti referenti del Responsabile della trasparenza per tutti gli adempimenti e gli obblighi in materia; con quest’ultimo collaborano fattivamente, attenendosi alle metodologie e determinazioni organizzative ed operative da questi decise.

6. Il dipendente deve aver cura di inserire nel fascicolo di ogni pratica trattata tutta la documentazione ad essa afferente, al fine di consentire la tracciabilità del processo decisionale.

Art. 10

(Comportamento nei rapporti tra privati) Riferimento art. 10 del D.P.R. 62/2013

1. Oltre a quanto previsto dall’art. 10 del codice generale, il dipendente:

a) osserva scrupolosamente il segreto d'ufficio;

b) non divulga informazioni, di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni d'ufficio;

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c) non esprime giudizi o apprezzamenti, di nessun tipo, riguardo all’attività dell’ente e con riferimento a qualsiasi ambito;

d) non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet (forum, blog, social network ecc.) dichiarazioni inerenti l’attività lavorativa, indipendentemente dal contenuto, se esse siano riconducibili, in via diretta o indiretta all'Ente;

e) non assume qualsiasi altro tipo di comportamento che possa ledere l’immagine dell’amministrazione.

Art.11

(Comportamento in servizio) Riferimento art. 11 del D.P.R. 62/2013

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 11 del codice generale.

2. I Responsabili di Area ripartiscono i carichi di lavoro, tra i dipendenti assegnati alle strutture dirette, secondo le esigenze organizzative e funzionali e nel rispetto del principio di equa e simmetrica distribuzione.

3. I dipendenti devono utilizzare i permessi ed i congedi, previsti dalle norme di contratto, esclusivamente per le ragioni e nei limiti ivi previsti.

4. I Responsabili di Area, nell’ambito delle loro competenze, devono vigilare sul rispetto dell’obbligo di cui al precedente comma 3, evidenziando le eventuali deviazioni e valutando le misure da adottare nel caso concreto.

5. A tutela del patrimonio pubblico, i dipendenti ed i Responsabili utilizzano i materiali le attrezzature, i servizi, le strumentazioni ed, in generale, ogni altra risorsa di proprietà dell’ente o dallo stesso messa a disposizione, unicamente ed esclusivamente per finalità di servizio; è vietato qualsiasi uso a fini personali o privati.

6. Nell’utilizzo di cui sopra il dipendente impiega massima diligenza si attiene scrupolosamente alle disposizioni all’uopo impartite dall’amministrazione (con circolari o altre modalità informative). Inoltre, conforma il proprio comportamento ad ogni azione o misura che sia idonea a garantire la massima efficienza ed economicità d'uso.

Art. 12

(Rapporti con il pubblico) Riferimento art. 12 del D.P.R. 62/2013

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 12 del codice generale.

2. Nei rapporti con l’utenza, in tutti i casi in cui è possibile e l’utente vi consente è obbligatorio l’utilizzo, in via prioritaria, della posta elettronica; restano salve e confermate le norme che impongono forme di comunicazione specifiche.

3. I dipendenti che operino a diretto contatto con il pubblico:

- trattano gli utenti con la massima cortesia;

- rispondono agli utenti nel modo più completo ed accurato possibile, nei limiti delle proprie competenze;

- forniscono ogni informazioni atta a facilitare ai cittadini l’accesso ai servizi comunali.

Art. 13

(Disposizioni particolari per i Responsabili) Riferimento art. 13 del D.P.R. 62/2013

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 13 del codice.

2. I Responsabili di Area devono effettuare annualmente la comunicazione di cui al comma 3, del codice generale, entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione dichiarazione dei redditi, prevista dalla normativa vigente. La comunicazione deve essere fatta per iscritto al Responsabile per la prevenzione e della corruzione e consegnata all’ufficio preposto alla gestione delle risorse umane. Nel medesimo termine rassegnano copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata.

3. In fase di prima applicazione, quanto previsto dal precedente comma dovrà essere effettuato entro 60 giorni dall’approvazione del presente codice.

4. I Responsabili di Area devono osservare e vigilare sul rispetto delle norme in materia di incompatibilità,

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cumulo di impieghi ed incarichi, da parte dei propri dipendenti. In particolare, prima del rilascio delle autorizzazioni, devono effettuare una approfondita verifica relativamente alla presenza di conflitti di interesse, anche potenziali, oltre al puntuale riscontro di tutte le altre condizioni e presupposti legittimanti stabiliti per legge e/o regolamento.

5. Quanto previsto al precedente comma 4, quando riferito ai Responsabili di Area è a cura del Segretario Comunale.

Art. 14

(Vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del codice) Riferimento art. 15 del D.P.R. 62/2013

1. Le segnalazioni di possibili conflitti d'interesse comunque pervenute all'Ente sono immediatamente trasmesse al Responsabile dell'Anticorruzione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Le richieste di astensione per presunto conflitto di interesse, dei dipendenti e dei Dirigenti, vengono valutate dai rispettivi Responsabili. Le richieste e i conseguenti provvedimenti vengono archiviati a cura del Responsabile dell'Anticorruzione.

3. Per quanto riguarda i dipendenti e i collaboratori, in caso di possibile violazione del presente codice, il Segretario generale/ ufficio procedimenti disciplinari svolge i necessari accertamenti nel rispetto del principio del contraddittorio ed eventualmente adotta rispettivamente i provvedimenti disciplinari e la revoca dell'incarico.

4. I provvedimenti adottati dal Segretario Responsabile dell'Anticorruzione, per l'avvenuta violazione dei codici di comportamento, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, tenuto conto della normativa sulla privacy.

Art. 15 (Norme finali)

1. Il codice entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune. Il codice sarà sottoposto al riesame, ai fini del suo aggiornamento, sulla base dell'esperienza, di normative sopravvenute e di eventuali modifiche al piano triennale della corruzione.

Riferimenti

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