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ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO: PRIME INDICAZIONI DELL INPS (1 A PARTE)

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(1)

Previdenziale

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO:

PRIME INDICAZIONI DELL’INPS (1

A

PARTE)

 INPS, Circolare n. 17 del 29 gennaio 2015

L’INPS, con la Circolare n. 17 del 29 gennaio 2015, fornisce le prime indicazioni per la gestione dell’esonero contributivo triennale, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel 2015.

Preme evidenziare che le istruzioni relative alla fruizione dell’esonero e le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro saranno fornite dall’Istituto con una successiva circolare.

(2)

Come anticipato negli Aggiornamenti AP nn. 1/2015 e 015/2015, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto, al fine di promuovere una stabile occupazione, un esonero contributivo triennale per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato con decorrenza nel corso del 2015.

La disciplina di legge, per essere pienamente operativa, necessitava di apposite indicazioni da parte dell’INPS.

In attuazione di quanto sopra, l’Istituto previdenziale, con la Circolare n. 17 del 29 gennaio 2015, ha fornito le prime indicazioni per la gestione del nuovo esonero contributivo triennale.

Con una successiva circolare l’INPS fornirà le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Di seguito si analizzano le indicazioni fornite dall’INPS, integrative di quanto già illustrato nei citati Aggiornamenti AP.

DATORI DI LAVORO INTERESSATI

L’Istituto previdenziale ricorda, innanzitutto, che possono beneficiare dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2015

 i datori di lavoro privati, indipendentemente dal settore di appartenenza e,

 con misure e condizioni diverse, i datori di lavoro del settore agricolo.

Possono beneficiare nel nuovo esonero contributivo tutti i datori di lavoro privati, compresi i soggetti non imprenditori.

Fermo restando, quindi, che non rileva la natura (o meno) di imprenditore, l’INPS precisa che:

 i datori di lavoro non imprenditori sono quelli che non svolgono attività imprenditoriale ex art. 2082 c.c. quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..;

 i datori di lavoro imprenditori sono identificati dall’art. 2082 c.c., ai sensi del quale “é imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”.

L’attività economico-produttiva che caratterizza l’impresa deve avere la finalità, secondo la giurisprudenza, di produrre entrate superiori ai costi di produzione (Cassazione, SS.UU. 11 aprile 1994, n. 3353).

Possono beneficiare del nuovo esonero contributivo anche gli enti pubblici economici (EPE), tenuto conto che gli stessi, pur essendo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ex art. 2082 c. c., in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nel medesimo settore.

L’esonero contributivo triennale non si applica nei confronti della pubblica amministrazione (di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs n. 165/2001).

Gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali) rientrano, invece, tra i datori di lavoro che possono beneficiare dell’esonero contributivo, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale.

(3)

Datori di lavoro agricoli

Come già evidenziato, i datori di lavoro del settore agricolo possono beneficiare dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 con misure e condizioni diverse rispetto alla generalità dei datori di lavoro.

A riguardo l’INPS, nella circolare in oggetto, precisa che per beneficiare dell’esonero contributivo le assunzioni a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato) devono riguardare lavoratori agricoli che si trovino in una delle seguenti condizioni:

 che non risultino occupati nel corso dell’anno 2014, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro agricolo;

In particolare l’INPS precisa che l’esonero contributivo

 non spetta in relazione alle assunzioni di lavoratori che nel corso del 2014 abbiano avuto un rapporto di lavoro,

agricolo regolato sulla base del contratto di apprendistato;

a tempo indeterminato a scopo di somministrazione;

 spetta in relazione alle assunzioni di lavoratori che nel corso del 2014 abbiano avuto un rapporto di lavoro intermittente.

 che non risultino iscritti negli elenchi nominativi dell’anno 2014 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 giornate, in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.

Relativamente alla nozione di rapporto di lavoro agricolo, l’INPS ribadisce che vi rientrano esclusivamente i rapporti di lavoro instaurati dai datori di lavoro con gli operai del settore agricolo.

Pertanto per le assunzioni di lavoratori con qualifica di dirigente, quadro e impiegato, ancorché del settore agricolo, si applica la disciplina prevista per la generalità dei datori di lavoro (comma 118 della Legge di stabilità 2015).

L’INPS, infine, ricorda che essendo l’esonero contributivo riconosciuto, con specifico riferimento al settore agricolo, nel limite delle risorse indicate dal comma 120 della Legge di Stabilità (ad esempio, 2 milioni di euro per l’anno 2015), la fruizione dello stesso risulta subordinata, come previsto dallo stesso comma, all’ordine cronologico di presentazione delle relative istanze: in caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione.

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

L’esonero contributivo

 si applica alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time, con decorrenza nel corso del 2015 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015);

 non spetta in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato (che, pur essendo a tempo indeterminato, gode di una particolare agevolazione in quanto si tratta di un contratto di natura formativa) e di lavoro domestico.

(4)

Contratto intermittente a tempo indeterminato

L’esonero contributivo non trova applicazione in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro intermittente, in quanto tale forma contrattuale, concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua, non soddisfa la finalità della norma di “promuovere forme di occupazione stabile”.

Lavoro ripartito (o job sharing) a tempo indeterminato

Il nuovo esonero contributivo si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro ripartito (job sharing).

In tal caso, poiché due lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica e identica obbligazione lavorativa, le condizioni per l’applicazione dell’esonero devono essere possedute da entrambi i lavoratori coobbligati.

Dirigenti

Nella circolare in esame l’INPS precisa che non si ravvisano motivi ostativi all’applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, del nuovo esonero contributivo alle assunzione a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.

Cooperativa di lavoro e somministrazione

Da ultimo, l’Istituto previdenziale chiarisce che l’esonero contributivo spetta:

 in relazione ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della Legge n. 142/2001;

 anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

In riferimento a quest’ultimo punto, l’INPS precisa che l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che ha già prestato la sua attività presso il datore di lavoro in qualità di lavoratore somministrato, godendo dell’esonero contributivo in esame, fruisce dell’esonero contributivo triennale

 a condizione che il lavoratore medesimo non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi presso qualsiasi datore di lavoro (incluso il somministratore),

 per il periodo residuo di utilizzo dell’esonero.

Esempio

Si consideri la seguente situazione:

 il somministratore Alfa assume a tempo indeterminato, con decorrenza 1° febbraio 2015, il lavoratore Tizio per somministrarlo, con la medesima decorrenza, presso l’azienda Beta, fruendo dell’esonero contributivo;

 il rapporto di lavoro tra Alfa e Tizio si risolve il 31 marzo 2015 (durata dell’esonero contributivo pari a 2 mesi).

Qualora l’azienda Beta assuma a tempo indeterminato il lavoratore Tizio potrà godere dell’esonero contributivo,

 per la durata residua del periodo massimo di fruizione (pari a 34 mesi,

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cessazione della somministrazione e che nel corso di questi 6 mesi il lavoratore non abbia avuto rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro.

NATURA DELL’ESONERO

L’INPS chiarisce che il nuovo esonero contributivo

 “assume la natura tipica di incentivo all’occupazione” e

 “si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. La sua applicazione, infine, prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa.”

Ne consegue, pertanto, che l’esonero contributivo non è da considerarsi

“aiuto di Stato” secondo la disciplina comunitaria (art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), in quanto è una misura generalizzata che non determina un vantaggio a favore di alcune imprese, settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.

Ciò comporta che:

 non trova applicazione il regime “de minimis”;

 l’assunzione non debba rappresentare un aumento netto del numero di dipendenti dell’impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti (calcolo ULA).

MODALITÀ DI UTILIZZO

Come sopra anticipato, le modalità operative per usufruire dell’esonero contributivo e le modalità di compilazione della denuncia mensile Uniemens saranno definite dall’INPS, con apposita circolare.

Preme evidenziare tuttavia che, per accedere al beneficio, non è necessario effettuare alcuna richiesta preventiva all’INPS.

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