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Invalidità inferiore al 74%, nuovo servizio INPS per la revoca dei benefici

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Academic year: 2022

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Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Coordinamento Generale Medico Legale

Roma, 15-01-2021

Messaggio n. 138

OGGETTO: Procedimento di revisione sanitaria ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114. Rilascio di una nuova funzionalità centralizzata per la sospensione e la revoca automatizzate in caso di carenza del requisito sanitario

Nei procedimenti di verifica dello stato invalidante, l’Istituto procede alla convocazione a visita di revisione secondo le scadenze indicate nei precedenti verbali ovvero nell’eventuale relazione peritale omologata dal giudice se il riconoscimento del requisito sanitario deriva da un procedimento giudiziario di accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 25, comma 6- bis, introdotto dalla legge n. 114/2014 in sede di conversione del D.L. n. 90/2014).

Nel caso in cui, in sede di revisione, la commissione medica accerti la carenza del requisito sanitario, l’Istituto è tenuto a revocare l’eventuale prestazione economica, in linea con quanto previsto dalla giurisprudenza (cfr., in particolare, la sentenza della Corte di Cassazione n.

28445 del 5 novembre 2019).

Con il presente messaggio si comunica il rilascio di una nuova funzionalità centralizzata per la sospensione a seguito di revoca per giudizio medico legale (“fascia 90”) e la successiva revoca definitiva della prestazione nei casi in cui sia intervenuto un giudizio medico legale di revisione che abbia riconosciuto una percentuale di invalidità inferiore al 74%, ovvero la condizione di

“non cieco” o “non sordo”.

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Nei suddetti casi, la procedura dispone la trasmissione del verbale sanitario al cittadino interessato, unitamente al provvedimento amministrativo con il quale viene comunicata l’immediata sospensione di tutti i benefici assistenziali, economici e non economici.

Decorsi trenta giorni dal provvedimento di sospensione, l’applicativo procede centralmente alla ricostituzione della prestazione già erogata, revocata per giudizio medico legale con conseguente sospensione dei pagamenti, e, contestualmente, viene inviato al cittadino il provvedimento di revoca della prestazione che determina la definitiva estinzione del diritto.

Con il provvedimento di revoca la prestazione è eliminata. Il cittadino le cui condizioni sanitarie siano sensibilmente peggiorate rispetto all’ultimo accertamento potrà attivare un nuovo iter sanitario finalizzato a ottenere l’accertamento dello stato invalidante.

A seguito delle modifiche procedurali introdotte con il presente messaggio e del maggiore livello di automazione posto in esercizio, si invitano le Strutture territoriali a non ricostituire le posizioni di revisioni negative che rientrano nella fattispecie descritta.

Con successivo messaggio saranno fornite ulteriori indicazioni operative necessarie per la verifica e la definizione delle attività realizzate con il procedimento centralizzato automatico.

Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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