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STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

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STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Varese, 23 Ottobre 2013 Indirizzo E-MAIL: segreteria2@studiocastelli.com

CIRCOLARE N° 4/2013

SOMMARIO:

1) Scadenze importanti (pag. 1)

2) Acconti d’imposta (Irpef, ires, irap, inps gestione separata)(pag. 9)

3) Acconto IVA anno 2013 (pag. 13)

4) Disciplina fiscale degli omaggi (pag. 14) 5) Agevolazioni e contributi a favore delle imprese (pag. 22)

6) Varie aggiornamento (pag. 23)

1. Scadenze importanti 12.11.2013

 Scade termine per l’invio dello spesometro 2012 per i contribuenti che liquidano l’iva mensilmente.

14.11.2013

 Scade termine per i soggetti IRES con l’esercizio solare per la comunicazione delle minusvalenze e perdite realizzate nel 2012 su partecipazioni detenute in società quotate in mercati regolamentati italiani o esteri di ammontare superiore ad € 50.000. Si ricorda che la mancata comunicazione comporta l’indeducibilità delle minusvalenze stesse.

15.11.2013

 Scade termine per l’emissione e la registrazione di fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di ottobre (fattura differita);

 Scade termine per regolarizzare eventuali omessi versamenti in scadenza il 16.10.2013, mediante versamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni ridotte ad un decimo del minimo.

18.11.2013

 Scade il termine per la presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute per le quali le operazioni effettuate senza applicazione di imposta sono confluite nella liquidazione iva mensile di ottobre o relativa al III trimestre 2013;

 Per i sostituti d’imposta scade termine versamento ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo e assimilati, indennità per la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, redditi di capitale, corrisposti nel mese di ottobre.

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 Scade termine versamento iva mese di ottobre per i contribuenti mensili.

 Scade termine versamento iva relativa al III trimestre 2013 per i contribuenti che nel 2012 non hanno realizzato un volume d’affari superiore a € 400.000,00 per le attività di prestazione di servizi ovvero a € 700.000,00 per le altre attività e che hanno optato per la liquidazione e il versamento dell’iva trimestrale. L’imposta dovuta deve essere maggiorata dell’1% a titolo di interessi.

 Scade termine per il versamento del contributo INPS “gestione separata”

sui compensi erogati nel mese di ottobre.

 Scade termine per il versamento del contributo INPS “gestione separata”

sui compensi corrisposti nel mese di ottobre (oltre la fascia di esenzione di

€ 5.000,00) ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e agli incaricati alle vendite a domicilio.

 Scade termine per il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese di ottobre per prestazioni lavorative effettuate da associati in partecipazione non iscritti in Albi Professionali.

 Scade termine versamento della terza rata dei contributi previdenziali (contributi fissi) dovuti sul minimale di reddito per l’anno 2013 da effettuarsi con il modello F24 da parte di artigiani e commercianti, titolari e non titolari di partita iva. I contributi dagli stessi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (secondo acconto 2013) devono essere versati entro il termine stabilito per il pagamento del secondo acconto Irpef scadente il 02.12.2013.

 Scade termine per il versamento dei contributi INPS relativi ai dipendenti per il periodo di retribuzione di ottobre.

 Scade termine per il versamento della 10° rata dell’addizionale regionale irpef relativa ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati per l’anno 2012 per i sostituti d’imposta che hanno effettuato le relative operazioni di conguaglio nel mese di dicembre.

 Scade termine per il versamento della 10° rata dell’addizionale comunale irpef relativa ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati per l’anno 2012 per i sostituti d’imposta che hanno effettuato le relative operazioni di conguaglio nel mese di dicembre.

 Scade termine per il versamento dell’addizionale regionale irpef relativa ai conguagli per redditi di lavoro dipendente ed assimilati effettuati per rapporti cessati nel mese di ottobre.

 Scade termine per il versamento dell’addizionale comunale irpef relativa ai conguagli per redditi di lavoro dipendente ed assimilati effettuati per rapporti cessati nel mese di ottobre.

 Scade il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (art. 1, co. 481 L. 228/2012).

20.11.2013

 Scade termine per denuncia imballaggi al CONAI relativa al mese di ottobre per utilizzatori - importatori e per produttori di imballaggi che hanno optato per la presentazione della dichiarazione con cadenza mensile.

Gli importi che risultano dalla dichiarazione devono essere versati entro 90 giorni.

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 Scade termine versamento contributo CONAI liquidato nella dichiarazione relativa al mese di luglio presentata da utilizzatori - importatori e da produttori di imballaggi.

21.11.2013

 Scade il termine per la presentazione dello spesometro 2012 per i contribuenti che liquidano l’iva trimestralmente.

25.11.2013

 Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi e degli acquisti di beni e servizi intracomunitari INTRASTAT relativi al mese di ottobre.

02.12.2013 (essendo il 30.11 sabato)

 Scade termine versamento imposta di registro contratti di locazione ed affitto di beni immobili con decorrenza 1° novembre e su annualità successive alla prima con inizio dal 1° novembre.

 Scade termine per i sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione unica CUD, per la trasmissione agli Enti previdenziali, in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), dei dati retributivi relativi al mese di ottobre 2013 (modello “UniE.Mens”).

 Scade termine per gli operatori finanziari per comunicare telematicamente all’Anagrafe Tributaria i dati relativi ai rapporti continuativi intrattenuti con i clienti nel mese precedente. Si ricorda che la comunicazione va effettuata anche se non ci sono modifiche.

 Scade termine versamento II rata acconto imposte 2013.

 Scade termine versamento del secondo acconto 2013 dei contributi per i professionisti titolari di partita iva iscritti alla gestione separata INPS.

 Scade termine versamento da parte di artigiani e commercianti e dei soci di S.r.l. iscritti alla gestione previdenziali artigiani e commercianti, titolari e non titolari di partita iva, del secondo acconto 2013 dei contributi previdenziali eccedenti il minimale calcolato sui redditi 2012.

 Scade il termine per la comunicazione, da parte dei soggetti iva con obbligo mensile, dei dati delle operazioni intercorse nel mese di ottobre nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001 (stati “black list”) su tracciato spesometro.

12.12.2013

 Scade termine per la comunicazione beni ai soci.

15.12.2013

 Scade termine per l’emissione e la registrazione di fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di novembre (fattura differita).

16.12.2013

 Scade termine per versamento saldo IMU anno 2013

 Scade il termine per la presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute per le quali le operazioni

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effettuate senza applicazione di imposta sono confluite nella liquidazione iva mensile di novembre;

 Scade termine per i sostituti d’imposta per il versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo e assimilati, indennità per la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, redditi di capitale, corrisposti nel mese di novembre.

 Scade termine per il versamento iva mese di novembre per i contribuenti mensili.

 Scade termine per il versamento del contributo INPS “gestione separata”

sui compensi erogati nel mese di novembre.

 Scade termine per il versamento del contributo INPS “gestione separata”

sui compensi corrisposti nel mese di novembre (oltre la fascia di esenzione di € 5.000,00) ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e agli incaricati alle vendite a domicilio.

 Scade termine per il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese di novembre per prestazioni lavorative effettuate da associati in partecipazione non iscritti in Albi Professionali.

 Scade termine per il versamento dei contributi INPS relativi ai dipendenti per il periodo di retribuzione di novembre.

 Scade termine per il versamento dell’11° rata dell’addizionale regionale irpef relativa ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati per l’anno 2012 per i sostituti d’imposta titolari e non titolari di conto fiscale che hanno effettuato le relative operazioni di conguaglio nel mese di dicembre.

 Scade termine per il versamento dell’11° rata dell’addizionale comunale irpef relative ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati per l’anno 2012 per i sostituti d’imposta che hanno effettuato le relative operazioni di conguaglio nel mese di dicembre.

 Scade termine per il versamento dell’addizionale regionale irpef relativa ai conguagli per redditi di lavoro dipendente ed assimilati effettuati per rapporti cessati nel mese di novembre.

 Scade termine per il versamento dell’addizionale comunale irpef relativa ai conguagli per redditi di lavoro dipendente ed assimilati effettuati per rapporti cessati nel mese di novembre.

 Per i sostituti d’imposta scade termine per versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’11% dovuta sulla rivalutazioni annuali del fondo accantonato a TFR.

 Scade il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (art. 1, co. 481 L. 228/2012).

18.12.2013

 Scade termine per regolarizzare eventuali omessi versamenti in scadenza al 18.11.2013, mediante versamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni ridotte ad un decimo del minimo.

20.12.2013

 Scade termine per denuncia imballaggi al CONAI relativa al mese di novembre per utilizzatori - importatori e per produttori di imballaggi. Gli

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importi che risultano dalla dichiarazione devono essere versati entro 90 giorni.

 Scade termine versamento contributo CONAI liquidato nella dichiarazione relativa al mese di agosto presentata da utilizzatori - importatori e da produttori di imballaggi.

27.12.2013

 Scade termine versamento acconto Iva anno 2013.

 Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi e degli acquisti di beni e servizi intracomunitari INTRASTAT relativi al mese di novembre.

 Sanzioni tributarie penali – Si ricorda che è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque entro questa data non versa l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al 2012, se l’importo risulta superiore a

€ 50.000,00.

30.12.2013

 Scade termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili con decorrenza 1° dicembre e su annualità successive alla prima con inizio dal 1° dicembre.

31.12.2013

 Scade termine per il versamento del IV acconto trimestrale della carbon tax dovuto per il 2013 dagli esercenti impianti di combustione (il saldo per il 2013 dovrà essere versato entro il 31.03.2014).

 Scade termine, per i sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione unica CUD, per trasmettere, in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), agli Enti previdenziali, i dati retributivi relativi al mese di novembre 2013 (Modello UniEMens.).

 Scade termine per gli operatori finanziari per comunicare telematicamente all’Anagrafe Tributaria i dati relativi ai rapporti continuativi intrattenuti con i clienti nel mese precedente. Si ricorda che la comunicazione va effettuata anche se non ci sono modifiche.

 Scade il termine per la presentazione da parte degli agenti e dei rappresentanti, che si avvalgono nell’esercizio della loro attività di dipendenti o collaboratori, della dichiarazione attraverso la quale richiedere l’applicazione ridotta delle ritenute sulle provvigioni.

 Scade termine per la comunicazione (da presentare solo in via telematica) all’Agenzia delle Entrate dell’opzione per il regime di tassazione per trasparenza fiscale per il triennio 2013-2014-2015.

 Scade termine stampa libri contabili e libro inventari per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi).

 Scade termine entro il quale effettuare per i rapporti in essere l’opzione o la revoca per il regime del risparmio amministrato o per il regime del risparmio gestito con effetto dal gennaio 2014.

 Scade il termine per la comunicazione, da parte dei soggetti iva con obbligo mensile, dei dati delle operazioni intercorse nel mese di novembre nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio

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negli Stati o territori individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001 (stati “black list”).

01.01.2014

 Inizia a decorrere l’obbligo di istituire la contabilità di magazzino per le imprese che negli anni 2011 e 2012 abbiano, consecutivamente e congiuntamente, superato il limite di € 5.164.568,99 per i ricavi e di € 1.032.913,80 per le rimanenze (l’obbligo di tenuta viene meno dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui l’impresa, per due esercizi consecutivi, non supera uno dei due predetti limiti).

 Gli “esportatori abituali” che intendono usufruire della non applicazione dell’iva sugli acquisti di beni e servizi, ai sensi dell’art. 8, comma 2 del DPR 633/72, devono spedire, nel mese di gennaio e, comunque, prima dell’acquisto in sospensione, le “lettere d’intento” ai loro fornitori.

02.01.2014

 Scade termine per regolarizzare l’eventuale omesso o insufficiente versamento del 2° acconto delle imposte in scadenza il 02.12.2013 mediante versamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni ridotte ad un decimo del minimo.

13.01.2014 (essendo il 12.01 domenica)

 Scade termine per il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti e delle retribuzioni e compensi ad esse assimilati relativi all’anno 2013 ai fini della inclusione degli stessi nelle operazioni di conguaglio irpef e nel computo della retribuzione e dei compensi 2013 (la relativa ritenuta irpef deve essere versata entro il 17.02.2014).

 Scade termine pagamento compensi deliberati a favore di amministratori di società ai fini della deducibilità dal reddito dell’esercizio 2013 (art. 95, 5°

comma, TUIR).

15.01.2014

 Scade termine per l’emissione e la registrazione di fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di dicembre (fattura differita).

16.01.2014

 Scade termine per regolarizzare eventuale omesso versamento saldo Imu in scadenza il 16.12.2013, mediante il versamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni ridotte ad un decimo del minimo.

 Scade termine per regolarizzare eventuali omessi versamenti in scadenza il 16.12.2013, mediante versamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni ridotte ad un decimo del minimo.

 Scade il termine per la presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute per le quali le operazioni effettuate senza applicazione di imposta sono confluite nella liquidazione iva mensile di dicembre;

 Scade termine per i sostituti d’imposta per effettuare il versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro

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autonomo e assimilati, indennità per la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, redditi di capitale, corrisposti nel mese di dicembre.

 Scade termine per il versamento iva mese di dicembre per i contribuenti mensili.

 Scade termine per il versamento del contributo INPS “gestione separata”

sui compensi erogati nel mese di dicembre.

 Scade termine per il versamento del contributo INPS “gestione separata”

sui compensi corrisposti nel mese di dicembre (oltre la fascia di esenzione di € 5.000,00) ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e agli incaricati alle vendite a domicilio.

 Scade termine per il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese di dicembre per prestazioni lavorative effettuate da associati in partecipazione non iscritti in Albi Professionali.

 Scade termine per il versamento dei contributi INPS relativi ai dipendenti per il periodo di retribuzione di dicembre.

 Scade termine per il versamento addizionale regionale irpef relativa ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati cessati nel mese di dicembre e ai conguagli di fine anno per i sostituti d’imposta.

 Scade termine per il versamento dell’addizionale comunale irpef relativa ai conguagli per redditi di lavoro dipendente ed assimilati effettuati per rapporti cessati nel mese di dicembre e per i conguagli di fine anno per i sostituti d’imposta.

 Scade termine per il versamento da parte delle società della ritenuta del 20% operata a titolo d’imposta sugli utili corrisposti nel trimestre solare precedente (ottobre, novembre, dicembre) ai soci persone fisiche, titolari, non nell’esercizio d’impresa, di partecipazioni non qualificate.

 Scade termine per l’invio della comunicazione (non obbligatoria) da parte del datore di lavoro ai lavoratori dipendenti di voler prestare assistenza fiscale diretta nel 2014.

 Scade il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (art. 1, co. 481 L.228/2012).

20.01.2014

 Scade termine per la denuncia imballaggi al CONAI relativa al mese di dicembre 2013 per utilizzatori-importatori e per produttori di imballaggi che hanno optato per la presentazione della dichiarazione con cadenza mensile. Gli importi che risultano dalla dichiarazione devono essere versati entro 90 giorni.

 Scade termine per la denuncia imballaggi al CONAI relativa al IV°

trimestre 2013 per utilizzatori-importatori e per produttori di imballaggi che hanno optato per la presentazione della dichiarazione con cadenza trimestrale. Gli importi che risultano dalla dichiarazione devono essere versati entro 90 giorni.

 Scade termine per il versamento del contributo CONAI liquidato nella dichiarazione relativa al mese di settembre 2013 presentata da utilizzatori- importatori e da produttori di imballaggi.

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 Scade termine per il versamento del contributo CONAI liquidato nella dichiarazione relativa al III trimestre 2013 presentata da utilizzatori- importatori e da produttori di imballaggi.

 Scade termine per presentazione al CONAI dell’autodichiarazione relativa alla scelta della periodicità della dichiarazione relativa gli imballaggi per l’anno 2014 (la periodicità dovrà essere verificata sulla base dei dati 2013).

 Scade termine per l’invio al CONAI dell’autodichiarazione per i soggetti che nel 2014 intendono avvalersi della procedura di compensazione import/export.

27.01.2014 (essendo il 25.01 sabato)

 Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi e degli acquisti di beni e servizi intracomunitari INTRASTAT relativi al mese di dicembre e al IV° trimestre 2013

27.01.2014 (essendo il 26.01 domenica)

 Scade termine per regolarizzare l’eventuale omesso versamento dell’acconto iva anno 2013 in scadenza il 27.12.2013, mediante versamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni ridotte ad un decimo del minimo.

30.01.2014

 Scade termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili con decorrenza 1° gennaio e su annualità successive alla prima con inizio dal 1° gennaio.

31.01.2014

 Scade termine di versamento imposta annuale pubblicità.

 Scade termine per i soggetti titolari di reddito d’impresa con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per la presentazione al Ministero per i beni e le attività culturali – Segretariato Generale – e al sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della comunicazione annuale relativa ad eventuali erogazioni liberali per progetti culturali effettuate nel corso del 2013 (per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare la scadenza è il 31.01 dell’anno successivo a quello in cui si è chiuso l’esercizio sociale).

 Scade termine per i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali per progetti culturali per la presentazione al Ministero per i beni e le attività culturali – Segretariato Generale della comunicazione annuale relativa alle erogazioni liberali ricevute nel corso 2013(per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare la scadenza è il 31.01 dell’anno successivo a quello in cui è chiuso l’esercizio solare).

 Scade termine, per i sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione unica CUD, per trasmettere in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati) agli Enti previdenziali i retributivi relativi al mese di Dicembre 2013 (modello “UniE.Mens”).

 Scade termine per gli operatori finanziari per comunicare telematicamente all’Anagrafe Tributaria i dati relativi ai rapporti continuativi intrattenuti con i clienti nel mese precedente. Si ricorda che la comunicazione va effettuata anche se non ci sono state modifiche.

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 Scade il termine per la comunicazione, da parte dei soggetti iva, dei dati delle operazioni intercorse nel mese di dicembre o nel IV trimestre 2013 nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001 (stati “black list”).

* * * * *

I termini di scadenza innanzi indicati risultano dalle disposizioni vigenti alla data odierna, salvo proroghe e/o modifiche in seguito all’emanazione di nuovi provvedimenti legislativi.

Si ricorda inoltre che, ai sensi del D.L. 330/94, “il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, tasse e contributi erariali, regionali e locali, il cui termine scade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo” e che il limite di versamento minimo è di

€ 1,03.

Si ricorda il numero di fax a cui inviare i messaggi indirizzati allo Studio Castelli Professionisti Associati: 0332/234241, dall’estero 0039/0332/234241.

Indirizzo E-MAIL: segreteria2@studiocastelli.com

* * * * *

2. Acconti d’imposta

(irpef, ires, irap, inps gestione separata)

Nel periodo dal 1 novembre al 02 Dicembre 2013 deve essere versata la seconda rata degli acconti relativi al 2013 irpef e irap per persone fisiche e società di persone, ires ed irap per le società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, contributo INPS gestione separata per i professionisti iscritti.

Di seguito vengono esaminate le modalità di calcolo degli acconti nel caso specifico di soggetti tenuti alla compilazione del Modello Unico Persone fisiche, del Modello Unico Società di persone e del Modello Unico Società di capitali.

2.1 RIDETERMINAZIONE ACCONTI

In determinati casi si potrà/dovrà procedere al ricalcolo dell’acconto. Di seguito si riportano gli aspetti da tenere presente per il ricalcolo del 2° acconto 2013 ai fini IRPEF, IRES e IRAP che potrà avvenire con il metodo storico o previsionale.

Si segnala che con l’art. 11, commi dal 18 al 20, del D.L. 76/2013, convertito nella Legge 99/2013, è stato stabilito l’aumento della misura degli acconti:

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- dal 99% al 100% per l’irpef e l’Irap per i soggetti tenuti alla compilazione del modello Unico persone fisiche e Società di persone;

- e dal 100% al 101% per l’ires e l’irap per i soggetti tenuti alla compilazione del modello Unico Società di capitali.

La disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto già versata.

2.1.1 Metodo storico

Nella determinazione dell’acconto dovuto, si assume, quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata SENZA TENERE CONTO delle seguenti disposizioni:

 ABOLIZIONE DI RITENUTE SU ALCUNE OBBLIGAZIONI (D.

LGS.239/96) (IRPEF + IRES)

Il D.Lgs. 239/96 stabilisce che gli interessi, i premi e gli altri frutti, ivi compreso lo scarto di emissione, sui titoli posseduti dalle società di capitali non sono più soggetti alla ritenuta a titolo di acconto del 12,50% a partire dal 01.01.1997.

L’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 239/1996 stabilisce che anche per gli acconti IRES e IRPEF 2013 non si tiene conto del 70% delle eventuali ritenute applicate sui proventi di titoli di Stato, obbligazioni di banche e di società quotate; si tratta di proventi di competenza degli anni ante 1997 ma percepiti nel 2013.

 AGEVOLAZIONI PER LE RETI D’IMPRESA (IRES) - art. 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

 DEDUZIONI FORFETARIE ESERCENTI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE (IRPEF + IRES) - art. 34 Legge 183/2011.

Inoltre, nella determinazione dell’ acconto dovuto, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata TENENDO CONTO delle seguenti disposizioni:

 REGIME FISCALE “DI COMODO” PER EFFETTO DI REITERATE PERDITE FISCALI (IRPEF + IRES) -art. 2, commi 36-decies, 36-undecies del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, che ha previsto:

- l’aumento dell’aliquota ires al 38%;

- nuovi requisiti per i quali si verifica la non operatività della società (presenza di perdita fiscale per 3 esercizi consecutivi o perdita fiscale per 2 esercizi e nel terzo reddito fiscale inferiore al minimo determinato in base all’art. 30, co. 3 della L.

724/1994)

Gli acconti dovuti per l’esercizio 2013 devono essere determinati assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe

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determinata applicando le nuove disposizioni e tenendo conto della nuova aliquota maggiorata;

 NUOVA DEDUCIBILITA’ COSTI MEZZI TRASPORTO A MOTORE (IRPEF + IRES) – A decorrere dal 2013 sono state ridotte le percentuali di deducibilità dei costi relativi alle auto, con conseguente obbligo di ricalcolo degli acconti 2013:

- dal 90% al 70% per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;

- dal 40% al 20% per le altre auto aziendali .

2.1.2 Metodo previsionale

Per non incorrere in sanzioni l’acconto deve essere pari al 100% dell’IRPEF e dell’IRAP per le ditte individuali e per le società di persone e pari al 101%

dell’ IRES e dell’IRAP per le società di capitali, presumibilmente dovuta per l’anno in corso tenendo conto del fatto che bisogna considerare, le seguenti novità fiscali:

 NUOVA DEDUCIBILITA’ COSTI MEZZI TRASPORTO A MOTORE (IRPEF + IRES)

 ESCLUSIONE DAL REDDITO IMPONIBILE DEGLI INVESTIMENTI IN START UP INNOVATIVE - art. 29 D.L.

179/2012 prevede che non concorre alla formazione del reddito imponibile IRES il 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start up innovative;

 RIALLINEAMENTO DEI VALORI DELLE ATTIVITA’

IMMATERIALI E DELLE PARTECIPAZIONI -art. 15, comma 10 e ss. DL 185/2008;

 DEDUZIONI FORFETARIE ESERCENTI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE (IRPEF + IRES) - art. 34 Legge 183/2011.

2.2 Soggetti tenuti alla compilazione della denuncia dei redditi Modello Unico persone fisiche.

Tenendo conto dei ricalcoli obbligatori eventuali, per le persone fisiche, professionisti e imprenditori individuali il secondo acconto d’imposta è dato da:

IRPEF - quadro RN 2° ACCONTO

Rigo RN33 < Euro 52 Non è dovuto acconto RigoRN33 ≥ Euro 52 ma ≤ Euro

257,52 si versa RN33*100% in unica

soluzione (in quanto non era dovuto 1° acconto) meno eventuale credito dell’anno precedente non ancora utilizzato

Rigo RN33> Euro 257,52 si versa RN33*100% meno prima rata ed eventuale credito dell’anno

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precedente non ancora utilizzato

CEDOLARE SECCA - quadro RB 2° ACCONTO

Rigo RB11 < Euro 52 Non è dovuto acconto RigoRB11 ≥ Euro 52 ma ≤ Euro

257,52

si versa RB11*95% in unica soluzione (in quanto non era dovuto 1° acconto) meno eventuale credito dell’anno precedente non ancora utilizzato

Rigo RB11> Euro 257,52 si versa RB11*95% meno prima rata ed eventuale credito dell’anno precedente non ancora utilizzato

Il versamento deve essere effettuato mediante delega F24 indicando:

codice tributo 4034 - anno di riferimento 2013 per il secondo acconto IRPEF codice tributo 3813 - anno di riferimento 2013 per il secondo acconto IRAP

2.3 Soggetti tenuti alla compilazione della denuncia dei redditi Modello Unico Società di persone

Per le società di persone il secondo acconto d’imposta è dato da:

IRAP – quadro RQ 2° ACCONTO

Rigo IR21 < Euro 52,00 Non si versa acconto

Rigo IR21 > Euro 52,00 Si versa IR21*100% meno prima rata ed eventuale credito dell’anno precedente non ancora utilizzato

Il versamento deve essere effettuato mediante delega F24 indicando:

codice tributo 3813 - anno di riferimento 2013

2.4 Soggetti tenuti alla compilazione della denuncia dei redditi Modello Unico Società di capitali.

IRAP – quadro IQ 2° ACCONTO

Rigo IR21 < Euro 52,00 Non è dovuto alcun acconto

Rigo IR21 ≥ Euro 52,00 si versa IR21*100% meno prima rata ed eventuale credito dell’anno precedente non ancora utilizzato

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Dopo aver ricalcolato la base imponibile, con il metodo storico, tenendo conto dei ricalcoli obbligatori, oppure con il metodo previsionale, il secondo acconto d’imposta sarà così calcolato:

IRES - quadro RN- Sezione II 2° ACCONTO Rigo RN17 < Euro 21,00 Non è dovuto alcun acconto Rigo RN17 ≥ Euro 21,00 ma < Euro

258,00 si versa RN17*101% in unica

soluzione (in quanto non era dovuto 1° acconto) meno eventuale credito ires non ancora utilizzato

Rigo RN17 > Euro 258,00 si versa RN17*101% meno prima rata ed eventuale credito ires non ancora utilizzato

Il versamento dell’F24 deve essere effettuato indicando:

codice tributo 2002 - anno di riferimento 2013

IRAP – quadro RQ 2° ACCONTO

Rigo IR21 < Euro 21,00 Non è dovuto alcun acconto Rigo IR21 ≥ Euro 21,00 ma < Euro

258,00

si versa IR21*101% in unica soluzione (in quanto non era dovuto 1° acconto) meno eventuale credito dell’anno precedente non ancora utilizzato

Rigo IR21 > Euro 258,00 si versa IR21*101% meno prima rata ed eventuale credito dell’anno precedente non ancora utilizzato

Il versamento dell’F24 deve essere effettuato indicando:

codice tributo 3813 - anno di riferimento 2013

2.5 Sanzioni e ravvedimento

Per il mancato o insufficiente versamento dell’acconto d’imposta è dovuta una sanzione amministrativa del 30% dell’importo non versato, oltre agli interessi per ritardato pagamento pari al 2,5% annuo.

La sanzione è ridotta allo 0,2% per ogni giorno di ritardo entro i primi 15 giorni, al 3% (1/10 del 30%) se si provvede, dal giorno 16° ma entro 30 giorni dalla scadenza, al versamento del tributo, delle sanzioni e degli interessi al tasso legale del 2,5% annuo con maturazione giornaliera.

La sanzione è, invece, ridotta al 3,75% (1/8 del 30%) se si provvede, oltre 30 giorni ma entro il termine per presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione, al versamento del tributo, delle sanzioni e degli interessi.

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2.6 Acconto contributo INPS gestione separata

I professionisti con partita iva, assoggettati al contributo previdenziale INPS

“gestione separata”, devono effettuare il versamento in acconto del contributo per il 2013 sulla base dei redditi dichiarati ai fini irpef per l’anno 2012. Sono esclusi dal calcolo i redditi già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria.

L’importo per il 2013 del massimale contributivo annuo è pari a € 99.034,00. Il contributo INPS non è dovuto per la parte che eccede tale somma.

Il versamento deve essere effettuato mediante delega F24.

Non è prevista la possibilità di autoriduzione dell’acconto nel caso in cui si preveda di conseguire nel 2013 un reddito inferiore a quello utilizzato per il calcolo dell’acconto.

Si ricorda inoltre che nel calcolo degli acconti bisogna tenere conto delle aliquote dell’anno 2013.

3. Acconto IVA anno 2013

Entro il 27.12.2013 deve essere versato l’acconto I.V.A. anno 2013.

Esistono tre diverse metodologie per il calcolo dell’acconto:

a) Metodo storico:

Contribuenti mensili 88%

dell’ Imposta dovuta x il mese di dicembre 2012 (al lordo dell’acconto iva precedente)

Contribuenti trimestrali 88%

dell’ Imposta dovuta x l’ultimo trimestre 2012 (al lordo dell’acconto iva precedente) Da trimestrali a mensili 88% di 1/3 della somma versata per l’ultimo

trimestre 2012 (al lordo dell’acconto iva precedente)

Da mensili a trimestrali 88%

dell’

Imposta dovuta negli ultimi 3 mesi del 2012 (al lordo dell’acconto Iva precedente)

b) Metodo previsionale:

Contribuenti mensili 88% del Versamento previsto x il mese di dicembre 2013

Contribuenti trimestrali 88% del Versamento previsto per l’ultimo trimestre 2013

c) Metodo pre-liquidazione:

Contribuenti mensili 100% Liquidazione dal 1° dicembre al 20 dicembre 2013

Contribuenti trimestrali 100% Liquidazione dal 1° ottobre al 20 dicembre 2013

Il metodo pre-liquidazione implica una complessità di calcolo che induce a ritenere preferibili i metodi illustrati ai punti sub a) e b).

Dell’acconto versato si terrà conto nella liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di dicembre 2013, da effettuare entro il

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prossimo 16.01.2014, ovvero nella liquidazione e versamento a saldo dell’anno 2013 per i contribuenti trimestrali da effettuare entro il 17.03.2014.

Si è esonerati dal versamento dell’acconto nelle seguenti ipotesi:

a.) inizio di attività nel corso del 2013;

b.) cessazione dell’attività nel corso del 2013, senza che siano dovuti versamenti iva per il mese di dicembre o per il IV trimestre;

c.) contribuenti che nell’ultima liquidazione IVA anno precedente (mese di dicembre per contribuenti mensili, liquidazione annuale per contribuenti trimestrali) hanno evidenziato un credito d’imposta o un debito iva non superiore a Euro 117,00;

d.) contribuenti che presumono di chiudere l’ultima liquidazione dell’anno con un credito d’imposta o con un debito non superiore a Euro 117,00;

e.) contribuenti che nell’anno in corso hanno registrato solo operazioni esenti o non imponibili;

f.) contribuenti in regime speciale (regime speciale agricolo, regime speciale spettacolo, ecc.).

I codici di versamento sono 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i contribuenti trimestrali.

L’acconto non deve essere maggiorato dell’1% di interesse da parte dei contribuenti trimestrali.

L’omesso o insufficiente versamento dell’acconto iva è soggetto alla sanzione del 30% dell’importo non versato, oltre agli interessi per ritardato pagamento pari al 2,5% annuo.

4. Disciplina fiscale degli omaggi

4.1 Disciplina generale ai fini iva

Beni rientranti nell’attività propria dell’impresa

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, punto 4 del D.P.R. n. 633/72 sono considerate cessioni di beni le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, indipendentemente dal loro valore. Queste cessioni sono pertanto soggette ad iva sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, sulla base del prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinato nel momento in cui si effettuano tali operazioni (e non più in base al valore normale - vedi ns. circolare del 31 luglio 2009). Per attività propria d’impresa si intende ogni attività compresa nell’ordinario campo di azione dell’impresa e cioè nell’oggetto proprio e istituzionale della stessa, con la sola esclusione delle attività che risultino svolte non in via principale, ma in via puramente strumentale, accessoria od occasionale.

L’impresa potrà alternativamente:

a.) emettere fattura con rivalsa dell’iva con l’indicazione “cessione gratuita con rivalsa dell’iva” addebitando la sola imposta al cessionario;

b.) emettere fattura con rinuncia alla rivalsa dell’iva che rimarrà a carico dell’impresa come costo indeducibile;

c.) emettere autofattura singola riportando la dicitura “autofattura per omaggi” e indicando che si tratta di “cessione gratuita prevista dall’art. 2,

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comma 2, punto 4) del D.P.R. 633/72 senza obbligo di rivalsa iva ai sensi del comma 3 dell’art. 18 del DPR 633/72”; tale autofattura deve essere annotata entro i normali termini sul registro iva vendite e non va inviata al cessionario;

d.) registrare il valore degli omaggi in apposito registro e versare la relativa iva.

L’importo dell’iva assolta e non addebitata al beneficiario (cessione senza rivalsa) rappresenta, ai fini delle imposte sui redditi, un costo non deducibile nella determinazione del reddito, ai sensi dell’art. 99, 1° comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR) e Circolare Agenzia Entrate 18/6/2001 nr. 57 (paragrafo 8.1)

Beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa

L’iva relativa agli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, destinati a finalità di rappresentanza, risulta detraibile ai sensi dell’art. 19-bis1, 1° comma, lett. h) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, qualora il costo unitario dei beni non sia superiore a € 25,82. La successiva cessione gratuita dei medesimi non costituisce operazione rilevante ai fini dell’iva, non è, quindi, soggetta a fatturazione, né a registrazione.

Al contrario l’iva sugli acquisti di beni, di valore unitario superiore a € 25,82, destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, destinati a finalità di rappresentanza, è indetraibile ai sensi dello stesso art. 19-bis1, comma 1, lett.

h). La successiva cessione gratuita dei medesimi non costituisce comunque operazione rilevante ai fini dell’iva, non è quindi soggetta a fatturazione, né a registrazione.

Campioni gratuiti di modico valore

L’art. 2, comma 3, lettera d) del D.P.R.633/1972 prevede che le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati non rientrano nel campo di applicazione dell’iva. Deve trattarsi di prodotti oggetto dell’attività propria dell’impresa, contrassegnati in maniera indelebile, ceduti gratuitamente per promuovere il bene al fine di migliorare la conoscenza e la diffusione presso gli utilizzatori. Il concetto di “modico valore” va determinato, invece, facendo riferimento agli usi commerciali, non essendovi una specifica disposizione normativa che lo definisca. I campioni non devono essere pertanto, necessariamente, di dimensioni e di valore inferiore ai medesimi beni prodotti e commercializzati, potendo essere anche degli esemplari degli stessi. Restano comunque esclusi dall’agevolazione i beni di valore significativo (R.M. n. 83/E del 3.04.2003 dell’Agenzia delle Entrate).

Beni a titolo di sconto, premio, abbuono

Ai sensi dell’art. 15, comma 1, punto 2) del D.P.R. 633/72 è escluso dalla base imponibile il “valore normale” dei beni ceduti a titolo di sconto, premio, abbuono. E’ necessario che tale cessione sia prevista dalle originarie condizioni contrattuali e che il bene ceduto non sia soggetto ad aliquota più elevata rispetto al bene che ha formato oggetto della cessione principale cui si riferisce. Si può trattare sia di beni oggetto della propria attività che di beni

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non oggetto della propria attività. L’iva sull’acquisto di tali beni è detraibile ai sensi dell’art. 19, in quanto trattasi di beni acquisiti nell’esercizio dell’impresa e riferiti ad operazioni imponibili. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. d), D.P.R. 633/72, nella fattura relativa alla cessione principale deve essere inserito anche il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio e abbuono.

Gli omaggi natalizi ai dipendenti, a soci o amministratori

Il Ministero delle Finanze con Risoluzione n. 666305 del 16 ottobre 1990 ha escluso la detrazione iva sugli acquisti di beni omaggiati a dipendenti. Ha altresì escluso dal campo di applicazione dell’Iva la loro cessione gratuita (Art.

2, c.2 n.4 DPR 633/72).

Cessioni gratuite di beni a soggetti residenti in Paesi appartenenti alla Ue Le cessioni gratuite di beni rientranti nel campo di applicazione dell’iva, ai sensi dell’art. 2, comma 2, n.4), del D.P.R. 633/1972, inviati a clienti residenti nella Unione Europea non sono considerate operazioni comunitarie e vanno assoggettate al medesimo regime previsto per le operazioni nazionali.

Valgono, pertanto, le considerazioni sopra esposte.

Gli omaggi natalizi ricevuti da fornitori residenti nella Unione Europea non hanno rilevanza ai fini iva.

Sia per gli omaggi inviati che per quelli ricevuti non è richiesta la compilazione degli elenchi Intrastat.

Cessioni gratuite di beni in Paesi non appartenenti alla Unione Europea La cessione gratuita all’esportazione di beni sono non imponibili art. 8, comma 1, D.P.R. 633/72 e sono soggette alle formalità doganali.

Beni ceduti in omaggio Detrazione iva sull’acquisto

Iva sulle cessioni gratuite Cessione gratuita di beni la cui

produzione o commercio rientra nell’attività propria dell’impresa di qualunque importo.

SI

SI Rivalsa iva autofattura o

registro

Cessione gratuita di beni la cui produzione o commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa: costo unitario superiore a € 25,82.

NO

art.19bis1, comma 1, lettera h), DPR

633/72

NO art. 2, comma 2,

punto 4), DPR 633/72

Cessione gratuita di beni la cui produzione o commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa: costo unitario pari o inferiore a € 25,82.

SI

art.19bis1, comma 1, lettera h), DPR

633/72

NO art. 2, comma 2,

punto 4), DPR 633/72

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Cessioni gratuite ai dipendenti di beni non prodotti e commercializzati dall’impresa.

NO

art.19bis1, comma 1, lettera h), DPR

633/72

NO art. 2, comma 2,

punto 4), DPR 633/72 Cessioni gratuite intra

comunitarie. Valgono le norme

interne Valgono le norme interne no elenchi intrastat Cessioni gratuite

all’esportazione di beni o prodotti commercializzati all’impresa o di beni non prodotti o commercializzati all’impresa di qualunque importo.

Valgono le norme

interne Non imponibile art.

8, comma 1, D.P.R.

633/72 Adempimenti

doganali

Cessioni gratuite di beni non di lusso (diversi dalle derrate alimentari e prodotti farmaceutici) prodotti o commercializzati dall’impresa a ONLUS.

SI Fuori campo

Cessioni gratuite di derrate alimentari e prodotti farmaceutici prodotti o commercializzati dall’impresa a ONLUS.

NO Esenti art. 10 punti 12)

DPR 633/72

Cessioni gratuite di beni prodotti o commercializzati dall’impresa ad enti pubblici, a associazioni riconosciute e fondazioni con esclusiva finalità di assistenza,

beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica.

NO Esenti

art. 10 punti 12) DPR 633/72

Cessione di campioni gratuiti di modico valore opportunamente contrassegnati.

SI fuori campo IVA

art.2, comma 3, lett.

d) DPR 633/72 Cessione di beni a titolo di

sconto, premio, abbuono, se in conformità alle originarie condizioni contrattuali e se

SI Escluse art.15, 1°

comma, n.2 DPR 633/72 Indicazione in

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cessione soggetta ad aliquota uguale o inferiore a quella dell’operazione principale.

fattura del valore normale del bene per sconto in natura Il documento di trasporto

Al fine di vincere le presunzioni di cessione a titolo oneroso ovvero di autoconsumo e di dimostrare l’inerenza delle spese promozionali all’attività dell’impresa, per il trasporto di beni oggetto di cessione gratuita è opportuna l’emissione del documento di trasporto, riportando il nominativo del destinatario dell’omaggio oltre alla causale “cessione gratuita”.

4.2 Disciplina generale ai fini delle imposte sui redditi.

Gli omaggi che hanno un costo unitario inferiore o uguale a € 50,00 sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi, mentre quelli di costo unitario superiore a € 50,00 sono considerati spese di rappresentanza e, pertanto, sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento ai sensi dell’art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR, se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità e nei limiti stabiliti con il D.M. 19 novembre 2008.

Si evidenzia che “le spese di rappresentanza sono quelle sostenute dai contribuenti per offrire al pubblico un’immagine positiva dell’impresa e delle sue attività in termini di organizzazione ed efficienza”.

Per quanto concerne la rilevazione in bilancio, si ritiene che gli acquisti di omaggi rientrino negli “oneri diversi di gestione” (B.14 schema di bilancio CEE) se relativi a clienti e nei “costi per materie prime, sussidiarie, ecc.” (B.6 schema di bilancio CEE) se relativi ai dipendenti.

Gli omaggi natalizi ai dipendenti, a soci o amministratori

Ai fini delle imposte sui redditi il costo di acquisto di beni da omaggiare ai dipendenti è sempre deducibile ai sensi dell’art. 95 del TUIR.

In capo ai dipendenti tali erogazioni se non superano, unitamente ad altri beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti (fringe benefit), € 258,23 non costituiscono reddito tassabile (art. 51, comma 3 del Tuir).

Gli omaggi natalizi fatti a soci o amministratori costituiscono reddito o compenso in natura con gli obblighi conseguenti.

*******

4.3 Erogazioni liberali effettuate dalle imprese ad enti con finalità sociali (art. 100 Tuir)

Sono deducibili nel limite del 2% del reddito d’impresa dichiarato alcune tipologie di erogazioni liberali, come ad esempio le seguenti:

a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, nonché finalità per ricerca scientifica; (comma 2, lettera a));

b) i contributi, le donazioni, e le oblazioni erogati in favore di organizzazioni non governative idonee di cui alla lett. g), comma 1, dell’art. 10 del Tuir;

(comma 2, lettera a));

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c) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a € 2.065,83 oppure al 2% del reddito dichiarato, a favore delle ONLUS (comma 2, lettera h)). Vedi nel prosieguo anche l’art. 14 D.L. 35/2005.

Cessioni gratuite di beni delle imprese

a) Le cessioni gratuite effettuate dalle imprese nei confronti delle Onlus di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa, non costituiscono ricavo ai fini delle imposte sul reddito senza alcun limite di importo. Tale agevolazione è autonoma:

non si cumula con i limiti di deducibilità delle erogazioni liberali di cui all’art. 100, comma 2, lett. h) del TUIR. Ai fini IVA tali beni oggetto di cessione gratuita alle ONLUS sono da fatturare come esenti art. 10, punto 12) D.P.R. 633/72 e quindi opera in capo al donante il limite al diritto alla detrazione sulle spese per l’acquisto.

b) Le cessioni gratuite effettuate dalle imprese nei confronti delle Onlus di beni non di lusso (e quindi beni ad esempio diversi da quelli elencati nella tabella B allegata al D.P.R. 633/72), diversi dai precedenti, alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni, vizi o obsolescenza che, pur non modificando l’idoneità di utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto, complessivamente non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato, non costituiscono ricavo ai fini delle imposte sul reddito. Tale agevolazione è autonoma: non si cumula con i limiti di deducibilità delle erogazioni liberali di cui all’art. 100, comma 2, lett. h) del TUIR.

Ai fini iva i beni oggetto di cessione gratuita alle ONLUS si considerano distrutti: la donazione non è più esente come in passato, ma è fuori campo ed opera quindi la piena detrazione dell’iva all’acquisto da parte del donante.

In entrambi i casi di cui ai punti a) e b) per poter usufruire dell’agevolazione l’impresa cedente e le ONLUS devono rispettare una procedura che di seguito si riporta:

- la cedente deve effettuare una preventiva comunicazione con raccomandata A.R. al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza di competenza se la cessione ha per oggetto beni non facilmente deperibili e non di modico valore e se il valore è superiore a Euro 5.164,57;

- la cedente deve predisporre il documento di trasporto, con l’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti;

- la cedente, entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla cessione, deve annotare nei registri iva o in un apposito prospetto, la qualità e quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese;

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- la ONLUS beneficiaria deve effettuare una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestando la natura, qualità e quantità dei beni ricevuti, corrispondenti ai dati del documento di trasporto dell’impresa cedente;

- la ONLUS beneficiaria deve attestare il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali. Tale attestazione deve essere conservata dall’impresa cedente;

- la ONLUS beneficiaria deve realizzare effettivamente l’utilizzo diretto dei beni ricevuti, non potendo in nessun caso commercializzarli o cederli.

*******

L’art. 14 del D.L. 35/2005, conv. nella L. 266/2005 ha introdotto una deduzione fruibile dalle società (oltre che dalle persone fisiche) che erogano liberalità a ONLUS, a associazioni di promozione sociale, a fondazioni ed associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico nonché lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica. La deduzione spetta fino al minore tra il limite del 10% del reddito complessivamente dichiarato e la misura massima di € 70.000 annui ed a patto che l’erogazione sia effettuata a mezzo banca, ufficio postale e carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Il soggetto beneficiario delle erogazioni ha l’obbligo della tenuta di scritture contabili complete e analitiche e redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

In caso di violazione dei presupposti di deducibilità la sanzione originaria di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 471/1997 è maggiorata del 200%.

E’ vietato il cumulo delle deduzioni in oggetto con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

L’art. 13 del D.L. 7/2007, conv. nella L. 40/2007 ha introdotto, con la lett. o- bis), del comma 2 dell’art. 100 del Tuir una deduzione fruibile dalle società (oltre che dalle persone fisiche per le quali sono oneri detraibili – art. 15, comma 1, lett. i-octies) che erogano liberalità a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla Legge 62/2000 e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite del 2% del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000 annui. La deduzione spetta a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

L’art. 90, 8° comma, della L. n. 289/2002 prevede che i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, non superiori all’importo annuo di € 200.000, costituiscono per il

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soggetto erogante “spese di pubblicità” e sono, quindi, deducibili dal reddito di impresa in conformità all’art.108, 2° comma, primo periodo del TUIR.

Si evidenzia che la fruizione dell’agevolazione in esame è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;

2) deve essere riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima.

NOTA BENE: un chiarimento recente (ris. 68/E del 07/07/2010) ha ritenuto deducibili le erogazioni ad aziende ospedaliere universitarie anche se svolgono attività commerciale in via marginale e funzionali all’attività principale.

5. Agevolazioni e contributi a favore delle imprese

Si segnalano alcuni bandi promossi dalla Regione Lombardia e dalla CCIAA di Varese per la concessione di agevolazioni/contributi alle imprese (l’elenco dettagliato dei bandi è consultabile sui siti www.va.camcom.t;

www.mi.camcom.it, www.regione.lombardia.it ):

 Voucher per l’internazionalizzazione delle imprese lombarde 2013 – scadenza 31.01.2014: Il bando mette a disposizione delle micro, piccole e medie imprese lombarde voucher a fondo perduto per l’acquisto di servizi di consulenza e supporto per l’internazionalizzazione, per la partecipazione a missioni e a fiere internazionali all’estero;

 Agevolazioni per l’acquisto di macchinari - fino ad esaurimento fondi Vengono concessi alle PMI contributi erogati in conto interesse a seguito dell’attivazione di interventi finanziari finalizzati all’acquisto di macchinari nuovi, tecnologicamente avanzati ovvero il cui impiego produca effetti riduttivi dell’impatto dell’attività produttiva sull’ambiente.

Il bando è destinato a piccole medie imprese aventi sede operativa in Lombardia ed operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, della produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua, delle costruzioni di cui alle sezioni C, D, E ed F della “classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2002” e nei settori commercio e somministrazione di alimenti e bevande di cui alle sezioni G ed H della classificazione ISTAT ATECO 2002.

 Fondo di rotazione per l’internazionalizzazione (FRI) – fino ad esaurimento fondi Vengono concessi alle PMI (con esclusione delle micro imprese) con codice di attività manifatturiero (ATECO 2007 lettera C) contributi in parte a fondo perduto e in parte a conto interessi, per la realizzazione di programmi di investimento all’estero di nuovi insediamenti produttivi, centri di assistenza tecnica, strutture logistiche di transito e distribuzione internazionale. Il fondo di dotazione è pari ad € 8.000.000,00.

 Fondo Voucher per l’accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri (dell’area Extra Unione Europea) - fino ad esaurimento fondi Vengono concessi alle PMI lombarde contributi a fondo perduto mediante l’assegnazione alle imprese di Voucher nominativi e non trasferibili per l’acquisto di servizi di

- Analisi e ricerche di mercato

- Assistenza nell’individuazione di potenziali partner industriali

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- Assistenza legale, contrattuale e fiscale

- Redazione di studi di fattibilità e/o information memorandum di investimento.

Il fondo di dotazione è pari ad € 2.500.000,00.

 Voucher ricerca e innovazione contributi per i processi di brevettazione edizione 2013 - fino ad esaurimento fondi Vengono concessi alle PMI lombarde contributi a fondo perduto mediante l’assegnazione alle imprese di Voucher nominativi e non trasferibili per l’acquisto di servizi di assistenza, consulenza e ricerca relativi a processi volti all’ottenimento del brevetto/modello europeo e/o altri brevetti/modelli internazionali. Ogni impresa può chiedere al massimo 2 voucher e la dotazione finanziaria complessiva è pari ad € 5.097.000,00

 CCIAA di Milano - Bando credito 2013 Viene concesso alle Micro imprese e PMI iscritte al Registro delle Imprese di Milano un contributo per la realizzazione di interventi relativi a programmi di investimenti produttivi ed a operazioni di patrimonializzazione aziendale. Il fondo di dotazione è di € 1.800.000,00.

 CCIAA di Milano - Sviluppo nuove imprese – dal 22 ottobre fino ad esaurimento scorte Vengono concessi alle Micro, piccole e medie imprese di tutti i settori costituite sotto forma di società di capitali da meno di 48 mesi dalla data di apertura del bando, con sede legale e/o operativa nella provincia di milano concede un contributo a fondo perduto per lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi.

 CCIAA di Varese - Contributi per finanziamenti export Possibilità per le micro, piccole e medie imprese aventi sede legale e/o operativa in provincia di Varese di ottenere garanzie, da parte del Fondo Centrale di Garanzia (L. 662/96 art. 2, co. 100, lett. a) a fronte di finanziamenti erogati per interventi di internazionalizzazione.

 CCIAA Varese - Interventi di credito agevolato – 2012/2013 – scadenza 31.03.2014- Bando promosso dalla CCIAA di Varese che eroga contributi a micro, piccole e medie imprese, con sede operativa nella provincia di Varese, sugli interessi dovuti per finanziamenti effettuati tramite organismi di garanzia fidi operanti in provincia di Varese destinati a sostenere le spese effettuate dal 1.07.2012 al 31.12.2013 per l’acquisto di macchinari, attrezzature informatiche, allestimenti e ristrutturazione del punto vendita (per imprese del settore commercio), implementazione di programmi di ricerca applicata, introduzione di sistemi di certificazione della qualità aziendale.

6. Varie aggiornamento

Stampa dei libri contabili

In base all’art. 1, c.161, L.244/2007 la tenuta dei registri si considera regolare se il contribuente effettua la stampa entro tre mesi dal termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni annuali. Il termine di presentazione delle dichiarazioni redditi anno 2012, in caso di esercizio coincidente con l’anno solare, era il 30 settembre 2013; pertanto, l’adempimento suddetto deve essere eseguito entro il 31 dicembre 2013.

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Consorzi di Filiera

Si ricorda che alcuni produttori, oltre ad iscriversi al CONAI nella categoria dei Produttori, sono tenuti a iscriversi a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili (ad esempio il CNA – Consorzio nazionale per il riciclo degli imballaggi usati in acciaio, il CIAL – Consorzio Imballaggi Alluminio, ecc.). Nelle nostre circolari informative ci limitiamo a segnalare gli adempimenti connessi all’iscrizione al Conai.

Tassa/Tariffa rifiuti

Si ricorda di effettuare le comunicazioni per le variazioni intervenute relativamente ai locali e alle aree occupate ai fini della tassa/tariffa rifiuti, nei termini stabili dal comune di competenza.

Riferimenti

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