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AVVISO AGGIUNTIVO AL MANIFESTO DEGLI STUDI PER L ANNO ACCADEMICO 2014/15 RELATIVO A TASSE, CONTRIBUTI ED ESONERI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

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TASSE,

CONTRIBUTI ED ESONERI

AVVISO AGGIUNTIVO AL MANIFESTO

DEGLI STUDI PER L’ANNO ACCADEMICO 2014/15 RELATIVO A TASSE, CONTRIBUTI ED ESONERI

14 15

UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI

DI UDINE

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1. PERCHÈ PAGARE LE TASSE UNIVERSITARIE 2. QUANTO E QUANDO SI PAGA 3. STUDENTI CHE POSSONO

BENEFICIARE DI ESONERI O RIDUZIONI

3.1 Beneficiari

3.2 Come e quando presentare la domanda di esonero o riduzione

3.3 Contestazione degli addebiti della seconda e terza rata

4. COME SI PAGA

4.1 Pagamento della prima rata per iscritti al primo anno

4.2 Pagamento della prima rata per iscritti ad anni successivi al primo

4.3 Pagamento della seconda e terza rata

5. PAGAMENTI IN RITARDO 6. STUDENTI ESONERATI

DAL PAGAMENTO 6.1 Chi può essere esonerato 6.2 Come ottenere l’esonero 6.3 Revoca del beneficio 6.4 Avvertenze

7. STUDENTI CHE POSSONO OTTENERE UNA RIDUZIONE 7.1 Riduzione per merito per gli

immatricolati

7.2 Riduzione per condizione economica familiare

7.3 Riduzione forfettaria

7.4 Riduzione per studenti iscritti ai corsi interateneo

8. STUDENTI LAUREANDI 9. INDENNITÀ

10. REGIME PARTICOLARE

DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA 11. SANZIONI DISCIPLINARI

12. INTERRUZONE DEGLI STUDI 13. SOSPENSIONE DEGLI STUDI 14. RINUNCIA AGLI STUDI 15. TRASFERIMENTI

DA E PER ALTRI ATENEI 15.1 Trasferimenti da altri atenei 15.2 Trasferimenti per altri atenei

16. STUDENTI FUORI CORSO 17. STUDENTI GIÀ LAUREATI 18. STUDENTI ISCRITTI

A CORSI SINGOLI

19. RICONOSCIMENTO DI TITOLI ACCADEMICI STRANIERI 19.1 Riconoscimento parziale 19.2 Riconoscimento integrale

20. STUDENTI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

20.1 Scuole di Specializzazione 20.2 Scuole di Specializzazione

di Area Medica

21. RIMBORSI

22. CONTROLLI SUI CONTENUTI DELLE DICHIARAZIONI

23. SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DEL MERITO SCOLASTICO 24. FONTI NORMATIVE

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1. PERCHÈ PAGARE LE TASSE UNIVERSITARIE

La contribuzione studentesca (tasse universitarie) è necessaria per sostenere una parte dei costi dei servizi dedicati agli studenti (didattica, laboratori, servizi generali).

Per seguire i corsi e sostenere esami all’Università di Udine è necessario pagare le tasse universitarie che sono il risultato delle seguenti tipologie di costo:

> tassa regionale per il diritto allo studio universitario che l’Ateneo trasferisce integral- mente all’ Agenzia Regionale per il diritto agli Studi Superiori (ARDISS). Da quest’anno la tassa regionale sarà applicata in tre fasce (120€; 140€ e 160€) diversificate in base alla condizione economica dello studente dichiarante, secondo parametri definiti dalla Regione (Legge regionale 23/2013);

> copertura assicurativa per responsabilità civile;

> imposta di bollo sull’iscrizione (16,00€);

> tassa e contributo universitario.

Il Friuli Venezia Giulia è una delle poche regioni che garantisce l’effettività del diritto allo studio a tutti gli studenti che ne hanno diritto, negli ultimi anni infatti tutti gli studenti idonei che hanno richiesto la borsa di studio regionale l’hanno ottenuta (dati fino all’anno acca- demico 2013/14) e sono stati esonerati dal pagamento delle tasse universitarie.

Gli studenti diversamente abili sono esonerati dal pagamento dell’intera quota delle tasse universitarie.

2. QUANTO E QUANDO SI PAGA

Il pagamento di quanto dovuto annualmente è suddiviso in 3 rate e include, oltre a quanto previsto a titolo di tassa e contributo universitario, l’imposta di bollo (16,00 €) e la tassa regio- nale per il diritto allo studio nella misura minima di 120€ che potrà essere integrata a seconda della condizione economica dello studente iscritto come specificato al precedente punto 1.

Prima rata: 630,00 € da versare all’atto dell’immatricolazione o iscrizione, entro il 6 ottobre 2014, deve essere pagata da tutti gli studenti a eccezione degli:

> iscritti ad anni successivi al primo con disabilità pari o superiore al 66%;

> dei beneficiari della borsa di studio ARDISS, che versano la sola imposta di bollo;

> studenti laureandi sessioni di laurea dell’anno accademico 2013/14;

> studenti provenienti da altri atenei, anche esteri, qualora siano state sottoscritte con- venzioni specifiche ;

> studenti iscritti alla Scuola Superiore dell’Ateneo.

Gli studenti disabili o beneficiari di borse di studio dell’ARDISS, immatricolati al primo anno, saranno rimborsati di quanto versato a titolo di tassa e contributo previo accerta- mento del loro status.

Seconda rata: importo massimo 500,00 € applicabile a studenti con redditi superiori a 80.000,00€ ISEE o studenti che non raggiungano il numero minimo di crediti necessari per le riduzioni. Scadenza per il versamento: 31/03/2015.

Terza rata: importo massimo 705,00€ applicabile a studenti con redditi superiori a 80.000,00€ ISEE o studenti che non raggiungano il numero minimo di crediti necessari per le riduzioni. Scadenza per il versamento: 29/05/2015.

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3. STUDENTI CHE POSSONO BENEFICIARE DI ESONERI O RIDUZIONI

3.1 BENEFICIARI

È possibile ottenere un esonero o una riduzione delle tasse universitarie nei seguenti casi:

> fruizione di una borsa di studio erogata dall’Ardiss (vedi punto 6)

> fruizione borsa ministero affari esteri (vedi punto 6)

> disabilità certificata pari o superiore al 66% (vedi punto 6)

> condizione economica familiare (vedi punto 7.2)

> status di studente lavoratore (vedi punto 7.3, a)

> status di studente genitore (vedi punto 7.3, b)

> status di studente a tempo parziale (vedi punto 7.3, c)

Non è previsto alcun adeguamento/riduzione delle tasse universitarie per gli studenti che sono già in possesso di un titolo accademico di pari livello.

Gli studenti che intendano presentare la domanda all’ARDISS (Agenzia regionale per il di- ritto agli studi superiori) per borsa di studio, posto alloggio, contributi per contratti di locazione 1.000€ annui, contributi per la mobilità internazionale devono con- sultare il “Bando per l’attribuzione dei benefici regionali e universitari” pubblicato all’indi- rizzo http://www.ardiss.fvg.it del sito web dell’ARDISS, sede di Udine.

3.2 COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI ESONERO O RIDUZIONE La domanda per ottenere l’esonero dal pagamento o la riduzione delle tasse universitarie va presentata tassativamente dal 1 luglio 2014 al 6 ottobre 2014 (entro le ore 13) uti- lizzando ESCLUSIVAMENTE la procedura on-line disponibile sul sito web dell’ARDISS, all’indirizzo http://www.ardiss.fvg.it.

La richiesta vale sia per i benefici erogati dall’ARDISS che dall’Università e va quindi pre- sentata una sola volta. Le scadenze sopra indicate valgono nel caso in cui lo stu- dente intenda chiedere solo la riduzione/esonero delle tasse universitarie. Chi intende concorrere per altri benefici erogati dall’ARDISS (borse di studio, posto alloggio, contributo alloggio, mensa, contributo mobilità internazionale) deve attenersi alle scadenze indicate da quell’Ente.

La domanda per i benefici va presentata entro i termini sopra indicati anche se l’immatricola- zione o l’iscrizione non è stata ancora perfezionata e anche dagli studenti che ritengano di con- seguire la laurea in corsi di laurea triennale entro la fine dell’anno accademico 2013/14 (aprile 2015) e che prevedano di iscriversi nell’anno accademico 2014/15 a corsi di laurea magistrale.

Una volta terminato l’inserimento della domanda e registrata l’operazione, copia digitale della domanda on-line sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato dallo studente e costituirà ricevuta di avvenuta presentazione della domanda. La domanda di benefici non sarà considerata regolarmente presentata da chi, contestando l’addebito delle tasse, non fosse in grado di esibire tale ricevuta.

È consentita la presentazione di richieste di benefici dopo il 6 ottobre 2014 (e senza utilizzare la procedura on-line) solo nei seguenti casi:

a) studente che perfeziona l’iscrizione a seguito di trasferimento da altro ateneo;

b) studente che si immatricola (prima iscrizione universitaria in assoluto) dopo il 6 ottobre 2014 a corsi di laurea di primo livello;

c) studente che si iscrive al primo anno di corsi di laurea magistrale biennale dopo il 6 ot- tobre 2014 avendo conseguito nell’anno accademico 2013/14 una laurea di primo livello presso altri atenei.

3.3 CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI SECONDA O TERZA RATA

Lo studente che rileva o ritiene vi siano degli errori nell’importo addebitato a titolo di seconda o terza rata deve richiedere una verifica entro il 31 marzo 2015, scrivendo all’indirizzo dirittoallo- [email protected] utilizzando l’utenza di posta elettronica assegnata dall’ateneo con il servizio SPES.

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4. COME SI PAGA

4.1 PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA - PRIMO ANNO

Lo studente che si immatricola/iscrive al primo anno di un corso deve eseguire il paga- mento della prima rata presso una filiale della Banca UniCredit SpA o presso i chioschi multifunzione di Banca UniCredit S.p.A. presenti in Ateneo, utilizzando il modulo cartaceo di pagamento allegato alla domanda di immatricolazione o il modulo generato al termine della procedura di immatricolazione per via telematica.

4.2. PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA (ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO) Il pagamento deve essere effettuato con una delle modalità indicate sul bollettino MAV (MAV=Mediante Avviso) che deve essere stampato accedendo alle Pagine personali del Portale Esse3. L’Ateneo invierà una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica SPES dello studente per segnalare la disponibilità del MAV.

4.3. PAGAMENTO DELLA SECONDA E DELLA TERZA RATA

Il pagamento deve essere effettuato con una delle modalità indicate sul bollettino MAV (MAV=Mediante Avviso) che deve essere stampato accedendo alle Pagine personali del Portale Esse3. L’Ateneo invierà una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica SPES dello studente per segnalare la disponibilità del MAV.

5. PAGAMENTI IN RITARDO

Il pagamento oltre il termine di scadenza determina l’addebito di un contributo per ritar- dato pagamento che ammonta a:

a) 50,00 € per ritardi entro 30 giorni (solari) dalla scadenza prevista;

b) 100,00 € per ritardi oltre 30 giorni (solari) dalla scadenza prevista.

Il contributo per ritardato pagamento è applicato su ogni singola rata pagata in ritardo. Il pagamento deve essere effettuato con una delle modalità indicate sul bollettino MAV che sarà disponibile sulle Pagine personali del Portale Esse3. Fino al versamento del contri- buto addebitato per il ritardo, lo studente non sarà considerato regolarmente iscritto per l’anno accademico in cui è in difetto con il pagamento e non potrà sostenere esami.

6. STUDENTI ESONERATI DAL PAGAMENTO

6.1. CHI PUÒ ESSERE ESONERATO:

1) studenti idonei o assegnatari di borse di studio erogate dall’ARDISS di Udine o da altri enti regionali per il diritto allo studio;

2) studenti disabili con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;

3) studenti borsisti del Ministero degli Affari esteri.

6.2. COME OTTENERE L’ESONERO

1) Idonei o assegnatari di borse di studio erogate da enti regionali per il diritto allo studio:

se il beneficio è erogato dall’ARDISS di Udine lo studente non deve presentare alcuna specifica richiesta all’Ateneo in quanto l’esonero sarà gestito d’ufficio. Se il beneficio è erogato da altri enti, lo studente deve autocertificare la sussistenza del beneficio per l’anno accademico in corso e presentare la domanda di rimborso per le tasse eventualmente pagate agli sportelli dell’ufficio Diritto allo Studio e servizi integrati dell’Area Servizi per gli Studenti.

2) Disabili con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% che si iscrivono per la prima volta: devono richiedere l’esonero usando la procedura on-line di richiesta benefici sul sito web dell’ARDISS e consegnare agli sportelli dell’ufficio Diritto allo Studio e servizi integrati dell’Area Servizi per gli Studenti una copia del verbale della commissione medica che ha accertato l’invalidità. Per gli iscritti agli anni successivi, l’esonero è applicato d’uf-

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ficio. Lo studente deve comunque comunicare tempestivamente tutte le variazioni accer- tate dalle competenti commissioni in merito alla percentuale dell’invalidità.

3) Borsisti del ministero degli affari esteri: devono comunicare il loro status entro 30 giorni dalla notifica di assegnazione della borsa all’ufficio Diritto allo Studio e servizi integrati dell’Area Servizi per gli Studenti.

6.3. REVOCA DEL BENEFICIO

Gli esoneri possono essere oggetto di un provvedimento di revoca del beneficio da parte dell’ente che lo ha concesso. A seguito della revoca, il beneficiario dell’esonero sarà tenuto a regolarizzare la sua posizione in ordine alla tassa ed al contributo universitario entro la scadenza indicata nella comunicazione inviata a mezzo posta elettronica dal servizio [email protected].

6.4. AVVERTENZE

Fatto salvo quanto indicato per gli esoneri, la richiesta di riduzioni delle tasse universitarie non può essere fatta valere per anni accademici diversi. Ai fini dell’addebito di tassa e contributo relativi all’anno accademico 2014/15 non si terrà pertanto conto di domande consegnate dagli interessati gli scorsi anni accademici.

7. STUDENTI CHE POSSONO OTTENERE UNA RIDUZIONE

7.1. RIDUZIONE PER MERITO PER GLI IMMATRICOLATI

Per gli immatricolati al primo anno di corso che non abbiano già conseguito in precedenza una laurea, la riduzione per merito scolastico è calcolata in base al voto di maturità, che deve essere pari a 100/100. Ai fini dell’applicazione della riduzione per merito si definisce come immatricolazione la prima iscrizione universitaria in assoluto. La riduzione per merito scolastico è calcolata d’ufficio e riguarda solo gli importi della seconda rata e terza ed è prevista nella misura massima di 300,00 €. La riduzione per merito può essere concessa anche nel caso in cui sia stato richiesto l’adeguamento delle tasse universitarie alla con- dizione economica familiare.

7.2 RIDUZIONE PER CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE Per ottenere il beneficio lo studente deve:

a) essere in possesso del requisito minimo di merito scolastico (numero di crediti sostenuti al 30 settembre 2014 determinato in base al numero di anni di carriera scolastica) se- condo quanto indicato nella seguente tabella 1:

TABELLA 1. REQUISITI MINIMI DI MERITO SCOLASTICO

Numero di anni di iscrizione Crediti al 30.09.2014

universitaria incluso il 2014/15 Laurea triennale Laurea magistrale Laurea specialistica o a ciclo unico magistrale (biennale) 1 0 0 0

2 20 CFU 20 CFU 20 CFU 3 50 CFU 50 CFU 50 CFU 4 90 CFU 90 CFU Non prevista 5 Non prevista 130 CFU Non prevista 6 Non prevista 175 CFU Non prevista 7 Non prevista 220 CFU** Non prevista b) avere compilato il modulo on–line di richiesta benefici entro il 6 ottobre 2014;

c) essere in possesso dei requisiti reddituali ed attestare un indicatore della situazione patrimoniale (ISPEU) pari o inferiore a 50.000,00 €;

d) non avere cumulato, ad alcun titolo, un numero di anni di iscrizione universitaria, com- preso l’anno accademico 2014/15, pari o superiore alla durata legale o normale del

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corso di studio a cui è iscritto incrementata di due anni (dal secondo anno fuori corso e seguenti). Si precisa a tale proposito che sono computati anche gli anni di iscrizione relativi a percorsi di studio per i quali è stato ottenuto il riconoscimento e la convalida di esami nella carriera corrente;

e) non avere richiesto la riduzione in qualità di studente lavoratore o studente genitore;

f) non essere già in possesso di laurea o diploma universitario ed essere iscritto per il con- seguimento di altra laurea, fatta eccezione per coloro che sono iscritti alla laurea magistrale ed hanno conseguito in precedenza una sola laurea triennale ex DM 509/99 o DM 270/04.

Allo studente in difetto anche di uno solo dei requisiti sopra indicati non sarà riconosciuta alcuna riduzione delle tasse universitarie per condizione economica familiare. La riduzione per condizione economica familiare può essere associata alla riduzione per merito scolastico nel caso degli immatricolati e a quella di studente part-time. Qualora venga richiesta anche la riduzione forfettaria prevista per studenti lavoratori o genitori, se lo studente ne ha diritto, sarà applicato il regime di contribuzione studentesca relativo a quest’ultimo beneficio.

Gli interessati devono documentare la condizione economico patrimoniale del loro nucleo fa- miliare nel 2013 e richiedere la compilazione dell’ISEE ad un CAAF o ad altro soggetto abilitato.

Fanno eccezione gli studenti indipendenti dal nucleo familiare d’origine e gli stranieri, che devono richiedere la compilazione dell’ISEE con gli indicatori previsti dalle vigenti norme in materia di diritto allo studio (ISEEU ed ISPEU).

Le informazioni sulla documentazione necessaria alla compilazione dell’ISEE devono es- sere richieste ai soggetti che rilasciano la dichiarazione e non agli Uffici dell’Università.

A coloro che risultano in possesso di tutti i requisiti previsti, le tasse universitarie sono addebitate secondo quanto indicato nella tabella che segue:

TABELLA 2. IMPORTI DELLE RATE

Fascia ISEEU indicatore Tassa e Tassa regionale

di situazione economica Contributo e imposta Totale I rata II rata III rata equivalente universitario di bollo ***

1 0-5000 234 136 370 630 -260 0

2 5001-10000 394 136 530 630 -100 0

3 10001-20000 744 136 880 630 250 0

4 20001-27000 1.039 136 1175 630 500 45

5 27001-35000 1.154 136 1290 630 500 160

6 35001-42000 1.164 136 1300 630 500 170

7 42001-50000 1.424 136 1560 630 500 430

8 50001-60000 1.519 136 1655 630 500 525

9 60001-80000 1.624 136 1760 630 500 630

10 >80000 1674 136 1810 630 500 680

Non aventi diritto a riduzioni e fuori corso fino al II anno 1674 136 1810 630 500 680

Fuori corso dal terzo anno in poi 1699 136 1835 630 500 705

Studenti lavoratori/genitori 1094 136 1230 630 500 100 Studenti part-time 400 € in meno rispetto alla fascia di condizione economica familiare, se dichiarata

***ATTENZIONE: a decorrere dall’anno accademico 2014/15 gli importi della tassa regionale sono determinati in base alla condizione economica familiare e sono rispettivamente di 120,00 €, 140,00 € e 160,00 €. La tabella tiene conto dell’importo minimo, che dovrà essere versato dallo studente all’atto del pagamento della prima rata. L’even- tuale conguaglio di quanto ancora dovuto a titolo di tassa regionale sarà eseguito in corso d’anno, una volta acquisiti i dati relativi alla condizione economica familiare dello studente, con scadenza 31 marzo 2015. Il mancato paga- mento dell’eventuale integrazione della tassa regionale blocca l’accesso ai servizi erogati dall’ARDISS e, dopo il 31 marzo, anche in ESSE3 per la prenotazione e registrazione di esami.

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7.3 RIDUZIONE FORFETTARIA.

Hanno diritto alla riduzione forfettaria delle tasse universitarie:

a. gli studenti lavoratori immatricolati/iscritti fino al primo anno fuori corso in- cluso del proprio corso di studi, che pagano 1.230,00 €. È studente lavoratore chi dichiara di svolgere, alla data della presentazione dell’istanza, un’attività continua- tiva di lavoro autonomo o dipendente, anche a tempo determinato, di durata non infe- riore a 6 mesi. L’attività di tirocinio professionale prevista per l’abilitazione a professioni, gli stages ed altre forme di attività per le quali sia previsto il semplice rimborso spese non sono considerate attività lavorativa ai fini dei benefici di cui al presente paragrafo.

La domanda di riduzione delle tasse in base allo status di studente lavoratore non è cumulabile con altre forme di esonero/riduzione delle tasse universitarie. Il personale dipendente dell’Università degli Studi di Udine può presentare domanda di iscrizione a corsi di laurea o laurea magistrale per pagare solo la prima rata con le modalità e nei termini previsti per gli altri studenti. Il beneficio non è cumulabile con altre forme di eso- nero o riduzione e può essere concesso esclusivamente per un numero di anni di iscri- zione pari alla durata legale o normale del corso, incrementata di una unità.

b. gli studenti genitori (entro il primo anno fuori corso incluso del proprio corso di studi) che pagano 1.230,00 €. La domanda può essere presentata da studenti genitori iscritti presso questo ateneo con figli con meno di tre anni di età. Se entrambi i genitori sono studenti dell’Università degli Studi di Udine, ciascuno di loro può richie- dere il beneficio per il corrente anno accademico. La domanda di riduzione delle tasse in base allo status di studente genitore non è cumulabile con altre forme di esonero/ri- duzione delle tasse universitarie.

c. gli studenti che si iscrivono part-time. L’iscrizione in qualità di studente part-time è consigliata a chi, per motivi di lavoro o per altre ragioni personali programma la propria carriera scolastica prevedendo di non riuscire a sostenere più di 30 CFU per anno ac- cademico. In tale caso è possibile ridistribuire i crediti previsti dal piano di studio su un numero di anni di iscrizione pari al doppio della durata normale del corso di studi, pa- gando annualmente tasse inferiori, senza essere collocati nella categoria dei fuori corso per tutta la durata dell’iscrizione in qualità di studente part-time. La scelta del part-time prevede che lo studente non debba sostenere più di 30CFU per anno accademico, con una soglia di tolleranza di 5 CFU, come specificato in tabella 3. Possono richiedere l’iscrizione in qualità di studenti part-time:

> coloro che si immatricolano nell’anno accademico 2014/15 ad un corso di laurea triennale o si iscrivono al primo anno di laurea magistrale;

> studenti in corso che nell’anno accademico 2014/15 si iscrivono ad anni successivi al primo, che hanno accesso al regime part-time per un numero di anni pari al doppio di quelli ancora mancanti facendo riferimento alla durata normale del corso a cui si è iscritti.

Agli studenti in possesso dei requisiti previsti per ottenere l’iscrizione in qualità di part- time è applicata una riduzione fino a 400,00 € rispetto all’importo previsto a saldo (se- conda e terza rata) di tassa e contributo per la fascia ISEE eventualmente dichiarata dagli interessati. Se lo studente non completa la carriera entro il numero di anni previsti per godere dello status di studente part-time o sostiene un numero di crediti superiore al limite annuo stabilito, sarà equiparato allo studente a tempo pieno per quello che concerne carriera e tasse di iscrizione. È possibile passare dal regime a tempo pieno al regime part-time o viceversa solo una volta nell’arco della carriera universitaria.

L’iscrizione in qualità di part-time non è automaticamente consentita agli iscritti ai corsi di laurea di primo e secondo livello in Scienze Motorie, al corso di laurea di secondo li- vello di Biotecnologie Sanitarie che devono presentare domanda nei modi e termini previsti dal Manifesto degli Studi dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie. Se i competenti organi accademici accolgono la richiesta, si provvederà d’ufficio a regola- rizzare la posizione degli interessati.

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Non possono chiedere l’iscrizione come studente part-time:

> coloro che, già laureati, si iscrivono a corsi di laurea di pari livello;

> gli iscritti al corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e alla Scuola Superiore;

> gli studenti che hanno carriere attive con un numero di anni di iscrizione universitaria superiore alla durata normale del corso a cui sono iscritti.

Ai fini della determinazione degli anni di carriera scolastica, si fa riferimento al numero ef- fettivo di anni di iscrizione nel sistema universitario nazionale, compresi quindi gli anni accademici di iscrizione a percorsi di studio (inclusi i corsi singoli) per i quali si è ottenuto il riconoscimento di esami nella carriera corrente. Si tiene conto della sola durata della laurea magistrale biennale e non del precedente percorso d laurea triennale, solo nel caso in cui non siano stati riconosciuti esami.

TABELLA 3: STUDENTI PART-TIME: CRITERI DI ACCESSO E MANTENIMENTO ISCRIZIONE

Anni di iscrizione Anno di iscrizione CFU acquisiti Numero di anni previsto per conseguire nella carriera “standard” part-time per l’iscrizione la laurea/laurea magistrale

(incluso quello da cui parte il computo) LAUREA TRIENNALE

1 1^ Iscrizione I anno 30 6

2^ Iscrizione I anno 60 5

2 1^ Iscrizione II anno 90 4

2^ Iscrizione II anno 120 3

3 1^ Iscrizione III anno 150 2

2^ Iscrizione III anno 180 1

LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA 1 1^ Iscrizione I anno 30 4

2^ Iscrizione I anno 60 3

2 1^ Iscrizione II anno 90 2

2^ Iscrizione II anno 120 1

LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA a ciclo unico quinquennale 1 1^ Iscrizione I anno 30 10

2^ Iscrizione I anno 60 9

2 1^ Iscrizione II anno 90 8

2^ Iscrizione II anno 120 7

3 1^ Iscrizione III anno 150 6

2^ Iscrizione III anno 180 5

4 1^ Iscrizione IV anno 210 4

2^ Iscrizione IV anno 240 3

5 1^ Iscrizione V anno 270 2

2^ Iscrizione V anno 300 1

Attenzione: Lo studente a tempo parziale non può usufruire delle riduzioni delle tasse per merito scolastico e non può concorrere ai bandi per collaborazione studenti “200 ore” ex Decreto Legislativo 68/2012.

7.4 STUDENTI ISCRITTI A CORSI INTERATENEO.

In accordo con l’Università degli Studi di Trieste, gli studenti iscritti a corsi di laurea attivati in modalità interateneo tra le Università di Trieste e Udine versano una tassa diversa ri- spetto agli iscritti ad altri corsi di laurea, come indicato nella tabella seguente:

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TABELLA 4 FASCE DI CONTRIBUZIONE CORSI INTERATENEO

FASCIA ISPEU ISEEU Tassa e contributo Tassa regionale Indicatore di situazione Indicatore di situazione universitario e imposta

patrimoniale equivalente economica equivalente a.a. 2013/14 di bollo TOTALE I RATA II RATA

1 <50000,00 0-2499,99 240,00 156,00 396 630 -234 2 <50000,00 2500,00- 4999,99 295,00 156,00 451 630 -179 3 <50000,00 5000,00-9999,99 360,00 156,00 516 630 -114 4 <50000,00 10000,00-14999,99 474,00 156,00 630 630 0 5 <50000,00 15000,00-19999,99 575,00 156,00 731 630 101 6 <50000,00 20000,00-27499,99 690,00 156,00 846 630 216 7 <50000,00 27500,00- 34999,99 800,00 156,00 956 630 326 8 <50000,00 35000,00- 39999,99 910,00 156,00 1066 630 436 9 <50000,00 40000,00-49999,99 1130,00 156,00 1286 630 656 10 <50000,00 50000,00-64999,99 1290,00 156,00 1446 630 816 11 <50000,00 65000,00-79999,99 1385,00 156,00 1536 630 916 12 Qualsiasi valore ≥80000,00 1425,00 156,00 1580 630 950 Studenti lavoratori/genitori 1075,00 156,00 1230 630 600

8. STUDENTI LAUREANDI

Sono considerati studenti laureandi coloro che hanno presentato formale domanda di ammissione all’esame generale di laurea risultando iscritti all’ultimo anno di corso o avendo terminato tutti gli esami.

Lo studente che ritiene di laurearsi entro aprile 2015 (sessione straordinaria anno accade- mico 2013/14) NON DEVE PAGARE la prima rata per l’anno accademico 2014/15.

Lo studente che, dopo essersi iscritto all’anno accademico 2014/15, chiede di sostenere l’esame di laurea in uno degli appelli dell’anno accademico 2013/14, dovrà presentare do- manda scritta di annullamento dell’iscrizione all’anno accademico 2014/15 (domanda in carta resa legale con marca da bollo da 16,00 €). In questo caso non è previsto il rimborso di quanto versato. Gli studenti laureandi che non conseguano il titolo entro la sessione straordinaria devono provvedere all’iscrizione per l’anno accademico 2014/15 entro il 31 marzo 2015. Se la data di consegna della tesi per gli appelli dell’anno accademico 2013/14 è successiva al 31 marzo 2015, il termine per iscriversi coincide con la data di consegna della tesi. A chi si iscrive dopo i termini indicati sarà addebitato il contributo per ritardato pagamento secondo quanto previsto al precedente punto 5. Per quanto riguarda la se- conda e terza rata, i pagamenti devono essere eseguiti entro il 29 maggio 2015.

Anche gli studenti laureandi, sia che prevedano di laurearsi nell’ultimo appello utile del- l’anno accademico 2013/14 (aprile 2015) per poi iscriversi ad una laurea magistrale nel- l’anno accademico 2014/15, sia nel caso in cui ritengano di non riuscire a conseguire il titolo dovendo quindi rinnovare l’iscrizione al proprio percorso di studio, devono compilare la richiesta di riduzione delle tasse universitarie entro il 6 ottobre 2014. Non saranno accolte domande di riduzione presentate fuori termine.

9. INDENNITÀ

Per l’anno accademico 2014/15 sono previste le seguenti indennità da versare obbliga- toriamente a titolo di mero rimborso spese o in corrispondenza di speciali oneri connessi allo svolgimento di determinate prestazioni:

> esame di abilitazione per corsi di laurea area sanitaria: 120,00 €;

> iscrizione a corsi singoli: 150,00 € a corso fino al conseguimento di un numero massimo di 30 CFU per anno accademico. Se si intende conseguire un numero maggiore di CFU è obbligatoria l’iscrizione ordinaria ad un corso di laurea;

> rilascio duplicato smart card: 25,00 €;

> rilascio diploma di laurea con astuccio contenitore: 52,00 €;

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> trasferimento ad altro ateneo: 100,00 €;

> passaggio ad altro corso di laurea dell’Università di Udine: 30,00 €;

> riconoscimento del titolo di studio straniero: 100,00 €;

> concorsi di ammissione ai corsi: 45,00 €;

> riconoscimento preventivo carriera studenti (*) 100,00 €;

> rilascio di 5 copie aggiuntive del Diploma supplement: 52,00

(*) dovuto qualora gli interessati chiedano indicazione formale dei crediti che saranno loro riconosciuti ancora prima di formalizzare un’immatricolazione con abbreviazione di corso, passaggio da altro corso di laurea, trasferimento da altra Università e riconoscimento di titolo accademico straniero.

Le indennità versate sono rimborsate d’ufficio o su richiesta dell’interessato, solo se il pa- gamento è stato eseguito per errore o non è previsto.

10. REGIME PARTICOLARE DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Se esplicitamente previsto nell’ambito di convenzioni o altri atti con soggetti pubblici e pri- vati, possono essere definite modalità diverse di pagamento delle tasse universitarie, fermo restando il pagamento di quanto previsto a titolo di imposta di bollo, tassa regionale e della tassa minima di iscrizione prevista annualmente con decreto ministeriale (es. vincitori Start Cup Young, studenti-atleti di cui alla Convenzione con Associazione Rugby Udine 1928)

11. SANZIONI DISCIPLINARI

Lo studente cui sia stata inflitta nel corso dell’anno accademico una sanzione disciplinare superiore all’ammonizione non ha diritto ad alcuna riduzione della tassa universitaria. Qualora lo studente abbia già fruito di una riduzione, essa sarà revocata e l’interessato sarà tenuto a pagare la tassa universitaria nella misura massima stabilita per il corrente anno accademico.

12. INTERRUZIONE DEGLI STUDI

L’interruzione degli studi universitari è consentita e prevista dalla vigente normativa solo se lo studente non si iscrive e non compie atti di carriera scolastica per almeno due interi anni accademici consecutivi. L’interruzione non è prevista per i corsi di studio di durata annuale. Gli atti di carriera scolastica compiuti nel periodo di interruzione saranno annullati d’ufficio a meno che lo studente non regolarizzi la sua posizione con il pagamento delle tasse universitarie dovute per l’anno accademico a cui tali atti sono riferiti. Gli studenti che abbiano interrotto gli studi universitari, qualora intendano iscriversi nuovamente, de- vono presentare un’istanza in carta legale indirizzata al Magnifico Rettore con cui chie- dono la ricognizione della qualità di studente, ed effettuare i seguenti versamenti:

> eventuale saldo delle tasse universitarie relative all’ultimo anno accademico di regolare iscrizione, compresi gli addebiti del contributo per ritardato pagamento;

> pagamento di un diritto fisso pari a 200,00 € per ogni anno accademico in cui non sia stata presa iscrizione;

> tassa e contributo universitario per l’anno accademico 2014/2015.

La semplice posticipazione del pagamento di una o più rate delle tasse universitarie relative ad un anno accademico a cui si è già iscritti non costituisce interruzione degli studi ma semplice ritardo, che comporta l’addebito del previsto contributo per ritardato pagamento.

13. SOSPENSIONE DEGLI STUDI

La sospensione è consentita solo nel caso di infermità gravi e prolungate debitamente certificate dagli interessati, che per quel periodo sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari. La richiesta di sospensione non è revocabile nel corso dell’anno accademico e il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della valutazione dei requisiti minimi per accedere alle riduzioni.

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14. RINUNCIA AGLI STUDI

Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi intrapresi. La rinuncia deve essere manifestata con atto scritto in modo chiaro ed esplicito senza condizioni, termini e clausole che ne restringano l’efficacia. L’istanza va presentata su carta resa legale. La modulistica è reperibile presso gli sportelli dell’Area Servizi per la Didattica o sul sito web dell’ateneo. Non è prevista ad alcun titolo la restituzione di quanto versato ai fini dell’iscrizione dallo studente che presenti formale istanza di rinuncia agli studi.

La convalida di atti di carriera relativi a precedenti carriere scolastiche è su- bordinata al pagamento di quanto dovuto per l’iscrizione agli anni accademici del corso di studi di cui si chiede il riconoscimento. Pertanto, se lo studente rinun- cia agli studi ma non ha pagato tutte le rate delle tasse addebitate per gli anni accademici a cui si riferiscono gli atti di carriera, in caso di nuova iscrizione non potrà ottenere il rico- noscimento degli esami eventualmente sostenuti nella carriera scolastica precedente, in quanto quegli atti sono formalmente nulli.

15. TRASFERIMENTI DA E PER ALTRI ATENEI

15.1 TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI.

Le domande di riduzione delle tasse devono essere presentate entro il 6 ottobre 2014 con la prevista procedura on-line o, comunque, entro i 15 giorni successivi all’iscrizione in questo Ateneo, con domanda in carta semplice a cui va allegata la documentazione at- testante la condizione economica familiare o l’eventuale disabilità. Se la domanda è riferita ai benefici previsti per studenti lavoratori o studenti genitori, la persona interessata deve autocertificare il possesso di tale status. Per informazioni rivolgersi allo sportello per il Di- ritto allo Studio e i Servizi Integrati dell’Area Servizi agli Studenti in via Gemona, 92 a Udine o inviare una e-mail a [email protected] .

Per quanto altrove pagato prima di chiedere il trasferimento, lo studente deve verificare la possibilità di rimborso con l’università di provenienza.

15.2 TRASFERIMENTI PER ALTRI ATENEI.

Chi intende trasferirsi ad altro ateneo nell’anno accademico 2014/15 non deve iscriversi, ma deve essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie fino all’anno accade- mico 2013/14 incluso e presentare domanda pagando la prevista indennità entro il 7 gen- naio 2015, fatte salve diverse indicazioni riportate nei Manifesti degli Studi per i singoli percorsi di studio. Per domande di trasferimento presentate dopo tale data lo studente deve iscriversi anche per l’anno 2014/15.

Chi intende presentare domanda di trasferimento non può chiedere la ricognizione della qualità di studente per l’anno 2013/14. Gli studenti che intendono proseguire la carriera in un’altra università NON devono consegnare all’Università di Udine la domanda di ridu- zioni/esoneri delle tasse universitarie. Non è previsto il rimborso della prima rata di tassa e contributo universitario versata per il 2014/15 se:

> l’iscrizione deve essere mantenuta o deve essere fatta risultare nel foglio di congedo, cioè nella certificazione che deve essere inviata all’ateneo presso cui lo studente si tra- sferisce (ad esempio: studenti immatricolati o iscritti al primo anno, che optino per altra sede universitaria), anche se la richiesta di trasferimento è stata presentata prima del 7 gennaio 2015;

> lo studente ha compiuto atti di carriera scolastica ovvero ha chiesto ed ottenuto il rila- scio di certificati di qualsiasi tipo attestanti l’iscrizione all’anno accademico 2014/15;

> l’istanza di trasferimento è stata presentata in data successiva al 7 gennaio 2015.

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16. STUDENTI FUORI CORSO

Gli studenti che, al termine della durata normale/legale del corso a cui sono iscritti non abbiano sostenuto tutti gli esami previsti, possono rinnovare la propria iscrizione assu- mendo la qualifica di studenti fuori corso finali. Lo studente al primo anno fuori corso fi- nale, se in possesso dei previsti requisiti, può presentare la domanda di riduzione delle tasse universitarie. Coloro che sono iscritti al secondo anno o ad anni successivi nell’anno accademico pagano rispettivamente ad un saldo di 1.810,00 € e di 1.835,00 €.

17. STUDENTI GIÀ LAUREATI

Chi è già laureato e si iscrive ad un corso di laurea non può di norma ottenere riduzioni delle tasse universitarie, tranne il caso in cui si iscriva ad un corso di laurea magistrale (non a ciclo unico) dopo avere conseguito un solo titolo di laurea di primo livello. In merito all’accesso ai benefici da parte di studenti già laureati, si precisa che per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di esami sostenuti in precedenti iscrizioni universitarie (anche per corsi singoli), il computo degli anni di iscrizione viene effettuato tenendo conto anche di quelli relativi alla precedente carriera in cui sono stati sostenuti gli esami riconosciuti nel corso di studi in cui lo studente si è laureato.

18. STUDENTI ISCRITTI A CORSI SINGOLI

Il contributo di iscrizione è pari a 150,00 € per ciascun corso singolo. Non ci si può iscrivere a corsi singoli per più di 30 CFU ad anno accademico: in caso di iscrizione ad insegnamenti per un numero maggiore di crediti è obbligatoria l’iscrizione ad un corso di laurea.

L’iscrizione a corsi singoli è subordinata al possesso di titolo idoneo per l’ammissione a corsi di studi universitari e deve avvenire prima dell’inizio delle lezioni. L’esame relativo al corso singolo deve essere sostenuto entro l’anno accademico in cui è stata presa iscri- zione all’insegnamento. L’iscrizione a corsi singoli è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad un corso di laurea o con carriere universitarie ancora aperte. Per particolari esigenze didattiche o organizzative, per alcuni insegnamenti potrebbe non essere con- sentita l’iscrizione come corso singolo.

Gli esami sostenuti a seguito di iscrizione a singoli insegnamenti possono essere oggetto di riconoscimento nei percorsi di laurea. Ai fini delle riduzioni delle tasse, se gli esami re- lativi a insegnamenti sostenuti come corsi singoli sono convalidati in un percorso di laurea, nel computo degli anni di iscrizione universitaria saranno conteggiati anche gli anni ac- cademici in cui sono stati sostenuti i corsi singoli.

19. RICONOSCIMENTO DI TITOLI ACCADEMICI STRANIERI

19.1 RICONOSCIMENTO PARZIALE

Nell’ipotesi in cui il riconoscimento sia parziale e pertanto si trasformi in un’abbreviazione della durata degli studi, l’interessato potrà accedere ai benefici legati alla condizione eco- nomica per gli anni di iscrizione in corso.

19.2 RICONOSCIMENTO INTEGRALE

Nell’ipotesi in cui il riconoscimento sia integrale, l’interessato sarà tenuto a versare all’atto della richiesta del titolo accademico solo l’indennità prevista per le spese connesse al ri- lascio del titolo stesso.

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20. ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

20.1 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Le tasse per l’iscrizione alle scuole di specializzazione dell’Ateneo possono essere pagate in due o tre rate, a seconda di quanto previsto dai rispettivi Manifesti degli Studi, in base ai seguenti criteri:

> prima rata di 700,00 € da pagarsi entro i termini di iscrizione previsti dai relativi Manifesti degli Studi;

> seconda rata da pagarsi entro il 31 marzo 2015;

> terza rata (o seconda nel caso di due rate) a saldo: entro il 29 maggio 2015.

Gli iscritti alle Scuole di specializzazione usufruiscono degli esoneri o di riduzioni delle tasse e dei contributi di iscrizione, per quanto indicato nei rispettivi Manifesti degli Studi o nel presente Avviso.

Il pagamento di quanto previsto per l’iscrizione alle Scuole avviene con le stesse modalità previste per gli studenti iscritti ai corsi di laurea. Non è previsto l’invio a mezzo posta alla residenza /domicilio dello specializzando di bollettini e nemmeno alle segreterie delle sin- gole Scuole.

L’utilizzo dei servizi SPES e ESSE3 on-line, anche per quanto concerne la stampa dei bollettini di pagamento delle tasse di iscrizione, è obbligatorio per tutti gli iscritti alle scuole di specializzazione. L’Università declina qualsiasi responsabilità per disguidi derivanti dalla mancata osservanza da parte dell’utente delle disposizioni riportate nel presente Avviso.

20.2 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA.

Per gli iscritti alle Scuole di specializzazione di area Medica l’importo massimo previsto per l’iscrizione all’anno accademico 2014/15 è di 1.880,00 €. Coloro la cui condizione economica familiare, determinata con l’ISEEU, non sia superiore a 30.000,00 € e con condizione patrimoniale (ISPEU) non superiore a 40.000,00 €, possono richiedere l’ade- guamento delle tasse e contributi alla situazione economico-patrimoniale del proprio nu- cleo familiare (vd. tabella).

Gli interessati devono presentare domanda entro il 6 ottobre 2014 in carta semplice al- legando la documentazione attestante la condizione economica familiare. Per informazioni rivolgersi allo sportello per il Diritto allo Studio e i Servizi Integrati dell’Area Servizi agli Studenti in via Gemona, 92 a Udine.

A fronte di dichiarazioni non veritiere da parte degli studenti oltre alle sanzioni previste per legge, si procederà con la revoca del beneficio e al recupero delle somme non introi- tate, ferma restando anche la possibilità di adottare sanzioni disciplinari a carico degli in- teressati. Sono tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi per l’importo massimo coloro che:

> non presentano domanda o lo fanno dopo la scadenza sopra indicata;

> dichiarano un ISEEU e/o un ISPEU superiori ai limiti indicati in tabella 9;

> siano in possesso di un altro diploma di specializzazione e/o di dottorato;

> abbiano riportato sanzioni disciplinari (solo per l’anno accademico in cui è stata appli- cata la sanzione).

Se in possesso dei previsti requisiti, gli importi che gli iscritti sono tenuti a versare sono quelli indicati nella tabella di seguito riportata:

Fasce di contribuzione in base all’ISEEU (in €) Totale I rata II rata Totale e con ISPEU <40000,00 € da versare 0-15000,00 700,00 850,00 1550,00 15001,00 -30000,00 700,00 1000,00 1700,00

≥30001,00 700,00 1180,00 1880,00**

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Per ottenere le agevolazioni in base alla situazione economica, è necessario rivolgersi preventivamente ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAAF) o altro soggetto abilitato per provvedere alla compilazione dell’attestazione ISEE. L’attestazione ISEE deve essere ri- ferita ai redditi e patrimonio prodotti dal nucleo familiare nell’anno 2013.

21. RIMBORSI

L’Università provvede a rimborsare con procedura avviata d’ufficio, senza richiesta da parte degli interessati:

> tassa e contributo universitario versati per errore da studenti beneficiari di esonero;

> pagamenti non dovuti e rilevati nell’espletamento delle normali procedure di controllo da parte dell’Amministrazione universitaria versati da studenti iscritti.

Il procedimento è seguito dall’ufficio per il Diritto allo Studio e i Servizi Integrati dell’Area Servizi per gli Studenti, ferma restando la richiesta agli interessati dei dati relativi a conti bancari al fine di procedere con la liquidazione del rimborso.

Per casi diversi da quelli sopra indicati, la richiesta di rimborso va presentata, in forma scritta, allo sportello dell’ufficio per il Diritto allo Studio e i Servizi Integrati dell’Area Servizi per gli Studenti o eventualmente spedita per posta con raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Università degli Studi di Udine - Area Servizi per gli Studenti - via Gemona, 92 - 33100 Udine. Nella richiesta, oltre ad allegare l’attestazione del versamento per il quale si chiede il rimborso, devono essere riportati i dati anagrafici, l’indirizzo, l’eventuale reca- pito telefonico, il numero di matricola, il codice fiscale del richiedente, la motivazione della richiesta e la modalità di liquidazione del rimborso (accredito su conto bancario/postale o, eccezionalmente, con assegno traenza). Per i rimborsi richiesti con accredito su conto bancario o postale, lo studente deve essere l’intestatario del conto e deve comunicare le coordinate bancarie complete (IBAN e swift code, nonché denominazione ed indirizzo dell’istituto bancario).

Se la persona interessata dispone del servizio, è possibile inviare domanda anche a mezzo PEC all’indirizzo [email protected], specificando la struttura di riferimento (AMCE ASTU) e indicando in oggetto “richiesta rimborso tasse universitarie”. Alla richiesta deve essere allegata fotocopia di un valido documento di identità personale.

Non saranno prese in considerazione le richieste di rimborso relative ai casi per i quali il presente Avviso prevede esplicitamente l’impossibilità di rimborso. Per altre situazioni, qualora non sussistano le condizioni per procedere al rimborso, l’Amministra- zione Universitaria provvederà, una volta esaminato il caso, ad inviare motivata comuni- cazione scritta alla persona interessata.

22. CONTROLLI SUI CONTENUTI DELLE DICHIARAZIONI

La concessione di benefici di carattere economico (borse di studio, riduzioni tasse) implica il controllo di veridicità dei dati dichiarati dagli utenti per mezzo di controlli mirati o a cam- pione. Tali controlli sono eseguiti con i diretti interessati o con la collaborazione di altri soggetti istituzionali. Più precisamente, la domanda di concessione di esoneri o riduzioni presentata dallo studente costituisce a tutti gli effetti di legge un’autocertificazione. Nel caso di dichiarazioni non veritiere da parte degli studenti, oltre alle sanzioni penali ed am- ministrative previste per legge, si procederà alla revoca del beneficio e al recupero delle somme non introitate, ferma restando la possibilità, da parte dell’ateneo, di adottare san- zioni disciplinari, compreso l’annullamento di atti di carriera.

Gli esiti degli accertamenti saranno messi a disposizione dell’ARDISS per verificare se lo studente ha impropriamente usufruito di benefici erogati da quell’ente. Analogamente l’Università utilizzerà le comunicazioni che saranno inviate dall’ARDISS a seguito dei con- trolli eseguiti da quell’Ente.

(16)

23. SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DEL MERITO SCOLASTICO

A partire dall’anno 2014/15 l’Università di Udine incentiva e valorizza il merito scolastico attraverso un sistema di accumulo di crediti diversi da quelli legati alla carriera universi- taria, secondo modalità che saranno definite e approvate entro il mese di ottobre 2014, in accordo con le rappresentanze studentesche.

24. FONTI NORMATIVE

Legge n. 537 del 24 dicembre 1993; Legge n. 549 del 28 dicembre 1995; Legge n. 59 del 15 marzo 1997; D.P.R. n. 306 del 25 luglio 1997; Legge n. 40 del 6 marzo 1998 e succes- sive modificazioni; Decreto Legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 e successive modifica- zioni; Decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999; D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; D.P.C.M. del 9 aprile 2001; Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003; Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004; Regolamento Didattico d’Ateneo approvato con Decreto Rettorale n. 335 del 27 giugno 2013; Decreto Legislativo n.68 del 29 marzo 2012

“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”; D.P.C.M 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione delle modalità di deter- minazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); Decreto Ministeriale n. 73 del 3 febbraio 2014 “Tassa minima di iscrizione per l’a.a.2014-2015”; deliberazione del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Udine del 25 giugno 2014 e del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Udine del 27 giugno 2014.

Area Servizi agli studenti

Ufficio per il diritto allo studio e i servizi integrati via Gemona 92, 33100 Udine

[email protected] gruppo Help!

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