Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CESSANITI Scuola dell’Infanzia - Primaria – Secondaria di 1° grado
Via Capialbi 8 Cessaniti Tel/Fax 0963/501035 - Cod. Mecc.VVIC81800T – C.F.96012450795 E - Mail [email protected] – VVIC81800T @pec.istruzione.it
Sito Web:www.Scuolacessaniti.it
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI
Anno Scolastico 2014/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giovanna PILEGGI
Unione Europea Ministero della Pubblica Istruzione
Unione Europea
Ministero della Pubblica Istruzione
Regione Calabria
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CESSANITI Scuola dell’Infanzia - Primaria – Secondaria di 1° grado
Via Capialbi 8 Cessaniti Tel/Fax 0963/501035 - Cod. Mecc.VVIC81800T – C.F.96012450795 E - Mail [email protected] – VVIC81800T @pec.istruzione.it
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- REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI -
Il presente regolamento, strutturato in articoli, comprende norme inerenti alle sanzioni disciplinari degli allievi -da porre in relazione, in primo luogo, con la violazione dei doveri contenuti nello STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI- e si pone l’obiettivo di favorire un pacifico svolgimento dei rapporti che intercorrono nell’ambiente scolastico.
Si rammenta, per opportuna conoscenza degli utenti e dei destinatari, che le disposizioni che seguono trovano la loro legittimazione nel D.P.R.
24.6.1998, n. 249 (che ha formalmente e sostanzialmente delegato le singole scuole a emanare propri regolamenti, onde individuare i comportamenti da considerare come mancanze disciplinari, predisporre le relative sanzioni e affidarne il potere di inflizione ai costituendi organi competenti ), nel D.P.R. 21.11.2007, n. 235 (che ha modificato gli artt.4 e 5 del predetto D.P.R. 24.6.1998, n. 249), nel D.M. n. 16 del 5.2.2007, nella C.M. n. 30 del 15.3.2007 e nel D.M. n. 104 del 30.11.2007. Dopo l’art.5 del D.P.R. 24.6.1998, n. 249 è stato inserito l’art. 5 – bis ( PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’).
Si premettono, con la più ampia e integrale adesione, alcune disposizioni contenute nello Statuto delle studentesse e degli studenti, precisamente quelle configuranti il concetti di “Vita della comunità scolastica” e di
“Doveri”.
Unione Europea Ministero della Pubblica Istruzione
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Regione Calabria
ART. 1 – (VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA) =
 “… La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
 La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell’ordinamento italiano.
 La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.
ď‚· La vita della comunitĂ scolastica si basa sulla libertĂ di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro etĂ e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
ART. 2 – (DOVERI) =
ď‚· Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e del loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
 Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1.
ď‚· Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
ď‚· Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
 Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola…”.
Alla luce dei suddetti principi, dunque, al discente è richiesto:
- il rispetto delle persone. Essendo, infatti, compito precipuo della Scuola favorire ogni forma di dialogo, di comprensione e di solidarietà tra le sue componenti, si ritiene necessario che ciascuno abbia per gli altri lo stesso rispetto che chiede per sé;
- il rispetto dei beni;
- il rispetto degli ambienti. L’igiene e la pulizia dei locali della Scuola, che è compito del personale ausiliario, sono affidate anche al senso civico degli studenti e al loro rispetto per il lavoro altrui;
- il rispetto della segnaletica e delle attrezzature di sicurezza.
L’alunno, dunque:
- è puntuale e assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi, per i quali informa l’Istituto;
- si presenta a Scuola con il materiale didattico occorrente.
- usa un linguaggio corretto, evita atteggiamenti aggressivi e parole offensive;
- ha dovere di obbedienza rispetto a quanto legittimamente richiestogli dal personale della Scuola;
- fornisce ogni opportuna documentazione inerente al suo iter scolastico;
- mantiene costantemente un comportamento serio, educato e corretto, nei confronti di tutto il personale scolastico e dei compagni;
- rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della Scuola e l'ambiente dove studia, collaborando a rendere quest’ultimo sempre più confortevole e accogliente;
- ha il diritto e il dovere di contribuire al buon funzionamento dell’Istituto, anche formulando suggerimenti e proposte.
ART. 3 – (MANCANZE DISCIPLINARI) =
Costituiscono mancanze disciplinari sanzionabili i seguenti comportamenti:
- danneggiare l’ambiente scolastico (aule, laboratori, corridoi, spazi comuni, cortile, servizi igienici) e il relativo patrimonio (libri, banchi, cattedra, computers, attrezzature didattiche e relativo materiale);
- non rispettare il ruolo e la personalitĂ dei componenti la comunitĂ scolastica (alunni, genitori, Dirigente Scolastico, Docenti, personale A.T.A. e ogni altra figura che opera nella Scuola);
- non osservare le norme e i Regolamenti dell’Istituto;
- manifestare irregolaritĂ nella frequenza delle lezioni e delle altre attivitĂ didattiche;
- non presentare valida giustificazione in caso di assenza;
- non osservare gli orari;
- disturbare;
- usare un linguaggio scurrile o blasfemo;
- allontanarsi senza autorizzazione dall’area scolastica;
- violare le regole di civile convivenza;
- non osservare le decisioni prese dagli Organi della Scuola;
- assumere comportamenti di bullismo, improntati a forme di pregiudizio, che si traducano in atti concretamente offensivi, discriminatori, razzisti o, comunque, emarginanti;
- estrinsecare comportamenti penalmente rilevanti.
ART. 4 – (ENTITA’ DELLE INFRAZIONI E SANZIONI) =
Si premette, preliminarmente e integralmente, quanto sancito nel Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, contenente le modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
Si ribadisce, dunque, che la responsabilità disciplinare è personale, che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della Scuola.
I discenti, dunque, sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle succitate prescrizioni nonché di quelle espressamente indicate nel titolo I del regolamento d’Istituto, nella parte denominata “Norme riguardanti gli alunni”.
Agli allievi che manchino ai loro doveri scolastici, in linea con quanto indicato nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, sono inflitte, secondo la gravitĂ della infrazione, le seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale, con eventuale annotazione scritta sul registro personale del docente;
b) ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe, segnalata al Dirigente Scolastico, che decide circa l’eventuale convocazione dei genitori;
c) sospensione per un periodo non eccedente i 15 giorni;
d) allontanamento dalla Scuola oltre i 15 giorni.
In funzione dell’entità delle infrazioni, si individuano i seguenti livelli di gravità e le sanzioni consequenziali applicabili in corrispondenza:
LIVELLO ENTITÀ’: SANZIONE:
1 LIEVE RIMPROVERO 2 LIEVE REITERATA AMMONIZIONE SCRITTA 3 MENO GRAVE AMMONIZIONE SCRITTA
4 MENO GRAVE REITERATA SOSPENSIONE FINO A 15 GIORNI 5 GRAVE ALLONTANAMENTO OLTRE 15 GIORNI
Come si evince da quanto precede, si utilizza il criterio secondo cui la recidiva comporta l’applicabilità della sanzione corrispondente al livello immediatamente superiore. Si elencano, di seguito, le tipologie di infrazioni e le modalità di sanzione corrispondenti ai diversi livelli di gravità :
--- LIVELLO I – INFRAZIONI LIEVI (MANCANZE OCCASIONALI AI DOVERI).
Esempi: ritardi episodici, inadempienze a scadenze; mancanza del libretto scolastico; scarsa partecipazione e frequenza scolastica irregolare; assenza ingiustificata; abbigliamento sconveniente.
Sanzione: richiamo verbale da parte del docente, con eventuale annotazione sul registro personale.
Competenza: docente.
--- LIVELLO II – INFRAZIONI LIEVI REITERATE (MANCANZE RIPETUTE AI DOVERI DI CUI SOPRA).
Sanzione: ammonizione scritta sul registro di classe e segnalazione al Dirigente Scolastico, ai fini della eventuale convocazione dei genitori.
Competenza: docente.
--- LIVELLO III – INFRAZIONI MENO GRAVI (COMPORTAMENTI SCORRETTI O MANCANZE DI RISPETTO NON GRAVI).
Esempi: disturbo occasionale e non grave all’attività didattica; insulti non gravi; turpiloquio; bestemmie; trasgressione lieve e, comunque, senza conseguenze per il regolamento per la sicurezza; occasionale violazione delle norme attinenti all’organizzazione della Scuola, dalla quale non sia derivato pregiudizio ad alcuno; comportamenti che nuocciano all’esigenza e all’immagine di una Scuola pulita, come scrivere su muri, porte, banchi, altri arredi e attrezzature.
Sanzione: ammonizione scritta sul registro di classe, segnalata al Dirigente Scolastico, che decide circa l’eventuale convocazione dei genitori dell’alunno, anche ai fini del risarcimento danni.
Competenza: docente.
--- LIVELLO IV – INFRAZIONI MENO GRAVI REITERATE (COMPORTAMENTI SCORRETTI O IRRISPETTOSI REITERATI).
Esempi: ripetute e/o sistematiche interruzioni delle lezioni;
manomissione di documentazione; mancanza di rispetto verso i compagni e il personale scolastico; porto di oggetti dannosi alla salute (alcolici e superalcolici); fumo all’interno dell’Istituto; ripetuta inosservanza dei regolamenti scolastici e delle misure di sicurezza esistenti e/o all’uopo adottate; uscita dall’aula e dai laboratori senza permesso; lievi danneggiamenti colposi delle attrezzature e/o dei macchinari e/o dei sussidi didattici.
Sanzioni: sospensione per un periodo non eccedente i 15 giorni, con o senza obbligo di frequenza.
Competenza: Consiglio di Classe.
--- LIVELLO V – INFRAZIONI GRAVI (VIOLAZIONI GRAVI DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO E/O DELLE NORME DI LEGGE).
Esempi: danneggiamenti dolosi oppure colposi ma di rilevante entità di attrezzature, macchinari, vetri, porte, muri, arredi, sussidi didattici e oggetti vari; alterazione o distruzione di registri e altri documenti dell’Istituto; infrazioni gravi al regolamento per la sicurezza; esplosione di petardi; contaminazione degli ambienti mediante sostanze tossiche;
comportamento gravemente irrispettoso; bullismo (perpetrato con prepotenze fisiche e/o verbali, atti volti all’esclusione dal gruppo dei pari e/o all’isolamento, calunniosi pettegolezzi tali da discreditare la reputazione altrui, impedimento della libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, atteggiamenti ispirati a concezioni razziste, discriminatorie o sopraffattrici); uso di sostanze stupefacenti;
impedimento dell’ingresso ad alunni, docenti e personale della Scuola;
porto di armi e di altri strumenti di offesa; sottrazione di beni, valori, oggetti della Scuola o di terzi; lancio di oggetti contundenti all’interno e verso l’esterno dell’Istituto; ingiurie; minacce; diffamazioni; calunnie;
estorsioni; comportamenti violenti e ogni altro atto di rilevanza penale.
Sanzioni: nei summenzionati casi che, per la particolare ed estrema gravità , costituiscano reati lesivi della dignità e del rispetto della persona umana e tali, altresì, da costituire pericolo per l’incolumità delle persone, può essere disposto l’allontanamento dello studente responsabile anche oltre i 15 giorni.
In tali ipotesi, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave o di altri atti, comunque, connotati da una particolare gravità , che ingenerino un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica, la sanzione è costituita dall’allontanamento del medesimo dall’Istituto fino al termine delle lezioni, con esclusione dallo scrutinio finale o, se si tratti
di alunno del terzo anno, dall’esame di Stato; nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico (cfr. art. 1 commi 6, 8, 9 e 9 bis del D.P.R. 21.11.2007, n. 235; Circ. Min. P.I. del 5.2.2007).
Competenza: Consiglio d’Istituto.
--- Si specifica, altresì, che, per le tutte le ipotesi di danni cagionati dolosamente o colposamente al patrimonio della Scuola, è previsto l’obbligo del relativo risarcimento, ai sensi dell’art. 9 TITOLO I del Regolamento d’Istituto.
Nelle ipotesi in cui si commettano atti che rappresentino violazione del codice penale, il Dirigente Scolastico provvede a inoltrare tempestiva denuncia alle autoritĂ competenti, il tutto informando contemporaneamente la famiglia del discente e il relativo Consiglio di classe.
Ove sia disposto l’allontanamento del discente per periodi eccedenti i 15 giorni, la Scuola, adeguatamente interessando il responsabile della funzione strumentale in essa operante e/o il coordinatore di classe, si impegna a tenere un costante rapporto con la famiglia dell’alunno, al fine di predisporre e attuare ogni iniziativa che possa essere utile strumento per il pieno recupero e reinserimento dello stesso nella comunità scolastica.
ART. 5 – (DIVIETO USO CELLULARE E MEZZI DI RIPRESA AUDIOVISIVA) =
Ferma restando la legittimità per il discente di portare il telefono cellulare a Scuola e di poterlo utilizzare solo all’uscita, è assolutamente vietato l’uso del predetto mezzo nonché di strumenti di ripresa audio-visiva in aula, in laboratorio e in tutti gli altri locali all’interno dell’Istituto (cfr. Circ.
Min. P.I. del 15.3.2007; art. 3 del D.P.R. n. 249/1998; art. 3 del Regolamento d’Istituto).
Nei casi di violazione del divieto di cui trattasi, è previsto quanto appresso:
- il docente provvede a sequestrare temporaneamente il telefono e/o lo strumento di ripresa audio-video, che consegna, unitamente a una breve relazione su quanto accaduto, al Dirigente Scolastico;
- lo strumento sequestrato può essere ritirato in Istituto dai genitori dell’allievo minorenne all’uopo convocati;
- l’alunno che contravviene al divieto di cui trattasi è, altresì, sanzionato ai sensi del succitato art. 4 lettera “b” e, in caso di reazione scorretta nei confronti del docente che ritira il cellulare (es: rifiuto di consegnarlo, risposta scorretta o recidiva), con la sospensione da 1 a 5 giorni, con o senza obbligo di frequenza.
Si precisa, in ogni caso, che, per eventuali esigenze di comunicazione tra studente e famiglia, dettate da particolare urgenza o gravità , lo studente può usare il cellulare, previa, però, autorizzazione in tal senso del docente.
La Scuola garantisce, come, del resto, è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e i propri figli, per gravi e urgenti motivi, mediante gli uffici di Presidenza e di Segreteria Amministrativa e, pertanto, l’alunno ha il diritto, durante la permanenza a Scuola, di poter essere contattato, in qualunque momento, alla rete di utenza fissa dell’Istituto Comprensivo di Cessaniti, dai propri familiari, per ogni comunicazione improcrastinabile.
Quanto alla diffusione di immagini con dati personali altrui non autorizzate tramite internet o mms, ferma restando la esposizione del responsabile alle sanzioni irrogabili dall’Autorità garante della privacy (multe che, attualmente, com’è noto, vanno da € 3.000,00 a 18.000,00 e, per i casi più gravi, da € 5.000,00 a 30.000,00), può essere disposta la sospensione dell’alunno fino a 15 giorni e, in ordine ai casi più rilevanti, gravemente pregiudizievoli e di rilevanza penale, l’allontanamento anche per un periodo eccedente i 15 giorni (cfr., in particolare, art. 2, c. 2, D.P.R. 24.6.1998, n. 249; art. 97, c. 1, L. 22.4.1941, n, 633; D.lgs 30.6.2003, n. 196; art. 10 c.c.; direttiva Min. P.I. n. 104 del 30.11.2007).
ART. 6 – (INFRAZIONI E SANZIONI COLLETTIVE) =
Per le violazioni collettive riconducibili ai comportamenti individuali per i quali non è prevista la sospensione, si applicano gli stessi criteri dei corrispondenti casi individuali.
L’assenza collettiva non adeguatamente giustificata comporta l’ammonizione immediata da parte del Dirigente Scolastico.
Si può infliggere la sospensione collettiva nei casi di:
• somma di ammonizioni per assenze collettive o per disturbo sistematico dell’attività didattica;
• atteggiamento persecutorio collettivo e persistente nei confronti di altri alunni;
• danni gravi di tipo teppistico, di cui non sia possibile individuare i responsabili;
• furti, atti di violenza o immorali, di cui non sia possibile individuare i responsabili;
• atteggiamento di reticenza ostinata.
Nel caso di danni o furti, l’eventuale obbligo del risarcimento può sommarsi alla sanzione disciplinare.
ART. 7 - (VALUTAZIONE DELLA MANCANZA DISCIPLINARE AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELLA SANZIONE) =
Nel valutare la mancanza disciplinare, si tengono in debita considerazione gli aspetti che seguono:
- rilevanza dell’infrazione in relazione all’offesa alla persona, alla comunità e/o al danno materiale provocato.
- intenzionalitĂ del comportamento;
- concorso di piĂą studenti fra di loro;
- recidiva;
- eventuali aggravanti o attenuanti;
- storia personale dell’alunno.
-
ART. 8 – (CONVERTIBILITA’ DELLA SANZIONE DISCIPLINARE) = Allo studente responsabile di uno o più atti sanzionabili ai sensi del succitato art. 4, lettera “c”, è offerta la possibilità di convertire la sanzione con attività in favore della comunità scolastica (quali assistenza e volontariato nell’Istituto, riordino libri in biblioteca, piccoli lavori di manutenzione delle attrezzature e delle strutture, partecipazione a compiti ausiliari).
Dette attività devono, di volta in volta, essere individuate e concordate con l’allievo stesso e determinano la conversione dell’inflitta sanzione nel modo che segue: 5 ore di 60 minuti di attività espletata in luogo di ogni giorno di prevista sospensione.
Si precisa che le attivitĂ di cui trattasi devono essere effettivamente utili ed esenti da oneri per la Scuola e che sono escluse, comunque, tutte quelle che comportino rischi di infortuni, che richiedano abilitĂ non comuni, che possano causare danni a persone o cose e che siano degradanti o umilianti per lo studente.
Per poter ottenere la conversione della sanzione, tuttavia, è necessario che i genitori dell’alunno, inoltrino al Dirigente Scolastico apposita istanza in tal senso ed esprimano, altresì, il pieno incondizionato assenso alla specifica espletando attività , prima che la medesima abbia inizio.
ART. 9 – (PROCEDIMENTO PER LA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI) =
Nessuno può essere assoggettato a sanzioni disciplinari senza essere preventivamente sentito a discolpa.
Prima di infliggere le sanzioni, tranne i casi di flagranza, occorre accertare compiutamente i fatti e raccogliere adeguati elementi di prova, attraverso l’audizione dell’autore o degli autori del fatto, anche eventualmente ricorrendo al contraddittorio.
Nelle ipotesi di cui alle lettere “c” e “d” di cui all’art. 4, il Dirigente Scolastico avvia il procedimento disciplinare convocando il competente organo collegiale e, nel contempo, inoltra comunicazione scritta all’alunno, che potrà , ove lo ritenga opportuno, presentarsi personalmente alla seduta che sarà fissata.
Lo studente ha facoltà di esprimere le proprie ragioni nonché di farsi assistere dai genitori o da docenti dal medesimo indicati.
Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 30 giorni, pena la prescrizione.
ART. 10 – (ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI) =
Per i ricorsi avverso le decisioni di cui alle lettere c e d del ridetto art. 4 del presente regolamento, si applicano le disposizioni previste nell’art.
328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297.
Dei ricorsi concernenti sanzioni disciplinari diverse di quelle di cui al comma che precede, si occupa un organo collegiale, vale a dire l’organo di Garanzia, avente la seguente composizione:
- Dirigente Scolastico -che ne è il presidente-;
- N .1 Docente designato all’interno del C.I.;
- N. 2 rappresentanti dei genitori.
Il termine per adire l’ Organo di Garanzia è di quindici giorni dall’avvenuta comunicazione del provvedimento con relativa sanzione.
L’Organo di Garanzia deve pronunciarsi entro 10 giorni.
La commissione di cui trattasi è, altresì, competente a decidere sui conflitti che sorgano in Istituto circa l’applicazione del presente regolamento.
ART. 11 – (PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’) =
La Scuola in relazione alla modifica apportata dall’art.5 del D.P.R. n.
249/1998 si impegna a sottoscrivere il "Patto educativo di CorresponsabilitĂ ", al fine di rendere effettiva la piena partecipazione delle famiglie.
Il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica, infatti, è una condizione necessaria per la realizzazione dell’autonomia dell’Istituto e del successo formativo.
Con lo strumento di cui trattasi, le famiglie, nell’ambito di una definizione più dettagliata e condivisa dei "diritti e doveri" dei genitori verso la Scuola, si assumono l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei propri figli, nel caso in cui gli stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal Regolamento d’Istituto e subiscano, di conseguenza, l’applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario.
ART. 12 – (DISPOSIZIONI FINALI) =
Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo dell’Istituto.
Esso è stato approvato dal Collegio dei Docenti in data 14.10.2014 e adottato dal Consiglio d’Istituto in data 16.10.2014.
Ogni soggetto appartenente alla comunità scolastica può formularne richiesta di copia.