• Non ci sono risultati.

Bonus affitto 2021 per la riduzione del canone: domanda del fondo perduto in scadenza

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Bonus affitto 2021 per la riduzione del canone: domanda del fondo perduto in scadenza"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

Prot. n. 227358/2021

Proroga del termine per l’invio dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Proroga del termine per l’invio dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

1.1 Il termine per l’invio dell’istanza di cui al punto 3.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 luglio 2021, riguardante la richiesta del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione, è prorogato al 6 ottobre 2021.

1.2 Entro lo stesso termine sono inviate eventuali istanze sostitutive di quelle precedentemente trasmesse.

(2)

2

Motivazioni

Il comma 3 dell’articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (Decreto ristori) ha demandato ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità attuative necessarie per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto da erogare al locatore in caso di riduzione dell’importo del canone di locazione.

In attuazione del citato articolo 9-quater, il punto 3.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 180139/2021, del 6 luglio 2021, ha stabilito che l’istanza per il riconoscimento del predetto contributo debba essere inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate entro il 6 settembre 2021.

Al fine di consentire ad un maggior numero di contribuenti di fruire dell’agevolazione, tenuto conto anche che l’intervallo temporale previsto per la presentazione dell’istanza è coinciso con il periodo estivo, con il presente provvedimento è disposto il differimento del termine di presentazione dell’istanza al 6 ottobre 2021.

Entro lo stesso termine del 6 ottobre 2021 dovranno essere inviate eventuali istanze sostitutive di quelle precedentemente trasmesse, mentre resta invariato il termine del 31 dicembre 2021 per l’invio della rinuncia al contributo, come previsto al punto 3.5 del citato provvedimento del 6 luglio 2021.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

- Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6);

- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

˗ Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

(3)

3

˗ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

˗ Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

˗ Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193

˗ Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

˗ Decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69

˗ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 luglio 2021.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 4 settembre 2021

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente

Riferimenti

Documenti correlati

176 (Decreto ristori) sono definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario

180139/2021 del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 luglio 2021 è stato previsto che "Il contributo spetta a condizione che: la locazione abbia una decorrenza non

L'interpellante ritiene la mancata acquisizione dell'istanza "un'ingiustificata discriminazione nell'interpretazione della legge" la quale disponendo che "Per l'anno

1. Determinazione della percentuale per il calcolo del contributo di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. La percentuale di cui al punto 4.2 del

176 (cd “decreto ristori”) ha previsto la gestione delle istanze e l’erogazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di un contributo a fondo perduto per l’anno 2021, al

optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in

34 prevede, tra l’altro, che il credito d’imposta in parola “è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto

6, comma 5, del citato decreto-legge che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e