• Non ci sono risultati.

Proroga imposte 2021, dubbi sul DPCM: c’è il rinvio al 20 agosto con maggiorazione?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Proroga imposte 2021, dubbi sul DPCM: c’è il rinvio al 20 agosto con maggiorazione?"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

RISOLUZIONE N. 128/E

Roma, 06 giugno 2007

OGGETTO: Termini per effettuare il versamento del saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi e del primo acconto

Pervengono a questa Direzione richieste di chiarimenti circa l’individuazione dei termini del versamento a saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi, compresi quelli relativi al primo acconto.

Con la presente risoluzione vengono fornite istruzioni in merito.

Termini di versamento del saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi e del primo acconto.

Nelle istruzioni al modello Unico 2007 viene chiarito che da quest’anno tutti i versamenti che risultano dalla dichiarazione, sia quelli a saldo che in acconto, devono essere eseguiti entro il 16 giugno. Per l’anno 2007, il versamento va effettuato entro il 18 giugno 2007 in quanto il 16 e il 17 giugno cadono, rispettivamente, di sabato e domenica.

Per quanti intendono versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2006 e prima rata di acconto per il 2007) nel periodo dal 19 giugno al 16 luglio 2007, sulle somme da versare è dovuta la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Da più parti è stato chiesto se, stante la proroga del termine per il versamento relativo al mese di giugno dal 16 al 18, sia corretto prorogare altresì il termine previsto per il versamento con la maggiorazione dello 0,40 per cento al 18 luglio 2007.

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

(2)

2

Al riguardo si rileva che, ai sensi dell’articolo 17, primo comma, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 – come modificato dall’articolo 37, comma 11, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.

248 – “il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi… compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa...”.

Ai sensi del comma 2 della citata disposizione, inoltre, “i versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.

Alle date sopra riportate deve, inoltre, essere effettuato il versamento dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive posto che, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, lettera a), il versamento dell’acconto è effettuato, per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente.

Emerge, dunque, che il legislatore ha inteso far decorrere il termine di trenta giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione a titolo di interesse, dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie perché lo stesso cade durante un giorno festivo – determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso.

Tale impostazione appare, del resto, coerente anche con i termini per regolarizzare, tramite ravvedimento operoso, gli omessi o carenti versamenti del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e dell’acconto dell’imposta sul reddito, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del dlgs n.

472 del 18 dicembre 1997, secondo cui “la sanzione è ridotta…ad un ottavo del

(3)

3

minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione”. Infatti, il termine dal quale computare i trenta giorni per regolarizzare la relativa violazione è rappresentato dal momento della commissione della violazione stessa che, come chiarito con la circolare n. 192/E del 23 luglio 1998, in caso di omesso versamento coincide con la scadenza del termine previsto per il pagamento.

Lo stesso principio – in forza del quale la proroga del termine per il primo versamento determina il parallelo spostamento in avanti del termine per il versamento con la maggiorazione – trova applicazione anche in relazione ai termini di versamento del saldo e del primo acconto dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

In breve, per l’anno 2007, i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditidelle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, dovuti a saldo e a titolo di primo acconto, devono essere effettuati entro il 18 giugno 2007 ovvero entro il 18 luglio 2007, in tale secondo caso calcolando, sulle somme da versare nel periodo dal 19 giugno al 18 luglio 2007, la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Riferimenti

Documenti correlati

Sembra quasi che la richiesta dei professionisti scaturisca da una non volontà di dare seguito al dovere di adempiere alle scadenze e non dalla reale impossibilità di

I rappresentanti del MEF hanno rappresentato la piena disponibilità del Ministero, e del Ministro Roberto Gualtieri in prima persona, ad intraprendere una interlocuzione

Rimane fissato al 16.6 e 16.7.2014 (con la maggiorazione dello 0,40%) il termine di versamento per i contribuenti non interessati dagli studi (privati, soggetti ai parametri,

Il soggetto che ha sottoscritto la relazione di revisione riferita ad un anno di imposta – ancorché cessato dal suo incarico – sarà co- munque obbligato a sottoscrivere anche

104/2020 (Decreto “Agosto”) proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda (o unica) rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il

In materia di Imu 2021 il MEF – Dipartimento delle Finanze ha ribadito che per il calcolo della seconda rata devono essere utilizzate le aliquote 2021 se le relative delibere

E` riconosciuta la detrazione delle spese sostenute per la frequenza della scuola dell`infanzia, scuola primaria e della scuola secondaria; per l'anno 2021 è possibile detrarre

Si segnala che i termini ordinari di versamento delle imposte dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi, per i soggetti che presentano il modello REDDITI 2022 PF, a saldo