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190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n

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Risposta n. 186

OGGETTO: Articolo 1, comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30

dicembre 2018, n. 145 - Accesso al regime c.d. forfetario

QUESITO

L’istante è iscritto al registro dei revisori legali e svolge esclusivamente l’attività di sindaco/revisore, per la quale nel 2018 ha percepito compensi pari a 39.993,00 euro. Tali compensi sono stati considerati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

In data 21 gennaio 2019 ha aperto la partita IVA con codice Ateco 69.20.13(SERVIZI FORNITI DA REVISORI CONTABILI).

Tanto premesso l’istante chiede di poter accedere al regime di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (“regime forfetario”).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il contribuente, ritiene di poter applicare, per l’anno 2019, il regime forfetario previsto dalla legge 190 del 2014 per i compensi percepiti per l’attività di revisore/sindaco.

Divisione Contribuenti ______________

Direzione Centrale Piccole e medie imprese

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PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente, si rappresenta che resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfetario richiesti dalla legge n.

legge 23dicembre 2014, n. 190, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste.

La legge n. 190 del 1994, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.

Ciò premesso, si rammenta che il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso del requisito stabilito dal comma 54 e non incorrano in una delle cause ostative previste dal successivo comma 57 della legge n.190 del 2014 come modificato dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 145 del 2018 e dall’articolo 1-bis, comma 3, del D.L. n. 135 del 2018.

Con riferimento al caso di specie in cui l’istante sulla base delle dichiarazioni fornite svolge in via esclusiva l’attività di sindaco (circostanza di fatto la cui valutazione non è esperibile in sede di interpello), i relativi redditi devono qualificarsi come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del TUIR.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che i compensi percepiti per gli incarichi del sindaco/revisore - qualificabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR - non possano beneficiare della tassazione riservata al predetto regime forfetario.

IL DIRETTORE CENTRALE firmato digitalmente

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