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Direttiva 2005-51-CE

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(1)

DIRETTIVA 2005/51/CE DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 2005

che modifica l’allegato XX della direttiva 2004/17/CE e l’allegato VIII della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di appalti pubblici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Con- siglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 70, lettera b),

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Con- siglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle proce- dure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2), in particolare l’articolo 79, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’allegato XX della direttiva 2004/17/CE, gli enti aggiudicatori trasmettono gli avvisi di cui agli arti- coli 41, 42, 43 e 63 della direttiva, all’Ufficio delle pubbli- cazioni ufficiali delle Comunità europee, nella forma prescritta dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che modifica l’allegato IV della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva 97/52/CE, nonché gli allegati XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/4/CE (direttiva sull’impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d’appalto pubbliche) (3). Analogamente, a norma dell’allegato VIII della direttiva 2004/18/CE, gli enti aggiudicatori trasmet- tono gli avvisi di cui agli articoli 35, 58, 64 e 69 della diret- tiva, all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, nella forma prescritta da tale direttiva.

(2) Poiché i modelli di cui alla direttiva 2001/78/CE non ten- gono interamente conto delle informazioni richieste a norma delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, sarà sta- bilito un nuovo formato nelle misure di esecuzione. Di conseguenza i riferimenti alla direttiva 2001/78/CE nell’al- legato XX della direttiva 2004/17/CE e nell’allegato VIII della direttiva 2004/18/CE non sono più validi.

(3) La direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE devono pertanto essere modificate.

(4) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono con- formi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Al punto 1, lettera a), dell’allegato XX della direttiva 2004/17/CE la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63 sono trasmessi dagli enti aggiudicatori all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella forma prescritta dalle misure di esecu- zione che la Commissione adotta con la procedura di cui all’arti- colo 68, paragrafo 2.»

Articolo 2

Al punto 1, lettera a), dell’allegato VIII della direttiva 2004/18/CE la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli avvisi di cui agli articoli 35, 58, 64 e 69 sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici all’Ufficio delle pubblicazioni uffi- ciali delle Comunità europee nella forma prescritta dalle misure di esecuzione che la Commissione adotta con la procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2.»

(1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione (GU L 326 del 29.10.2004, pag. 17).

(2) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata dal regola- mento (CE) n. 1874/2004.

(3) GU L 285 del 29.10.2001, pag. 1.

1.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 257/127

(2)

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno succes- sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2005.

Per la Commissione Charlie McCREEVY Membro della Commissione

L 257/128 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.10.2005

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