1
PROTOCOLLO OPERATIVO INTERAZIENDALE CONCORSI UNICI REGIONALI
Art. 1 - Campo di applicazione e finalità
1. Il presente Protocollo è adottato in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n. 53 del 4 febbraio 2021, avente ad oggetto “Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale 2021-2023 delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata. Concorsi Unici Regionali: atto di indirizzo”, che in applicazione dei principi di efficienza, economicità e semplificazione, ha stabilito la possibilità di avviare concorsi unici per le Aziende del Servizio sanitario Regionale.
2. Nel caso in cui due o più Aziende del Servizio Sanitario Regionale abbiano previsto, nei rispettivi Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale approvati dalla Regione Basilicata, la copertura di posti riferiti ad uno stesso profilo o figura professionale, è prevista, di norma, l’indizione di concorsi pubblici unificati, mediante individuazione dell’Azienda Capofila che, anche in nome e per conto delle altre Aziende, procede all’adozione degli atti necessari e alla cura di tutte le fasi della procedura.
3. Il presente Protocollo disciplina le concrete modalità operative di gestione e attuazione dei concorsi unici regionali.
4. Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, entro 30 giorni dall’ultima approvazione dei rispettivi Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale, individuano, per le provviste di personale previste per la prima annualità dei Piani, le assunzioni a tempo indeterminato da svolgersi mediante concorsi unici e l’Azienda che svolge la funzione di capofila.
5. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente Protocollo le procedure selettive:
- per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa;
- per le progressioni verticali di personale del comparto;
- per le selezioni di personale del Comparto appartenente alle Categorie A e B;
- per le selezioni del personale appartenente alle categorie protette;
- per il conferimento di incarichi ex artt. 15 septies e 15 octies del Decreto Legislativo 502/92 e ai sensi dell’art. 19, co. 6 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii;
- per la stabilizzazione di personale precario, secondo la normativa per tempo vigente;
- per il reclutamento di personale mediante procedure di mobilità.
6. Le Aziende possono comunque procedere autonomamente ad assunzioni di personale in tutti i casi in cui la procedura risulta di interesse di un’unica Azienda;
7. Le concrete modalità di assegnazione alle Aziende dei candidati vincitori dei concorsi unificati sono stabilite nei bandi di concorso, tenuto conto di quanto stabilito al successivo art.3, comma 9.
Art. 2 – Definizione dei fabbisogni
2
1. Ad avvenuta approvazione da parte della Giunta Regionale dei rispettivi Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale, le Aziende provvedono, per ciascuna figura professionale di cui è prevista l’assunzione nel triennio, a stabilire i posti da ricoprirsi mediante concorsi unici.
2. Le Aziende possono limitare le assunzioni da effettuarsi mediante Concorsi Unici a quelle riferite alla prima annualità dei Piani.
3. Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende indicano i posti da non considerarsi e quindi da non ricoprirsi tramite l’indizione di concorsi unici in quanto:
- riservati a procedure di selezione verticale interna ovvero a selezione per mutamento di profilo nell’ambito della stessa categoria;
- oggetto di stabilizzazione di personale in applicazione delle norme per tempo vigenti;
- da ricoprirsi mediante utilizzazioni di graduatorie vigenti;
- da ricoprirsi mediante immissioni in ruolo di personale in posizione di comando ovvero comunque in servizio in posizione di fuori ruolo;
- da ricoprirsi mediante procedure di mobilità, nell’ambito della quota massima del 25% indicata nella DGR n. 53/2021;
- riservate alle categorie protette ex Legge n. 68/1999;
- per altri motivi debitamente esposti.
4. All’esito della ricognizione di cui al precedente comma le Aziende individuano l’Azienda Capofila per ciascuna procedura, e stabiliscono un cronoprogramma secondo un ordine di priorità condiviso.
Art. 3 – Concorsi Unici
1. L’Azienda Capofila per lo svolgimento di Concorsi Unici è individuata in quella che, all’esito della definizione del numero delle assunzioni da svolgersi secondo quanto stabilito al precedente art. 2, ha previsto il maggior numero di assunzioni da effettuarsi per lo specifico profilo con il Concorso Unico. Può comunque essere individuato un criterio diverso, per garantire la necessaria rotazione tra le Aziende interessate e un’equa ripartizione delle procedure che, in ragione dei posti messi a concorso, si prevedono maggiormente complesse e richiedenti maggiore impegno.
2. I bandi di concorso possono prevedere, ove le assunzioni siano riferite a posti previsti in annualità successive dei Piani dei Fabbisogni approvati, che i candidati utilmente collocati nelle graduatorie siano inseriti in servizio in maniera scaglionata e coerente con le previsioni di cui agli stessi Piani.
3. I bandi di concorso possono altresì prevedere che, ove il numero di domande sia superiore a 100, si proceda con lo svolgimento di prove preselettive, per selezionare un numero di candidati congruo rispetto al numero dei posti a concorso.
L’eventuale fase di preselezione è gestita dall’Azienda Capofila, con costi ripartiti in egual misura tra tutte le Aziende partecipanti.
4. I candidati, nella domanda di partecipazione, debbono necessariamente optare per l’assunzione presso una delle Aziende indicate nel Concorso Unico, con facoltà di esprimersi a favore di più Aziende, indicando un ordine di priorità. Qualora non venga espressa nessuna scelta, si intenderà
3
espressa per tutte le Aziende che stanno condividendo la specifica procedura.
5. Le modalità di svolgimento dei concorsi per il personale non dirigenziale del SSN e per il personale dirigenziale del SSN sono regolate rispettivamente dal DPR 220 del 27 marzo 2001 e dal DPR 483 del 10 dicembre 1997.
6. Le Commissioni dei Concorsi Unici sono composte dall’Azienda Capofila, in applicazione delle relative disposizioni di cui al D.P.R. n. 483/1997 e al D.P.R. n. 220/2001; nel caso in cui tali disposizioni stabiliscano che l’individuazione avvenga in base ad una scelta del Direttore Generale o del Collegio di Direzione, tale scelta è effettuata prioritariamente tra il personale delle Aziende partecipanti al Concorso Unico.
7. Nella composizione delle Commissioni è garantita, in applicazione dell’art. 5 della L. n. 215 del 23 novembre 2012 la presenza di almeno una donna, salva motivata impossibilità.
8. La tassa per la partecipazione al concorso è prevista in un importo unico per ciascuna procedura. Le somme sono incassate dall’Azienda capofila a beneficio del proprio bilancio e destinate alla copertura delle spese dirette ed indirette correlate alla gestione del concorso.
9. A conclusione della procedura, l’Azienda capofila prende atto dei verbali della commissione esaminatrice, approvando la relativa graduatoria generale. La medesima Azienda provvede ai successivi adempimenti in ordine alle pubblicazioni di legge.
La graduatoria generale di merito viene articolata dall’Azienda capofila in elenchi specifici, relativi a ciascuna Azienda, che saranno utilizzati anche contemporaneamente al fine di assicurare una maggiore celerità nell’immissione in servizio del personale.
Gli elenchi sono redatti in relazione alle scelte formulate dai candidati e nel rispetto dell’ordine riportato nella graduatoria generale di merito. Ciascun candidato potrà pertanto essere presente in uno o più elenchi
.
La graduatoria generale e gli elenchi specifici, relativi a ciascuna Azienda, sono prontamente trasmessi alle varie Aziende utilizzatrici unitamente alle domande di partecipazione, allo scopo di consentire alle stesse i dovuti controlli prima delle immissioni in servizio.
I vincitori saranno assunti dall’Azienda a favore della quale si sono espressi.
I successivi candidati idonei, inseriti nei rispettivi elenchi, saranno contattati per l’assunzione a tempo indeterminato e si determinerà la decadenza dalla graduatoria dei soli canditati che non accettino di assumere servizio presso l’Azienda /sede dagli stessi scelta.
È prevista un’unica eccezione in caso di esaurimento di graduatoria, nelle more dell’espletamento di un nuovo concorso, a seguito di motivata richiesta di una delle Aziende aggregate, i candidati rinunciatari potranno essere ricontattati secondo l’ordine di collocazione nella graduatoria generale.
La rinuncia alla proposta di assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato non comporta la decadenza dalla graduatoria
.
Art. 4 – Responsabile Unico del Procedimento e Segreteria delle Commissioni
4
1. L’Azienda Capofila individua nel provvedimento di indizione del Concorso Unico il Responsabile del Procedimento che, generalmente, è indicato anche come Segretario della Commissione.
2. Il Responsabile del Procedimento è un dirigente del ruolo amministrativo dell’Azienda Capofila ovvero un collaboratore amministrativo della stessa.
3. Il Responsabile del Procedimento svolge e propone ogni atto necessario per la sollecita definizione della procedura affidata.
Art. 5 – Procedure di reclamo e impugnazione degli atti del concorso
1. Gli adempimenti in ordine all’ammissione dei candidati sono di competenza dell’Azienda Capofila, che provvede con Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio competente.
2. Il medesimo ufficio provvede agli adempimenti istruttori nei casi di ammissione con riserva e/o di reclamo avverso l’esclusione.
3. Nel caso di impugnazione degli atti del concorso, gli adempimenti istruttori per la costituzione in giudizio sono curati dall’Ufficio Legale dell’Azienda Capofila.
Art. 6 – Gruppo di lavoro interaziendale
1. Con l’adozione del presente Protocollo è costituito un gruppo di lavoro interaziendale formato dai Dirigenti Responsabili delle UU.OO.CC. deputate alla gestione del personale e alle assunzioni o da personale dagli stessi delegati.
2. Il citato Gruppo di lavoro procede, anche informalmente e prima della loro pubblicazione, alla validazione dei Bandi dei Concorsi Unici redatti e proposti dall’Azienda Capofila.
Art. 7 – Compensi al personale delle Aziende Capofila
1. Al personale dell’Azienda Capofila impegnato nella fase di predisposizione dei bandi nonché in quelle successive all’indizione e fino alla pubblicazione delle graduatorie, è riconosciuto un compenso a titolo di incentivazione, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 25 della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26, recante «Disposizioni per la Formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2012”.
2. La misura del compenso è determinata da ciascuna Azienda con propria regolamentazione ed è posto a carico dei relativi Fondi di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e senza gravare sul bilancio regionale.
Art. 8 – Compensi ai Componenti delle Commissioni di Concorso
1. Ai componenti delle Commissioni dei Concorsi Unici esterni al Servizio Sanitario Regionale spettano, in ragione del rinvio svolto dall’art. 14 della L.R. n. 7/2003 e delle limitazioni intervenute con l’art.
25 della L.R. n. 26/2011, i compensi stabiliti dall’art. 1 della L.R. n. 7/1992 e s.m.i..
2. Ai Segretari dei Concorsi Unici è riconosciuto il compenso determinato ai sensi del precedente articolo 7.
5
3. Agli eventuali componenti delle Commissioni aggregati (lingua straniera e/o informatica) esterni al Servizio Sanitario Regionale spetta un compenso stabilito nella misura fissa di € 200,00.
4. A tutti i componenti delle Commissioni di Concorso, compresi i Segretari, è comunque riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, secondo la normativa vigente.
5. I compensi e i rimborsi di cui al presente articolo sono corrisposti dall’Azienda capofila nel rispetto della normativa vigente e senza gravare sul bilancio regionale.
Art. 9 – Tempi di avvio dei Concorsi Unici
1. Entro 10 giorni dall’adozione del presente Protocollo, da recepirsi con apposita deliberazione, le Aziende provvedono a comunicarsi reciprocamente le figure professionali ed il relativo numero che, in attuazione della DGR n. 53/2021 e del presente Protocollo, debbono essere reperite tramite Concorso Unico.
2. Entro i successivi 7 giorni i Direttori Generali delle Aziende o loro delegati indicano, con apposito verbale sottoscritto, l’Azienda Capofila individuata per ciascuna figura professionale.
3. Entro i successivi 15 giorni l’Azienda Capofila fa pervenire a mezzo mail istituzionale ai Dirigenti Responsabili delle UU.OO.CC. deputate alla gestione del personale e alle assunzioni delle altre Aziende, gli schemi di bando di concorso unico, acquisendo le eventuali osservazioni che debbono pervenire entro i successivi 3 giorni.
4. Svolto ogni adeguamento/modifica/rettifica ritenuta necessaria, l’Azienda Capofila provvede all’approvazione dei bandi di concorso unici, che dovranno essere comunque approvati entro 45 giorni dalla data di recepimento del presente Protocollo.
Art. 10 – Norme finali
1. Sono esclusi dall’applicazione del presente Protocollo i concorsi già banditi dalle Aziende alla data di adozione della DGR n. 53/2021 solo nel caso in cui abbiano già avuto inizio le prove d’esame Negli altri casi si procederà alla revoca del concorso bandito dalla singola Azienda e all’indizione della procedura in forma aggregata, facendo comunque salve le domande già presentate.
2. Il presente Regolamento è adottato in via di prima applicazione della D.G.R. n. n. 53 del 4 febbraio 2021; al termine della prima annualità si conviene sull’opportunità di stabilire una apposita sessione di rivisitazione dello stesso al fine di svolgere, sulla base dell’andamento dei Concorsi Unici attivati, ogni eventuale modificazione e/o integrazione volta a garantire la maggiore speditezza possibile degli stessi.
Il Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale di Potenza Lorenzo Bochicchio
________________________________
Il Commissario
Azienda Sanitaria Locale di Matera Sabrina Pulvirenti
________________________________
6 Il Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo Giuseppe Spera
________________________________
Il Direttore Generale I.R.C.C.S – C.R.O.B.
Gerardo Di Martino
________________________________