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Anno 47 8 agosto 2016 N. 254Parte seconda - N. 213

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Anno 47 8 agosto 2016 N. 254 Parte seconda - N. 213

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 AGOSTO 2016, N. 1301

PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. Approvazione bando e norme tecniche della Misura 08,

Tipo Operazione 8.5.01 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale

degli ecosistemi forestali”, annualità 2016

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8.5.01 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali", annualità 2016

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari ma- rittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fon- do di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Par- lamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo ru- rale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Par- lamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizio- ni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del re- golamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fon- do europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Re- golamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fon- do europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Re- golamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visti:

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emi- lia-Romagna per il periodo 2014-2020, attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea

n. 1305/2013 (Versione 2)” con la quale sono state apporta- te alcune modifiche al P.S.R.;

- la successiva decisione n. C(2015) 9759 final del 18 dicem- bre 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato la modifica al PSR 2014-2020 (versione 2);

- la deliberazione n. 10 dell’11/01/2016 avente come oggetto

“Reg. (UE) 1305/2013. Presa d'atto dell'approvazione del- le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (versione 2).”;

Considerato che fra le Misure previste dal P.S.R. 2014-2020 approvato, è compresa la Misura 08 “Investimenti nello svilup- po delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e che la stessa prevede i seguenti tipi di operazioni e le relative risorse disponibili:

- 8.1.01 - Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina: Euro 14.207.620,00;

- 8.1.02 - Arboricoltura da legno consociata – ecocompatibi- le: Euro 6.088.980,00;

- 8.1.03 - Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria: Eu- ro 2.988.548,00;

- 8.3.01 - Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici: Euro 7.968.504,00;

- 8.4.01 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggia- te da incendi calamità naturali ed eventi catastrofici: Euro 1.992.126,00;

- 8.5.01 - Investimenti diretti ad accrescere la resilien- za ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali: Euro 10.928.939,00;

- 8.6.01 - Accrescimento del valore economico delle foreste:

Euro 6.973.281,00;

Visti inoltre:

- la L.R. 4 settembre 1981 n. 30 recante norme per la valoriz- zazione delle risorse forestali;

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del Si- stema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”

- la L.R. 23 luglio 2001, n.21 che istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Ro- magna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure del P.R.S.R. con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che:

- nell'ambito del citato P.S.R. 2014-2020, come riportato in precedenza, è compresa il Tipo di Operazione 8.5.01 “In- vestimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”;

- il Tipo di operazione risponde al fabbisogno F13 “Gestione sostenibile, ripristino di ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali e loro collegamento ecologico", contribuendo prioritariamente alla Focus Area P4a

“Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità,

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restando che l’Autorità di Gestione resta rappresentata dal Direttore Generale Agricoltura;

- che il P.S.R. 2014-2020 prevede l’emanazione di “bandi unici di livello regionale” in grado di garantire una ricaduta equili- brata degli interventi su tutti gli ambiti territoriali;

- che le risorse attribuite ai Tipi di Operazione della Misura 08 per l’intera programmazione sono dettagliate nel P.S.R.

2014-2020;

- che il P.S.R. 2014-2020 prevede l’applicazione di processi selettivi ai Tipi di operazione della Misura 08 e che i criteri impiegati sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 25 settembre 2015;

- per il Tipo di Operazione 8.5.01 la disponibilità finanziaria, tenuto conto del piano finanziario allegato alla versione vi- gente del P.S.R., risulta di Euro 10.928.939,00, così suddivisa:

- annualità 2016: Euro 5.464.469,50 - annualità 2018: Euro 5.464.469,50

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare il bando unico regio- nale per l’annualità 2016 per un importo di Euro 5.464.469,50, attuativo degli interventi previsti dal Tipo di Operazione 8.5.01

“ Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio am- bientale degli ecosistemi forestali ” nell’ambito della Misura 08 del P.S.R. 2014-2020;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e s.m.;

Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n. 2416 del 29/12/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni or- ganizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibe- ra 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii;

- n. 66 del 25/1/2016 recante “Approvazione del Piano trien- nale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

- n. 2189 del 21/12/2015 ad oggetto “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- n. 56 del 25/1/2016 ad oggetto “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.

43 della L.R.43/2001”;

- n. 270 del 29/2/2016 ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Paola Gazzolo e dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli

a voti unanimi e palesi delibera:

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che co- stituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2. di approvare il bando unico regionale per l’annualità 2016 per un importo di Euro 5.464.469,50, attuativo degli interventi previsti dalla Operazione 8.5.01 “Investimenti di- retti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” nell’ambito della Misura 8 del P.S.R. 2014- 2020;

3. di approvare, come parti integranti e sostanziali del presen- te atto, i seguenti allegati:

- Allegato A) Bando - Annualità 2016;

- Allegato A1) Criteri per la valutazione dei progetti e la selezione delle domande;

- Allegato A2) Norme tecniche;

- Allegato A3) Elenco dei Comuni dell’Emilia-Romagna suddivisi in funzione delle 3 classi di rischio di incendio:

marcato, moderato, debole (Decisione (CEE) n. C(93) 1619 del 24.06.1993) e All.1 del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - anni 2012-2016” di cui alla deliberazione n. 917/2012;

- Allegato A4) Schema di Piano di Coltura, Conservazio- ne e Manutenzione degli interventi.

4. di dare atto che, per quanto riguarda il presente bando, l’im- porto complessivo per il finanziamento delle domande/

progetti ammonta a Euro 5.464.469,50;

5. di prevedere che, con atto del Direttore Generale Cura del territorio e dell'Ambiente, le somme che si rendessero eventualmente disponibili in seguito a ribassi d'asta, econo- mie, revoche possano essere utilizzate per il finanziamento di progetti ritenuti ammissibili secondo l’ordine delle gra- duatorie;

6. di prevedere, altresì, che eventuali modifiche che si rendes- sero necessarie alla tempistica e agli allegati tecnici di cui al presente atto possano essere disposte dal Direttore Generale competente con propri atti formali;

7. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del pre- sente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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Allegato A

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (P.S.R. 2014-2020)

Titolo III, Capo I, Articolo 21 lettera c) e Articolo 24 del Reg. (UE) del Consiglio n. 1305/2013.

MISURA 8 - INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITA’ DELLE FORESTE

TIPO OPERAZIONE 8.5.01

Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Bando - Annualità 2016

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INDICE 1. Obiettivi

2. Interventi ammissibili 3. Beneficiari

4. Aree di applicazione

5. Gestione finanziaria ed Entità dell’aiuto 6. Domanda di sostegno

7. Istruttoria delle domande

8. Modalità e condizioni specifiche per la realizzazione degli interventi 9. Modalità di rendicontazione e liquidazione

10. Monitoraggio e competenze sui controlli 11. Inadempimenti e sanzioni, revoca del contributo 12. Vincoli

13. Disposizioni tecniche per la redazione dei progetti 14. Disposizioni finali

15. Riferimenti normativi

16. Responsabile del procedimento

Allegati:

Allegato A1) Criteri per la valutazione dei progetti e la selezione delle domande.

Allegato A2) Norme tecniche

Allegato A3) Schema di Piano di Coltura, Conservazione e Manutenzione degli interventi.

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1. Obiettivi

Il presente Bando regionale, in coerenza con quanto previsto dalla scheda di misura, si propone di attivare la Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” del PSR 2014-2020, Tipo di operazione 8.5.01 “INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI”, previsti dal Titolo III, Capo I, Articolo 21 lettera c) e Articolo 24 del Reg. (UE) del Consiglio n.1305/2013.

Le finalità perseguite con il Tipo di operazione 8.5.01, in sintonia con la strategia complessiva del Programma di Sviluppo Rurale e coerentemente agli strumenti di pianificazione e programmazione regionali vigenti per la protezione delle foreste e ai principi della Gestione Forestale sostenibile (GFS), sono le seguenti:

A. miglioramento dell’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali tramite interventi di mantenimento e incremento della diversità specifica e fisionomica anche al fine di aumentarne la resilienza contro gli effetti dei cambiamenti climatici in corso;

B. mantenimento della conoscenza e della fruizione pubblica del bosco tramite interventi volti al miglioramento della segnalazione della rete di accesso e della relativa attrezzatura, alla realizzazione di sentieri natura, al riequilibrio della componenti biotiche del sottobosco negli habitat forestali (climax);

C. mantenimento del valore naturalistico dei boschi coerentemente con i Piani di gestione e le Misure di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 e delle Aree protette.

2. Interventi ammissibili

A. Interventi strutturali per migliorare l’efficienza ecologica e la resilienza degli ecosistemi forestali

A1 Conversione dei cedui in alto fusto per favorire la differenziazione strutturale e specifica;

A2 Eliminazione di specie alloctone e invasive;

A3 Interventi selvicolturali come ripuliture, sfolli e diradamenti a carico di popolamenti forestali di origine artificiale o naturale al fine di favorire la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie;

A4 Interventi di valorizzazione di specie forestali nobili, rare, sporadiche e degli alberi vetusti e per favorire la rinnovazione delle specie Abies, Taxus ed Ilex.

B. Interventi finalizzati alla conoscenza e alla fruizione pubblica del bosco tramite interventi volti al miglioramento della segnalazione della rete di accesso e della relativa attrezzatura, alla realizzazione di sentieri natura, al riequilibrio della componenti biotiche del sottobosco negli habitat forestali (climax);

B1 Conversione di boschi cedui invecchiati all’alto fusto finalizzata all’aumento della naturalità, o in formazioni naturaliformi miste per favorire la differenziazione strutturale e specifica;

B2 Interventi conservativi di soprassuoli forestali di elevato valore storico paesaggistico quali i boschi a prevalenza di castagno e le pinete di pino domestico, interventi di selezione delle piante, eliminazione di specie infestanti, potature, al fine di ottenere habitat colturali estensivi vitali e stabili, di grande pregio ambientale;

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B3 Interventi selvicolturali come ripuliture, sfolli e diradamenti a carico di popolamenti forestali di origine artificiale o naturale al fine di favorire la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie;

B4 Realizzazione e ripristino di infrastrutture di servizio (sentieri e accessi secondari);

B5 Realizzazione e ripristino di infrastrutture di servizio (cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, rifugi, punti di informazione o di osservazione);

B6 Recupero e mantenimento di infrastrutture tipiche del paesaggio forestale (metati, carbonaie, terrazzamenti) e rimozione elementi incongrui.

C. Interventi per il mantenimento del valore naturalistico dei boschi con riferimento alle indicazioni dei Piani di gestione e Misure di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 e delle Aree protette:

C1 Conversione di boschi cedui invecchiati all’alto fusto finalizzata all’aumento della naturalità, o in formazioni naturaliformi miste per favorire la differenziazione strutturale e specifica;

C2 Eliminazione di specie alloctone e invasive;

C3 Interventi selvicolturali come ripuliture, sfolli e diradamenti a carico di popolamenti forestali di origine artificiale o naturale al fine di favorire la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie;

C4 Interventi selettivi e di eliminazione degli infestanti negli ecotoni agro-silvo-pastorali di margine e nei soprassuoli forestali di neoformazione;

C5 Costruzione o ripristino di elementi naturali presenti nei boschi quali: stagni, pozze di abbeverata, torbiere, doline, fossi, muretti a secco;

C6 Altri interventi per la tutela e incremento della biodiversità in ambito forestale (aree umide, habitat riproduttivi per la fauna minore, conservazione di specie forestali nobili e rare, sporadiche e alberi vetusti/monumentali ecc.).

3. Beneficiari

Amministrazioni pubbliche relativamente a proprietà pubbliche, proprietà collettive così come definite nel paragrafo 8.2.8.2 del P.S.R. 2014-2020 e proprietà private.

Consorzi forestali come definiti nel paragrafo 8.2.8.2 del P.S.R. 2014-2020.

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe regionale delle aziende agricole con posizione debitamente validata del proprio fascicolo aziendale, costituito ai sensi dell’art. 3 comma 3 e dell’art. 4 del dm 12 gennaio 2015 n.162 “Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”. Tale adempimento è condizione necessaria per la presentazione di qualsiasi domanda sui sistemi informativi dell’Organismo Pagatore Regionale.

3.a Aree di applicazione

Gli interventi potranno interessare esclusivamente le aree aventi le caratteristiche di “foresta” come definite all’art. 2 lettera r) del Reg. (UE) 1305/13 con le seguenti caratteristiche:

1. superfici forestali di proprietà pubblica (vedere punto 3.b condizioni di ammissibilità)

2. superfici forestali di proprietà privata (vedere punto 3,b condizioni di ammissibilità) comprese:

- nei Parchi nazionali o regionali;

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- nelle Riserve naturali;

- nelle aree S.I.C. e Z.P.S. costituenti la Rete Natura 2000 con riferimento alle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 79/49/CEE (Uccelli);

- nelle aree di riequilibrio ecologico;

- nelle aree di interesse paesaggistico ambientale individuate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (artt. 17, 19 e 25);

- nelle aree istituite a Paesaggio naturale e seminaturale protetto;

- nelle aree di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e dal sito UNESCO “Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po”

3. superfici forestali delle proprietà collettive e private assestate, così come definite nel paragrafo 8.2.8.2 del PSR , con piano di gestione vigente.

3.b Condizioni di ammissibilità

Per le aziende con superficie forestale superiore a 50 ettari, la concessione del contributo per la realizzazione degli interventi è subordinata alla presenza di un piano di gestione forestale approvato dalla Regione e redatto in conformità con i criteri di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) o di Piano di coltura e conservazione (redatto da un ente pubblico a seguito di precedenti interventi o criticità territoriali che abbiano comportato limitazione nella gestione delle aree interessate) considerato strumento “equivalente” al Piano di gestione. Sono esclusi dall’obbligo interventi diversi da quelli a carattere selvicolturale e da quelli di realizzazione di viabilità, che comunque dovranno essere coerenti con quanto previsto dal regolamento forestale (PMPF - D.C.R. 2354/1995 e s.m.i.).

In assenza di Piano di gestione e Piano di coltura e conservazione, previa dichiarazione di pubblica utilità, sono inoltre considerati ammissibili interventi su superfici pubbliche e private realizzati dagli Enti competenti in materia forestale (di cui alla legge n.30/81 e n.13/2015) e da altri Enti Pubblici, per i soli interventi la cui titolarità delle competenze deriva da specifiche attribuzioni normative (ad esempio la realizzazione da parte di Enti gestori delle aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 di interventi a favore della conservazione di specie e habitat quando coerenti con gli strumenti di gestione specifica come i Piani di Gestione e le Misure di Conservazione). Quando il beneficiario non coincide con il proprietario, gli interventi sono comunque subordinati alla presa in carico temporanea o permanente delle aree da parte dei beneficiari attraverso un verbale di accordo sottoscritto dai proprietari boschivi e contenente gli elementi necessari per l’accettazione del Piano di coltura e conservazione richiamato nei capitoli “Definizione della nozione di "strumento equivalente" della scheda di Misura 8, Tipo di operazione 8.5.01, del P.S.R. 2014-2020”.

Gli interventi sulle infrastrutture di servizio al bosco (sentieri, accessi secondari) potranno interessare anche tratti non boscati, intervallati al bosco, di lunghezza non superiore a 500 m al fine di assicurare la continuità funzionale dell’infrastruttura stessa. Il limite massimo di 500 m si riferisce solo agli interventi che esulano dalle aree forestali, per esempio un tratto di viabilità compreso fra due aree boscate o di servizio per l’accesso ad aree forestali non altrimenti raggiungibili con la viabilità esistente.

Non sono ammessi a finanziamento tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e in generale tutte le azioni che non si configurano come “investimento”, sono altresì esclusi gli interventi resi obbligatori dalle normative vigenti in materia. La realizzazione di uno stesso tipo di intervento, sulla stessa area, può essere oggetto di sostegno una sola volta in un periodo di 7 anni.

3.c Aiuti di Stato

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In conformità con quanto previsto dall’art. 108 del Trattato che istituisce l’Unione Europea, gli aiuti previsti dal presente bando sono conformi al regime di aiuti approvato con la D.G.R. n. 909/2016 e in particolare a quanto stabilito nell’Allegato A). Di tale regime è stata data comunicazione alla Commissione, ai sensi del Regolamento (CE) n. 709/2008, contenente modifiche del regolamento CE n. 749/2004, attraverso il c.d. sistema SANI (State Aid Notification Interactive), ai fini della registrazione e pubblicazione ai sensi dell’art. 9 Reg. 702/2014. Gli aiuti sono pertanto limitati ai beneficiari in regola con tali disposizioni e subordinati al rispetto delle altre condizioni stabilite dalla stessa D.G.R. n. 909/2016. I requisiti di conformità devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda e verificati contestualmente al controllo amministrativo di ammissibilità al sostegno;

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n.702/2014 e in particolare:

art. 1 ”Campo di applicazione” e, nello specifico:

• par. 1 lett. e), ai sensi del quale gli aiuti al settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni del Regolamento di esenzione 702/2014;

• par. 5 lett. a), che dispone non si possa applicare l’esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente, a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

• par. 6, ai sensi del quale il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;

In particolare, i Beneficiari privati dovranno produrre una autocertificazione da allegare alla domanda attestante:

• di “non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 1 par. 6 del Regolamento 702/2014/UE”.

Tale definizione è riportata in dettaglio nell’allegato A) della D.G.R. n.260/2016 soprarichiamata;

• di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno”

Definizioni utili ai fini dell’inquadramento del regime di aiuti di stato:

• "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento 702/2014;

• "grandi imprese" le imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento 702/2014;

• "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;

• "aiuti individuali":

a) gli aiuti ad hoc, nonché

b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

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• "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale"

comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato

inferiore a 1,0;

• "evento catastrofico": un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore forestale.

4. Gestione finanziaria, entità dell’aiuto

La dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, relativamente al Tipo di operazione 8.5.01, ammonta a complessivi Euro 10.928.939,00.

Le risorse finanziarie allocate a favore del presente bando, relativo all’annualità 2016, ammontano ad Euro 5.464.469,50.

L’aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile ad esclusione delle spese IVA.

Gli importi delle domande di contributo possono variare da un minimo di 50.000,00 euro ad un massimo di 150.000,00 euro, + IVA, senza limite nel numero dei progetti presentati da ciascun beneficiario.

Il sostegno viene determinato sulla base di costi reali, come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, esclusivamente a fronte della presentazione di fatture o di documenti probatori equivalenti.

Spese ammissibili e ragionevolezza dei costi

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In dettaglio, le voci di spesa ammissibili sono quelle elencate nell’“Elenco dei prezzi per opere forestali di iniziativa pubblica” che possono concorrere alla realizzazione degli interventi riportati al punto 2). I progettisti in fase di redazione dei progetti definitivi potranno inserire nuove voci di spesa, attualmente non contenute nell’elenco prezzi di cui sopra, riferite a nuovi materiali, o nuove metodologie di intervento. Tale scelta dovrà essere dimostrata come necessaria o vantaggiosa con specifiche motivazioni tecnico-economiche riassunte in una specifica tabella di raffronto. In fase progettuale, per eventuali voci di spesa non contemplate dall’“Elenco dei prezzi per opere forestali di iniziativa pubblica” potranno altresì essere utilizzate le voci di spesa previste dall’“Elenco regionale dei prezzi per lavori e servizi di difesa del suolo, della costa e bonifica indagini geognostiche, rilievi topografici e sicurezza”.

Ai fini della definizione delle spese ammissibili, per quanto non già disciplinato dal presente bando, si farà riferimento alle disposizioni contenute nelle “Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020” approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Le spese IVA non sono ammissibili in conformità alle disposizioni dall’art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Le somme relative alle spese generali, sono comprensive degli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del “Piano per la sicurezza” previsto dalla legislazione vigente e sono determinate come segue:

- aliquota massima del 10% calcolata sull’importo netto dei lavori a base d’asta, risultati ammissibili a seguito delle risultanze dell’istruttoria.

- le spese generali possono comprendere onorari per la progettazione, la direzione lavori, la contabilità e collaudo, dovranno essere dimostrate da idonea documentazione probatoria (fatture, parcelle ecc.). Se effettuate direttamente dal beneficiario, non verranno ammesse a finanziamento ad eccezione degli incentivi ai dipendenti per attività di programmazione delle spese, controllo delle procedure di gara, direzione dei lavori e collaudi (art. 113 del D.L. 19 aprile 2016 n. 50);

- le somme destinate alle spese generali non possono essere utilizzate per realizzare ulteriori lavori.

Per i tagli colturali e per la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto, la spesa ammessa all’aiuto dovrà computarsi al netto dell’eventuale valore della massa legnosa ritraibile. Tale valore sarà determinato dal progettista come segue:

- stima della quantità di materiali legnosi distinti per tipologia merceologica;

- individuazione del prezzo unitario di mercato;

- calcolo del valore di ciascuna tipologia merceologica;

- determinazione complessiva del valore della massa legnosa (in relazione alle tipologie commerciali e alla localizzazione definite dal progetto).

Il contributo concesso sarà determinato sul costo effettivo degli interventi detratto il valore del materiale legnoso calcolato come riportato in precedenza.

In alternativa il progetto di cui si chiede il sostegno potrà prevedere solo la realizzazione degli interventi di taglio e il sommario accatastamento del materiale legnoso. In questo caso i Beneficiari dovranno assicurare di provvedere direttamente all’esecuzione delle attività di gestione e sgombero del materiale legnoso con le modalità previste dalle PMPF, e comunque entro il termine ultimo di ultimazione dei lavori. I lavori eseguiti direttamente dal Beneficiario non potranno comunque essere considerati ai fini del calcolo delle spese sostenute. Il progetto, e in particolare il verbale di accordo con i proprietari, potrà prevedere un diversa destinazione dei materiali legnosi in relazione alle

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specifiche ambientali contenute in misure di conservazione e piani di gestione di habitat e specie e alle indicazioni operative per la prevenzione delle fitopatie e degli incendi boschivi.

5. Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate alla Regione Emilia Romagna, Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, via della Fiera 8, 40127 Bologna utilizzando il Sistema Informativo Agricolo di AGREA (SIAG) con le modalità previste dalla Procedura Operativa Generale per la presentazione delle domande - Reg. (UE) 1305/2013 – programma di sviluppo rurale 2014-2020 – versione 7.0 (06/2016) approvata con determinazione del Direttore di AGREA n. 371 del 01/07/2016.

Le domande prodotte sul sistema SIAG e firmate digitalmente devono pervenire al seguente indirizzo di posta certificata: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Le domande di sostegno devono essere inserite nel Sistema SIAG e pervenire con le modalità previste dalla procedura di cui sopra entro e non oltre il 60° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul BURERT.

Le domande inserite o presentate oltre i termini stabiliti saranno dichiarate non ricevibili/ammissibili. I soggetti richiedenti, congiuntamente alla domanda, pena la non ammissibilità, devono inserire nel SIAG, mediante upload di file, tutta la documentazione richiesta dal bando ad eccezione dei file SHAPE relativi alla cartografia e a quelli multimediali che dovranno pervenire tramite PEC da parte degli enti pubblici mentre per i beneficiari privati potranno essere recapitati con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda.

La mancata presentazione della domanda completa di tutte le informazioni richieste e di tutti gli allegati, con l’eventuale esclusione di quelli riportati al paragrafo 6.d), entro i termini perentori sopra previsti comporta l’impossibilità di accesso agli aiuti del presente bando.

6. Progetto e documentazione allegata

Unitamente alla domanda, deve essere presentato il progetto definitivo degli interventi previsti, firmato da un tecnico abilitato all'esercizio della professione. Nel caso di libero professionista occorre riportare l’indicazione dell’Albo professionale di appartenenza e il numero di iscrizione.

Ogni progetto dovrà riportare il numero di domanda di adesione.

Il progetto, che dovrà tenere conto delle Norme tecniche riportate nell’Allegato A2) “Norme tecniche”

(documento orientativo per la redazione dei progetti, sulla base del quale saranno valutati i progetti per quanto riguarda l’attribuzione dei punteggi di tipo tecnico), dovrà contenere tutte le informazioni utili alla definizione dei punteggi relativi alla formulazione della graduatoria e dovrà essere corredato di una relazione generale, di una relazione tecnica e dei relativi allegati come di seguito riportato:

6.a. Relazione generale (max 4 pagine da 1800 battute, spazi inclusi) a.1 Finalità del progetto;

a.2 Coerenza con:

- obiettivi generali e operativi previsti dalla scheda di Misura;

- strumenti di pianificazione territoriale vigenti (P.T.C.P., P.S.C., P.T.P., Piani di gestione delle aree naturali protette, Piani di gestione Siti RN2000, Piano forestale regionale, Piano regionale di

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previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, Piani di distretto idrografico e piani di bacino, ecc.);

a.3 Inquadramento generale dell’area d’intervento e descrizione dello stato di fatto;

a.4 Vincoli presenti nell’area di intervento ed eventuali interferenze di tipo ambientale. Si dovrà in particolare, indicare se l’area oggetto di intervento ricade, anche solo parzialmente, in una delle seguenti aree:

- aree di elevato valore ambientale

• Parchi, riserve naturali (statali e regionali) siti rete Natura 2000;

• Foreste di proprietà pubblica con piani di gestione vigenti;

• Aree di rilevante valore paesaggistico individuate dagli strumenti di pianificazione paesistica: nelle aree di interesse paesaggistico ambientale individuate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (artt. 17, 19 e 25), e aree di cui all’art. 136 del Dlgs.

42/2004 e s.m.i.) e dal sito UNESCO “Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po”;

• foreste HNV;

• Habitat dei SIC e delle ZPS.

- altri parametri di valutazione

• Proprietà pubblica;

• Proprietà collettive con piano di gestione forestale;

• Aree forestali private con piano di gestione approvato dalla Regione;

• Gestione associata dei boschi;

• Sinergia degli interventi con altre iniziative di tutela e valorizzazione del territorio (FEASR e FESR).

- superfici forestali soggette a vincolo idrogeologico (RDL 3267/1923)

- aree forestali a rischio idrogeologico individuate nei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici del fiume Po, dell’Appennino Settentrionale e dell’Appennino Centrale;

- aree sensibili in ordine prioritario come individuate nel capitolo 8 del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – anni 2012-2016” di cui alla Deliberazione di Giunta n. 917/2012:

• aree forestali e naturali comprese nelle aree protette adiacenti la costa adriatica soggette ad elevata pressione turistica e con presenza di un considerevole numero di infrastrutture;

• complessi forestali costituiti prevalentemente da boschi di conifere adiacenti le aree urbane o con presenza diffusa di costruzioni ad uso abitativo o produttivo;

• aree forestali e naturali che ospitano habitat di interesse comunitario e altre aree di rilevante importanza ecologica ed ambientale come le zone A “di protezione integrale”

dei parchi;

• altre aree a rischio.

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- cenosi forestali ed aree a rischio di degrado a seguito degli effetti dei cambiamenti climatici o per attacchi parassitari (previa certificazione dei fenomeni e delle azioni preventive nonché individuazione delle aree interessate da parte di autorità competenti):

Boschi monospecifici di conifere e boschi a prevalenza di Castanea sativa;

• Altri boschi a rischio di degrado a seguito di eventi meteo climatici.

- zone di tutela delle risorse idriche

• Zone vulnerabili ai nitrati - Direttiva 91/676/CEE L.R. n. 50/1995, Piano di Tutela delle Acque;

• Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua (artt. 17 e 34 del PTPR), Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali;

• Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR)Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali;

• Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano (art. 44, lett.

C del PTA, PTCP) no di Tutela delle Acque, Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali;

• Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art.

44, lett. A e Tavola 1 del PTA, PTCP) Piano di Tutela delle Acque, Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali;

• Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art. 42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque).

- altre aree sensibili individuate dagli strumenti di Pianificazione come Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005.

- aree con situazioni ambientali particolari

• Territori dei comuni ad elevato indice di boscosità (superiore 70%);

• Boschi ubicati nei comuni a basso indice di boscosità (inferiore al 10%);

• Appartenenza alle aree interne.

Per quanto riguarda i progetti che ricadono interamente o parzialmente nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi del D.P.R. n. 357 del 8.9.1997 e del D.M. 3.4.2000, dovrà essere fatta una descrizione dello stato di fatto dell’area di intervento.

Dovranno essere inoltre descritte, in particolare, le eventuali interferenze tra gli interventi previsti (anche in fase di cantiere) e gli habitat, le specie vegetali e le specie animali di interesse comunitario presenti nell’area, nonché la compatibilità ambientale degli interventi stessi con le finalità di conservazione delle aree SIC e/o ZPS interessate.

6.b. Relazione tecnica (max 5 pagine da 1800 battute, spazi inclusi, al netto del computo metrico) Comprende:

b.1 Tipologia e descrizione analitica degli interventi previsti classificati e ordinati secondo l’ordine riportato nel computo metrico (finalità perseguite, tipologia, località, ecc.; la relazione sarà pertanto suddivisa in tanti sottocapitoli quanti sono i “lotti esecutivi” riportati nel computo metrico. La presentazione di progetti che non rispettano tale impostazione comporterà una penalizzazione nell’attribuzione dei punteggi di qualità progettuale;

b.2 Complementarietà con altri progetti;

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b.3 Computo metrico estimativo dei lavori e delle spese generali redatto sulla base delle indicazioni riportate al paragrafo “Spese ammissibili e ragionevolezza dei costi” del punto 5 con sintesi riepilogativa ripartita per finalità/tipologia. La sintesi riepilogativa dovrà coincidere, per quanto riguarda gli importi e le quantità dei lavori con i dati di sintesi riportati nella domanda;

b.4 Qualora il beneficiario sia un’Amministrazione pubblica o un Organismo di diritto pubblico, indicazione del tipo di procedura/procedure di selezione del contraente /dei contraenti che sarà adottata per la realizzazione dell’intero progetto con specifico riferimento a quanto previsto dalle linee guida dell’ammissibilità della spesa nonché a quanto disposto al successivo punto 8;

b.5 Qualora il beneficiario sia un privato (Consorzio forestale), quadro di raffronto delle offerte pervenute firmato dal beneficiario e sottoscritto da un tecnico qualificato;

b.6 Per i tagli colturali e per la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto, calcolo del valore della massa legnosa ritraibile (con le modalità descritte al punto 5).

6.c. Allegati al progetto

c.1 Copia della (CTR) in scala 1:10.000 o 1:5.000, con la precisa delimitazione delle aree di intervento e l’indicazione delle tipologie degli interventi previsti;

c.2 Elaborati grafici dei manufatti (sezioni, disegni, ecc.), qualora previsti nel progetto;

c.3 Documentazione multimediale illustrativa delle aree di intervento per ciascuna località ed intervento rappresentativo riportato nel computo metrico (su supporto informatico);

c.4 Rappresentazione cartografica dell’area di intervento su supporto informatico, con riferimento alla carta tecnica regionale CTR 1:5000, mediante la registrazione dei dati su file in formato SHAPE georeferenziati con coordinate piane ETRS89-fuso 32.

La struttura dati è riportata, in apposito capitolo, nell’Allegato A2) “Norme tecniche”.

6.d. Ulteriore documentazione

Il beneficiario deve allegare alla domanda di sostegno, anche la seguente documentazione:

I. Qualora l’area oggetto di intervento ricada, anche parzialmente, in un’Area protetta o in una Riserva naturale istituiti, deve essere allegato il nulla-osta rilasciato dal competente Ente di gestione;

II. Qualora l’area oggetto di intervento ricada invece nei territori compresi nei siti di importanza comunitaria e nelle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, e 79/409/CEE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, sarà necessario procedere alla valutazione di incidenza ai sensi della LR n. 7/2004;

III. Qualora l’area oggetto di intervento sia stata percorsa da incendio negli ultimi 5 anni e ricada all’interno di aree naturali protette statali, il beneficiario è tenuto ad allegare anche la specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell’Ambiente;

IV. Schema del Piano di coltura e conservazione corredato dalle prescrizioni per la futura gestione degli interventi nonché da eventuali specifiche modalità esecutive,

V. Il beneficiario può eventualmente indicare un ordine di priorità tra tutti i progetti inviati in quanto questo elemento costituisce uno dei parametri di valutazione e di selezione dei progetti;

La documentazione sopra indicata non esime il beneficiario richiedente dall’obbligo di acquisire comunque, prima dell’inizio dei lavori, eventuali ulteriori autorizzazioni dovute in base alle normative vigenti.

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I beneficiari privati dovranno, inoltre, allegare:

VI. Attestazione di “non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 1 par. 6 del Regolamento 702/2014/UE” (vedi punto 4);

VII. Attestazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente, per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

Nel caso in cui uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell'Amministrazione competente, l’Ente richiedente potrà ometterne la presentazione, allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, in cui è fatto specifico riferimento alla domanda a cui detti documenti risultano allegati.

La documentazione di cui alla lettera d) punti I, II, III, IV e V elencata in precedenza, potrà pervenire successivamente alla presentazione della domanda, ma comunque entro la data di prevista ultimazione dell’istruttoria.

In sintesi, ogni copia della domanda di sostegno sarà composta da:

I. Modulo di domanda debitamente firmato (1 copia) e predisposto e trasmesso come indicato al paragrafo 5) . la domanda si compone pertanto dei seguenti moduli:

− dati anagrafici;

− piano investimenti;

− informazioni utili per l’applicazione dei punteggi di priorità;

− dichiarazioni.

II. Progetto definitivo corredato di una relazione generale, di una relazione tecnica e dei relativi allegati (1 copia). predisposto come indicato al paragrafo 6);

III. Ulteriore documentazione (1 copia):

1. Fotocopia (fronte retro) di un documento di riconoscimento valido del legale rappresentante dell’Ente;

2. Per i beneficiari privati, copia di almeno tre preventivi per la realizzazione delle opere, la progettazione e la direzione lavori. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo o listino). Le imprese fornitrici dovranno risultare in possesso dei requisiti tecnico- professionali previsti dall’art. 3bis della L.R. n. 30/81 e dalla deliberazione di Giunta n.

1021/2015 (Albo regionale Imprese forestali);

3. Schema del Piano di coltura e conservazione corredato dalle prescrizioni per la futura gestione degli interventi realizzati nonché da eventuali specifiche modalità esecutive;

4. Se del caso, le altre autorizzazioni previste alla precedente lettera d);

5. Cartografia digitale dei lavori da realizzare (in formato SHAPE) (vedere allegato A2- Specifiche tecniche relative all'informatizzazione e georeferenziazione dei progetti);

6. Immagini e video delle aree di intervento;

7. Eventuale elenco ordine di priorità dei progetti.

7. Istruttoria delle domande di sostegno

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Entro 90 giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, un Gruppo di lavoro, appositamente costituito con atto formale del Dirigente competente, provvede:

- a valutare la ricevibilità/ammissibilità delle domande pervenute, attraverso la verifica della documentazione presentata.

- selezionare i progetti pervenuti, attribuendo a ciascun progetto i punteggi di priorità spettanti in base alla metodologia indicata nell’Allegato A1: “Criteri per la valutazione dei progetti e la selezione delle domande”.

- La selezione dei progetti potrà comprendere, oltre all’esame degli elaborati progettuali presentati, anche verifiche con strumenti GIS, ortofoto, banche dati regionali e sopralluoghi territoriali.

Nell’ambito dell’attività istruttoria, il Gruppo di lavoro potrà:

- richiedere il perfezionamento della documentazione tecnica presentata in particolare per quanto riguarda la rettifica di errori materiali chiaramente evidenti dall’esame della documentazione, l’integrazione della cartografia digitalizzata, la rettifica/integrazione dei documenti necessari a specificare il consenso all’esecuzione dei lavori e il rispetto degli impegni da parte dei proprietari e altri aventi diritto, l’integrazione degli atti di approvazione dei progetti, l’elenco degli elementi forniti per l’applicazione dei criteri di valutazione.

- proporre modifiche, anche con riduzione dell’importo ammissibile, per lavori non previsti dal bando, o non coerenti con gli strumenti di pianificazione territoriale e di gestione forestale sostenibile, nonché adeguamenti e prescrizioni tecniche specifiche per la realizzazione dei progetti a cui il Beneficiario dovrà attenersi, pena la revoca dell’aiuto concesso.

- richiedere ulteriori chiarimenti e, ove necessario, eventuale documentazione integrativa utile al perfezionamento dell’istruttoria.

A conclusione delle precedenti fasi, il Gruppo di lavoro formulerà una proposta di ammissibilità delle domande presentate e di graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili.

Gli esiti dei controlli effettuati sono evidenziati in specifiche cheklist nel sistema SIAG e i risultati dell’istruttoria compiuta sono riportati in apposito verbale e nell’istruttoria delle domande sul sistema SIAG.

Il Dirigente competente approva la graduatoria delle domande presentate, sulla base delle proposte conclusive formulate dal Gruppo di lavoro, contestualmente sono individuate le eventuali domande risultate non ricevibili o non ammissibili.

In relazione alle risorse pubbliche rese disponibili nel presente bando, saranno individuate le domande ammesse all’aiuto nel rispetto dell’ordine determinato dalla graduatoria approvata. La concessione dell’aiuto è disposta nei confronti di ciascun beneficiario con atto formale del Dirigente regionale competente.

A seguito della trasmissione della comunicazione integrativa di cui al paragrafo seguente l’importo della concessione sarà rideterminato escludendo l’importo derivante dall’eventuale ribasso ottenuto nell’ambito delle procedure di selezione.

8. Modalità e condizioni specifiche per la realizzazione degli interventi Selezione dei fornitori/ esecutori dei lavori

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti pubblici, di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

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sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Il rispetto delle norme del nuovo codice in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Leg.18 aprile 2016 n. 50) deve essere garantito anche nella scelta del soggetto incaricato della progettazione, della direzione lavori e delle altre eventuali attività tecnico-professionali affidate a terzi.

Per quanto applicabile anche ai fini della definizione delle spese ammissibili gli Enti pubblici devono attenersi a quanto specificatamente indicato nel documento “ Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 -2020” oggetto dell’intesa sancita in Conferenza Stato regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016 e successive modifiche ed integrazioni in particolare i capitoli 3.3

“Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza” e 4.11 “Operazioni realizzate da Enti pubblici e organismi di diritto privato”.

Non sono ammesse spese relative ad operazioni realizzate direttamente dai beneficiari. Essendo la misura finanziata al 100%, non è possibile ammettere “contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento”, ai sensi dell’art. 69 del reg. (UE) n. 1303/2013 par. 1 lett. a).

Si ricorda infine che, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n.

50/2016, le norme in materia di appalti pubblici si applicano, in alcuni casi specifici, anche ai beneficiari privati, alle condizioni previste da tale normativa.

Trattandosi di interventi forestali è necessario che le imprese fornitrici risultino in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall’art. 3bis della L.R. n. 30/81 e dalla deliberazione di Giunta n. 1021/2015.

Una volta selezionati i soggetti aggiudicatari dei servizi e delle forniture nonché i realizzatori delle opere e comunque prima di presentare una domanda di pagamento, il beneficiario deve presentare al Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna una comunicazione integrativa con la documentazione relativa alle procedure adottate al fine di documentarne la regolarità. In particolare per ciascuna procedura di selezione adottata dovrà essere indicato l’importo aggiudicato e dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- atto che dispone e attiva la procedura a contrarre;

- nel caso di “affidamento diretto”, per ciascuna aggiudicazione con tale modalità, almeno 3 preventivi e una breve relazione tecnico/economica di comparazione, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido (come richiesto al paragrafo 6 per i beneficiari privati).

- atto di aggiudicazione e approvazione del quadro economico post gara - copia del contratto stipulato o da stipulare

- attestazione del dirigente competente che la procedura adottata è stata quella dichiarata in sede di domanda di sostegno e rispettosa della normativa italiana e unionale in materia, integrata da una check list di autovalutazione (secondo lo schema che sarà approvato con successivo atto)

In presenza di procedure informatizzate sul sistema di gestione Agrea, la comunicazione integrativa sarà prodotta su detto sistema e il beneficiario salverà direttamente la documentazione attraverso upload.

Verifica della ragionevolezza dei costi e della regolarità delle procedure di selezione dei fornitori La conformità degli interventi con gli obblighi derivanti dalla legislazione UE, dalla legislazione nazionale o dal Programma di Sviluppo Rurale, con particolare riferimento a quelli in materia di

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appalti pubblici, sarà oggetto di controllo. I controlli comprendono la verifica dell’ammissibilità e la ragionevolezza dei costi degli interventi nonché di eventuali ribassi di gara.

Il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna effettua l’istruttoria della comunicazione pervenuta utilizzando apposita check list di controllo, secondo le procedure definite con successivo atto di AGREA.

Il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna procede:

- - alla rideterminazione della spesa ammissibile a finanziamento sulla base dei ribassi ottenuti.

- - a notificare al beneficiario l’esito del controllo sulla procedura di aggiudicazione.

Il controllo suddetto non sospende l’iter procedurale e pertanto rimane nella facoltà del beneficiario la scelta di procedere alla stipula dei contratti ed all’effettuazione dei lavori anche prima di ricevere l’esito del controllo. Resta inteso che le domande di pagamento potranno essere presentate solo a seguito della comunicazione integrativa.

Le somme che si rendessero eventualmente disponibili nella fase di aggiudicazione dei lavori a seguito di ribassi d'asta non potranno pertanto essere utilizzate per l'esecuzione di ulteriori lavori o per coprire lievitazioni di costi rispetto ai lavori già aggiudicati, ma potranno essere destinate dalla Regione Emilia-Romagna al finanziamento di altri progetti ritenuti ammissibili, secondo l’ordine della graduatoria. Qualora ciò non sia possibile, i fondi saranno destinati ad incrementare la disponibilità finanziaria dei bandi per le annualità successive.

Misure di informazione e pubblicità rivolte al pubblico

I beneficiari dovranno pubblicizzare tutti gli interventi realizzati con i contributi di cui al presente bando secondo le modalità indicate al paragrafo 2 dell’Allegato III del Reg. (UE) 808/2014.

Per quanto riguarda gli obblighi informativi e di comunicazione in capo ai beneficiari, si rimanda a quanto riportato nelle seguenti pagine web http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014- 2020/doc/loghi%20e%20Obblighi%20di%20comunicazione.

Varianti di progetto

Limitatamente a sopravvenute disposizioni normative e/o per causa di forza maggiore, nonché necessità o opportunità di natura tecnica, comunque nei limiti consentiti dalla legge, con atto motivato del Dirigente responsabile possono essere autorizzate varianti ai progetti, a condizione che le modifiche proposte:

- non contrastino con le finalità generali previste dal Programma di Sviluppo Rurale e con le prescrizioni eventualmente emanate;

- non influiscano sui parametri di selezione adottati in sede di approvazione della graduatoria di cui ai paragrafi relativi a criteri di ammissibilità e di priorità di cui all’allegato A1);

- non comportino il superamento dell’importo complessivo del finanziamento approvato.

Al fine di poter avviare l’iter di autorizzazione delle eventuali varianti, i Beneficiari devono inoltrare domanda alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, viale della Fiera 8, 40127 BOLOGNA, utilizzando l’apposita modulistica informatizzata, ed inviare anche copia del nuovo progetto.

Non costituiscono variante le modifiche relative a soluzioni tecniche migliorative decise dalla Direzione lavori, purché contenute entro il 10% dell’importo lavori del singolo progetto. Sono da considerarsi varianti, e pertanto vanno previamente autorizzate dalla Regione, quelle superiori al 10%.

Proroghe dei lavori

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Con atto motivato del Dirigente responsabile, possono essere autorizzate proroghe di inizio e fine lavori, quando debitamente giustificate, in seguito al ricevimento di idonea richiesta scritta, tenendo in considerazione la compatibilità tra i tempi di ultimazione dei lavori e quelli di rendicontazione delle spese all’Organismo pagatore. Le richieste di proroga devono essere fatte pervenire in forma scritta, al servizio competente per la concessione, fino a quando sarà attivata sul sistema informativo di AGREA la specifica procedura informatizzata, che varrà in via esclusiva a partire da tale momento.

Le richieste dovranno pervenire almeno 30 giorni dalla scadenza del termine che si chiede di prorogare in modo da permetterne l’istruttoria.

9. Modalità di rendicontazione e liquidazione

Inizio lavori: il beneficiario è tenuto all’invio, al Servizio sopra indicato, della documentazione comprovante l’avvenuta consegna dei lavori, entro il 30/06/2017, relativa ad ogni singolo progetto, così specificata:

a) Per gli enti pubblici:

- Deliberazione di approvazione del progetto esecutivo - Verbale di consegna dei lavori.

b) Per i consorzi forestali - Progetto esecutivo;

- Verbale inizio lavori.

Pagamento intermedio e pagamento a saldo:

Il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento utilizzando il Sistema Informativo SIAG dell’Organismo Pagatore Regionale (AGREA) secondo le modalità definite dall’Organismo pagatore nella procedura operativa di presentazione domande.

L’eventuale domanda di pagamento intermedio e la domanda di pagamento a saldo devono essere presentate dal beneficiario al Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna entro i termini che saranno indicati nell’atto di approvazione della graduatoria e di concessione del finanziamento.

Il beneficiario trasmette la domanda di pagamento intermedio (stralcio) allegando la seguente documentazione comprovante l’avvenuta realizzazione dei lavori:

a) Per gli enti pubblici:

- Stato di avanzamento dei lavori;

- Certificato di liquidazione;

- Atto di approvazione dello stato di avanzamento lavori;

- Copia dei titoli giustificativi (fatture, note spese o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) delle spese sostenute e delle relative quietanze di pagamento.

b) Per i consorzi forestali:

- Stato di avanzamento dei lavori;

- Copia dei titoli giustificativi (fatture, note spese o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) delle spese sostenute e delle relative quietanze di pagamento.

Domanda di pagamento a Saldo: il beneficiario dovrà presentarla sul sistema informativo di AGREA, solo dopo aver ultimato i lavori ed effettuato le spese, entro il termine indicato nell’atto di

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approvazione della graduatoria e di concessione del finanziamento, allegando alla domanda di pagamento la seguente documentazione comprovante l’effettuazione della spesa e l’avvenuta realizzazione dei lavori (per i quali la data ultima non potrà comunque superare il 31/12/2018):

a) Per gli enti pubblici:

- Stato finale dei lavori;

- Atto di approvazione della contabilità finale;

- Certificato di collaudo dei lavori, certificato di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione dei lavori relativo a ciascun lavoro, servizio e fornitura

- Certificato di pagamento relativo a ciascun lavoro, servizio e fornitura

- Cartografia, con la precisa delimitazione areale degli interventi e delle tipologie degli interventi eseguiti, in formato GIS e come rappresentazione cartacea su Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 o 1:5.000;

- Copia dei titoli giustificativi (fatture, note spese o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) delle spese sostenute e delle relative quietanze di pagamento. I documenti di spesa devono risultare emessi e i pagamenti devono essere eseguiti entro la data di protocollo della domanda di pagamento. Non sono ammissibili spese sostenute dopo tale data;

- Piano di coltura e conservazione approvato dagli enti competenti di cui all’art. 21 comma 2 della L.R. n. 13/2015.

b) Per i consorzi forestali:

- Relazione fine lavori;

- Certificato di regolare esecuzione dei lavori/stato finale;

- Cartografia, con la precisa delimitazione areale degli interventi e delle tipologie degli interventi eseguiti, in formato GIS e come rappresentazione cartacea su Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 o 1:5.000;

- Copia dei titoli giustificativi (fatture, note spese o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) delle spese sostenute e delle relative quietanze di pagamento. I documenti di spesa devono risultare emessi e i pagamenti devono essere eseguiti entro la data di protocollo della domanda di pagamento. Non sono ammissibili spese sostenute dopo tale data;

- Piano di coltura e conservazione approvato dagli enti competenti di cui all’art. 21 comma 2 della L.R. n. 13/2015.

In caso di mancato rispetto del termine di fine lavori e/o di quello di presentazione delle domande di pagamento, fino ad un ritardo massimo di 45 giorni di calendario, si applicheranno le sanzioni specificate in dettaglio al successivo paragrafo 11). Decorsi i giorni di calendario di ritardo massimo ammissibile, i lavori e le relative spese non saranno più rendicontabili e le domande di pagamento non più ricevibili.

A titolo di accertamento sulle domande di pagamento, l’Organismo Pagatore Regionale AGREA, anche tramite soggetti allo scopo delegati, assicurerà che siano effettuati i controlli previsti dal Reg.

(UE) n. 809/2014, da ogni altra normativa comunitaria in materia e dalle disposizioni di AGREA, nonché quelli relativi al rispetto degli obblighi di pubblicità.

(22)

Il beneficiario deve mettere a disposizione tutta l’ulteriore documentazione tecnica, amministrativa e fiscale che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività e dell’ammissibilità della spesa.

Liquidazione dell’aiuto

Gli atti di liquidazione sono assunti dal Responsabile del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna sulla base dell’esito dei controlli sulle domande di pagamento. L’erogazione del contributo compete all’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura dell’Emilia-Romagna (AGREA).

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione saranno gestite tramite il Sistema Informativo SIAG e riassunte in apposite check list allo scopo predisposte. Le copie autentiche saranno conservate nel fascicolo istruttorio di ogni domanda quale elemento di garanzia di eleggibilità della spesa e di certificazione dell'avvenuta esecuzione dei controlli e verifiche.

10. Monitoraggio e competenze sui controlli

Al fine di realizzare le attività di monitoraggio degli interventi finanziati nell’ambito della Misura in oggetto, i beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e i dati che saranno richiesti dalla Regione, al fine di definire periodicamente lo stato di attuazione, sia fisico che finanziario, del Programma di Sviluppo Rurale, nonché ulteriori dati per la valutazione dell’efficacia della Misura.

Il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna effettuerà i controlli amministrativi sulle domande di sostegno, sulle “altre dichiarazioni” così come definite all’art. 2 del reg. (UE) n. 640/2014 punto 5), (tra le quali rientrano le comunicazioni previste al precedente punto 8 per la verifica della ragionevolezza dei costi e della regolarità delle procedure di aggiudicazione), e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio ad esse collegate.

AGREA effettuerà i controlli amministrativi e in loco previsti sulle domande di pagamento ed i controlli post-pagamento sugli impegni assunti e i vincoli prescritti dalla Misura, anche eventualmente mediante delega di funzioni.

Tutti i controlli in fase di concessione, pagamento e post pagamento saranno effettuati secondo la disciplina di cui al titolo IV del Reg. (UE) n. 809/2014, nonché di ogni altra normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia e delle disposizioni di AGREA.

11. Inadempimenti e sanzioni, revoca del contributo

Nel caso in cui dai controlli sulle domande di pagamento e nei controlli ex post, emergessero irregolarità che comportino una riduzione del sostegno, questa sarà quantificata:

- per quanto riguarda le spese ritenute non ammissibili, in base all’art. 63 del reg. (UE) n. 809/2014;

- per quanto riguarda altre eventuali tipologie di inadempimenti non direttamente connessi all’ammissibilità della spesa, e per le difformità riscontrate in fase di attuazione e nel periodo di vigenza degli impegni assunti all’atto di presentazione della domanda, si applica quanto previsto dalla D.G. 1042/2016 - allegato 6) “Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze di beneficiari di pagamenti della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020” - paragrafo 5.2 “Sottomisure 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6 – domande di sostegno e di pagamento per interventi selvicolturali “ riguardanti la totalità degli inadempimenti afferenti a pagamenti di cui all’articolo 21 del Regolamento (UE) 1305/2013.

(23)

In fase di controllo delle domande di pagamento, in particolare, fatti salvi i casi di inadempimento per i quali è possibile riconoscere la sussistenza di “forza maggiore o circostanze eccezionali” e di possibili errori palesi non rilevanti ai fini del procedimento, il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna provvederà come segue, in relazione ai diversi casi di seguito specificati:

a) rinuncia da parte del Beneficiario all’esecuzione dei lavori previsti dal progetto, anche a causa di altri impedimenti di diversa natura (non forza maggiore) che non consentano la realizzazione delle opere o degli interventi: Il beneficiario dovrà comunque presentare una domanda di pagamento a saldo, che sarà sottoposta ad un controllo volto a verificare, oltre a quanto ordinariamente previsto, anche la condizione che la parte di lavori realizzati abbia raggiunto un livello sufficiente di funzionalità agli obiettivi dell’intervento. In tal caso si provvederà alla liquidazione del contributo per le parti di intervento già realizzate, per le spese sostenute e ammissibili. Diversamente si procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate in eccesso;

b) mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici: si procederà all’applicazione di riduzioni ed esclusioni in misura proporzionale al tipo e alla gravità dell'irregolarità riscontrata, secondo criteri che saranno fissati con successivo atto;

c) realizzazione di interventi/opere/attività/spese difformi da quelle ammesse a finanziamento: si procederà alla valutazione delle spese non ammissibili in relazione alle parti ritenute difformi e al calcolo degli importi ammissibili applicando le regole di calcolo definite all’articolo 63 del Reg (UE) n. 809/2016;

d) mancata osservanza dei termini di ultimazione dei lavori e di presentazione della domanda di pagamento a saldo: salvo concessione di proroghe, fino ad un ritardo massimo di 45 giorni di calendario, si applicherà una riduzione di 100,00 euro per ciascun giorno di ritardo. Decorsi i giorni di calendario di ritardo massimo ammissibile, i lavori e le relative spese non saranno più rendicontabili e le domande di pagamento non più ricevibili.

Si procederà inoltre alla revoca della concessione del contributo nei seguenti casi:

- mancata osservanza delle eventuali prescrizioni emanate dalla Regione o da altri Enti coinvolti nel rilascio di nulla-osta/prescrizioni;

- mancato rispetto dei vincoli di destinazione d’uso;

- quando il beneficiario ostacoli il regolare svolgimento dei controlli;

- quando il beneficiario fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l’Amministrazione in grave errore;

- in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

La revoca del contributo comporta l’obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l’esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell'art.18, comma 3, L.R. 15/1997.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

12. Vincoli

I beni acquistati e le opere realizzate nell’ambito dei progetti ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione pari a 10 anni per i beni immobili (strutture, opere di sistemazione idraulico- forestali) e 5 anni per ogni altro bene. Tale periodo decorre dalla data di sottoscrizione del Piano di coltura e conservazione o, dove non previsto, dalla data di presentazione della domanda di pagamento

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