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e ii., per la stipula di un accordo quadro relativo all’approvvigionamento di componenti per la costruzione di protesi ed ortesi per gli assistiti dell’Istituto

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NUMERO DATA

DETERMINAZIONE 728 29/10/2018

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm. e ii., per la stipula di un accordo quadro relativo all’approvvigionamento di componenti per la costruzione di protesi ed ortesi per gli assistiti dell’Istituto.

il Direttore centrale

• VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e ss. mm. e ii.;

• VISTA la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018;

• VISTA la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2018;

• VISTA la determinazione presidenziale n. 216 del 3 maggio 2018 “Piano della Performance 2018/2020”, e ravvisata la necessità di procedere all’assegnazione delle risorse finanziarie in coerenza con l’attribuzione degli obiettivi per l’esercizio 2018;

• VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 28 del 3 maggio 2018, con la quale sono state attribuite alla Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione le risorse finanziarie per l’esercizio 2018;

• VISTA la relazione dell’Ufficio approvvigionamenti e riscontro contabile del 29 ottobre 2018, che forma parte integrante della presente;

• CONSIDERATO che il Direttore tecnico dell’Area produzione ha rappresentato che nei prossimi due anni sarà prevedibilmente necessario garantire la disponibilità di taluni componenti per la costruzione di protesi ed ortesi, con caratteristiche tecniche che li connotano di infungibilità, in conformità con le soluzioni tecniche individuate per garantire agli utenti la più appropriata assistenza;

• CONSIDERATO che, sulla base dei documenti autorizzativi pervenuti dalle Unità Territoriali, l’Area tecnica produzione ha individuato i componenti maggiormente richiesti e sono di conseguenza stati predisposti elenchi di beni omogenei dal punto di vista merceologico e di utilizzo al fine della fornitura diretta agli assistiti;

• CONSIDERATO che l’infungibilità tecnica è motivata dal fatto che la prescrizione o la richiesta personale, funzionale al presidio ortopedico da fornire all’assistito, si

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riferisce, per la fattispecie, a componenti per la costruzione di protesi ed ortesi prescrivibili ed ordinabili eslcusivamente su scheda tecnica;

• CONSIDERATO che, per l’elenco allegato alla relazione del Direttore Tecnico è stato individuato distributore unico dei componenti in esso contenuti;

• RILEVATO che, per le motivazioni sopra esposte, ricorrono, quindi, i presupposti per l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara cui all’articolo 63, comma 2, lettera b) del d. lgs. n. 50/2016 – Correttivo d.lgs. n. 56/2017 al fine di stipulare con il fornitore individuato un accordo contrattuale che preveda condizioni più vantaggiose, anche in ordine ai tempi e alle modalità di consegna, rispetto a quelle che si realizzerebbero ove il ricorso al suddetto fornitore non fosse stato a priori strutturato in via negoziale;

• RITENUTO che tale accordo, da stipularsi ai sensi dell’articolo 54 del d. lgs. N.

50/2016 e ss. mm. e ii., debba avere durata biennale e, oltre alle suddette condizioni e ai tempi di consegna, dovrà prevedere un limite massimo di spesa entro cui il suddetto operatore è disponibile a fornire alle condizioni concordate i prodotti di cui al listino allegato all’accordo medesimo, senza alcun obbligo di minimo acquisto a carico dell’Istituto, che potrà anche non utilizzare l’accordo nell’arco della sua vigenza;

• TENUTO CONTO che, per le medesime ragioni di esclusiva nazionale da parte del fornitore, risulta necessario prevedere nel suddetto accordo la modalità di un eventuale inserimento di nuovi prodotti;

• RILEVATO che, non essendo presumibile stabilire per l’accordo contrattuale un importo definito, nemmeno in misura minimale, in quanto legato agli ordinativi che pervengono dalle UUTT, unicamente al fine di poter orientare la procedura di negoziazione con il fornitore proposto, sulla base dell’analisi dei fabbisogni degli ultimi due anni, si può prevedere che gli ordinativi ammonteranno a circa euro 1.000.000,00 per 24 mesi;

• CONSIDERATO che la necessità di tale accordo era stata correttamente prevista, ed inserita, nel corso del 2017, nell’ambito della programmazione degli acquisti per il biennio 2018/2019, con CUI 011654005892017333;

• VISTO l’articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 – Correttivo d.lgs. n. 56/2017 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, da modulare sull’importo posto a base di gara, per l’erogazione di incentivi ai dipendenti pubblici che svolgono funzioni tecniche relative alle attività di programmazione, affidamento, esecuzione e controllo dei contratti pubblici, subordinando l’erogazione stessa all’emanazione di un regolamento che disciplini la graduazione delle quote da accantonare al fondo e i criteri per la ripartizione e la corresponsione degli incentivi;

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• RITENUTO di dover impegnare, nelle more dell’adozione del predetto regolamento, in via cautelativa, la quota del 2 per cento dell’importo posto a base di gara, e cioè euro 20.000,00, ai fini dell’accantonamento per la costituzione provvisoria del citato fondo per gli incentivi, sulla voce di spesa U.1.03.01.021.007.12 (Altri beni e materiali per la produzione di protesi nel Centro Protesi e Filiali) del bilancio di previsione di competenza e di cassa per l’esercizio 2018, articolato secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in missioni e programmi definita in sede di previsione;

• VERIFICATO che le necessità di approvvigionamento sono riferite a partire dall’esercizio 2019;

• VERIFICATO che la quota relativa al 1° anno dell’accordo rientra, per la Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione, nelle richieste inoltrate per il budget dell’anno 2019;

• PRESO ATTO che è stato nominato Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, il dott.ssa Sermenghi Loretta;

• VERIFICATO che l’accantonamento, ammontante ad €. 20.000,00, è compatibile, per la Direzione Centrale Assitenza Protesica e Riabilitazione, per la voce contabile U.1.03.01.021.007.12 (Altri beni e materiali per la produzione di protesi nel Centro Protesi e Filiali), con il bilancio di previsione 2018;

DETERMINA

• di autorizzare l'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara cui all’articolo 63, comma 2, lettera b) del d.lgs.

n. 50/2016 e ss. mm. e ii. (esclusiva in senso tecnico), per l’approvvigionamento di componenti per la costruzione di protesi ed ortesi a beneficio degli assistiti dell’Istituto;

• di autorizzare la spesa complessiva massima stimata all’interno dell’accordo quadro, della durata contrattuale di due anni, per un importo pari a euro 1.000.000,00 Iva esclusa;

• di autorizzare la registrazione, in via cautelativa, dell’impegno di spesa di euro 20.000,00 quale incentivo per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs.

50/2016, pari al 2 per cento dell’importo posto a base dell’accordo quadro, nell’ambito del bilancio di previsione 2018, articolato secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato imputabile alla Missione 2. Tutela della Salute - Programma 3. Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da Strutture dell’Istituto, a valere sulla Voce: U.1.03.01.021.007.12 (Altri beni e materiali per la produzione di protesi nel Centro Protesi e Filiali), che rientra nel limite delle relative attribuzioni budgetarie richieste per l’anno 2018.

f.to Il Direttore Centrale dott. Carlo Biasco

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Ufficio approvvigionamenti e riscontro contabile

Al Direttore Centrale

Oggetto: esigenze approvvigionamenti Area Tecnica Produzione del Centro Protesi Inail e delle sue sedi decentrate (Filiale di Roma e Filiale di Lamezia Terme).

Con relazione del 19 ottobre 2018 (R.d.a. n. 149/2018), il Direttore Tecnico dell’Area Produzione, ha rappresentato che l’Area tecnica produzione, al fine di poter rispondere adeguatamente ai diversi fabbisogni terapeutici degli assistiti, ha la necessità di disporre di una vasta gamma di beni, attraverso idonei accordi contrattuali che disciplinino adeguati termini e modalità di consegna dei prodotti. L’Area tecnica produzione del Centro Protesi dispone di un proprio listino, quotidianamente aggiornato, comprendente circa 800 voci di dispositivi “non inclusi” della quasi totalità delle primarie aziende produttrici del settore. Ciò permette al Centro Protesi di soddisfare, senza difficoltà, le scelte condivise con il paziente, anzi probabilmente il Centro risulta essere l’unica Struttura in Italia a poter fornire questo servizio di elevata qualità.

Nella citata relazione tecnica si evidenzia che per l’Area Tecnica Produzione del Centro Protesi, e le sue Sedi decentrate (Filiali di Roma e Lamezia Terme), per le necessità di produzione e riparazione delle protesi ed ortesi, sarà necessario continuare a garantire la disponibilità di taluni dispositivi medici, soggetti a prescrizione medica specialistica. Per quanto riguarda i dispositivi medici registrati nella banca dati e nel repertorio ausili del Ministero della Salute, ma “non inclusi” nel Nomenclatore, l’individuazione dello specifico presidio ortopedico più appropriato ed adattabile alle condizioni di salute dell’assisitito scaturisce dalla prescrizione del medico specialista.

Il Centro Protesi applica ai suoi assistiti, tra gli altri, dispositivi del fornitore , che distribuisce, in esclusiva per l’intero territorio nazionale, componenti per la costruzione di protesi ed ortesi prescrivibili ed ordinabili esclusivamente su scheda tecnica.

In particolare, per l’elenco/listino dei beni allegato alla relazione del D.T., l’infungibilità tecnica è motivata dal fatto che i dispositivi medici devono, comunque, essere selezionati e, quindi, personalizzati in funzione dei seguenti parametri,

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indispensabili per soddisfare le esigenze del paziente: livello di attività funzionale da k2 a k4, peso corporeo, livello d’impatto, eventuale attività lavorativa specifica, contatto od immersione in acqua sia dolce che marina, utilizzo prevalente su terreni accidentati e/o su piani inclinati, evantuali patologie invalidanti all’arto controlaterale, esigenze cosmetiche.

Dalla suindicata relazione, risulta, pertanto, necessario garantire l’approvvigionamento:

a) Dei dispositivi medici (protesi e ortesi) che saranno proposti agli assistiti del Centro nel rispetto dei principi di appropriatezza della fornitura del dispositivo, di prescrizione medica e di scelta terapeutica;

b) Degli accessori necessari alla loro applicazione;

c) Dei materiali forniti da M.T.O. necessari per la costruzione delle predette protesi ed ortesi;

d) Dei servizi di estensione di garanzia legale e di “service” (riparazione o manutenzione programmata) necessari a garantire all’assistito la piena fruizione del presidio ortopedico ad elevata tecnologia.

Per l’acquisizione di questi stessi prodotti è stato individuato il fornitore , in quanto, nel corso del tempo, gli ordinativi che provengono dalle Sedi fanno ritenere più conveniente, per l’Istituto, definire un accordo che regoli a priori i vari aspetti contrattuali.

Vista la nota di trasmissione della R.d.A. del Direttore del Centro Protesi, alla luce di quanto sopra esposto emerge che per l’approvvigionamento dei predetti beni sussistono i presupposti per l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara cui all’articolo 63, comma 2, lettera b) del d. lgs. n.

50/2016 ss.mm.ii., al fine di stipulare con il fornitore individuato un accordo contrattuale che preveda condizioni più vantaggiose, anche in ordine ai tempi e alle modalità di consegna, rispetto a quelle che si realizzerebbero ove il ricorso al suddetto fornitore non fosse stato a priori strutturato in via negoziale.

Con tale accordo, che, conformemente a quanto indicato nella Programmazione degli acquisti, dovrà avere durata biennale, oltre alle suddette condizioni e ai tempi di

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consegna, si dovrà prevedere un limite massimo di spesa entro cui il suddetto operatore è disponibile a fornire i dispositivi medici alle condizioni concordate, senza alcun obbligo di minimo acquisto a carico dell’Istituto, che potrà anche non utilizzare l’accordo nell’arco della sua vigenza.

Inoltre, per le medesime ragioni di esclusiva nazionale da parte del fornitore, risulta necessario prevedere nel suddetto accordo la modalità di un eventuale inserimento di nuovi prodotti, qualora presentino le caratteristiche di infungibilità sopra descritte.

Non essendo presumibile, come detto, stabilire per l’accordo contrattuale un importo definito, nemmeno in misura minimale, in quanto legato agli ordinativi che pervengono dalle UUTT, unicamente al fine di poter orientare la procedura di negoziazione con il fornitore proposto, sulla base dell’analisi dei fabbisogni degli ultimi due anni, si può prevedere che gli ordinativi ammonteranno a circa euro 1.000.000,00 per 24 mesi.

Si rappresenta, infine, che la necessità di tale accordo era stata correttamente prevista nell’ambito della programmazione degli acquisti per il biennio 2018/2019, con il CUI 011654005892017333.

In relazione a quanto sopra rappresentato, si sottopone alla Sua attenzione per la nomina del RUP al fine di avviare la procedura di negoziazione ai sensi del citato art. 63 comma 2 lettera b) del vigente codice degli appalti, tesa alla stipula di un accordo quadro con unico fornitore, ai sensi dell’articolo 54 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a decorrere dall’anno 2019, si invia inolotre lo schema di determinazione a contrarre a Sua firma.

Vigorso, 29 ottobre 2018

Il Responsabile dell’Ufficio dott. Mauro Iammarrone

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