REGIONE LAZIO
DELIBERAZIONE N. DELPROPOSTA N. 16200 DEL 15/09/2017 GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA PROPONENTE
ASSESSORATO PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione Regionale: PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Area: GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(CHIESA FILIPPO) (CHIESA FILIPPO) (M. RIZZO) (M. MARAFINI)
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L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
POLITICHE DEL BILANCIO, PATRIMONIO E DEMANIO
(Sartore Alessandra) ___________________________
L'ASSESSORE
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ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 19/09/2017 prot. 593 ISTRUTTORIA:
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
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IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Modifiche al regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11 - Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, e successive modifiche (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione), recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi e la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo - in conformità all'articolo 17, comma 12, della Legge regionale 14 agosto 2017, n.9.
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Pagina 1 / 1 Pagina 1 / 4 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
Oggetto: Modifiche al regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11 - Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, e successive modifiche (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione), recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi e la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo - in conformità all’articolo 17, comma 12, della Legge regionale 14 agosto 2017, n.9.
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore alle Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTO l’art. 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e successive modificazioni (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione), pubblicata sul BURL dell'11 agosto 2016, n. 64. s.o.
n. 2;
VISTO il regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11 (Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n.12 e successive modificazioni “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”, recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo);
CONSIDERATO che l’articolo 17, comma 12, della Legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
“Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale”, pubblicata sul BURL del 16 agosto 2017, ha apportato delle modifiche al comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, tali da rendere necessario l’adeguamento dell’articolo 4 del sopra citato regolamento regionale 11 aprile 2017, n.11;
CONSIDERATO che l’Ufficio legislativo, con nota prot. n. 461527 del 15 settembre 2017, ha comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell’art. 65, comma 5 bis, del
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Regolamento regionale 10 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, il coordinamento formale e sostanziale del testo di proposta di modifica
dell’ articolo 4 del regolamento regionale 11 aprile 2017, n.11:
RITENUTO quindi opportuno provvedere alla modifica del regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11 - Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, e successive modifiche (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione), recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi e la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo - in conformità all’articolo 17, comma 12, della Legge regionale 14 agosto 2017, n.9;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati:
di approvare, il seguente regolamento regionale, recante “Modifiche del regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11 Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, e successive modifiche (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione), recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi e la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo” in conformità all’art. 17, comma 12, della Legge regionale 14 agosto 2017, n.9.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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Modifiche al regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11 Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, e successive modifiche (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione), recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi e la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo.
Articolo 1
Il comma 7 dell’articolo 4 del reg. reg. n. 11/2017 è sostituito dal seguente:
“7. Ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lett. a), della l.r. n. 12/2016 e dell’articolo 17, comma 3, lettera c), della l.r. 29/2003, così come modificata dall’articolo 17, comma 12, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, il canone di affitto previsto dai contratti di cui ai commi 5 e 6 è pari allo 0,30 per cento dei valori agricoli medi di riferimento ed è adeguato annualmente in base agli indici dell’Istituto nazionale di statistica relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con riferimento all’anno precedente.”.
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