• Non ci sono risultati.

COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 101 del 06/06/2017

OGGETTO: ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI RICORSO AL TAR TOSCANA (NS PROT. N. 8255 DEL 14/04/2017 ) COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SIENA CONTRO COMUNE DI SAN GIMIGNANO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE.

L’anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di giugno alle ore 16:00 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

BASSI GIACOMO

GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA

TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO

Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore

Presente Presente Presente Presente Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

(2)

Oggetto: ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI RICORSO AL TAR TOSCANA (NS PROT. N. 8255 DEL 14/04/2017 ) COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SIENA CONTRO COMUNE DI SAN GIMIGNANO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che si rende necessario costituirsi in giudizio ed affidare un incarico legale per la difesa e domiciliazione in seguito al ricorso presentato al TAR della Toscana dal Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Siena, per l'annullamento della delibera della Giunta comunale di San Gimignano n.19 del 6 febbraio 2017, pubblicata sull'albo pretorio del detto comune in data 15 febbraio 2017, denominata "Approvazione Accordo per la gestione del Decreto Ministeriale di vincolo di tutela 13 febbraio 1928 ai sensi della L. 364/1909 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto ed Arezzo e Comune San Gimignano", nella parte in cui attribuisce una riserva professionale esclusiva agli architetti, per ogni intervento sugli immobili soggetti al prefato vincolo, nonché a quelli previsti dalla L. 1089/39 del D.Lgs 490/1999 e del D.lgs 42/2004, di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, tra cui in particolare:-

- l'"Accordo per la gestione del decreto ministeriale di vincolo di tutela 13 febbraio 1928 ai sensi della L. 364/1909 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali Soprintendenza archeologica , belle arti e paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto ed Arezzo e comune San Gimignano", stipulato tra i medesimi, in data sconosciuta , sul quale si fonda la delibera comunale impugnata che lo richiama integralmente;

- il provvedimento del Soprintendente di Siena , di estremi sconosciuti la cui esistenza è desumibile dalla deliberazione della Giunta n. 19/2007 del comune di San Gimignano e del richiamato "Accordo " come sopra impugnati;

Ritenuto che l’Amministrazione Comunale debba procedere alla costituzione in giudizio per resistere nella causa intentata dalla suddetta ricorrente dinanzi al TAR della Toscana autorizzando il Sindaco pro tempore Sig. Giacomo Bassi, a compiere tutto quanto occorra per quanto detto;

Ravvisata la necessità di nominare un Legale che rappresenti che tuteli il Comune di San Gimignano nel ricorso in questione;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, del responsabile del Settore Servizi per il Territorio e del Responsabile dei Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

con voti unanimi legalmente resi;

DELIBERA

1. di costituirsi in giudizio quale parte resistente per ricorso presentato al TAR della Toscana Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Siena, per l'annullamento della delibera della Giunta comunale di San Gimignano n.19 del 6 febbraio 2017, pubblicata sull'albo pretorio del detto comune in data 15 febbraio 2017, denominata "Approvazione Accordo per la gestione del Decreto Ministeriale di vincolo di tutela 13 febbraio 1928 ai sensi della L. 364/1909 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto ed Arezzo e Comune San Gimignano", nella parte in cui attribuisce una riserva professionale esclusiva agli architetti, per ogni

(3)

intervento sugli immobili soggetti al prefato vincolo, nonché a quelli previsti dalla L.

1089/39 del D.Lgs 490/1999 e del D.lgs 42/2004, di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, tra cui in particolare:

- l'"Accordo per la gestione del decreto ministeriale di vincolo di tutela 13 febbraio 1928 ai sensi della L. 364/1909 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali Soprintendenza archeologica , belle arti e paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto ed Arezzo e comune San Gimignano", stipulato tra i medesimi, in data sconosciuta , sul quale si fonda la delibera comunale impugnata che lo richiama integralmente;

- il provvedimento del Soprintendente di Siena , di estremi sconosciuti la cui esistenza è desumibile dalla deliberazione della Giunta n. 19/2007 del comune di San Gimignano e del richiamato "Accordo " come sopra impugnati;

2. di demandare a successivo atto del Dirigente del Settore Servizi per il Territorio e LL.PP. l'individuazione del legale cui conferire l'incarico di rappresentare e difendere in giudizio gli interessi dell'Ente;

3. di autorizzare il Responsabile del Settore Servizi per il Territorio ad adottare tutti gli atti di spesa conseguenti al conferimento del presente incarico;

4. di dichiarare con separata ed espressa votazione resa parimenti all’unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, co.4, del D. Lgs.

18.08.2000 n.267, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco BASSI GIACOMO

IL Segretario COPPOLA ELEONORA

Riferimenti

Documenti correlati

1) di autorizzare il Sindaco alla costituzione in giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo-Regionale per la Lombardia per il ricorso presentato

1) di autorizzare il Sindaco alla costituzione in giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo-Regionale per la Lombardia per il ricorso presentato

Visto il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 25.07.2007 da Regione Toscana, Provincia di Siena, Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della

762/2019 ad oggetto: RICORSO AL TAR TOSCANA PRESENTATO DALLA SIG.RA DORIANA BUONOCORE, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto

1) di costituirsi in giudizio al fine di far valere e tutelare gli interessi dell'Ente nel ricorso promosso innanzi al Consiglio di Stato dalla Sig.ra Loretta

1) di costituirsi in giudizio al fine di far valere e tutelare gli interessi dell'Ente nel ricorso promosso innanzi al Consiglio di Stato dalla Sig.ra Loretta

926/2017 ad oggetto: RICORSO AL TAR TOSCANA PRESENTATO DAI SIG.RI ANDREA SIMONI E GUIDO SIMONI, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del

1) di costituirsi in appello avverso la sentenza del TAR Toscana N. al fine di far valere e tutelare gli interessi dell'Ente nel ricorso promosso innanzi al Tribunale