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Disciplinare di gara e condizioni particolari di contratto periodo 01/01/ /12/2021. Art. 1 Disciplinare di gara

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Disciplinare di gara e condizioni particolari di contratto periodo 01/01/2020-31/12/2021

Art. 1 – Disciplinare di gara

1. La data di decorrenza del servizio presso gli Uffici e Saloni di rappresentanza della sede centrale della Prefettura – UtG di Chieti, Corso Marrucino n. 97, e della sede degli Uffici distaccati, Corso Marrucino n. 17, è il 1° gennaio 2020.

2. Attesa l’urgenza di provvedere, l'offerta, firmata digitalmente, dovrà essere presentata entro il termine stabilito nella RdO e dovrà essere riferita al periodo contrattuale dal 01/01/2020 al 31/12/2021, per il totale di metri quadri indicato nell’allegato B, tenendo conto delle frequenze indicate nell’allegato A, del DUVRI (allegato C) ed in conformità a quanto stabilito nel pa tto d’integrità (allegato F).

3. Viene prevista l’opzione di proroga del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016.

4. L’Amministrazione potrà richiedere, in qualunque momento, l’estensione del servizio a nuovi siti o locali, oppure prestazioni integrative od occasionali fino alla concorrenza del quinto del prezzo dell’appalto (art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440). Gli ordinativi relativi dovranno essere gestiti dall’Amministrazione mediante il mercato Elettronico ed il fornitore sarà obbligato ad eseguirli senza eccezione alcuna. Il costo di ogni prestazione aggiuntiva od in diminuzione sarà proporzionale a quanto dichiarato dal fornitore nella risposta alla richiesta di Offerta.

5. Il prezzo posto a base della gara, riferito al periodo 01/01/2020-31/12/2021, è pari ad € 39.530,00 (trentanovemilacinquecentotrenta/00) , IVA esclusa.

Il predetto importo si intende comprensivo del valore degli oneri relativi alla sicurezza sul lavoro. Il criterio di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso rispetto al prezzo posto a base della gara, pari ad 39.530,00 (trentanovemilacinquecentotrenta/00), IVA esclusa.

6. II servizio dovrà essere eseguito dalle ore 08:00 alle ore 20:00, articolato su turni antimeridiani e pomeridiani in relazione alla tipologia del servizio da espletare e da concordare con il referente dell’Amministrazione.

7. I Fornitori, nella risposta alla presente Richiesta di Offerta, devono allegare direttamente nella loro Proposta sul Mercato Elettronico:

a) il patto di integrità (allegato F) firmato digitalmente;

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b) un’autocertificazione inerente la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL, contenente tutti gli elementi che consentano la successiva richiesta d’Ufficio del D.U.R.C. (Allegato D);

c) la documentazione inerente al deposito cauzionale provvisorio di cui al successivo art. 17, richiesta a pena di esclusione dalla gara;

d) una idonea dichiarazione firmata digitalmente (Allegato E), contenente le seguenti informazioni :

1) il numero degli addetti che intendono impiegare nell'esecuzione del servizio;

2) il livello retributivo contrattuale della manodopera impiegata e gli estremi identificativi del CCNL a cui si riferisce;

3) il relativo costo orario, con l’indicazione precisa della tabella pubblicata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla quale fa riferimento;

4) il monte orario mensile complessivo degli addetti che intendono impiegare;

5) i relativi riferimenti normativi (in caso di fruizione di particolari agevolazioni contributive e/o fiscali);

6) la tipologia dei macchinari e/o delle attrezzature e la marca dei prodotti di consumo che si intendono impiegare nell'esecuzione del servizio;

7) i costi relativi alla sicurezza sul lavoro, così come previsto dal D. Lgs.

81/2008 e ss.mm.ii..

8. Viene prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6, del predetto articolo. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

9. Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art.97, comma 2, del codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.

10. Qualora non fosse possibile perfezionare l’aggiudicazione in tempo utile per consentire di iniziare il servizio dalla prevista data del 01/01/2020, lo stesso verrà affidato a decorrere dalla data successiva e terminerà comunque il 31/12/2021. In tale caso l’importo spettante verrà rapportato ai mesi di effettivo svolgimento del servizio.

11. In caso di parità di offerte si procederà al sorteggio.

12. L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle norme in materia di trattamento economico ed agli obblighi di riassunzione previsti dai contratti collettivi di settore, che vincolano le imprese anche nel caso non siano aderenti alle associazioni stipulanti. Ai

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sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 25.317.60 (l’importo è stato stimato sulla base dei dati riportati nelle tabelle pubblicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con riferimento ai servizi di pulizia per il sud e isole).

13. E' consigliata la visita di sopralluogo da parte del concorrente o da un rappresentante tecnico delegato nelle forme di legge dal concorrente; questi, munito di un documento di riconoscimento valido, deve concordare nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 con il Dott. Maurizio Formichetti la data e l’ora della visita di sopralluogo al seguente numero di tel.

0871342512 o all’indirizzo e-mail maurizio.formichetti@interno.it . Art. 2- Disciplina applicabile

1. I rapporti tra le parti relativi al contratto di cui trattasi sono regolati:

- dalla proposta del Fornitore e dalla relativa accettazione del Punto Ordinante, dalle presenti Condizioni di contratto;

- dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

2. Il Punto Ordinante, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106, comma 1, del D. Lgs.

50/2016 e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. E’ prevista la proroga del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 3 – Obbligazioni del Fornitore contraente

1. Sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale pattuito, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto.

3. Il Fornitore contraente si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore cui i servizi appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. Il Fornitore contraente si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le

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norme internazionali EN- ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire al Punto Ordinante, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità dei servizi offerti al presente Contratto; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa e/o compensi a tale titolo nei confronti del Punto Ordinante. Il Fornitore contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinante da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle predette prescrizioni, incluse, tra l’altro, quelle derivanti da infortuni e dai danni arrecati al Punto Ordinante o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

4. Il Fornitore contraente si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l’abilitazione al Mercato Elettronico al momento della conclusione del Contratto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso.

5. Le attività contrattuali dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno essere comunque concordati con il Punto Ordinante. Il Fornitore contraente prende atto che nel corso dell’esecuzione delle attività contrattuali gli uffici del Punto Ordinante continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. Il Fornitore contraente si impegna, pertanto, ad eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze del Punto Ordinante senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all’attività lavorativa in corso, rinunziando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Punto Ordinante.

6. Il Fornitore deve altresì provvedere a sua cura e spese, e senza diritto a compenso alcuno, al montaggio, all’impiego e smontaggio di ponteggi, elevatori, sia fissi che mobili, eventualmente necessari per determinati interventi. Di tali oneri e obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel testo del presente documento, il Fornitore contraente deve tenere debito conto nello stabilire il prezzo delle attività.

7. Il Fornitore contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese.

In particolare il Fornitore contraente si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

8. Il Fornitore contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non

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inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il Fornitore contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti nazionali di lavoro di cui ai periodi precedenti vincolano il Fornitore contraente anche nel caso questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

9. Nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore contraente si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto. Il Fornitore contraente si obbliga a consentire al Punto Ordinante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore contraente si impegna a liberare il Punto Ordinante ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto. Il Fornitore contraente si impegna ad utilizzare, per le attività dell’appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate.

10. Il Fornitore contraente si impegna a eseguire la prestazione dei servizi e ad erogare i servizi connessi oggetto del Contratto presso i luoghi ed i locali indicati dal Punto Ordinante. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte del Punto Ordinante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

11. Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate dovranno essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti. Il Fornitore contraente dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate, non comportino alterazioni o danni al patrimonio del Punto Ordinante.

12. Il Fornitore contraente dovrà garantire per il personale addetto il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro. Il Fornitore contraente dovrà garantire l’impiego di personale specializzato e dovrà assicurare lo svolgimento del servizio negli orari prestabiliti. Variazioni dell’orario di servizio non sono ammesse se non preventivamente concordate. Il Fornitore contraente dovrà garantire che il personale impiegato indossi idonea e decorosa divisa da lavoro, facilmente riconoscibile e mantenga sempre un contegno irreprensibile, inoltre è obbligato a dotare lo stesso personale di targhetta di riconoscimento per la libera circolazione negli ambienti di lavoro interessati al servizio.

Il Fornitore contraente è obbligato, nell’esecuzione dei servizi, ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti.

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13. Il Fornitore contraente si obbliga altresì, nell’esecuzione delle prestazioni, a non procedere a sversamenti nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici, residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l’ambiente e a non procedere, a qualsiasi titolo, all’accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, etc.

lungo le vie di circolazione e di esodo, vani antiscale, in prossimità delle porte di emergenza oltre che in quei luoghi accessibili al pubblico.

14. Tutti i materiali e gli attrezzi di pulizia (scope, lucidatrici, aspirapolvere, aspiraliquidi, monospazzole, scale, stracci, detersivi, lucidanti, disinfettanti e quanto altro occorra per il perfetto espletamento del servizio) sono a totale carico del Fornitore, il quale si impegna ad usare attrezzi e materiali di buona qualità. I materiali devono essere idonei ed adeguati agli interventi da effettuare in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant’altro presente negli ambienti. Le apparecchiature elettroniche, meccaniche ed informatiche (P.C., terminali, stampanti, calcolatrici, fotocopiatrici, apparecchiature grafiche, ecc.) devono essere pulite con prodotti idonei.

Le apparecchiature tecniche impiegate non dovranno essere rumorose né sproporzionate ai lavori per cui saranno destinate e devono essere dotate di tutti gli accessori per proteggere l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni. Nell’utilizzo delle apparecchiature elettriche dovranno essere osservate le norme antinfortunistiche in materia di sicurezza e tutela della salute e dell’ambiente. Tutte le macchine e tutti gli attrezzi utilizzati devono essere certificati e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell’UE. Il Fornitore è responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell’UE relativamente a

“etichettatura”, “biodegradabilità”, “dosaggi” “avvertenze di pericolosità” e “modalità d’uso”.

15. II Fornitore è tenuto, entro 3 (tre) giorni dall'avvio del servizio, a comunicare per iscritto le generalità delle persone che intende impiegare (che dovranno essere idonee a tutte le esigenze del servizio per il quale sono destinate), le rispettive qualifiche e la documentazione attestante l'avvenuta assunzione secondo le norme vigenti. Uguale comunicazione sarà eseguita nel caso di variazioni del personale impiegato entro 10 (dieci) giorni da ciascuna variazione. II Fornitore deve designare un Referente responsabile del servizio, avente idonei requisiti professionali ed adeguata esperienza lavorativa relativa al servizio in oggetto; il nominativo deve essere comunicato all'Amministrazione, entro 3 (tre) giorni dall'avvio del servizio, con indicazione, inoltre, di un sostituto per i periodi di assenza del primo. Detto Referente responsabile avrà il compito di controllare il personale impiegato nell'esecuzione del servizio, intervenendo, decidendo e rispondendo per tutte le contestazioni e le inadempienze riscontrate e segnalate dall'Amministrazione nell'esecuzione del servizio;

dovrà essere, inoltre, dotato di telefono cellulare assegnato dal fornitore.

16. II Fornitore deve provvedere a tutte quelle altre prestazioni, ancorché non specificate, che fossero necessarie affinché il servizio di pulizia risulti effettuato a perfetta regola d'arte.

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17. II Fornitore contraente è tenuto, inoltre, all'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) ridurre al minimo indispensabile il consumo di acqua e di energia elettrica necessaria per l'espletamento del servizio;

b) spegnere appena possibile le luci dei locali in assenza di personale e, comunque, tutte le luci al termine dell'orario di pulizia;

c) chiudere tutti i rubinetti dell'acqua appena possibile e, comunque, al termine dell'orario di pulizia;

d) chiudere appena possibile tutte le porte esterne, le finestre dei locali e, comunque, al termine dell'orario di pulizia;

e) notificare tempestivamente all'Ufficio preposto, competente dell'Amministrazione, eventuali problemi o impedimenti connessi con lo svolgimento del servizio di pulizia.

Art. 4 – Attivazione dei servizi

Per l’esecuzione dei servizi oggetto del contratto, il Fornitore contraente si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi e, comunque, a svolgere le attività stabilite nell’allegato A, nei termini stabiliti dal Contratto, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 8. All’atto dell’attivazione dei servizi, Il Fornitore contraente, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei servizi, dovrà redigere un verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con il Punto Ordinante, nel quale dovrà essere dato atto della data dell’attivazione, i dati relativi al Fornitore contraente (compreso Codice Fiscale – Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinante (Soggetto Aggiudicatore di appartenenza), la data e il numero progressivo della RdO. Il verbale di attivazione dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 5 – verifica di conformità

Al momento della prestazione dei servizi, e comunque entro 20 (venti) giorni dall’ultimazione della prestazione, sarà effettuata la verifica di conformità dei servizi resi, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016, allo scopo di verificare l’efficacia del servizio in termini di qualità resa e di accertare, nel contempo, la regolarità e la puntualità garantita nell’esecuzione delle prestazioni. L’esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore contraente da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell’esecuzione del servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all’atto dei controlli sopracitati.

Art. 6 - corrispettivo

1. Il corrispettivo sarà quello risultante dall’Offerta del Fornitore in risposta alla richiesta del Punto Ordinante. Il corrispettivo comprende:

a) l’eventuale garanzia prestata dal Fornitore e/o da terzi da questi incaricati;

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b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;

c) tutti i servizi connessi e in generale tutto quanto previsto nelle presenti Condizioni di contratto.

2. Il corrispettivo è da intendersi I.V.A. esclusa e comprende tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo al Contratto. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.

3. Il corrispettivo del servizio viene determinato a proprio rischio dal Fornitore in base a calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo offerto nella RdO.

Art. 7 – Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture elettroniche, che dovranno essere emesse in un unico esemplare con cadenza mensile posticipata saranno riferite al servizio prestato presso gli Uffici e Saloni di Rappresentanza della sede centrale e gli Uffici della sede distaccata, dovranno essere trasmesse a questa Prefettura tramite il “Sistema di Interscambio”; al riguardo si precisa che il codice univoco ufficio è YR6WWX. Al fine di consentire alla Prefettura – U.T.G.

di Chieti di procedere all’acquisizione dai competenti Uffici dei documenti concernenti gli accertamenti di conformità dei servizi al contratto nonché la regolarità del D.U.R.C., le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la direttiva 2000/35/CE, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n.

192, di recepimento della direttiva 2011/7/UE, la Prefettura – U.T.G. di Chieti provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento, da parte della medesima Prefettura – U.T.G., della fattura elettronica, che comunque sarà emessa solo dopo la ricezione della prestazione da parte degli Enti fruitori finali. A tale riguardo farà fede la data di ricezione della fattura presso la Prefettura – U.T.G. di Chieti. In ogni caso, qualora si verifichino le condizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 4 del suindicato decreto legislativo n. 231/2002, il predetto termine decorrerà dalla data di prestazione dei servizi ovvero dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità dei servizi alle previsioni contrattuali.

2. Nel caso di ottenimento da parte dell’Amministrazione Contraente del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione quanto

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disposto dall’art. 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 – Forme di inadempimento e penali

1. Il Fornitore è formalmente inadempiente quando ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio e/o non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente, secondo quanto previsto nell’allegato A. L'omissione, anche parziale, del servizio comporta l'applicazione di penalità. La rilevazione di almeno tre omissioni nel corso del contratto fa sorgere nell'Amministrazione il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso. L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti comporta parimenti l'applicazione delle penalità. La contestazione di irregolarità per almeno tre mesi nello stesso anno solare fa sorgere nell'Amministrazione il diritto di dichiarare risolto il contratto. Il Fornitore contraente è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

a) Ciascuna contestazione di avvenuta omissione del servizio comporta una penalità di importo compreso tra lo 0,1 per cento ed il 15 per cento del canone mensile pattuito, al netto di IVA, da determinare in relazione alla gravità delle conseguenze dell'omissione stessa ed alla reiterazione delle mancanze.

b) L'eventuale risoluzione del contratto comporta l'affidamento del servizio in danno del Fornitore contraente fino al termine di naturale scadenza dell'obbligazione.

L'omissione del servizio comporta anche il mancato pagamento del compenso pattuito.

c) Qualora l’omissione non interessi l'intero servizio ma si limiti ad uno o più dei locali e/o superfici oggetto del contratto, l'Amministrazione trattiene una somma di entità corrispondente al costo contrattuale del servizio stesso.

d) L'importo delle penalità è stabilito dall’Amministrazione con provvedimento da comunicare al Fornitore contraente ed è addebitato sui crediti del Fornitore contraente dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli eventualmente dipendenti da altri contratti che il Fornitore contraente ha stipulato con l'Amministrazione. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione.

e) Le penalità sono notificate al Fornitore contraente in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

2. Resta inteso che l’importo della penale non potrà superare il limite del 10%

dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto, il Punto Ordinante potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore contraente dal Punto Ordinante per iscritto. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinante nel termine massimo di cinque giorni dalla stessa

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contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

4. Il Punto Ordinante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore contraente medesimo. La richiesta e/o il pagamento delle predette penali non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

Art. 9 - Responsabilità

Il Fornitore contraente si impegna a manlevare e a tenere indenne il Punto Ordinante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Punto Ordinante per danni derivanti dai vizi dei servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

Art. 10 – Clausola risolutiva espressa

1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, il Punto Ordinante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art.

1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore contraente per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore contraente per l’abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;

b) condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore contraente, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;

c) difformità delle caratteristiche dei servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;

d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto;

e) violazione del divieto di interruzione della fornitura;

f) violazione del dovere di riservatezza di cui all’art. 13, comma 3, delle presenti Condizioni di Contratto;

g) azioni giudiziarie contro il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Punto Ordinante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;

h) nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza bonifico bancario o postale ovvero

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degli altri documenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii., del Decreto Legge 12/11/2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n.

del 07/07/2011;

i) la contestazione di irregolarità per almeno tre mesi nello stesso anno solare e/o l’applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’art. 8, punto 2, delle presenti Condizioni di Contratto;

j) mancato rispetto del termine di attivazione dei servizi che si protragga oltre venti giorni rispetto a quanto indicato nella RdO;

k) in caso di intervenuta successiva disponibilità delle convenzioni quadro stipulate dalla Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi a favore del Punto Ordinante.

Art. 11 - Recesso

1. Il Punto Ordinante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente, nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del Fornitore contraenti, anche se non gravi.

2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore contraente un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore contraente;

b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Punto Ordinante, che abbiano incidenza sull’esecuzione del Contratto;

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c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

3. Tra le ipotesi di recesso per giusta causa rientrano anche i casi di trasferimento, soppressione di uffici, riduzione o aumento di locali; al ricorrere di uno o più di tali accadimenti, l'Amministrazione ha facoltà di recedere in tutto o in parte dal contratto dandone comunicazione al Fornitore a mezzo pec o raccomandata A.R.

Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Fornitore contraente il recesso, totale o parziale, produce i propri effetti.

L’Amministrazione in ogni caso si riserva la facoltà, per sopravvenute esigenze, di sopprimere o ridurre singoli servizi non più necessari, oppure di eliminare del tutto le prestazioni per gli stessi locali o stabili.

4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per il Punto Ordinante.

5. In caso di recesso si applica quanto previsto all’art. 109 del D. Lgs. n.

50/2016.

6. Il Punto Ordinante potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore contraente per iscritto, purché tenga indenne il Fornitore contraente delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

7. Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore contraente sarà tenuto a prestar la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei servizi oggetto del contratto.

Art. 12 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, il Punto Ordinante, fermo restando il diritto al risarcimento dl danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore contraente nei confronti del Soggetto Aggiudicatore nel rispetto dell’art. 115, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 13 – Riservatezza

1. Il Fornitore contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione di dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun

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modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

2. Il Fornitore contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Punto Ordinante ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinante.

Art. 14 – Privacy dei dati pubblici

Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 196/2003. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e che corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii., il Fornitore contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della legge 13/08/2010, n, 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii.

2. Il Fornitore contraente sarà tenuto a comunicare al Punto Ordinante, entro e non oltre sette giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al conto bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità ed il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto corrente del Fornitore contraente dedicato. Il Fornitore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni dalla variazione, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fisc ale delle persone delegate ad operare su detto conto.

Art. 16 - Subappalto

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1. Nel caso in cui il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto di seguito indicati.

2. Il Fornitore contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare al Punto Ordinante, al soggetto Aggiudicatore e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività;

3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. Il Fornitore contraente si impegna a depositare presso il Punto ordinante, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto il Fornitore contraente deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti della vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore contraente, il quale rimane l’unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

6. Il Fornitore contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinante e il Soggetto Aggiudicatore contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. Il Fornitore contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell’impresa subappaltatrice;

in tal caso il Fornitore contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

8. Il Fornitore contraente si obbliga, nell’ambito dell’attività di verifica di cui all’art. 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore contraente non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Punto Ordinante o il Soggetto Aggiudicatore contraente potranno sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso Fornitore.

9. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente agli obblighi di cui ai precedenti comma, il Punto Ordinante o il Soggetto Aggiudicatore contraente potranno risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

11. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Punto Ordinante annullerà l’autorizzazione al subappalto.

12. Resta fermo che il Punto Ordinante procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite al ricorrere delle ipotesi di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n.

50/2016.

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Art. 17 – Deposito cauzionale provvisorio

A pena di esclusione dalla gara, il Concorrente dovrà presentare, ex art. 93 del D. Lgs. 50/2016, un deposito cauzionale provvisorio di € 790,60 (settecentonovanta/60) pari al 2 % (due per cento) dell’importo posto a base della gara. Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari finanziari dovranno prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., la sua operatività nel termine di 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tutte le fidejussioni o le polizze assicurative devono essere accompagnate da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. La garanzia deve inoltre prevedere espressamente la seguente dichiarazione del fidejussore: "La garanzia ha una validità di 180 giorni in quanto lo svincolo potrà aversi soltanto dopo la sottoscrizione da parte del soggetto assicurato del contratto”.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

a tal riguardo si evidenzia che deve essere prodotta la relativa documentazione giustificativa in originale ovvero in copia autentica ai sensi del DPR n. 445/2000. Per i concorrenti costituiti da imprese riunite o consorziate o da riunirsi o da consorziarsi, il requisito di cui al comma 7 del citato art. 93 deve essere posseduto da tutte le imprese.

Art. 18 – Deposito cauzionale definitivo

Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il Fornitore, prima della stipulazione del contratto, dovrà presentare un deposito cauzionale definitivo nella misura del 10%

dell’importo dell’appalto maggiorato dell’IVA, mediante fideiussione bancaria o con polizza assicurativa rilasciata da Società di Assicurazione legalmente autorizzata, intestata all’Amministrazione. La suddetta fideiussione bancaria o assicurativa dovrà contenere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c, e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Tutte le fidejussioni o le polizze assicurative devono essere accompagnate da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato previa esclusione dalla gara. La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivato dall’inadempimento delle obbligazioni stesse. La restituzione della cauzione

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definitiva avverrà dopo la scadenza del contratto, soltanto quando il fornitore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti. In assenza dei requisiti di esaurimento degli obblighi contrattuali la cauzione definitiva sarà trattenuta dal Committente fino all’adempimento delle condizioni suddette.

Art. 19 – Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene

L’impresa è tenuta al rispetto delle condizioni di esecuzione previste dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del mare del 24 maggio 2012, come aggiornato dal successivo decreto del 10 aprile 2013, con particolare riguardo al

“divieto di uso di determinati prodotti, anche ausiliari e di attrezzature di lavoro”, “alla formazione del personale”, alla “gestione dei rifiuti” nonché alla “reportistica sul piano di razionalizzazione dei consumi dei prodotti”.

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