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Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione Coordinamento Nazionale Ministero Interno

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Academic year: 2022

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Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione Coordinamento Nazionale

Ministero Interno

Piazza del Viminale 1 – 00184 Roma tel. 06/46525905 Sito web: www.uil-interno.it e-mail [email protected]

CIRCOLARE N. 109 30 APRILE 2020

DPCM 26.4.2020

Lunedì 27 Aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 26 Aprile 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale dal 4 al 17 maggio pv.

Detto DPCM fa seguito al precedente, approvato il 10 aprile 2020 con scadenza 03 maggio 2020, e contiene le disposizioni relative alla c.d. “Fase 2”, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.

Come Sindacato, abbiamo accompagnato questo periodo con la nostra continua disponibilità a concertare con il Governo e tutte le Parti sociali misure aventi al centro la priorità di tutelare la salute e la sicurezza di lavoratori e cittadini, e garantendo, al contempo, una ripresa produttiva utile e necessaria al Paese. L’aggiornamento del Protocollo del 14 marzo è stata per noi un risultato positivo. La Uil ha evidenziato che le richieste sindacali erano scaturite dal carattere “emergenziale” del provvedimento. Ecco perché sono state colte le indicazioni dell’Inail e del Comitato di esperti, così come proposte dal Governo, a tutela della salute di tutti i lavoratori. L’aver introdotto il testo, insieme agli altri Protocolli di settori specifici, all’interno di un dispositivo normativo, ci consente di avere certezza ed esigibilità delle regole che abbiamo concordato.

Sempre in merito al DPCM, la nostra Organizzazione ha avuto modo di avanzare proposte, tese anche a garantire un processo di normalizzazione sociale, di attenzione ai problemi delle famiglie in concomitanza con la ripresa delle attività produttive ed al contemporaneo mantenimento della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Le scuole sono, infatti, chiuse ormai da quasi due mesi e, per far fronte alle esigenze di cura dei figli, costretti a restare a casa, il Governo ha concesso solo 15 giorni di congedo parentale, retribuito al 50 per cento. Lo stesso accadrà per i prossimi 2 mesi. Questa scelta è inaccettabile, anche perché, spesso, sono le donne a doversi fare carico di un tale sacrificio, perdendo il 50 per cento del proprio stipendio o, addirittura, lasciando il proprio lavoro, quando hanno un contratto part- time o un reddito inferiore a quello del coniuge. È necessario che il Governo garantisca la

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copertura di un congedo parentale straordinario, la cui indennità deve essere pari almeno all’80 per cento della retribuzione. Infine, per tutte/i quelle/i lavoratrici/lavoratori di quei settori per i quali non è ancora possibile riavviare l’attività, tra cui quelli del commercio, del turismo, della cultura e dello spettacolo, chiediamo che siano predisposti i necessari strumenti di tutela del lavoro e del reddito e che si individuino le condizioni necessarie, nel prosieguo della fase 2, ad avviare la ripresa delle attività, ponendo in campo tutte le possibili condizioni di sicurezza.

La complessità dei temi trattati per la ripresa delle attività produttive, necessita della prosecuzione del confronto tra Governo e Parti sociali, sia sugli aspetti generali, sia sulle specificità di quei settori a più elevate criticità.

Di seguito, evidenziamo i contenuti più rilevanti con particolare attenzione a quanto di nuovo introdotto.

Nel merito, il Decreto, permette gli spostamenti intercomunali, e amplia quelli al di fuori della Regione, vincolandoli, oltre a comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute, anche al rientro nella propria residenza o domicilio. É altresì possibile andare a trovare i congiunti e celebrare, seppur in modo regolato, i funerali. Ai fini del contenimento della diffusione del virus, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Si conferma la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e il divieto di recarsi presso le seconde case; mentre vengono riaperti parchi, giardini e ville, pur delegando ai Sindaci la responsabilità di scegliere se mantenerle comunque chiuse, soprattutto nel caso in cui non si possano garantire gli accessi contenuti e gli opportuni distanziamenti sociali all’interno di questi luoghi pubblici. I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo le relazioni sociali, contattando il proprio medico curante.

All’art.2 il provvedimento riafferma la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nei seguenti allegati:  n. 1 (commercio al dettaglio), in cui si aggiunge la voce del commercio di fiori, piante, semi e fertilizzanti;  n.2 (servizi per la persona), in cui vengono confermate le attività di lavanderie, lavanderie industriali e servizi di pompe funebri;  n.3 (elenco codici ATECO) al quale sono state aggiunte numerose altre attività produttive rispetto al precedente Dpcm del 10 Aprile, in riferimento a quelle ritenute strategiche, essenziali e indispensabili. In particolare, restano sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelli di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un

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metro. Rimangono altresì sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Viene consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico- sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo, restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Nel merito del contenuto dell’Allegato n. 3, vengono aggiunti i seguenti codici Ateco, relativi alle rispettive attività produttive:

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Riferimenti

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