PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE Premessa e novità anno 2021
La presente pagina informativa non veste alcun carattere di ufficialità ma vuole essere unicamente uno strumento di aiuto per coloro che sono interessati a partecipare alle elezioni comunali
L'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale si svolge secondo la disciplina introdotta con legge 25/03/1993, n. 81, inclusa ora nel nuovo testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali “Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 Capo I – Capo II – Capo III” e successive modificazioni.
Visto il perdurare dell'emergenza covid-19, è stata emanata la Legge 03/05/2021, n. 58 che ha stabilito il differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2021, prevedendo lo svolgersi delle stesse in un periodo compreso fra il 15 settembre e il 15 ottobre.
Con la medesima legge e con la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sono state apportate alcune modifiche alla normativa di riferimento:
• le consultazioni per il 2021 si svolgeranno in due giornate, domenica dalle ore 07:00 alle ore 23:00 e lunedì dalle ore 07:00 alle ore 15:00;
• per il 2021 il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione di liste e candidature è ridotto ad un terzo (a Spoleto minimo 59 - massimo 350);
• La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere consegnata entro il giovedì precedente la elezione -presso l'ufficio elettorale del Comune (piazza del Comune);
-mediante posta elettronica certificata indirizzata a:
comune.spoleto@postacert.umbria.it;
• se l'atto di designazione dei rappresentanti di lista viene firmato digitalmente dai delegati e trasmesso per posta certificata l'autentica della firma non è necessaria;
• tra i soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni di firma vengono riconfermate le figure dei membri del Parlamento, i consiglieri regionali e gli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza (figure già aggiunte con la Legge 120/2020), viene tolto per i consiglieri provinciali metropolitani e comunali l'obbligo di comunicare la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco;
• è stato riscritto l'articolo che riguarda la pubblicazione sul sito internet dei partiti / movimenti / liste che si presentano alle elezioni:
viene precisato quale tipo di certificato del casellario giudiziale deve richiedere il candidato (art. 24 d.P.R. 313/2002);
Viene data la possibilità ai rappresentanti dei partiti / liste di richiedere i certificati dei candidati mediante posta elettronica certificata previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura;
ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet non e' richiesto il consenso espresso degli interessati.