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DL SEMPLIFICAZIONI vademecum di diritto amministrativo

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Academic year: 2022

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DL SEMPLIFICAZIONI

vademecum di diritto amministrativo

Le seguente tabella sintetizza le principali misure di diritto amministrativo previste dal D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (pubblicato in GU Serie Generale n.178 del 16 luglio 2020 - Suppl. Ordinario n. 24) (c.d. “DL Semplificazioni”), indicando sulla colonna di sinistra l’area tematica coinvolta e il riferimento normativo, e sulla destra una breve descrizione esplicativa dell’intervento.

Il DL Semplificazioni è soggetto a conversione in legge entro 60 giorni.

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ARTICOLO MODIFICA AGGIUDICAZIONE DEI

CONTRATTI PUBBLICI

“SOTTO SOGLIA” LE CUI PROCEDURE SIANO AVVIATE ENTRO IL 31 LUGLIO 2021

(ART. 1)

Per gli affidamenti dei contratti pubblici di valore in- feriore alla soglia comunitaria1, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio equivalente siano stati adottati entro il 31 luglio 2021, le stazioni appaltati procedono:

i) all’affidamento diretto in caso di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 150.000;

ii) con procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori eco- nomici nel caso di affidamento di servizi e forni- ture di importo pari o superiore a Euro 150.000 e di lavori di importo pari o superiore a Euro 150.000 e inferiore a Euro 350.000;

iii) con procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno dieci operatori econo- mici nel caso di affidamento di lavori di impor- to pari o superiore a Euro 350.000 e inferiore a Euro 1 milione;

iv) con procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno quindici operatori economici nel caso di affidamento di lavori di importo pari o superiore a Euro 1 milione.

In tema di individuazione delle offerte, viene speci- ficato:

• in caso di aggiudicazione con il criterio del prez- zo più basso, si dà luogo all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una per- centuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

• per la partecipazione alla gara non sono richieste garanzie provvisorie, salvo che ricorrano partico- lari esigenze (in cui si dà luogo al dimezzamento dell’importo rispetto a quanto previsto dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016).

Salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per ef- fetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’ag- giudicazione o l’individuazione definitiva del contra- ente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento (au- mentati a quattro mesi nei casi di cui ai punti ii), iii), iv)).

1 a) Euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori; b) Euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali e dalle amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII; c) Euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali nonché appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, per prodotti non menzionati nell’allegato VIII; d) Euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici.

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ARTICOLO MODIFICA AGGIUDICAZIONE DEI

CONTRATTI PUBBLICI

“SOPRA SOGLIA” LE CUI PROCEDURE SIANO AVVIATE ENTRO IL 31 LUGLIO 2021 (ART. 2)

Per gli affidamenti dei contratti pubblici di valore superiore alla soglia comunitaria, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio equivalente siano stati adottati entro il 31 luglio 2021, le stazioni appaltati procedono:

i) con la procedura aperta, ristretta o, previa moti- vazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, con procedura competitiva con ne- goziazione, in ogni caso applicando la riduzione dei termini prevista per motivi di urgenza;

ii) con la procedura negoziata senza bando quando i termini previsti dalle procedure ordinarie non possano essere rispettati per ragioni di estrema urgenza legate alla crisi determinata dalla situa- zione pandemica.

In tali casi, per gli affidamenti nei settori dell’edi- lizia scolastica, universitaria, sanitaria e carce- raria, delle infrastrutture per la sicurezza pub- blica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idri- che, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, le stazioni appaltanti operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia, dei vincoli inderogabili derivanti dall’apparte- nenza all’UE, dei principi in tema di aggiudica- zione ed esecuzione dei contratti pubblici, di so- stenibilità ambientale, di conflitto di interessi, e delle disposizioni in materia di subappalto.

Salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per ef- fetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’ag- giudicazione o l’individuazione definitiva del contra- ente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento.

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ARTICOLO MODIFICA VERIFICHE ANTIMAFIA

E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

(ART. 3)

In tema di verifiche antimafia, fino al 31 luglio 2021:

i) è prevista la generalizzazione del sistema del ri- lascio della documentazione antimafia in via d’urgenza, nei procedimenti su istanza di parte aventi ad oggetto erogazioni, contributi, sovven- zioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pa- gamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documen- tazione antimafia;

ii) per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamen- to e l’esecuzione dei contratti pubblici, si procede mediante il rilascio dell’informativa liberatoria provvisoria immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché per il tramite dell’immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. L’informativa liberatoria prov- visoria consente di stipulare, approvare o auto- rizzare contratti e subcontratti sotto condizione risolutiva.

iii) nei casi di cui al precedente punto ii), qualora la documentazione successivamente pervenuta ac- certi la sussistenza di cause interdittive, i soggetti tenuti all’acquisizione della documentazione an- timafia sono legittimati a recedere dai contrat- ti, salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La norma introduce, all’interno del codice antima- fia, una specifica disposizione in tema di protocolli di legalità che autorizza il Ministero dell’interno a sottoscrivere protocolli per la prevenzione e il con- trasto della criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla docu- mentazione antimafia, i quali:

• possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati;

• possono determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l’attivazione degli obblighi previsti dai protocolli;

• possono prevedere l’applicabilità delle previsioni del codice antimafia anche nei rapporti tra con- traenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra ade- renti alle associazioni contraenti e terzi.

La norma specifica infine che le stazioni appaltanti siano tenute a prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei proto- colli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

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ARTICOLO MODIFICA DISPOSIZIONI IN TEMA

DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI E STAND STILL

(ART. 4)

Si prevede che la stipulazione del contratto pubbli- co a seguito dell’aggiudicazione avvenga entro i suc- cessivi sessanta giorni, ovvero alla data stabilita dalla disciplina di gara o concordata con l’aggiudicatario purché giustificata dalla sollecita esecuzione del contratto.

La mancata stipulazione del contratto - che in nessun caso può essere determinata dalla pendenza di un ri- corso giurisdizionale nel cui ambito non sia stata ini- bita o sospesa la stipulazione medesima - deve essere motivata e costituisce fonte di responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto.

La norma interviene inoltre sulla disciplina relativa ai giudizi in materia di appalti di cui al codice del pro- cesso amministrativo:

• il giudizio, ove ne ricorrono i presupposti, è defi- nito in sede di decisione dell’eventuale domanda cautelare;

• il termine per il deposito della sentenza (attual- mente pari a trenta giorni) è dimezzato.

LIMITAZIONE DEI CASI DI SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLE OPERE (ART. 5)

I casi di sospensione dell’esecuzione dei lavori pub- blici di importo pari o superiore alla soglia comuni- taria vengono limitati a:

• cause previste da disposizioni di legge penale e dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché da vincoli inderogabili deri- vanti dall’appartenenza all’UE;

• gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere (incluse le misure di contrasto al Covid-19;

• gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, qua- lora non vi sia accordo tra le parti sul superamen- to delle stesse;

• gravi ragioni di pubblico interesse.

Al di fuori di detti casi, è precluso alle parti di in- vocare l’inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l’esecuzione dei lavori.

In sede giudiziale, il giudice è tenuto a considerare le probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi e del premi- nente interesse alla sollecita realizzazione dell’opera.

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In relazione ai casi in cui i lavori non possano prose- guire con il medesimo soggetto per qualsiasi ragione – ivi inclusa la crisi o l’insolvenza dell’esecutore o l’a- pertura del concordato con continuità aziendale – il contratto è risolto di diritto e la stazione appaltante:

• procede all’esecuzione in via diretta dei lavori;

• interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara;

• indìce una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori;

• propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell’o- pera.

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

(ART. 6)

Fino al 31 luglio 2021 per i lavori pubblici di impor- to pari o superiore alla soglia di rilevanza comunita- ria è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, pri- ma dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispu- te tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.

Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il colle- gio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE

DI AFFIDAMENTO PENDENTI O AVVIATE ENTRO IL 31 LUGLIO 2021;

MODIFICHE IN MATERIA DI PROJECT FINANCING;

PROROGA DELLE

SOSPENSIONI DISPOSTE DAL D.L. “SBLOCCA CANTIERI”

(ART. 8)

In relazione alle procedure di affidamento di contrat- ti pubblici pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge o avviate entro il 31 luglio 2021:

• è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’ese- cuzione del contratto in via d’urgenza;

• l’obbligo per l’operato economico di procedere alla visita dei luoghi o alla consultazione sul posto dei documenti di gara è disposto solo ove stretta- mente indispensabile;

• alle procedure di affidamento ordinarie si appli- cano le riduzioni dei termini procedimentali fis- sate dal D. Lgs. 50/2016 per motivi di urgenza;

• le procedure di affidamento possono essere avvia- te anche se non previste nei documenti di pro- grammazione già adottati, a condizione che ven- gano aggiornati entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge.

(7)

Con specifico riguardo ai lavori in corso di esecuzio- ne alla data di entrata in vigore del presente decre- to-legge:

i) il direttore dei lavori adotta lo stato di avanza- mento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certifi- cato di pagamento viene emesso contestualmen- te e comunque entro i successivi cinque giorni e il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall’emissione del relativo certificato;

ii) sono riconosciuti i maggiori costi derivanti dall’a- deguamento e dall’integrazione in fase di esecu- zione del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento; il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento suc- cessivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;

iii) il rispetto delle misure di contenimento della crisi pandemica e dei relativi provvedimenti at- tuativi:

• è considerato causa di forza maggiore, ove impe- disca, anche parzialmente la regolare esecuzione di lavori, servizi o forniture;

• costituisce circostanza non imputabile all’ese- cutore ai fini della eventuale proroga del termine contrattualmente previsto ove impedisca di ulti- mare i lavori, i servizi o le forniture entro il pre- detto termine;

• in tali casi, si deroga agli obblighi di comunicazio- ne all’ANAC ed alle sanzioni previste in tema di contestazioni dell’esecutore in merito alle sospen- sioni dei lavori.

Viene, inoltre, ampliato l’ambito di applicazione del cd. project financing ad iniziativa del promotore estendendolo anche alle proposte relative alla rea- lizzazione in concessione di lavori pubblici o di la- vori di pubblica utilità già presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice.

La norma infine proroga fino al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni previste dal D.L. n. 32/2018 (cd.

“Sblocca cantieri”); si segnalano:

• la sospensione del divieto di appalto congiunto di progettazione ed esecuzione di lavori;

• la possibilità, anche nei settori ordinari, di esami- nare le offerte prima della verifica dell’idoneità degli offerenti.

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ARTICOLO MODIFICA MISURE IN MATERIA

EDILIZIA (ART. 10)

La norma amplia l’ambito di applicazione degli in- terventi qualificabili come “manutenzione straordi- naria” includendovi:

• gli interventi che non comportino mutamenti ur- banisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico;

• le modifiche ai prospetti degli edifici legittima- mente realizzati necessarie per mantenere o ac- quisire l’agibilità dell’edificio o per l’accesso allo stesso, purché siano conformi alla vigente disci- plina urbanistica ed edilizia e non abbiano ad og- getto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Co- dice dei beni culturali e del paesaggio

Viene altresì modificato l’ambito degli interventi di

“ristrutturazione edilizia” comprendendo:

• gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e ti- pologiche, con le innovazioni necessarie per l’a- deguamento alla normativa antisismica, per l’ap- plicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’effi- cientamento energetico;

• gli interventi che, nei casi previsti dalle leggi vi- genti, prevedano incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urba- na;

• il ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmen- te crollati o demoliti, attraverso la loro ricostru- zione.

La norma conferisce, inoltre, certezza al procedi- mento di formazione del silenzio assenso sulla do- manda di permesso di costruire prevedendo che:

• entro quindici giorni dalla richiesta debba essere rilasciata all’interessato, anche in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento;

• entro lo stesso termine vengono comunicati eventuali richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e/o provvedimenti di diniego.

(9)

Si interviene altresì sull’ambito di operatività della SCIA per l’agibilità che viene ampliata, in assenza di lavori, agli immobili legittimamente realizzati, privi di agibilità, che presentino i requisiti definiti con de- creto ministeriale da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione.

Viene introdotta, all’interno del Testo Unico sull’edi- lizia di cui al D.P.R. 380/2001 una nuova disposizione in tema di “tolleranze costruttive” ai sensi della qua- le:

• il mancato rispetto dei parametri delle singole unità immobiliari (quali: altezza, distacchi ecc.) non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel ti- tolo abilitativo.

• costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irre- golarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne

• le tolleranze costruttive summenzionate sono espressamente dichiarate dal tecnico abilitato.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO

AMMINISTRATIVO E DI CONFERENZA DI SERVIZI (ARTT. 12 E 13)

In materia di termini di conclusione del procedi- mento amministrativo viene sancita l’inefficacia delle determinazioni adottate a seguito del decorso dei termini fissati:

• per il pronunciamento sull’oggetto della confe- renza di servizi semplificata da parte dei soggetti invitati;

• per il pronunciamento dell’assenso, concerto o nulla osta allo schema di provvedimento da par- te delle amministrazioni competenti diverse da quella procedente;

• per il rilascio di provvedimenti amministrativi nei procedimenti a istanza di parte;

• per l’adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi simulta- nea;

• per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli ef- fetti nei casi di operatività della SCIA.

La norma interviene in tema di silenzio-assenso nei rapporti tra pubbliche amministrazioni stabilendo, in relazione ai casi in cui per l’adozione di provvedi- menti amministrativi è prevista la proposta di ammi- nistrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l’atto, che:

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• la proposta è trasmessa entro trenta giorni dal ri- cevimento della richiesta da parte dell’ammini- strazione competente;

• qualora la proposta non sia trasmessa nel termine indicato, l’amministrazione competente può co- munque procedere: in tal caso, lo schema di prov- vedimento è trasmesso all’amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acqui- sirne l’assenso.

In tema di conferenze di servizi, fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, le amministrazioni procedenti possono ricorrere allo strumento della conferenza semplificata in cui:

• tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 60 giorni;

• entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, l’amministrazione pro- cedente svolge una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata con- clusiva della conferenza di servizi avverso la quale può essere proposta opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14-quin- quies, L. 241/1990;

• si considera in ogni caso acquisito l’assenso senza condizioni nel caso di amministrazioni:

o che non abbiano partecipato alla riunione;

o che pur partecipando alla riunione, non abbia- no espresso la propria posizione;

o che abbiano espresso un dissenso non motiva- to o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

NOTIFICAZIONE DI ATTI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 28)

Nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non abbiano comunicato al Ministero della giustizia l’in- dirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere le comunicazioni e notificazione, la notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata al domicilio digitale indicato nel pubblico elenco de- nominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”.

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ARTICOLO MODIFICA MODIFICHE AL TESTO

UNICO SULL’AMBIENTE E SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI VIA PER LE INFRASTRUTTURE (ARTT. 50 E 51)

La disposizione, oltre ad intervenire sui termini pre- visti per le procedure disciplinate dal Testo Unico sull’ambiente di cui al D.Lgs. 152/2006 e sui pote- ri sostitutivi in caso di inerzia dell’amministrazione procedente, riscrive il procedimento di verifica di as- soggettabilità a VIA di cui all’art. 19 D. Lgs. 152/2006:

• entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale da parte del proponen- te, l’autorità competente verifica la completezza e l’adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chia- rimenti e integrazioni al proponente;

• in caso di decorso del termine di quindici giorni senza che il proponente trasmetta la documenta- zione richiesta, la domanda si intende respinta;

• contestualmente alla ricezione della documenta- zione, lo studio preliminare è pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione com- petente ed entro i successivi trenta giorni chiun- que abbia interesse può presentare le proprie os- servazioni;

• entro i successivi quarantacinque giorni (proroga- bili per un periodo non superiore a venti giorni in relazione alle caratteristiche dell’intervento) è adottato il provvedimento di verifica di assogget- tabilità a VIA che è pubblicato, comprese le moti- vazioni, nel sito internet istituzionale dell’autorità competente;

• i termini per il rilascio del provvedimento di veri- fica di assoggettabilità a VIA si considerano peren- tori: in caso di inerzia nella conclusione del proce- dimento, il provvedimento di verifica è rilasciato dal titolare del potere sostitutivo.

La norma rimette ad appositi d.p.c.m. l’individuazio- ne, entro il 31 dicembre 2020, degli interventi ur- genti finalizzati al potenziamento o all’adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, auto- stradali, ferroviarie e idriche esistenti. In relazione a detti interventi:

• il proponente presenta al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare gli elementi informativi finalizzati a stabilire se essi debbano essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA;

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• contestualmente, il proponente dà comunicazio- ne al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che nei successivi dieci giorni trasmette le proprie osservazioni al Ministero dell’ambiente e della tu- tela del territorio e del mare;

• il Ministero dell’ambiente e della tutela del terri- torio e del mare comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Aggiornato al 20 luglio 2020

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esau- stivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

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