Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 46 del 7 agosto 1991
Oggetto: Sentenza n. 31/1991 della Corte Costituzionale. Decorrenza della prescrizione ex articolo 112 Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le malattie professionali.
Dalla lettura dell'allegata sentenza n. 31/1991 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1° Serie speciale, n. 5 del 30 gennaio 1991), con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Pretore di Pisa in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, del combinato disposto degli articoli 112, primo comma, e 135, secondo comma, del vigente Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, si possono rilevare ulteriori indicazioni per l'individuazione del "dies a quo" per la decorrenza della prescrizione dell'azione diretta a conseguire la rendita da malattia professionale, rispondendo con ciò ad alcuni dubbi determinati dalla caducazione del secondo comma dell'articolo 135 operata dalla precedente sentenza n. 206/1988 della Corte Costituzionale.
Dalle argomentazioni esposte si può, infatti, dedurre che il suddetto "dies a quo" non si identifica con il momento della manifestazione clinica della malattia, ma con il momento di "emersione" della malattia stessa con modalità tali da consentire all'assicurato di "poter utilmente far valere il proprio diritto". E agli effetti assicurativi, tale momento non può che coincidere con la formulazione e l'esibizione all'Istituto assicuratore di una certificazione sanitaria che attesti la presunta origine professionale della patologia.
Nell'ipotesi che solo successivamente a tale certificazione la valutazione medico legale dimostri l'esistenza di un danno permanente di misura indennizzabile in rendita, la prescrizione decorrerà dalla data di consolidamento di tale danno, proprio per il rilievo assicurativo che tale consolidamento assume ai fini indennitari. La Corte Costituzionale ha invece ritenuto irrilevante ai fini della decorrenza della prescrizione l'insorgenza dello stato invalidante allorché questa risulti anteriore alla manifestazione della malattia professionale nel senso sopra delineato.
Tutto ciò premesso, si ritiene che le ulteriori indicazioni della Consulta non incidano sulle modalità fin qui seguite in materia di decorrenza della prescrizione ex articolo 112 del Testo Unico per le malattie professionali tabellate o non, modalità che in questa occasione si richiamano in sintesi:
1. malattia che non ha provocato astensione dal lavoro o che si è manifestata dopo l'abbandono della lavorazione morbigena: la prescrizione (come, peraltro, le prestazioni) decorre dalla data di segnalazione del caso all'Istituto e cioè dalla data di arrivo del certificato medico che sostiene l'etiologia professionale della patologia o della denuncia del datore di lavoro, indipendentemente dalla contestualità prevista dall'articolo 53 Testo Unico (v. circolare n. 23/1988);
2. malattia che ha provocato astensione dal lavoro: la prescrizione (come, peraltro, le prestazioni) decorre, ai sensi del I comma dell'articolo 135 Testo Unico, dal primo giorno di "completa astensione dal lavoro", con l'avvertenza che tale astensione non va interpretata come occasionale mancata prestazione d'opera limitata a qualche breve periodo, bensì deve configurare un effettivo abbandono della lavorazione morbigena a causa della malattia, che abbia carattere duraturo di certo rilievo;
3. malattia per la quale il grado di inabilità suscettibile di indennizzo in rendita sia raggiunto successivamente alla denuncia (caso sub 1) ovvero all'astensione dal lavoro (caso sub 2): la prescrizione decorre dalla data del consolidamento dei postumi indennizzabili.