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69 del 9 novembre 1995 Oggetto: Computo della retribuzione imponibile

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Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 69 del 9 novembre 1995

Oggetto: Computo della retribuzione imponibile. Legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 2, commi 15, 17 e 18.

QUADRO NORMATIVO

Legge 30 aprile 1969, n. 153: "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale".

Articolo 12: sostituisce l'articolo 29 del T.U. n. 1124/1965.

Legge 8 agosto 1995, n. 335: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995)

Art. 2, commi 15, 17 e 18.

L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel modificare fra l'altro l'articolo 29 del Testo Unico n.

1124/1965, ha stabilito che la retribuzione da prendere a base ai fini delcalcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale è costituita da "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro".

Lo stesso articolo ha, altresì, tassativamente elencato gli elementi da escludere dal computo della retribuzione imponibile.

La legge 8 agosto 1995, n. 335, di "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" ha introdotto modifiche alla citata normativa.

L'articolo 2, comma 15, della legge in discorso ha ampliato l'elenco degli elementi da escludere dal computo della retribuzione imponibile, comprendendovi tutti quei benefits che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a fini sociali, culturali, familiari oppure che tendono a coinvolgere il lavoratore stesso nella compagine sociale, e precisamente:

a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;

b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'Università e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;

c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;

d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;

e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate;

f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista.

Il comma 17 prevede che gli esoneri di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente comma 15 hanno effetto retroattivo e valgono, pertanto, anche per i periodi precedenti l'entrata in vigore della legge, senza, peraltro, possibilità di ripetizione per i versamenti effettuati e le prestazioni erogate.

Il comma 18 prevede inoltre che, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore

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della predetta legge, rientra nella retribuzione imponibile il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti e il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi.

Si ricorda infine che altri particolari casi di esclusione dalla retribuzione imponibile sono stati previsti in precedenza per la generalità dei lavoratori relativamente al corrispettivo del servizio mensa e per il servizio trasporto, connesso ad esigenze lavorative (vedi circolare n. 29/1994).

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