Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI Documento: Circolare n. 84 del 17 dicembre 1998
Oggetto: Convenzione INAIL - Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati SNAP per l'esazione delle quote annuali associative. Art. 1 undecies, legge n. 641 del 21 ottobre 1978.
Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 114/98, ha approvato la Convenzione INAIL - SNAP (Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati), successivamente sottoscritta il 14 luglio 1998 (all. 1).
La Convenzione, entrata in vigore dal 1° agosto 1998 fissa la disciplina per la riscossione dei contributi annuali associativi mediante ritenute sui ratei delle prestazioni economiche a carattere continuativo erogate dall'INAIL, sulla base delle deleghe rilasciate dagli iscritti.
RILASCIO DELLE DELEGHE
La delega per la riscossione delle quote, redatta secondo il fac-simile allegato alla Convenzione, è rilasciata:
- dai titolari di rendita per inabilità permanente liquidati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124; - dai titolari di rendita a superstiti ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
- dalle vedove e dagli orfani titolari dello speciale assegno continuativo mensile di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 248 e successive modificazioni;
- dagli infortunati liquidati in capitale in base al T.U. 31 gennaio 1904, n. 51 o al D.L. 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, titolari dell'assegno continuativo mensile ai sensi degli articoli 124 e 235 del citato D.P.R. n. 1124/1965.
ACQUISIZIONE DELLE DELEGHE - ISTRUZIONI OPERATIVE
Come è noto sulla materia di che trattasi è stata realizzata una nuova procedura che consente all'INAIL di acquisire, a livello centrale, le deleghe sopraindicate mediante l'invio mensile alla Direzione Centrale Servizi Informativi Automatizzati, da parte delle Associazioni interessate, di un supporto magnetico contenente gli estremi delle deleghe stesse corredato da un'apposita lista firmata dai responsabili delle Associazioni.
Anche per la Convenzione INAIL - SNAP sarà pertanto seguita la procedura in parola e le Unità operative dovranno attenersi alle istruzioni emanate per le altre convenzioni in vigore (ANMIL - AEMIL - ACLI - LANILT - CIA).
Al Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati è stato attribuito il codice identificativo "SN".
Allegato n. 1 alla circ. n. 84/1998
CONVENZIONE TRA IL SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO PENSIONATI E L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO PER L'ESAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
L'anno 1998 il giorno 14 deL mese di luglio in Roma, il Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati di seguito denominato (S.N.A.P.) nella persona dei Segretario Nazionale Sig. (...) domiciliato per la carica in Roma,
E
L'istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (in seguito denominato I.N.A.I.L.) nella persona del Presidente Prof. (...) domiciliato per la carica in Roma,
STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE E CONCORDANO QUANTO SEGUE Art. 1
Il Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati "S.N.A.P." acquisisce in duplice esemplare le deleghe, di cui all'unito prototipo, sottoscritte dai titolari di rendita per inabilità permanente e dai titolari di rendita a superstiti liquidate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e dalle vedove e dagli orfani titolari dell'assegno speciale continuativo mensile di cui all'art. 1 della
Legge 5 maggio 1976, n. 248 e successive modificazioni, nonché dagli infortunati liquidati in capitale in base al T.U. 31 gennaio 1904, n. 51 o al D.L. 23 agosto 1917, n. 1450, titolari dell'assegno continuativo mensile ai sensi degli artt. 124 e 235 del citato D.P.R. n. 1124/1965, che autorizzano lo S.N.A.P. a percepire la quota associativa annuale nella misura determinata dal Sindacato medesimo mediante ritenuta effettuata dall'INAIL sui ratei della rendita diretta e a superstiti e sugli assegni continuativi mensili, erogati all'associato che ha rilasciato delega.
La misura della quota associativa annuale è fissata inizialmente dallo S.N.A.P. allo 0,80% (zero ottanta per cento) dell'importo erogato dall'INAIL.
Lo S.N.A.P. comunica alla Direzione Generale dell'INAIL entro il 30 novembre di ciascun anno ogni variazione di detta quota stabilita dalla propria Segreteria Nazionale.
Art. 2
Lo S.N.A.P. è tenuto ad inviare mensilmente alle Sedi INAIL competenti per territorio apposito modulo di delega rilasciata all'associato che legittima l'istituto alla esazione della quota associativa.
Lo S.N.A.P., per consentire all'INAIL di effettuare le ritenute con la massima tempestività, invia inoltre alla Direzione Generale dell'INAIL stesso, sempre con cadenza mensile, un supporto magnetico contenente gli estremi delle deleghe consegnate nel mese alle Sedi dell'istituto. Tale supporto deve essere corredato da apposita lista cartacea che riproduca gli estremi delle deleghe anzidette, debitamente firmata da un responsabile dei Sindacato.
La ritenuta ha decorrenza a partire dal primo giorno dei mese successivo a quello in cui è avvenuta la acquisizione a livello centrale dei supporto magnetico, fatte salve le necessarie verifiche sulla base dei documenti esistenti agli atti delle Sedi.
Art. 3
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, sempreché lo S.N.A.P. non provveda a comunicare la revoca da parte dell'associato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'Unità periferica dell'I.N.A.I.L. che gestisce la rendita, almeno due mesi prima della scadenza, indicando la data di cessazione della ritenuta.
Art. 4
Alla scadenza di ogni bimestre l'I.N.A.I.L. versa alla Sede Centrale dello S.N.A.P. l'importo complessivo delle ritenute effettuate nel bimestre stesso. Eventuali operazioni di conguaglio sono effettuate entro il 30 giugno di ogni anno e comunque dopo l'approvazione del bilancio consuntivo.
L'I.N.A.I.L. consegna allo S.N.A.P. con cadenza semestrale, un nastro meccanografico contenente i nominativi dei deleganti con l'indicazione dei cognome, nome, data di nascita, indirizzo, residenza, codice avviamento postale, grado di inabilità e suddivisi per codici indicativi delle Unità dell'INAIL competenti per territorio.
Art. 5
L'I.N.A.I.L. trattiene, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la elaborazione dei dati inerenti alle quote associative di cui al disposto dell'articolo 4, un importo forfettario pari all'1 per cento delle quote associative trattenute, cui dovranno aggiungersi, a fine anno, per ogni delega presentata o revocata L. 2.890 (duemilaottocentonovanta) per l'acquisizione dei dati relativi e per i servizi amministrativi prestati.
Quest'ultimo importo viene aggiornato e quantificato quattro mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio e comunicato dall'INAIL allo S.N.A.P..
Sugli importi anzidetti grava l'VA con aliquota ordinaria vigente all'atto dei pagamento degli stessi.
Art. 6
Lo S.N.A.P. procede direttamente a proprio carico alla restituzione delle quote annuali associative non dovute dall'iscritto, anche in relazione alla revoche di deleghe, e comunque riscosse dall'I.N.A.I.L. e versate al Sindacato.
Lo S.N.A.P. dichiara di ritenere esente l'I.N.A.I.L. da ogni possibile conseguenza derivante dall'attività di riscossione della quota annuale associativa, sollevandolo da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione in questione.
Art. 7
La presente convenzione entra in vigore l'11.8.98 è valida per un periodo di cinque anni e si intende tacitamente rinnovabile per un ulteriore quinquennio. Il contraente a ciò interessato ha facoltà di disdetta alla scadenza di ogni anno mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare tre mesi prima della predetta scadenza annuale.
La convenzione può essere modificata ed integrata su comune intendimento delle parli qualora, durante la sua applicazione, se ne rilevi la necessità.
Art. 8
Le spese di registrazione della presente convenzione sono a carico dello S.N.A.P..
DELEGA PER LA TRATTENUTA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE MEDIANTE RITENUTE MENSILI SULLA RENDITA/ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE DA CORRISPONDERE ALLO S.N.A.P.
Il sottoscritto ... nato a ... Prov. (……..) residente a ... Prov. (…….) Via ... C.A.P. ……. Titolare della rendita n.
... Sede di ...
con la presente autorizza l'I.N.A.I.L. alla trattenuta della quota associativa, prevista dalla convenzione, da corrispondere allo S.N.A.P. nella misura determinata avente sede in Roma, Via ... mediante rate mensili sulla propria rendita o assegno continuativo mensile, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della sottoscrizione dei presente atto.
La presente delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora non intervenga comunicazione di revoca a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, da trasmettere alla Sede provinciale dello S.N.A.P., almeno tre mesi prima della scadenza.
Con il presente atto, altresì, si intende revocata ogni altra delega da me sottoscritta, per la trattenuta di quote associative sulla rendita o sull'assegno continuativo indicati.
Data ...
IL
DELEGANTE
TIMBRO DELLO S.N.A.P.
Sede
PER L'INAIL
IL PRESIDENTEPER LO S.N.A.P.
IL SEGRETARIO NAZIONALE