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Detta indennità, corrisposta a decorrere dal 1 gennaio 1971 è stata fissata nella misura di lire 550 per ogni giorno di presenza in servizio, al lordo delle ritenute di legge, erariali previdenziali

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 54 del 15 luglio 1975

Oggetto: Indennità di mansione per i centralinisti telefonici ciechi - Legge 3 giugno 1971, n.397.

Con circolare n. 23/1972 è stata disposta, in applicazione della legge 3 giugno 1971, n. 397, l'erogazione ai centralinisti telefonici privi della vista, occupati in forza della leggi sul collocamento obbligatorio, di una indennità di mansione pari a quella spettante agli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Detta indennità, corrisposta a decorrere dal 1 gennaio 1971 è stata fissata nella misura di lire 550 per ogni giorno di presenza in servizio, al lordo delle ritenute di legge, erariali previdenziali.

I competenti Organi ministeriali hanno precisato che, analogamente a quanto stabilito per gli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'indennità spettante agli interessati deve essere corrisposta nella misura netta di lire 550 giornaliere, e che, pertanto, occorre provvedere in sede di liquidazione ad una opportuna maggiorazione della stessa in rapporto alle trattenute fiscali; previdenziali ed assistenziali.

In relazione a ciò, a parziale modifica delle disposizioni contenute nella citata circolare n.

23/1972, si stabilisce quanto segue:

- a decorrere dal 1 giugno 1975 l'indennità è fissata nella misura di lire 695 giornaliere lorde, corrispondente ad un importo netto prossimo a quello dovuto di 550 lire, con riserva di conguaglio annuale;

- per i periodi antecedenti alla predetta data si provvederà di ufficio a riliquidare l'indennità stessa ed a corrispondere mediante i ruoli meccanografici, agli aventi diritto la differenza fra l'importo di lire 550 e quello netto effettivamente percepito, nonché a verificare alla stregua dei suddetti criteri se, per i mesi per i quali è stata erogata l'indennità per mansioni particolari di cui alla tabella F) del Nuovo ordinamento (vedi circolare n. 23/1972 - pagina 2, 1 capoverso) non risulti invece più favorevole per gli interessati l'erogazione dell'indennità giornaliera.

Resta confermata l'attuale disciplina relativa agli aspetti contabili della indennità in parola.

La presente circolare dovrà essere portata a conoscenza del personale interessato.

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