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Macchina agricola raccoglifrutta

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Academic year: 2022

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Edizione 2014

ISTRUZIONI PER LA PRIMA VERIFICA PERIODICA

Ai sensi dell’articolo 71 comma 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011

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Dipartimento Innovazione Tecnologica e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici AUTORI

Sara Anastasi Vincenzo Laurendi Luigi Monica Leonardo Vita Marco Pirozzi

COLLABORAZIONE Daniela Gaetana Cogliani

CONTATTI

INAIL - SERVIZIOCOMUNICAZIONE p.le Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma dccomunicazione@inail.it r.dts@inail.it

www.inail.it

© 2014 INAIL

La pubblicazione viene distribuita gratuitamente e ne è quindi vietata la vendita nonché la riproduzione con qualsiasi mezzo.

È consentita solo la citazione con l’indicazione della fonte.

ISBN 978-88-7484-404-3

Tipolitografia INAIL - Milano, ottobre 2014

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Introduzione 5

Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione 6 di una macchina agricola raccoglifrutta

Richiesta di prima verifica periodica 9

Campo d’applicazione 11

Riferimenti legislativi previgenti al D.M. 11 aprile 2011 13

Riferimenti normativi 13

Scheda tecnica per macchina agricola raccoglifrutta 14

Verbale di prima verifica periodica 20

Documentazione 29

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Le macchine agricole raccoglifrutta (comunemente denominate carri raccoglifrutta), considerate “impianti speciali” di cui al punto 9 dell’allegato A al Decreto Ministeriale 4 marzo 1982, rientrano tra le attrezzature di lavoro dell’allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. come ponti sospesi e relativi argani1.

Il D.M. 4 marzo 1982, relativo al riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e siste- mi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati, stabiliva che tali macchine fos- sero sottoposte a collaudo con conseguente rilascio di libretto d’immatricolazione (da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o di ingegnere o archi- tetto abilitati a norma di legge) e a successive verifiche periodiche con cadenza biennale affidate all’ispettorato del lavoro (oggi Direzioni Territoriali del Lavoro), a decorrere dalla data di attribuzione della matricola da parte dello stesso Ministero.

Ne consegue che una macchina agricola raccoglifrutta già sottoposta a verifica periodica non rientra nel regime di prima verifica periodica INAIL, ma in quello delle verifiche successive2.

Le macchine non marcate CE ovvero immesse sul mercato in assenza di direttive di prodotto di riferimento, essendo ancora vigente il D.M. 4 marzo 1982, sono sogget- te al previsto regime di collaudo; tuttavia, per quanto attiene la richiesta di immatri- colazione, allo scopo di facilitare la gestione della banca dati da parte di INAIL, la comunicazione dovrà essere inoltrata all’Unità Operativa Territoriale competente che provvede all’assegnazione della matricola.

Trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola, come previsto dall’art. 4 del già citato decreto, per il collaudo il datore di lavoro potrà rivolgersi ad un tecnico abilitato.

1 A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, ai sensi dell’art. 21, devono essere sottoposte al regime di verifica periodica anche le attrezzature di lavoro utilizzate da componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’artico- lo 2222 del codice civile, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agri- colo, artigiani e piccoli commercianti.

2 La Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 ago- sto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n.255 del 30/10/2013) ha previsto che le verifiche successive alla prima siano effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13 dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

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A seguito di collaudo la macchina rientra nel regime delle verifiche periodiche suc- cessive alla prima (cfr. punto 10 B della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 23 del 13 agosto 2012 nella sezione documentazione).

Il D.M. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede una macchina agricola raccoglifrutta provveda a:

- dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’Unità Operativa Territoriale competente, perché l’INAIL provveda ad assegnare all’attrezzatura una matricola;

- richiedere dopo non più di 22 mesi dalla messa in servizio dell’attrezzatura (poi- ché l’allegato VII prescrive una periodicità biennale delle verifiche per i ponti sospesi e relativi argani), la prima delle verifiche periodiche all’Unità Operativa Territoriale competente.

La modulistica predisposta e disponibile sul sito INAIL (http://www.inail.it/internet/

default/Modulistica/Sicurezzasullavoro/Verificheimpiantieattrezzature/index.html) consente al datore di lavoro di provvedere alla comunicazione di messa in servizio (immatricolazione) e alla richiesta di prima verifica periodica.

A tali richieste è opportuno che il datore di lavoro alleghi la dichiarazione di confor- mità CE (di cui la macchina deve obbligatoriamente essere corredata se immessa sul mercato in data successiva al 31 dicembre 19963).

Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di una macchina agricola raccoglifrutta

La comunicazione di messa in servizio di una macchina agricola raccoglifrutta, visto quanto previsto dall’art. 5 bis, comma 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), dal 1 luglio 2013 dovrebbe essere inoltrata per via telematica, tramite punto cliente (attualmente solo per gli utenti autenticati e regi- strati da INAIL), o tramite posta certificata.

È opportuno che a tale comunicazione il datore di lavoro alleghi copia della dichia- razione di conformità CE, onde consentire una corretta identificazione dell’attrezza- tura di lavoro.

A seguito della comunicazione l’Unità Operativa Territoriale competente provvede ad assegnare una matricola all’attrezzatura, dandone comunicazione all’utente.

Come già chiarito, le macchine non marcate CE rimangono soggette al regime di collaudo previsto dal D.M. 4 marzo 1982, ma per quanto attiene la richiesta di imma- tricolazione, allo scopo di facilitare la gestione della banca dati da parte di INAIL, la

3 L’art. 11 comma 4 del DPR 459/96 consente che gli apparecchi di sollevamento o di spostamento perso- ne costruiti in conformità alla legislazione previgente all’entrata in vigore della Direttiva 98/37/CE siano immessi sul mercato fino al 31 dicembre 1996.

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comunicazione dovrà essere inoltrata all’Unità Operativa Territoriale competente, che provvede all’assegnazione della matricola.

Trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola, come previsto dall’art. 4 del già citato decreto, per il collaudo, il datore di lavoro potrà rivolgersi ad un tecnico abi- litato. Al termine del collaudo l’attrezzatura rientra nel regime delle verifiche periodi- che successive alla prima2.

Per le macchine già immatricolate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del D.M. 4 marzo 1982 è necessario procedere alla riconversione della matri- cola, contattando l’help desk INAIL.

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Richiesta di prima verifica periodica

Sessanta giorni prima della scadenza della periodicità biennale prevista dall’allega- to VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per una macchina agricola raccoglifrutta, come ponti sospesi e relativi argani, il datore di lavoro è tenuto a richiedere la prima delle verifi- che periodiche all’Unità Operativa Territoriale competente.

La richiesta di I verifica periodica, visto quanto previsto dall’art. 5 bis, comma 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), dal 1 luglio 2013 dovrebbe essere inoltrata per via telematica, tramite punto cliente (attual- mente solo per gli utenti autenticati e registrati da INAIL), o tramite posta certificata.

È opportuno cha a tale richiesta il datore di lavoro alleghi copia della dichiarazione di conformità CE, onde consentire una corretta identificazione dell’attrezzatura di lavoro. La mancata presentazione della dichiarazione di conformità non costituisce motivo per ritenere la richiesta incompleta.

Dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalla cir- colare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 25/05/2012 inizia il computo dei quarantacinque4giorni entro i quali l’INAIL può intervenire, effettuando direttamente la verifica oppure delegando la ASL/ARPA, laddove sono stati stipulati accordi, o affidando il servizio al soggetto abilitato indicato dal datore nella richiesta.

4 La Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 ago- sto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n.255 del 30/10/2013) ha previsto che per la prima verifica il datore di lavo- ro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’at- trezzatura.

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Campo d’applicazione

La macchina agricola raccoglifrutta si definisce come una piattaforma di lavoro semovente destinata ad operare su terreno naturale non coltivato o sconnesso, per spostare uno o più operatori alle posizioni di lavoro per effettuare la raccolta della frutta, il diradamento, la potatura, o altre operazioni relative alla manutenzione degli alberi da frutta dalla piattaforma di lavoro. L’ingresso e l’uscita degli operatori dalla piattaforma di lavoro avvengono attraverso un accesso a livello del terreno o del telaio portante della macchina.

Le macchine munite di sole piattaforme fisse, ovvero non dotate di struttura di solle- vamento, non rientrano tra le attrezzature da sottoporre a verifica. Questo chiarimen- to era già stato dato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella Lettera cir- colare n. 22154 dell’11 luglio 1988 (cfr. sezione documentazione).

La macchina agricola raccoglifrutta è un’attrezzatura di lavoro su ruote o su cingoli, utilizzata di norma per agevolare la raccolta e la cernita in quota della frutta e la pota- tura delle piante, operazioni queste condotte con lo stazionamento degli operatori su proprie piattaforme, elevabili o meno.

• carro: struttura portante della macchina agricola raccoglifrutta, completa degli organi di propulsione;

• piattaforma/palco: parte recintata, mediante parapetti, della macchina agricola raccoglifrutta, montata su carro a ruote, costituita normalmente da una parte cen- trale (oppure platea) e da balconcini estraibili (oppure terrazze) su due lati, desti- nata ad ospitare operatori ed attrezzature connesse alle lavorazioni previste dal costruttore;

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• struttura di sollevamento: struttura estensibile, a pantografo/pistone o a braccio, collegata al basamento del carro, atta a sostenere la piattaforma e permetterne il sollevamento fino alla posizione richiesta;

• sollevatore anteriore/posteriore: dispositivo per il carico/scarico dei cassoni di rac- colta della frutta (denominato anche muletto a forche);

• postazione di comando principale: posto di guida della macchina agricola racco- glifrutta normalmente con conducente in piedi in cui sono localizzati i comandi di traslazione e direzione del carro (es. joystick, sterzo, ecc.), per il sollevamento/abbassamento della piattaforma e per l’apertura/chiusura dei bal- concini;

• postazione di comando secondaria: postazione di comando sulla piattaforma ele- vabile, diversa dalla postazione di comando principale, dotata normalmente di soli comandi per il sollevamento della piattaforma e l’apertura/chiusura dei balconcini estraibili;

• guida per lo scorrimento dei cassoni di raccolta: sistema a catena, a rulli o a nastro per la movimentazione dei cassoni di raccolta all’interno della macchina.

Alcune tipologie di macchina agricola raccoglifrutta sono riportate di seguito:

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Riferimenti legislativi previgenti al D.M. 11 aprile 2011

- Decreto Ministeriale 4 marzo 1982, Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati. Gazzetta Ufficiale Italiana n° 81 del 24/03/1982.

- Circolare n° 30 del 21/06/1982 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale,

“D.M. 4 marzo 1982, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi sistemi di sicurezza”.

- Lettera Circolare n° 22154 del 11/07/1988 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, “Piattaforme di lavoro elevabili per la raccolta della frutta.”

- Lettera Circolare del 09/10/1992 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale prot. 22946, “D.M. 4 marzo 1982 - Circolare n. 30/82. Chiarimenti tecnici per le macchine raccoglifrutta”.

- Circolare Ministeriale n° 9 del 12/01/2001 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, “Riflessi sul sistema dei collaudi e delle verifiche di talune attrezzature di lavoro derivanti dalle disposizioni del D.P.R. 24.7.96, n. 459 e dell’art. 46 della L.

24.4.98, n. 128”.

- Circolare Ministeriale n° 33 del 02/08/2005 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, “Carri agricoli raccoglifrutta - D.M. 4.3.82 e Circolare n. 9/2001 - Quesiti”.

Riferimenti normativi

- UNI EN ISO 4254-1:2013 - “Macchine agricole - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali”.

- UNI EN ISO 4254-1:2010. - “Macchine agricole - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali”.

- UNI EN ISO 4254-1:2006. - “Macchine agricole - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali”.

- UNI EN 1553:2001 - “Macchine agricole - Macchine agricole semoventi, portate, semiportate e trainate - Requisiti comuni di sicurezza”.

- UNI 9455:1989 - “Piattaforma elevabili per la raccolta frutta - Prescrizioni costrutti- ve e di sicurezza”5.

5 È stata attivata la procedura di ritiro della norma.

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Scheda tecnica per macchina agricola raccoglifrutta

La prima delle verifiche periodiche prevede la compilazione di una scheda tecnica dell’attrezzatura che costituisca un riferimento per le verifiche periodiche successive.

La compilazione della scheda tecnica è funzionale a consentire l’identificazione del- l’attrezzatura nel corso delle verifiche periodiche (sia nella prima sia nelle successi- ve); in essa, infatti, è previsto il recupero di tutte le informazioni necessarie ad indivi- duare l’attrezzatura, reperibili dalla documentazione a corredo della stessa (manua- le, dichiarazione di conformità, libretto d’immatricolazione) ovvero rintracciabili diret- tamente sull’attrezzatura al momento della verifica. In quest’ultimo caso il tecnico nella scheda dovrà riportare “informazione reperita direttamente sull’attrezzatura”.

Invece, laddove le informazioni necessarie ad individuare l’attrezzatura non siano reperibili, il tecnico dovrà indicare “informazione non disponibile/non reperibile”.

Si riporta di seguito un fac-simile della scheda tecnica con l’indicazione, per ciascu- na voce, di quanto richiesto e di dove reperire l’informazione.

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6 Da assegnare da parte dell’INAIL all’atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l’uso e la manutenzione e dalle dichiarazio- ni di conformità.

SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE DI

SCHEDA TECNICA PER MACCHINA AGRICOLA RACCOGLIFRUTTA MACCHINA AGRICOLA RACCOGLIFRUTTA:

Matricola INAIL6: …...………..

Ragione sociale del fabbricante indicare la ragione sociale del fabbricante dell’attrezza- tura, rilevabile, ad esempio dalla dichiarazione di conformità o dalle istruzioni

Ragione sociale del proprietario indicare la ragione sociale del proprietario dell’attrezzatura

Dati identificativi:

Tipo si intende il nome comune della categoria di attrezzatu-

re cui il modello specifico appartiene indicato nella dichiarazione di conformità o nel manuale d’uso

Modello

indicare il nome, il codice o il numero dato dal fabbri- cante al tipo di attrezzatura; per macchine marcate CE è possibile reperire tale informazione dalla dichiarazio- ne di conformità

Numero di fabbrica

riportare il numero che il fabbricante di consueto adot- ta per identificare una singola macchina che appartie- ne ad una serie o ad un tipo.

Anno di costruzione

riportare la data indicata nelle istruzioni per l’uso o nella dichiarazione di conformità, ove riportata, o eventual- mente l’anno indicato dal proprietario all’atto della denuncia di messa in servizio

Carico massimo totale (kg) indicare il carico massimo in kg riportato nelle istruzio- ni per l’uso

così ripartito: riportare il carico consentito su ogni piattaforma, con kg (compres l’indicazione del numero di persone ammesse ripreso

person ) dalle istruzioni per l’uso

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Certificazione CE (se applicabile)7 N.

rilasciata da

riportare il nome dell’Organismo Notificato

N.° O.N.

riportare il numero i d e n t i f i c a t i v o dell’organismo notificato

palco

7 Il ricorso ad un Organismo Notificato per la procedura di certificazione è richiesto solo nei casi in cui sus- siste un rischio di caduta verticale superiore a 3 m.

così ripartito: riportare il carico consentito su ogni piattaforma, con kg (compres l’indicazione del numero di persone ammesse ripreso

person ) dalle istruzioni per l’uso

Peso in ordine di marcia (kg) riportare il peso della macchina indicato nelle istruzione per l’uso

Carreggiata: anteriore (cm) Posteriore (cm)

Dimensioni dei cerchi ruota (cm) riportare il valore/i consentito/i indicato/i nelle istruzioni per l’uso

Caratteristiche dei pneumatici

riportare dimensioni ed eventuali caratteristiche aggiun- tive indicate nelle istruzioni per l’uso (ad esempio la possibilità di riempimento con acqua)

Data/numero di revisione delle riportare, ove presente, l’indicazione della data di revi- istruzioni per l’uso sione delle istruzioni d’uso in dotazione presso l’utiliz-

zatore

Comunicazione di messa in servizio specificare la comunicazione di messa in servizio/imma- all’INAIL di tricolazione all’Unità Operativa Territoriale competente

in data riportare la data in cui è stata inoltrata la comunicazione di messa in servizio/immatricolazione all’Unità Operativa Territoriale competente, cfr. I verifica periodica pag. 10

Descrizione sommaria della macchina agricola raccoglifrutta:

riportare una sintetica descrizione della macchina.

Macchina semovente/trainata dotata di:

identificare la piattaforma, ove ne siano presenti più di una (es.

anteriore/posteriore, destra/sinistra)

con sollevamento a

indicare se a sviluppo verticale e/o orizzontale, specificando se a panto- grafo, a braccio, ecc...

riportare il numero indicato nella

dichiarazione di conformità

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palco

Piattaforme estraibi- li (indicare le dimensioni e lo sbalzo massimo) Sollevatore anteriore cassoni (tipo e portata) Sollevatore posteriore cassoni (tipo e portata)

Motore Marca tipo

Alimentazione Potenza

Velocità di trasferimento (m/s)

Pressione di taratura del circuito di sollevamento (kPa)

Tipo di comandi

identificare la piattaforma, ove ne siano presenti più di una (es.

anteriore/posteriore, destra/sinistra)

ed azionamento specificare se idraulico, meccanico,....

con sollevamento a indicare se a panto- grafo o a braccio

ed azionamento specificare se idraulico, pneumatico,....

indicare le dimensioni e la massima estensione orizzontale del balconcino estraibile indicate nelle istruzioni per l'uso

indicarne tipo, portata e massima elevazione

indicarne tipo, portata e massima elevazione

riportare quanto rileva- to nelle istruzioni per l'uso (solo per le mac- chine semoventi)

riportare le informazio- ni riferite al modello di motore rilevate nelle istruzioni per l'uso (ad es. n. fabbrica, ecc) - (solo per le macchine semoventi)

specificare se trattasi di motore elettrico, diesel, altro (solo per le macchine semoventi)

specificare la potenza in KWatt riportata nelle istruzioni per l'uso (solo per le macchine semoventi)

Velocità di lavoro (m/s)

riportare il valore della massima velocità di traslazione della macchina in con- figurazione di lavoro, definita nelle istruzioni per l'uso

riportare il valore della massima velocità di traslazione del carro nella confi- gurazione di trasporto definita nelle istruzioni per l'uso

indicare la pressione di taratura dell'impianto idraulico di sol- levamento.

riportare la tipologia degli attuatori per ciascuna delle postazioni di comando previste nelle istruzioni per l'uso (ad es. leva, pulsante, sterzo, ecc.)

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Ubicazione dei dispositivi di comando di arresto d’emergenza Dispositivi di protezione contro la discesa accidentale del palco elevabile

Dispositivi di sicurezza contro lo schiacciamento ed il cesoiamento Dispositivi di sicurezza contro il sovraccarico (se presenti) Dispositivi per impedire la marcia con palco fuori dalla posizione di riposo a velocità superiore a quella di lavoro

Dispositivi per impedire il moto dei palchi durante la marcia a velocità di trasferimento

8 Ad esempio rispetto degli spazi minimi tra le parti mobili e tra le parti mobili e quelle fisse, barriere, teli di protezione, dispositivi sensibili, comandi multipli ad azionamento simultaneo, dispositivo di sicurezza che interrompe la discesa della piattaforma per impedire schiacciamento e cesoiamento.

9 Ad esempio micro interruttore, rilevatore di prossimità, encoder, ecc.. Il dispositivo si riferisce esclusiva- mente alla posizione del palco e non dei balconcini.

10 Normalmente costituito da un corrente superiore, un corrente intermedio ed una fascia fermapiede, la quale, per ragioni operative, può essere sostituita da un corrente inferiore.

11 Dispositivo di allarme che avverte l’operatore, per mezzo di un segnale acustico o visivo, che stanno per essere raggiunti i limiti massimi definiti nel corso delle prove di stabilità longitudinale e laterale.

indicare numero e posizionamento dei dispositivi di arre- sto d'emergenza

specificare la soluzione tecnica adottata (ad es. valvola di sicurezza)

specificare la soluzione tecnica adottata8

specificare la soluzione tecnica adottata

specificare la soluzione tecnica adottata9

specificare la soluzione tecnica adottata

Altri dispositivi di sicurezza installati:

Dispositivo limitatore di velocità di lavoro e/o di trasferimento Finecorsa di sollevamento

Dispositivo per livellamento in quota (ove presente) Dispositivi di protezione contro la caduta dall'alto10 Inclinometro11

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12 Nei casi in cui è previsto un sistema di avanzamento idrostatico la funzione di arresto è garantita dal siste- ma stesso.

13 In questo caso, come previsto dalla circolare n. 23 del 13/08/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’attrezzatura ricade nel previgente regime di collaudo, al termine del quale rientra nel regime delle verifiche periodiche successive

Freno di stazionamento Avvertitore acustico (clacson) Valvola di massima

Dispositivo contro l’avviamento non autorizzato

Dispositivo contro l’azionamento non intenzionale dei comandi Freno di servizio12

Scala di accesso al posto di guida (ove presente) Dispositivo di recupero (ove presente)

Note: riportare in questa sezione eventuali annotazioni rilevate nelle istruzioni per l'uso che il tec- nico reputa significative per la definizione dell’anagrafica della macchina, in particolare per la con- duzione delle verifiche della stessa.

Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamen- tari o antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (ad esempio D.P.R. 459/96)13.

Documentazione:

Dichiarazione CE di conformità

riportare il numero della dichiarazione di conformità e la direttiva di prodotto di riferimento (89/392/CEE e s.m.i., 98/37/CE, 2006/42/CE)

data riportare la data indicata in calce alla dichiarazione La macchina è dotata di:

Istruzioni per l’uso rev. N riportare il numero (se presente) indicato nelle istruzioni per l'uso

Registro di controllo indicare se il fabbricante ha previsto un registro di controllo o se nelle istruzioni per l'uso sono fornite indicazioni affinché ne venga predisposto uno

Luogo e data...

Verificatore

Nome, Cognome e Qualifica Firma

...

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Verbale di prima verifica periodica

La prima verifica periodica, oltre alla compilazione della scheda tecnica identificati- va dell’attrezzatura, prevede anche una fase di controlli (visivi e funzionali) volti a:

- accertare la corrispondenza tra le indicazioni rilevate nelle istruzioni per l’uso, e sinteticamente riportate nella scheda che andrà ad accompagnare la macchina, e le condizioni effettivamente riscontrate al momento del sopralluogo, sia per quan- to attiene la configurazione dell’attrezzatura che i dispositivi di sicurezza presenti;

- valutare lo stato di manutenzione e conservazione dei principali organi dell’attrez- zatura;

- accertare l’efficacia dei dispositivi di sicurezza previsti dal fabbricante.

La prima parte della verifica prevede il rilevamento di una serie di elementi necessa- ri ad identificare univocamente l’attrezzatura; i dati per quanto possibile dovrebbero essere rintracciati direttamente sull’attrezzatura; nel caso di macchina marcata CE ai sensi della Direttiva Macchine, in linea generale, le informazioni possono essere rica- vate dall’indelebile marcatura apposta sulla stessa o dalla dichiarazione di confor- mità CE.

Sarà necessario in prima istanza verificare che l’apparecchio in visione corrisponda a quello per il quale è stata richiesta la prima verifica periodica, appurando la corri- spondenza tra le informazioni riportate nella scheda tecnica e quelle rilevate diretta- mente sull’attrezzatura.

Nel caso in cui detti dati non dovessero coincidere con quelli riportati sulla scheda tecnica a corredo dell’attrezzatura bisognerà verificare se trattasi di macchina diver- sa ovvero di mero errore da parte dell’utente all’atto della richiesta. Nel primo caso il tecnico interromperà i termini temporali (come previsto al punto 3 della circolare 11 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25/05/2012) non essendo possi- bile procedere con l’effettuazione della verifica, in assenza della documentazione della macchina; mentre nel secondo caso sarà necessario richiedere all’utente di comunicare all’Unità Operativa Territoriale competente tali modifiche per aggiornare la banca dati e riportare nel verbale di verifica, alla voce “osservazioni”, la discrepan- za rilevata.

Qualora non fosse possibile rintracciare la marcatura CE della macchina sarà neces- sario procedere, ove possibile, al riconoscimento della stessa tramite i dati riportati nella scheda tecnica (e desunti dalle istruzioni per l’uso), specificando nel verbale (alla voce “osservazioni”) che l’identificazione dell’apparecchio è avvenuta per raf- fronto delle caratteristiche dimensionali. Nel caso di macchine marcate CE ai sensi della Direttiva Macchine, l’assenza della marcatura, laddove presumibilmente impu- tabile alla mancata apposizione da parte del fabbricante, si configura come una non rispondenza al requisito essenziale di sicurezza 1.7.3, per cui si dovrà procedere come previsto al punto 3.1.4 dell’allegato II al D.M. 11 aprile 2011. Tale mancanza dovrà essere indicata nel verbale di verifica alla voce “annotazioni”, ma non influisce sull’esito della verifica stessa.

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La prima verifica periodica prevede:

A) l’identificazione dell’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione eventual- mente allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata all’Unità Operativa Territoriale competente ovvero alle informazioni riportate nella richiesta di prima verifica, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l’uso del fabbricante (nome e indirizzo del fabbricante o dell’importatore autoriz- zato della macchina agricola raccoglifrutta, designazione della serie o del tipo, numero di serie, anno di fabbricazione, matricola assegnata dall’INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio) e ai dati presenti sulla marcatura CE.

B) L’esame documentale di:

1. dichiarazione di conformità CE, verificando in particolare la corrispondenza delle informazioni riportate con quelle sulla targhetta identificativa affissa sulla macchina agricola raccoglifrutta;

2. istruzioni per l’uso della macchina agricola raccoglifrutta, verificando la con- gruenza tra le indicazioni in esse riportate e quanto riscontrato sulla macchina in verifica. In particolare, si dovrà accertare la presenza, il posizionamento, la leggibilità e l’indelebilità delle seguenti indicazioni minime sulla macchina:

• targhetta delle portate massime (carico nominale) sulla piattaforma ed il numero massimo delle persone ammesse,

• targhetta delle portate massime (carico nominale) sui singoli balconcini estraibili (se presenti) ed il numero massimo delle persone ammesse, ove differiscano rispetto a quelli della piattaforma principale,

• indicazioni della massa della macchina,

• indicazione delle principali norme di sicurezza relative alla manovra ed all’impiego dell’impianto (es. massima estensione verticale, massima pen- denza operativa longitudinale e/o trasversale, pressione di gonfiaggio degli pneumatici se non pieni o riempiti di materiale solido), ecc.;

• eventuali simboli di avvertimento relativi a rischi residui;

3. registro di controllo,14verificandone la disponibilità e la regolare tenuta.

C) L’accertamento della corrispondenza della configurazione di allestimento dell’at- trezzatura con una di quelle previste dal fabbricante nelle istruzioni per l’uso (tipo- logia e numero di piattaforme, presenza di piattaforme/balconcini estraibili, tipo- logia di assali oscillanti o fissi, ecc.).

14 L’art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che i risultati dei controlli eseguiti sull’attrezzatura sulla base delle indicazioni fornite dal fabbricante siano riportati per iscritto e conservati per almeno tre anni a dispo- sizione degli organi di vigilanza. È comunque previsto dalla Direttiva Macchine, sia 98/37/CE che 2006/42/CE, che vengano almeno fornite nelle istruzioni le informazioni circa il contenuto del registro di controllo.

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D) Il controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi strutturali, dei comandi e dei circuiti a vista.

E) L’effettuazione di prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficien- za dei dispositivi di sicurezza, come riportato indicativamente di seguito.

Si riporta di seguito un fac-simile del verbale di verifica che il tecnico dovrà stilare al termine della verifica; per ciascuna voce è indicata una breve descrizione delle ope- razioni che il tecnico è chiamato a compiere.

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SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE DI

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D.Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

Riportare indicazione del giorno in cui è stata effettuata la verifica presso l’utilizzatore ed il nome del tecnico che ha provveduto ad eseguirla.

Specificare che trattasi di prima verifica periodica.

Indicare l’attrezzatura sottoposta a verifica tra quelle elencate.

- Tipo: si intende il nome comune della categoria di macchine cui il modello specifico appar- tiene; recuperare il dato dalla scheda tecnica elaborata sulla base delle indicazioni riportate nelle istruzioni per l’uso e/o nella dichiarazione di conformità CE. Il dato è reperibile anche dalla marcatura apposta sulla macchina.

- Matricola: si riferisce alla matricola assegnata dall’INAIL all’atto della denuncia di messa in servizio.

- Marca: indicare il fabbricante dell’attrezzatura; il dato è reperibile dalla marcatura apposta sulla macchina. Per le macchine marcate CE il dato può essere recuperato nella dichiarazio- ne di conformità.

- Mod.: è il nome, il codice o il numero dato dal fabbricante al modello di macchina; il dato è reperibile dalla marcatura apposta sulla macchina. Per le macchine marcate CE il dato può essere recuperato nella dichiarazione di conformità.

- Nr. fabbrica: si tratta di un numero che il fabbricante di consueto adotta per identificare una singola macchina che appartiene ad una serie o ad un tipo.

- Installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta: indicare cognome e nome del titolare o la ragione sociale della Ditta presso cui è presente l’attrezzatura (in caso di attrezzature a noleg- gio o in leasing tale informazione potrà essere difforme rispetto al dato riferito a colui che ha effettuato la denuncia di messa in servizio e la successiva richiesta di prima verifica periodica).

- Comune: indicare il comune presso cui è presente l’attrezzatura.

- Via e n.: indicare l’indirizzo completo presso il quale risulta presente l’attrezzatura.

1) CONDIZIONI GENERALI DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE:

Il tecnico prende visione dei controlli che dai documenti a corredo della macchina risulta siano stati condotti sulla stessa (il datore di lavoro, infatti, ai sensi dell’art. 71 comma 9 è tenuto a regi- strare qualsiasi controllo condotto), verificando che il datore di lavoro si sia attenuto alle indica- zioni riportate nelle istruzioni per l’uso, ove presenti.

In caso di sostituzioni o riparazioni di componenti verificare che queste non comportino una nuova immissione sul mercato, ma rientrino nell’ordinaria o straordinaria manutenzione; in par- ticolare, accertare che l’intervento non introduca rischi aggiuntivi non presi in considerazione dal fabbricante all’atto dell’immissione sul mercato dell’attrezzatura (aumenti di portata e di potenza, modifiche dimensionali che possono incidere sulla resistenza e/o sulla stabilità dell’at-

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trezzatura, ed in generale aumenti dello stato delle sollecitazioni), se necessario acquisendo documentazione aggiuntiva.

Il tecnico procede inoltre ad un controllo visivo di:

- contrassegni sui comandi al fine di valutarne la presenza, il posizionamento, la coerenza e la leggibilità;

- marcatura CE onde attestarne la leggibilità e l’indelebilità;

- eventuali targhette identificative/pittogrammi per verificarne la presenza e la leggibilità;

- circuito elettrico, verificando l’integrità degli involucri di protezione ed il corretto posiziona- mento dei cavi;

- circuito idraulico, verificando l’assenza di perdite e/o trafilamenti.

2) ESAME DEGLI ORGANI PRINCIPALI:

Il tecnico controlla la corrispondenza a quanto indicato nelle istruzioni per l’uso.

Provvede inoltre ad un esame visivo degli organi principali della macchina elencati nella tabel- la seguente.

ORGANO

CARRO

VERIFICHE

- Controllare eventuali cricche, deformazioni e/o corrosioni.

- Verificare la conformità del carro alle specifiche riportate nelle istruzioni per l’uso (dimensioni, even- tuali dispositivi di illuminazione, tipologia di assali oscillanti o fissi, ecc.).

- Verificare che le dimensioni degli pneumatici siano coerenti con quanto riportato nelle istruzioni per l’uso.

- Verificare la presenza ed il serraggio dei sistemi di fissaggio delle ruote.

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ORGANO PIATTAFORMA/PALCO FISSA, PIATTAFORMA/PALCO ELEVABILE E STRUTTURA DI

SOLLEVAMENTO ED EVENTUALI BALCONCINI ESTRAIBILI

POSTAZIONE DI COMANDO PRINCIPALE E SECONDARIE (ove presenti)

SOLLEVATORI ANTERIORE E POSTERIORE PER CASSONI (ove presenti)

GUIDA PER LO SCORRIMENTO DEI CASSONI (ove presente)

INCLINOMETRO

VERIFICHE

- Controllare eventuali cricche, deformazioni e/o cor- rosioni.

- Verificare la conformità della piattaforma/palco fissa alle specifiche riportate nelle istruzioni per l’uso (dimensioni, presenza e integrità dei dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto, ecc.)15.

- Verificare l’integrità dei comandi e dello sterzo.

- Verificare la conformità a quanto indicato nelle istru- zioni per l’uso (tipo, tipologia di comando, ecc).

- Controllare eventuali cricche, deformazioni e/o corrosioni

- Verificare la conformità a quanto indicato nelle istru- zioni per l’uso (tipologia di guida, ecc).

- Controllare eventuali deformazioni.

- Controllare la presenza e verificare l’integrità.

15 Il parapetto, costruito con materiale rigido e resistente, deve: avere un’altezza di almeno 1 metro, essere costituito da un corrimano e da un corrente intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore e il pavimento, ed essere completo di fascia fermapiede poggiante sul piano di calpestio alta almeno 15 centimetri. L’eventuale assenza su uno dei lati di un corrente intermedio e di una fascia fermapiede può essere dovuta alla presenza di guide per lo scorrimento dei cassoni.

3) COMPORTAMENTO DURANTE LE PROVE DI FUNZIONAMENTO DELL’APPARECCHIO E DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA:

Il tecnico provvede a far eseguire ad un operatore informato, formato e addestrato dal datore di lavoro alla conduzione della macchina agricola raccoglifrutta le prove di funzionamento di seguito elencate.

ORGANO/DISPOSITIVO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LA DISCESA ACCIDENTALE DEL PALCO ELEVABILE

PROVA DI FUNZIONAMENTO

- A macchina ferma su terreno solido e ben livellato sollevare la piattaforma/palco elevabile verificando la tenuta delle valvole di sicurezza.

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ORGANO/DISPOSITIVO

DISPOSITIVI DI SICUREZZA CONTRO LO SCHIACCIAMENTO ED IL CESOIAMENTO

DISPOSITIVI DI SICUREZZA CONTRO IL SOVRACCARICO (SE PRESENTI)

DISPOSITIVI PER IMPEDIRE LA MARCIA CON PALCO FUORI DALLA POSIZIONE DI RIPOSO A VELOCITÀ SUPERIORE A QUELLA DI LAVORO

DISPOSITIVI PER IMPEDIRE IL MOTO DEI PALCHI DURANTE LA MARCIA A VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO (dispositivi che si riferiscono esclusivamente alla posizione del palco e non dei balconcini)

POSTAZIONI DI COMANDO PRINCIPALE E SECONDARIE (ove presenti)

PROVA DI FUNZIONAMENTO

- A macchina ferma su terreno solido e ben livellato procedere ad un ciclo di sollevamento e abbassa- mento della piattaforma/palco elevabile verifican- do il corretto funzionamento del dispositivo previ- sto dal fabbricante (ad ad esempio integrità dei teli laterali di protezione, efficacia dei dispositivi sensi- bili, ecc.).

- A macchina ferma su terreno solido e ben livellato con piattaforma in posizione di riposo procedere al posizionamento di un carico superiore a quello di attivazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal fabbricante, verificando che non sia pos- sibile sollevare la piattaforma.

- Rilevare la velocità di lavoro su terreno solido e ben livellato con una prova di marcia alla massima velo- cità su una distanza definita con palco fuori dalla posizione di riposo (questo non riguarda la posizio- ne dei balconcini estraibili, ma solo la posizione ver- ticale del palco).

- Rilevare la velocità di traslazione su terreno solido e ben livellato con una prova di marcia alla massima velocità su una distanza definita con palco in posi- zione di riposo (questo non riguarda la posizione dei balconcini estraibili, ma solo la posizione verti- cale del palco).

- Verificare la congruenza delle velocità con quanto riportato nelle istruzioni per l’uso.

- Verificare su terreno solido e ben livellato con una prova di marcia con palco in posizione di riposo che sia impedito il sollevamento della piattafor- ma/palco (questo non riguarda la posizione dei balconcini estraibili, ma solo la posizione vertica- le del palco).

- Verificare su terreno solido e ben livellato nella prova di marcia con palco in posizione di riposo la funzionalità dello sterzo (effettuando alcune curve) e degli altri comandi di marcia/arresto (questo non riguarda la posizione dei balconcini estraibili, ma solo la posizione verticale del palco).

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ORGANO/DISPOSITIVO

POSTAZIONI DI COMANDO PRINCIPALE E SECONDARIE (ove presenti)

ALTRI DISPOSITIVI DI SICUREZZA INSTALLATI

PROVA DI FUNZIONAMENTO

- Verificare l’efficienza dispositivo contro l’aziona- mento non intenzionale dei comandi.

- Verificare la funzionalità degli arresti di emergenza presenti.

- Verificare la presenza e l’efficienza del dispositivo contro l’avviamento non autorizzato.

- Semplice prova funzionale.

4) CONFIGURAZIONE E DATI TECNICI RILEVATI AL MOMENTO DELLA VERIFICA:

Il tecnico dovrà riportare in questa sezione le condizioni effettivamente riscontrate al momento del sopralluogo per quanto attiene la configurazione della macchina agricola raccoglifrutta sot- toposta ad attività di prima verifica periodica (ad esempio tipologia e numero di piattaforme, presenza di piattaforme/balconcini estraibili, tipologia di assali oscillanti o fissi, ecc.) e i relativi dati tecnici (ad esempio dimensioni principali, limiti d'impiego, peso, prestazioni di marcia, pre- stazioni di portata ed altezze di sollevamento e di estensione del balconcino).

5) OSSERVAZIONI:

Indicare le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato dal proprietario all’atto della richiesta di I verifica (ad esempio mancanza targhetta CE apposta sulla macchina, discre- panze nei dati riportati nella comunicazione di messa in servizio) ed eventuali elementi ritenuti significativi rilevati nel corso della verifica, non contemplati in altre sezioni del verbale.

ESITO DELLA VERIFICA

Considerando gli aspetti esaminati (condizioni generali di conservazione e manutenzione, esame degli organi principali, comportamento durante le prove di funzionamento dell’apparec- chio e dei dispositivi di sicurezza, configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifi- ca) il tecnico è tenuto a stabilire l’adeguatezza o meno, ai fini della sicurezza, dell’attrezzatura.

È bene precisare che il parere che il tecnico è chiamato a esprimere non riguarda in alcun modo la conformità della macchina, ma unicamente aspetti legati alla manutenzione/conservazione del- l’attrezzatura, con particolare riguardo alla presenza e allo stato di funzionamento dei dispositivi di sicurezza che l’attrezzatura dovrebbe avere in base allo stato dell’arte di riferimento.

Qualora, nel corso della verifica, il tecnico dovesse riscontrare presunte non conformità alla Direttiva Macchine, ai sensi di quanto previsto al punto 3.1.4 dell’allegato II al D.M. 11 aprile 2011, è tenuto a darne comunicazione alla sede centrale che provvederà a inoltrarla alle auto- rità competenti.

(29)
(30)
(31)

Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 30 del 21 giugno 1982

(32)
(33)
(34)
(35)

Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale prot. 22154 dell’11 luglio 1988

(36)
(37)
(38)

Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale prot. 22946 del 9 ottobre 1992 (allegato omesso)

(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)

Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 9 del 12 gennaio 2001

(47)
(48)
(49)

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 33 del 2 agosto 2005

(50)
(51)

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 25 maggio 2012

(52)
(53)
(54)
(55)

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 23 del 13 agosto 2012

(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 5 marzo 2013

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