Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 32 del 27 aprile 1976
Oggetto: Assicurazione delle persone addette alle lavorazioni meccanico-agricole eseguite per conto di terzi con uso di carburante agevolato. Riconduzione alla forma contributiva ordinaria.
La Gazzetta Ufficiale n.77 del 24 marzo 1976 ha pubblicato il D.M. 16 febbraio 1976 con il quale sono state approvate le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione nelle sedute dell'8 aprile e del 7 ottobre 1975.
Con tali delibere viene stabilito che, con decorrenza 1 gennaio 1974, la contribuzione relativa all'assicurazione delle persone addette alle lavorazioni meccanico-agricole eseguite per conto di terzi con uso di carburante agevolato sia attuata in forma ordinaria, applicando il tasso previsto dalla Tariffa dei premi, di cui al D.M. 10 dicembre 1971, alle retribuzioni medie o convenzionali stabilite rispettivamente, dal 1 gennaio 1974, con D.M. 5 giugno 1974 (cfr. circolare n. 77/1974) e, dal 1 gennaio 1975, con D.M.
14 agosto 1975 (cfr. circolare n. 93/1975).
Per l'esatta classificazione delle lavorazioni meccanico-agricole le Sedi dovranno acquisire le denunce di esercizio utilizzando il modulo 1-D.L. in sostituzione del modulo 3/bis D.L. abolito con circolare n. 19/1976.
Il prefisso 906 .... Macchine agricole con carburante agevolato, previsto dal codice n. 8 dei Codici amministrativi, non deve essere più usato. Per consentire la ricostruzione dell'andamento infortunistico delle nuove posizioni assicurative, istituite in forma contributiva ordinaria, in sostituzione delle posizioni assicurative con prefisso 906, è necessario che le Sedi segnalino a questa Direzione generale Servizio Meccanizzazione, a mezzo di un prospetto come da fac-simile (allegato n. 1), la corrispondenza tra il vecchio numero e il nuovo numero assegnato sul protocollo delle posizioni assicurative continuative, modulo 22/ D.L.
Nel richiedere la denuncia di esercizio nonchè la dichiarazione delle retribuzioni relative agli anni 1974 e 1975, le Sedi illustreranno agli interessati le nuove disposizioni mediante lettera, da riprodurre a ciclostile, della quale si allega fac-simile (allegato n.2).
Le eventuali richieste di dilazione o di rateazione per il pagamento degli importi che risulteranno dovuti a seguito delle operazioni di conguaglio da effettuarsi dall'1 gennaio 1974, dovranno essere esaminate nel rispetto delle norme vigenti in materia con la massima correntezza.
All. n. 2
Allegato n. 1 alla circ. n.32/36 T.U. 1976
LAVORAZIONI MECCANICO-AGRICOLE RIPROTOCOLLAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE Sede ... (codice amministrativo 1)
Allegato n. 2 alla circ. n. 32/36 T.T. 1976 Spettabile Ditta
Con decreto ministeriale 16 febbraio 1976, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.77 del 24 marzo 1976, il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale ha approvato le delibere del Consiglio di amministrazione di questo Istituto dell'8 aprile 1975 e del 7 ottobre 1975.
Tali delibere stabiliscono che, a decorrere dal 1 gennaio 1974, la contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro delle persone addette alle lavorazioni meccanico-agricole
Numero P.A. con prefisso 906 Nuovo numero di protocollo 22 D.L.
eseguite per conto di terzi con uso di carburante agevolato venga ricondotta alla forma ordinaria, con l'applicazione, cioè, del tasso previsto dalla tariffa dei premi di cui al D.M. 10 dicembre 1971 alle retribuzioni medie convenzionali stabilite, rispettivamente, dall'1 gennaio 1974 dal D.M. 5 giugno 1974 e dall'1 gennaio 1975 dal D.M. 14 agosto 1975, per tutto il personale soggetto all'obbligo assicurativo.
Al fine, pertanto, di effettuare le necessarie operazioni di conguaglio tra i premi gia versati in base alla quantità di carburante agevolato consumato e quelli scaturenti dall'applicazione della nuova normativa, si invita codesta Ditta a presentare entro 30 giorni dal ricevimento della presente la denuncia di esercizio e la comunicazione delle retribuzioni previste dagli articoli 12 e 28 del Testo Unico n. 1124/1965 relative agli anni 1974 e 1975.
Distinti saluti