• Non ci sono risultati.

Con la stessa decorrenza la maggiorazione del 10 per cento della misura degli assegni familiari prevista dal D.L

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Con la stessa decorrenza la maggiorazione del 10 per cento della misura degli assegni familiari prevista dal D.L"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 17 del 23 febbraio 1977

Oggetto: D.P.R. 30 giugno 1976, n. 447, "Norme sul trattamento tributario degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia nonché delle maggiorazioni delle pensioni sostitutive degli assegni familiari;

graduale detassazione ai fini delle ritenute I.R.P.E.F.

Il D.P.R. 30 giugno 1976, n. 447, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 2 luglio 1976, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1977 le quote di aggiunta di famiglia, gli assegni familiari e le maggiorazioni della pensione sostitutiva degli assegni familiari concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche solo nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Con la stessa decorrenza la maggiorazione del 10 per cento della misura degli assegni familiari prevista dal D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 (cfr. circolare n. 67/1975, punto 2, lett. b), correlativamente ridotta per l'anno 1977 del 50 per cento.

Anche la maggiorazione del 10 per cento della misura delle quote di aggiunta di famiglia prevista, con effetto dal 1° luglio 1977, dagli articoli 5, ultimo comma, e 6, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n.

364 (cfr. circolare n. 88/1975), è ridotta per l'anno 1977 del 50 per cento con la stessa decorrenza. Dal 1°

gennaio 1977, quindi, le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale in servizio ed in quiescenza risultano soggette a ritenute I.R.P.E.F. limitatamente al 50 per cento del loro ammontare, mentre con effetto dal 1° luglio dello stesso anno dovranno essere maggiorate del 5 per cento.

Ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della legge n. 364/1975, prima citata, sono, comunque, fatte salve le misure delle quote di aggiunta di famiglia in godimento eventualmente superiori.

Si fa presente che per determinare l'ammontare tassabile delle somme erogate nel 1977 e la relativa maggiorazione concedibile, tenuto conto che la norma considera distintamente le quote ed assegni familiari dalle predette maggiorazioni, occorre fare riferimento all'importo degli emolumenti stessi prima dell'applicazione della maggiorazione del 10 per cento, di modo che la maggiorazione del 5 per cento da accordare risulti commisurata alla parte degli assegni o quote assoggettata a ritenuta.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 le quote di aggiunta di famiglia, gli assegni familiari e le maggiorazioni della pensione sostitutive degli assegni familiari non concorrono a formare la base imponibile ai fini della ritenuta di acconto per l'imposta sui reddito delle persone fisiche; contemporaneamente cesseranno di avere applicazione le maggiorazioni delle predette competenze, sopra indicate.

Il Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - con circolare n. 32 del 25 ottobre c.a., protocollo n. 8/1380, ha precisato che con l'espresso riferimento alla percezione dei predetti emolumenti da parte degli aventi diritto, di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto n. 447/1976, si è inteso adottare il criterio di cassa per la decorrenza dell'esclusione dalla base imponibile, dal 1° gennaio 1977, del 50 per cento dell'ammontare degli assegni e quote in argomento e della totale esclusione degli stessi dalla base imponibile, dal 1° gennaio 1978.

A tutte le somme corrisposte a titolo di quote di aggiunta di famiglia, assegni familiari e maggiorazioni delle pensioni sostitutive degli assegni stessi, anche se relative ad anni precedenti, si applica pertanto dal 1° gennaio 1977 la detassazione al 50 per cento e dal 1° gennaio 1978 l'esclusione totale dalla base imponibile; ovviamente, alla parte relativa ad anni precedenti si applicherà il particolare regime previsto per le competenze arretrate relative ad anni precedenti dagli articoli 12, lettera d), e 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (aliquota I.R.P.E.F. calcolata sul reddito medio del biennio precedente l'anno di percezione: cfr. circolare n. 78/1974, pp.38-44), come di seguito precisato:

- arretrati corrisposti nel 1977 e relativi all'anno 1976 e precedenti:

a) 50 per cento dell'ammontare: tassazione con l'aliquota media relativa al biennio 1975-76;

b) 50 per cento dell'ammontare: esente da ritenute I.R.P.E.F.

- arretrati corrisposti nel 1978 e relativi all'anno 1977 e precedenti: esclusione totale dalla base imponibile.

(2)

Si fa presente, infine, che il decreto in oggetto concerne unicamente gli importi stabiliti nei riguardi degli aventi diritto dalle disposizioni contenute nel testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal disposto di cui agli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, con esclusione dal beneficio della detassazione parziale o totale delle eventuali erogazioni integrative della retribuzione - corrisposte sotto la denominazione di "quote di aggiunta di famiglia", "assegni familiari", "maggiorazioni della pensione", - che superino le misure determinate dalle leggi sopra richiamate.

Rientrano, ad esempio, in tale previsione gli eventuali arretrati corrisposti successivamente al 1° gennaio 1977 a titolo di quote di aggiunta di famiglia sulle gratifiche di bilancio dell'anno 1975 o precedenti.

Sul libro matricola e paga elaborato mensilmente da questa Direzione generale-Servizio meccanizzazione ed inviato in copia alle unità operative centrali e periferiche (cfr. circolare n.78/1974, punto 10, pagg. 57 e successive) dovranno essere indicate a cura del predetto Servizio e a decorrere dal 1° gennaio 1977 anche gli importi delle quote di aggiunta di famiglia non assoggettati a ritenuta nella colonne "somme non soggette a ritenuta", da inserire nell'elaborato in argomento dopo la colonna relativa alle ritenete previdenziali, se riferentesi a quote di competenza e l'anno di percezione, e nella colonna "somme arretrate non soggette a ritenuta", da inserire nell'elaborato stesso dopo la colonna "ritenuta netta" su competenze arretrate, se riferentesi a quote relative ad anni precedenti quello di erogazione.

Per il personale a contratto collettivo di categoria, e per tutti gli altri dipendenti che abbiano diritto a percepire gli assegni familiari, le unità operative dovranno invece annotare l'importo degli assegni stessi non assoggettati a ritenute nelle "schede di evidenza da utilizzare per il personale dipendente non retribuito con i ruoli meccanografici" (mod. 46-C), in corrispondenza della colonna 10 "Abbattimenti per indennità di fine servizio", da completare manualmente con "o quota non imponibile assegni famigliari"; il relativo importo sarà ovviamente detratto dagli emolumenti lordi, unitamente alle altre somme non soggette a ritenute, per determinare l'imponibile da indicare nella colonna 11.

La presente circolare dovrà essere notificata a tutto il personale, con l'osservanza delle procedure stabilite con circolare n. 3/1973.

Riferimenti

Documenti correlati

SOMMARIO: Dal 1° gennaio 2022 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote

TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE

segnala ai Presidenti di Corte di Appello l’opportunità di sollecitare i dirigenti a non proporre allo stato le nuove tabelle per il biennio 1998-1999 e a predisporre

La tariffa TARI è determinata sulla base del Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) approvato dall’Autorità ARERA con Delibera 31 ottobre

Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente 010 normativa e le eventuali

5 - 52024 Loro Ciuffenna (AR); in questo caso per la data di presentazione farà fede il timbro postale. La domanda dovrà comunque pervenire inderogabilmente

Con il presente messaggio si conferma che, a partire dalla competenza di luglio 2020, la modalità di esposizione nei flussi Uniemens ai fini del conguaglio degli Assegni per il

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con l’indicazione della valutazione delle due prove scritte e del luogo, giorno ed ora in cui ciascun candidato