• Non ci sono risultati.

NUOVA LEGGE PER ASSICURAZIONI PRIVATE IN SPAGNA Il nuovo sistema legale vincolante di fissazione del danno fisico nel diritto spagnolo dell’autoveicolo

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "NUOVA LEGGE PER ASSICURAZIONI PRIVATE IN SPAGNA Il nuovo sistema legale vincolante di fissazione del danno fisico nel diritto spagnolo dell’autoveicolo"

Copied!
13
0
0

Testo completo

(1)

NUOVA LEGGE PER ASSICURAZIONI PRIVATE IN SPAGNA Il nuovo sistema legale vincolante di fissazione del danno fisico

nel diritto spagnolo dell’autoveicolo

Introduzione

Dopo un lungo processo di elaborazione prelegislativa e un difficile iter parlamentare, lo scorso 5 ottobre 1995, l’Assemblea del Congresso dei Deputati ha approvato la Legge sull’Ordinamento e la Supervisione delle Assicurazioni Private, che, dopo l’autenticazione regia, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale dello Stato, numero 268 del 9 novembre 1995.

L’ottava Risoluzione Aggiuntiva di questa Legge modifica la Legge sull’Utilizzo e la Circolazione dei Veicoli a Motore che prende la denominazione di Legge sull’Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei Veicoli a Motore, adattando la normativa spagnola alle Direttive Comunitarie e, concretamente, alla Direttiva CEE 90/618 del Consiglio dell’8 novembre 1990 e, in modo particolare, alla Terza Direttiva CEE 90/232 del Consiglio del 14 di maggio 1990 relativa all’adeguamento delle leggi degli Stati membri in materia di assicurazione della

responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore.

Allo stesso modo, la nuova Legge sull’Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei Veicoli a Motore ha supposto la legittimazione di un regime di indennizzo fisso a carattere e vincolo legale, che si fonda sul barème allegato alla stessa.

In questa forma la nuova normativa implica il superamento dei principi di indennizzo finora vigenti e, secondo un tipico, spagnolissimo e spettacolare movimento altalenante, la definizione di un sistema di indennizzo fissato vincolante e che i Giudici e i Tribunali devono obbligatoriamente rispettare.

L’entrata in vigore del nuovo sistema legale vincolante di stima del danno fisico ci obbliga ad una esposizione iniziale della nuova normativa nei suoi aspetti sostanziali così come a consegnare una serie di riflessioni relative alla critica giuridica che il sistema suscita.

Critica della tecnica normativa adottata

Prima dell’analisi particolareggiata del nuovo sistema di determinazione delle tariffe, dobbiamo fare una critica generale al procedimento legislativo utilizzato.

Come già noto la Legge che stiamo commentando nasce dalla necessità di adattamento alla normativa europea del diritto pubblico e privato spagnolo sulle assicurazioni.

Per riuscire in tale adattamento (parzialmente in ritardo, poiché il Governo in questo lasso

temporale non ha ottemperato ad alcuni dei suoi obblighi comunitari) si sono largamente impegnati, fin dal 1992, diversi lavori preparatori e schemi di disegno, così come un disegno di Legge

decaduto a causa della fine del mandato delle Camere, che culminano nel testo che stiamo commentando.

In ognuno di essi, il governo e il legislatore spagnolo hanno cercato di approfittare dell’occasione per modificare, con la scusa di doversi necessariamente adattare alle direttive comunitarie, aspetti diversi, inglobati in una Legge che, per questo, risulta complessa e rivela una tecnica legislativa difettosa oltre ad aver reso difficile l’iter parlamentare della sua approvazione.

La regolamentazione di tanti aspetti diversi, con incluso la modifica delle istituzioni sacre del diritto privato, come l’istituto della responsabilità civile, in un unico testo normativo di carattere

eminentemente organico e amministrativo, merita una doppia critica sia per l’opportunismo che comporta che per la difettosa tecnica normativa utilizzata. Si tratta, quindi, di un’ulteriore

(2)

manifestazione, se si vuole prototipa, di questo fenomeno legislativo recente delle cosiddette “leyes omnibus”, leggi che contengono tutto in una grande confusione.

In quest’ottica, si deve far notare che in uno schema di disegno di legge precedente al testo legale che ora commentiamo, venne proposta la riforma dell’articolo 1902 del Codice Civile, che regolava la responsabilità civile extracontrattuale, cosa che suscitò critiche severe da parte della dottrina. Nel testo definitivo, come vedremo, viene modificato il regime della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, cosa che comporta la legittimazione della specializzazione della stessa, influenzando il sistema generale della responsabilità civile extracontrattuale e dotando la norma, da questo punto di vista, di un carattere sostanzialmente civile.

Nuova tipologia legale della responsabilità civile per incidenti stradali

L’articolo 1 della Legge sull’Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei Veicoli a Motore prevede, nel suo primo punto, che:

“Il conducente di veicoli a motore è responsabile, in virtù del rischio creato dalla conduzione dello stesso, dei danni causati alle persone o alle cose durante la circolazione.

Nel caso di danno alle persone, sarà esonerato da questa responsabilità solo nel caso in cui dia prova che i danni furono dovuti unicamente alla condotta o alla negligenza del danneggiato o a forza maggiore estranea alla condotta o al funzionamento del veicolo; non verranno considerati casi di forza maggiore i difetti del veicolo né la rottura o la mancanza di pezzi o parti meccaniche.

Nel caso di danni alle cose, il conducente risponderà di fronte a terzi quando risulta civilmente responsabile secondo quanto stabilito negli articoli 1902 e seguenti del Codice Civile, nell’articolo 19 del Codice Penale e quanto previsto da questa Legge.

Se concorrono la negligenza del conducente e quella del danneggiato, si procederà alla valutazione equa della responsabilità e, considerata la rispettiva entità delle colpe, alla ripartizione del valore dell’indennizzo.

Il proprietario che non sia il conducente risponderà dei danni alle persone e alle coseprovocati dal conducente quando vincolato con questo da una delle relazioni che regolano gli articoli 1903 del Codice Civile e 22 del Codice Penale. Questa responsabilità cesserà quando il suddetto proprietario dimostri di aver esercitato tutta la diligenza del buon padre di famiglia al fine di prevenire il

danno.”

Il primo punto trascritto definisce e legittima la responsabilità per rischio del conducente di un veicolo a motore, rispetto ai danni personali e materiali causati dalla circolazione dello stesso, ad eccezione delle esclusioni tradizionali, già contenute nel Testo Riveduto della Legge 122 del 24 dicembre 1964 nella redazione del Decreto Regio Legislativo 1301 del 28 giugno 1986 di colpa o negligenza unica del danneggiato, o forza maggiore estranea alla meccanica causa del rischio, riproducendo letteralmente, da questo punto di vista, quanto segnalato nel punto due dell’articolo 1 del citato Testo Riveduto.

Ci limitiamo, a questo proposito, a questo semplice cenno sommario per ragioni di sistematicità nella misura in cui la responsabilità civile regolamentata in questo articolo costituisce l’ambito materiale di copertura dell’assicurazione, regolato negli articoli che seguono, e la cornice normativa entro cui opera il nuovo sistema vincolante di determinazione delle tariffe del danno personale al cui studio specificatamente si dedicano queste riflessioni.

Dall’altro lato, si deve evidenziare che la norma trascritta consacra l’efficacia operativa della partecipazione causale della vittima stessa nella produzione del danno, stabilendone il suo

risarcimento. Questa redazione incompleta deve completarsi o combinarsi con quanto previsto nei criteri di determinazione della responsabilità e dell’indennizzo corrispondenti, contenuti

nell’allegato “ Sistema per la valutazione dei danni e pregiudizi causati alle persone in incidenti stradali”. In effetti, nella seconda regola del primo paragrafo del suddetto sistema si stabilisce che

“verrà considerata come colpa della vittima l’ipotesi secondo la quale, essendo questa non

(3)

imputabile, l’incidente sia dovuto alla sua condotta o concorra con essa alla produzione dello stesso”.

Inserito il sistema compensativo nell’opportuna ottica della causalità, si viene a superare l’errata concezione colpevolista, sebbene tale previsione dovrebbe essere affidata al testo della norma stessa, evitando dubbi ermeneutici e interpretazioni forzatamente analogiche sui danni materiali ai quali, evidentemente, non è applicabile l’Allegato. Questo imporrà tale applicazione analogica per dare coerenza al sistema poiché risulta assurdo che la valutazione della partecipazione del

danneggiato nelle ipotesi di danni alle persone sia obiettiva, in sede di relazione causale, mentre rispetto a quelli materiali si esiga la sua partecipazione colposa o negligente, riducendo, rispetto a questi, la sua efficacia agli effetti di una valutazione delle indennità.

Infine, bisogna avvertire che la nuova regolamentazione della responsabilità civile oggettiva per danni e pregiudizi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore, con riconoscimento dell’efficacia della compartecipazione della vittima stessa alla causa del danno da lei subito, va oltre, ovviamente, il piano di determinazione quantitativa dell’indennizzo dovuto, che si ridurrà nell’opportuna

proporzione, prendendo come base il valore risultante dal sistema di determinazione delle tariffe, sulla quale si procederà, successivamente, alla valutazione del concorso di causa per concretizzare la vera entità del danno indennizzabile.

Rottura dell’unità concettuale dell’istituto della responsabilità civile extracontrattuale e influenza del principio di risarcimento totale

Continuando con l’analisi della responsabilità civile regolamentata nella Legge sull’Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei Veicoli a Motore, bisogna riferirsi all’istituzione di un sistema di quantificazione legale del danno conforme al punto due del primo articolo.

La definizione di un sistema di responsabilità limitata legalmente merita, sul piano concettuale, la critica di alterare il regime generale della responsabilità civile tradizionale e vigente nel Diritto spagnolo che si ispira, secondo giurisprudenza ripetuta e unanime, al criterio della restitutio in integrum.

Una prima osservazione che esige il testo analizzato è che, in effetti, la sua nuova stesura si adegua pienamente al contenuto della norma legale, nella misura in cui nella stessa si stabilisce una

sistematizzazione concreta della responsabilità civile derivata dal fatto automobilistico che presuppone una trasformazione specializzata del regime generale della responsabilità civile che influisce su diversi aspetti dello stesso e, fondamentalmente, una mutazione nell’aspetto

quantitativo dell’istituto di responsabilità extracontrattuale che può gravare - e che di fatto graverà - doppiamente sui principi fino al momento pienamente vigenti.

Da un lato, emerge un peggioramento del principio di uguaglianza, a danno della vittima o del danneggiato da fatto automobilistico che, a sua volta, implica una specializzazione di questo tipo di responsabilità civile che si definisce, in quanto ai suoi effetti sugli indennizzi, come limitata

quantitativamente.

Da un altro lato, la nuova Legge presuppone la rottura del principio, fino ad ora generalmente accettato, del risarcimento totale.

Concentreremo queste brevi riflessioni su questi aspetti derivati - come conseguenza necessaria - dalla designazione di una responsabilità legalmente fissata.

In effetti, il punto due del primo articolo della Legge sull’Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei Veicoli a Motore, oltre ad aver stabilito nel punto uno del proprio articolo il principio generale di responsabilità per rischio del conducente di un veicolo a motore rispetto ai danni causati a persone o cose dalla circolazione dello stesso, dispone che “i danni e i pregiudizi causati alle persone, che comprendono il valore della perdita subita e del guadagno non ottenuto, previsti, prevedibili o che scientemente derivano da un fatto scatenante, includendo i

(4)

danni morali, si quantificheranno in tutti i casi in conformità ai criteri e nei limiti di indennizzo fissati nell’Allegato alla presente Legge”.

L’Esposizione dei Temi della Legge accenna all’effetto secondo cui “oltre alle modifiche che vengono introdotte nella vecchia Legge sull’Utilizzo e la Circolazione dei Veicoli a Motore derivanti dalla Direttiva CEE 90/232, si mette insieme un sistema legale di delimitazione

quantitativa dell’ammontare degli indennizzi esigibili come conseguenza della responsabilità civile in cui si incorre a causa della circolazione dei veicoli a motore. Questo sistema di indennizzi si impone in tutti i casi, indipendentemente dall’esistenza o inesistenza di assicurazione e di limiti quantitativi dell’assicurazione obbligatoria, e si articola attraverso un quadro di importi fissati in funzione dei diversi concetti di indennizzo che permettono, considerate le circostanze di ogni caso concreto e all’interno di alcuni margini massimi e minimi, di individuare l’indennizzo derivante dai danni subiti dalle persone in un incidente stradale. Costituisce, pertanto, una quantificazione legale del danno causato a cui si riferisce l’articolo 1902 del Codice Civile e della responsabilità civile a cui fa riferimento l’articolo 19 del Codice Penale”.

La responsabilità civile regolamentata nella suddetta Legge e il debito di indennizzo derivato dalla stessa, viene, quindi, fissato e limitato legalmente, cosa che permette al punto tre dello stesso articolo di stabilire che “si considereranno gli indennizzi secondo la quantità legalmente riconosciuta” agli effetti della normativa fiscale che regola l’imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

La disposizione provoca una trasformazione profonda della responsabilità civile che essa regola, visto che il suo contenuto va oltre il ristretto ambito dell’assicurazione, trasformandosi in una norma speciale modificatrice del principio generale della responsabilità civile extracontrattuale, conforme alla sua regolamentazione conclusiva nell’articolo 1902 del Codice Civile e alla dottrina giurisprudenziale di sviluppo dello stesso.

La norma acquisisce così la qualifica di legge civile che va oltre la semplice regolamentazione di carattere mercantile dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità che disciplina.

In questo senso, i limiti quantitativi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore costituiscono il limite legale e obbligatorio dell’obbligo a indennizzare,

indipendentemente da chi sia il responsabile del pagamento delle indennità corrispondenti o, in altri termini, dal sistema o mezzo di liquidazione della responsabilità operando in ogni caso, sia che esista o meno un’assicurazione sulla responsabilità civile che supporti quella responsabilità.

E’ noto che l’istituto della responsabilità civile ha una forte tendenza dinamica di adattamento alla realtà sociale, subendo un’importante evoluzione continua come conseguenza dei cambiamenti sociologici e delle trasformazioni dell’opinione sociale.

Dalla concezione individualista che ispira la regolamentazione della responsabilità extracontrattuale nell’articolo 1902 del Codice Civile, diciannovesima redazione, centrata fondamentalmente sulla figura del soggetto attivo del danno e costituita sopra la pietra angolare della sua colpevolezza, si è verificata una modifica continua, attraverso la rielaborazione giuridica del principio, basata sugli apporti del dogmatismo giuridico fino ad arrivare all’elaborazione di un sistema obiettivo centrato essenzialmente sulla persona del soggetto passivo, vittima o danneggiato dal fatto dannoso, e inserito nel principio del risarcimento totale del danno.

Questa evoluzione risponde alla coscienza sociologica della protezione a oltranza del danneggiato, come frutto dell’evoluzione etica, sociale ed economica avvenuta durante il XX secolo e, in modo particolare, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, con l’affermazione idealizzata dello stato di benessere sociale.

Come conseguenza della strutturazione moderna del principio generale classico del neminem laedere e la sua formulazione giuridica, inizialmente nel diritto francese, che stabilì la massima “le dommage, tout le dommage, mais rien que le dommage”, si è convertito in un criterio fondamentale che ha ispirato l’istituto di responsabilità extracontrattuale quello del risarcimento intero del danno, riconosciuto nel capoverso 1.1 della Risoluzione (75) 7 del Consiglio Europeo del 14 marzo del 1975 e in ripetute sentenze del nostro Tribunale Supremo.

(5)

In questo modo si affermò, come elemento fondamentale dell’istituto, l’idea del risarcimento totale e completo, che necessariamente deve cercare di rimettere il danneggiato nella sua situazione precedente attraverso un compenso pecuniario quando non è possibile attraverso il risarcimento o la restituzione. Tale principio dell’indennizzo, ovviamente, incontra il suo limite nella realtà del danno e nell’impedire l’ingiusto arricchimento o il lucro illecito; poiché per quanto sia giusto risarcire la vittima totalmente, non si deve arricchirla o indennizzarla troppo.

E’ necessario riconoscere, tuttavia, che il principio della restitutio in integrum non è un postulato assoluto e che, negli ultimi tempi, si trova sottoposto ad una profonda revisione dottrinale. In questo senso RUIZ VADILLO ha affermato che “l’idea di risarcimento totale che il Consiglio Europeo ragionevolmente promuove presenta caratteristiche di relatività perché si tratta di un concetto indeterminato”. Sulla stessa linea, il Presidente del Tribunale Costituzionale, RODRIGUEZ PIÑERO, che, nelle sue parole di chiusura dei lavori delle suddette giornate segnalò che costituzionalmente è possibile passare da un sistema di risarcimento totale ad un sistema di risarcimento equo più regolamentato.

Da parte sua, DE ANGEL YAGÜEZ mette in rilievo che “nelle più recenti manifestazioni dottrinali si è del tutto abbandonato il principio di ‘risarcimento totale’ quando si tratta del danno alla persona in senso stretto, cioè al limite delle sue conseguenze economiche, fenomeno che senza dubbio risponde ad un’evidenza, per cui parlare di ‘risarcimento completo’ è in questo caso un’entelechia”, aggiungendo che “quello che oggi disturba la dottrina è la ricerca di formule che assicurino

semplicemente l’uguaglianza tra le vittime, perché nel ‘danno alla salute’ le conseguenze sono le stesse per tutti i danneggiati, trattandosi di una stessa lesione”.

Dall’altro lato, si è constatato anche un fenomeno di adattamento del principio generale, poiché il fattore aleatorio dipende dall’esistenza o meno di un’assicurazione che garantisce la responsabilità civile da cui deriva l’obbligo a indennizzare, in forma tale che, nei suoi ultimi stadi di evoluzione, questa tendenza ha presupposto la trasformazione dell’istituto assicurativo, passando da essere un mezzo di liquidazione della responsabilità a costituire (in tali errate ed eccessive applicazioni giuridiche) un criterio su cui si fonda la responsabilità almeno, ed è quello che qui ci interessa, nel suo aspetto quantitativo.

In questo senso, la pratica forense dimostra che l’esistenza o meno di un ente assicurativo garante della responsabilità civile del soggetto attivo ha costituito un elemento basilare, non solo per sancire l’esistenza della responsabilità, con l’elaborazione di dottrine che oggettivano la stessa, ma anche di elevazione, a volte ingiustificata, del quantum di indennizzo corrispondente.

Il fenomeno di un indennizzo eccessivo, separato dall’idea di risarcimento, si lega pertanto nella pratica giuridica, all’esistenza dell’assicurazione, cosa che ha motivato una differenza notevole di trattamento in quegli ambiti di attività alla base di rischi obbligate legalmente alla sottoscrizione di un’assicurazione di responsabilità civile, rispetto ad altre attività estranee a tale obbligo.

In questo modo, per fare un esempio pratico e reale, a parità di condizioni oggettive e soggettive, si può affermare che, nella maggior parte dei casi, il danneggiato sul posto di lavoro si trova, fronte al responsabile, in una condizione peggiore rispetto a quello danneggiato dal traffico, senza che esista una ragione oggettiva o un criterio etico che giustifichi tale differenza di trattamento, motivata unicamente ed esclusivamente dalla “generosità” dei tribunali, quando il responsabile finale è un ente assicurativo, in un’applicazione sfortunata della cosiddetta teoria della “tasca profonda”.

Inoltre, all’interno dello stesso fenomeno della circolazione, si riscontrano notevoli differenze nei valori delle indennità, che dipendono dall’esistenza o meno dell’assicurazione e dal valore della copertura, che deriva dal limite della stessa a quella stabilita rispetto alla sottoscrizione

obbligatoria, o dal suo ampliamento “illimitato” in virtù dell’assicurazione complementare della responsabilità civile volontariamente contratta.

Tale situazione ha prodotto un notevole squilibrio settoriale e una profonda influenza sul mercato delle assicurazioni, con conseguenze anche sulla totale economia nazionale, così come la

constatazione economica dell’impossibilità della copertura illimitata e inflazionata dei rischi della circolazione; questo ha provocato un processo inverso di argine, iniziato timidamente con i barèmes

(6)

orientativi allegati all’Ordine Ministeriale del 5 marzo 1991 e che ora culmina nella Legge che stiamo commentando.

Reazione altalenante tipicamente spagnola: dall’eccesso arbitrario alla ristrettezza imposta Come tutti i fenomeni sociali e giuridici a carattere reattivo, l’evoluzione a cui diamo rilievo presenta una caratteristico andamento altalenante, di forma tale che, se fino ad oggi l’evoluzione della mentalità sociale e della giurisprudenza incideva sul principio dell’indennizzo, e, con esso, su quello di uguaglianza, di carattere eccedente, ammettendo una realtà superante l’indennizzo totale (almeno in certe occasioni), la reazione logica di fronte a tale squilibrio può provocare l’effetto inverso di fallimento del postulato del risarcimento totale e la preterizione del danneggiato derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Di fronte all’eccesso, quindi e probabilmente, l’insufficienza. L’assorbimento, attraverso indennizzi fissati, di quelli corrispondenti al lucro cessante o ai guadagni non riscossi costituisce, senza

dubbio, l’aspetto più polemico e ingiusto del sistema. La socializzazione del rischio, che è latente nel fondamento teorico del sistema, non giustifica a mio avviso, che in sede di responsabilità civile per danno, si limiti il diritto di risarcimento del pregiudizio economico, sempre che questo sia reale, effettivo e risulti debitamente accreditato. La differenza di trattamento che il sistema comporta in questo aspetto può arrivare ad essere scandalosa e rendere vana la sua accettazione sociale. In questo modo, il danneggiato che svolge un lavoro per proprio conto o una libera professione vedrà preterito il suo credito di indennizzo rispetto ai lavoratori dipendenti: nel primo caso, il sistema non copre il risarcimento totale, perché non stima sufficientemente i concetti di danno emergente e lucro cessante che concorrono alla sua determinazione, mentre rispetto ai dipendenti e funzionari può presupporre, comparativamente, un indennizzo eccessivo, davanti alla mancanza di pregiudizi economici derivati dalla lesione fisica.

Proposte alternative al sistema indiscriminato del danno legale fissato

Sembra chiaro che la limitazione quantitativa dell’indennizzo in favore della vittima nel caso di danno in incidente stradale che emerge dalla nuova normativa presuppone un doppio effetto criticabile, nella considerazione dei principi di uguaglianza e restituzione integrale che va in senso inverso alla tendenza di super indennizzo precedente.

Il danneggiato in un episodio di circolazione, vedrà in futuro il suo indennizzo limitato ai valori che derivano dalla applicazione del barème allegato alla Legge sull’Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei Veicoli a Motore, indipendentemente dall’esistenza o meno di assicurazione o dei limiti di copertura della stessa. Di contro, per quanto riguarda i restanti danneggiati per fatti diversi da quello della circolazione dei veicoli a motore, continuerà a valere il principio del risarcimento totale, attraverso l’applicazione della formulazione generale, conforme alla sua elaborazione giuridica.

Si stabilisce così una disparità di trattamento che, a nostro avviso, non trova sufficiente

giustificazione negli effetti negativi della situazione precedente, tutte le volte che, a fronte del processo di super indennizzo, si necessitano soluzioni tecnico-giuridiche che, superando tali difetti, siano rispettose della necessaria uguaglianza e della, secondo noi, ugualmente necessaria

disposizione di risarcimento totale.

E’ necessaria, da una parte, la modifica legislativa dell’intero regime giuridico della responsabilità civile, salvaguardando, di questa forma, il principio dell’uguaglianza, combinando tale modifica legislativa con l’elaborazione di un sistema per il calcolo del danno non patrimoniale che, essendo difficilmente trasformabile automaticamente in termini economici, produce nella sua applicazione pratica un’alta dose di incertezza, che mina il principio dell’uguaglianza, situazione questa che deve essere superata.

(7)

Stabilendo tali barèmes i sui danni non patrimoniali con carattere obbligatorio, qualunque sia l’ambito di azione umana causa dello stesso, verranno salvaguardati i principi postulati e il sistema viene fornito di coerenza e uniformità, in considerazione dell’impossibile valutazione economica di tali danni e dell’uguaglianza, almeno teorica, del danno morale.

Così, FONT SERRA mette in risalto, analizzando il contenuto della Risoluzione (75) 7 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e le Raccomandazioni della Conferenza Giuridica Europea sulla valutazione del danno corporale del 1988, che “la sofferenza causata dalla perdita di una persona cara (indipendentemente dalle conseguenze economiche del decesso) deve essere risarcita secondo il barème delle circostanze eccezionali, poiché il dolore derivato dalla morte di una persona per i parenti è sempre lo stesso”, difendendo la raccomandazione del Professor TUNC, nella Relazione Finale della Conferenza di Parigi, nel senso che “in ogni caso, gli ammontare con cui vengono indennizzati i danni strettamente morali devono essere modesti”. ”Si tratta di evitare - conclude FONT SERRA - che il costo sociale del rischio, che si viene a creare giornalmente con l’utilizzo di veicoli a motore, finisca per risultare insopportabile per la comunità, e allo stesso tempo venga a distorcere il settore economico dell’assicurazione”.

Definita la tariffa di tali danni, quelli strettamente patrimoniali rimarrebbero soggetti alla

condizione limitata della sua esistenza reale ed effettiva e alla prova necessaria degli stessi, a carico del reclamante; in questo modo si completerebbe il sistema garantendo l’indennizzo totale della vittima ed evitando, mediante il gioco combinato di entrambi i mezzi di risarcimento, il fenomeno denunciato di una sovraindennizzazione.

In materia di responsabilità civile automobilistica, soggetta alla necessità di assicurazione

obbligatoria entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria, il sistema dovrebbe integrarsi con la regolamentazione di un’assicurazione a carattere limitato, cosa che contribuirebbe a moderare la tendenza al rialzo della giurisprudenza. In quest’ottica ritengo preferibile e tecnicamente più

corretta la limitazione quantitativa dell’assicurazione rispetto alla fissazione e alla limitazione della responsabilità.

Rottura dell’unità del regime giuridico della responsabilità per danno e definizione di un trattamento discriminatorio del danneggiato a seguito di incidente stradale

Il limite legale del danno risarcibile, combinato con la previsione secondo cui detti limiti saranno applicabili in ogni caso, indipendentemente dall’esistenza o inesistenza di assicurazione o dei suoi limiti quantitativi, nel suo caso, provoca, come si è detto, la rottura dell’unicità del sistema di responsabilità civile, senza che le ragioni economiche che sottostanno a tale previsione sembrino giustificare una discriminazione di trattamento che potrebbe attentare al principio costituzionale di uguaglianza stabilito nell’articolo 14 della Costituzione spagnola del 1978.

In effetti, ed in considerazione della norma costituzionale indicata, sembra inaccettabile che il danneggiato in un incidente stradale nell’ambito della Legge sull’Assicurazione della

Responsabilità Civile veda limitato il suo credito di risarcimento ai limiti stabiliti dalla suddetta legge, indipendentemente dall’effettivo danno subito, mentre se le lesioni e pregiudizi, di uguale entità, si fossero verificati in qualsiasi altro ambito dell’attività umana, in applicazione del principio generale dell’articolo 1902 del Codice Civile, questi sarebbe pienamente e integralmente risarciti.

Giustificazione teorica e sostrato economico del sistema adottato

La criticata previsione normativa si giustifica, come è ovvio, con il notevole aumento delle indennità pagate dall’assicurazione automobilistica negli ultimi anni e al relativo incremento dei premi di rischio, con conseguente ripercussione sull’equilibrio del settore assicurativo, poiché si deve costatare un indesiderato effetto sociale di aumento dei casi possibili di circolazione senza assicurazione.

(8)

D’altra parte, il sistema di calcolo vincolante presuppone che venga stabilito un criterio oggettivo di valutazione del danno rispetto al soggettivo e discrezionale sistema preesistente, che metterà un freno alla precedente e scandalosa disparità giuridica, favorendo il rispetto del principio di uguaglianza. Esso permetterà altresì di facilitare la liquidazione dei sinistri, sebbene quest’ultimo effetto presenti peculiarità che possono stravolgerlo, diventando un mezzo per “economizzare le indennità”.

Ebbene, riconoscendo la gravità del problema indicato e la validità delle argomentazioni esposte dai difensori del sistema di definizione legale del danno, risulta difficilmente accettabile in termini strettamente giuridici e costituzionali, la limitazione effettiva della protezione del danneggiato che la norma comporta.

La situazione che si intende combattere, come abbiamo segnalato, avrebbe potuto risolversi

stabilendo legalmente dei termini di copertura, facendo cioè gravare il limite quantitativo non sulla responsabilità quanto sulla sua assicurazione.

In tal modo, il danneggiato a seguito di incidente stradale, riceverà un trattamento pari a quello degli altri danneggiati, ottenendo il suo indennizzo, tramite l’assicurazione, fino al limite dello stesso e con l’eccedenza a carico del responsabile civile.

Ne emerge come effetto sociologico che una tale regolamentazione supporrebbe la riduzione, o, almeno, la definizione dei valori di risarcimento stabiliti in sede giuridica, poiché è noto che l’esistenza, nell’ambito automobilistico, di assicurazioni di responsabilità civile con valore illimitato, ha provocato un’inflazione di risarcimenti che ora si pretende sanare attraverso la via errata della generica limitazione della responsabilità, indipendentemente dalla sua concreta copertura.

Altri aspetti polemici del sistema instaurato

Riferimento particolare all’indennizzo mediante costituzione di rendite vitalizie.

Conforme all’ottava regola del n.1 dell’allegato alla Legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, attraverso il quale viene integrato alla stessa un sistema per la valutazione dei danni e pregiudizi causati alle persone, “si potrà in qualsiasi momento convenire o accordare giuridicamente la sostituzione totale o parziale dell’indennizzo fissato - d’accordo con i moduli, gli schemi e i valori del sistema stesso - con la costituzione di una rendita vitalizia in favore del danneggiato”.

L’indennizzo mediante il sistema di assegnazione di una rendita vitalizia, ammesso come formula valida dalla Risoluzione (75) 7, del 14 marzo 1975 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, è stato accettato dai nostri Giudici e Tribunali in alcune occasioni, soprattutto nei riguardi dei grandi invalidi, i quali, presumibilmente, hanno bisogno per tutta la vita di assistenza medica e sanitaria, così come dell’aiuto di una terza persona per le attività fondamentali della vita quotidiana.

Tale sistema di indennizzo svolge adeguatamente, a mio avviso, due funzioni cautelari, di senso soggettivo inverso, fungendo da protezione e sicurezza sia nei confronti della vittima che del responsabile, collaborando al raggiungimento dei principi che si vogliono propri dell’istituto di responsabilità civile, ogni volta che è utile al raggiungimento della finalità riparatrice così come a garantire alla vittima che venga disposta una rendita periodica con la quale fare fronte alle proprie specifiche necessità, e, d’altra parte, contribuisce ad evitare l’arricchimento per un super indennizzo dei familiari della vittima nell’ipotesi di un posteriore decesso di questa, dopo aver percepito un indennizzo abbondante (in termini strettamente economici).

Evidentemente, il risarcimento sotto forma di rendita vitalizia, come tutti gli obblighi di trattamento successivo, deve adattarsi alle conseguenze derivate dalla clausola implicita rebus sic stantibus e moderarsi, aumentare o annullarsi secondo le variazioni della situazione fisica, economica e lavorativa del beneficiario. In questo senso, la nona regola del Sistema commentato, in termini simili a quelli verbalizzati nel punto 8 della Risoluzione (75) 7, stabilisce che “l’indennizzo o la

(9)

rendita vitalizia si potranno modificare unicamente mediante alterazioni sostanziali delle

circostanze che determinarono la fissazione delle stesse o per la comparsa di danni sopraggiunti”.

Malgrado quanto letteralmente affermato nell’ottava norma, dobbiamo far constatare che, a nostro avviso, non esiste ostacolo legale alla definizione, riguardo all’indennizzo, di una rendita limitata temporaneamente, quando le circostanze concorrenti lo permettano o lo consiglino. Evidentemente, ciò è possibile come esecuzione di una transazione, in applicazione del principio di libertà

contrattuale, legittimato nell’articolo 1255 del Codice Civile, essendo la materia delle indennità, in definitiva, l’azione di responsabilità civile extracontrattuale, disponibile e, per questo, rinunciabile e suscettibile di integrare una transazione, come patto lecito e valido, senza che a questo si opponga quanto disposto nell’articolo 1.2 della Legge sull’Assicurazione della Responsabilità Civile. Allo stesso modo, gli organi giuridici, nell’esercizio del loro arbitrio, potranno accordare, nell’ipotesi di indennizzo, la costituzione di una rendita periodica, quando lo reputino conveniente, senza doversi vedere costretti ad una interpretazione letterale del citato articolo 1.2. L’equilibrio, in ogni caso, è essenziale alla funzione di giudicare e, nel loro esercizio, i Giudici e il Tribunale dovranno

applicare la quantificazione legale degli indennizzi tenendo presente le circostanze dell’ipotesi giudicata.

D’altra parte, è necessario riconoscere che, come indica FONT SERRA, è inevitabile che gli obiettivi auspicati attraverso questo sistema di risarcimento, al quale abbiamo precedentemente fatto riferimento, falliscano quando il patteggiamento avviene tra gli interessati, modificando l’assegnazione effettuata in via legale. “Niente può impedire - segnala il già citato autore - che un danneggiato (al quale non siano state negate giuridicamente le facoltà di disporre) possa fare una transazione con il responsabile, e che la transazione consista nello smettere di percepire la propria rendita periodica in cambio di un indennizzo in una volta”.

Riferimento ai principi di giustizia riparatrice e sicurezza giuridica

Il sistema di quantificazione legale del danno merita che si tengano in considerazione, oltre alle riflessioni critiche già riferite, una serie di aspetti polemici che questo suscita, così come richiede che si analizzino i principi a cui lo stesso deve rispondere e la sua armonizzazione con i postulati di giustizia e sicurezza giuridica.

Una prima osservazione riguardo al nuovo testo legale, nella sua analisi comparativa con precedenti lavori preparatori, è che viene omesso il riferimento al suo sviluppo normativo

posteriore, promuovendo il sistema di valutazione e quantificazione del danno al rango i legge. Gli schemi del disegno di legge anteriori e il disegno che contenevano tale riferimento normativo furono, per ciò stesso, severamente criticati dalla dottrina specializzata. Il difetto si supera nel testo definitivo che commentiamo.

In quest’ottica, è chiaro che un sistema di determinazione delle tariffe come quello stabilito ex novo in materia di responsabilità civile automobilistica deve assolvere i requisiti di rispettare il principio di riserva matematica per la sistematizzazione del risarcimento dei danni fisici, e osservare e adempiere al principio di proporzionalità, come postulato derivato da quello di uguaglianza, che giustifica il sistema di determinazione delle tariffe.

Il sistema legale di quantificazione del danno come criterio di determinazione dei limiti di risarcimento dell’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile e criteri di imputazione patrimoniale e liquidazione degli indennizzi

Il paragrafo secondo del punto due dell’articolo 4 della Legge sull’Assicurazione della

Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei Veicoli a Motore dispone che “Per fissare il valore dell’indennizzo a carico dell’assicurazione obbligatoria nei danni causati a persone,

l’importo degli stessi dovrà essere determinato in accordo con quanto disposto nel numero 2 dell’articolo 1. Se la somma così fissata dovesse risultare superiore all’importo massimo della

(10)

copertura dell’assicurazione obbligatoria, tale importo massimo sarà a carico della su citata assicurazione obbligatoria, mentre la rimanenza fino al montante totale del risarcimento sarà a carico dell’assicurazione facoltativa o del responsabile del sinistro, secondo come stabilito”.

Tale norma determina che la concrezione dell’indennità pertinente dovrà essere effettuata in ogni caso tenendo conto, in tutti le ipotesi, del barème legale di quantificazione del danno allegato al nuovo testo.

L’espressione normativa è infelice ogni volta che il riferimento alla quantità dell’indennizzo così determinato a carico dell’assicurazione obbligatoria, possa risultare in contraddizione con la previsione secondo cui il barème legale viene applicato in ogni caso, indipendentemente dall’esistenza di assicurazione e del suo ottenimento.

Se il valore dell’indenizzo e analogamente il debito di indennizzo del responsabile civile “verranno quantificati in ogni caso con attenzione ai criteri e entro i limiti di indennizzo fissati nell’Allegato alla presente legge” (art.1.2.), costituendo, in definitiva, il limite legale di responsabilità, non si capisce il contenuto di tale comma dell’articolo 4, che risulterebbe, nella migliore delle

interpretazioni, ridondante e superfluo, ogni volta che stabilito il principio generale di

quantificazione e determinazione dell’obbligo di indennizzo, indipendentemente dalla sua concreta forma di liquidazione, risulta chiaro che tale quantificazione vincolerà l’assicurazione obbligatoria, la quale, oltre al suo importo di copertura massimo, previsto legalmente e sviluppato o modificato dalla normativa, dovrà fare i conti con i limiti concreti dell’obbligo di indennizzo preciso e particolare determinato in conformità con il sistema legale di quantificazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli automobilistici.

Il secondo inciso di questo punto stabilisce il sistema di imputazione patrimoniale e di liquidazione dell’obbligo di indennizzo regolato dall’articolo 1 della Legge, disponendo che, fino al suo importo massimo di copertura, sarà fatto obbligo di pagare all’assicurazione obbligatoria e l’eccedenza risulterà a carico dell’assicurazione di responsabilità civile volontaria se esiste, o, nel suo caso, a carico del patrimonio di colui che è civilmente responsabile.

Quanto previsto dalla normativa è interessante perché viene a consacrare a rango legale l’opinione della dottrina maggiormente diffusa, accettata dalla gran parte della giurisprudenza, che considera l’assicurazione volontaria, nella sua armonica integrazione con quella obbligatoria, come

complementare della stessa circa l’obbligo di risarcire quanto eccede da quest’ultima.

Questa configurazione dell’assicurazione volontaria era importante poiché dalla stessa derivava la natura virtuale dell’opponibilità delle eccezioni qualitative di copertura obbligatoria regolate nella Legge e nella Normativa vigente, sebbene, vista la soppressione delle stesse nel nuovo testo, essa perda gran parte della sua rilevanza pratica.

Ciò nonostante, la distinzione mantiene la sua importanza in materia di esercizio del diritto di rivalsa da parte dell’assicuratore obbligatorio che abbia soddisfatto l’indennizzo corrispondente al terzo danneggiato, come conseguenza della inopponibilità allo stesso di esclusioni diverse da quelle previste nei tre primi numeri dell’articolo 5 della Legge. Così, non potendo opporre al terzo danneggiato, ad esempio, il non pagato del premio assicurativo obbligatorio, l’assicuratore

obbligatorio dovrà soddisfare in ogni caso l’indennizzo corrispondente fino al limite massimo di copertura, salvo il riconoscimento della sua facoltà di rivalersi contro le persone elencate

nell’articolo 7 a) della Legge sull’Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei Veicoli a Motore. Ci si potrebbe domandare, con tali presupposti, se l’azione di rivalsa esercitata nei confronti del conducente assicurato, che non abbia soddisfatto il premio obbligatorio e che, d’altra parte, avesse concertato con un diverso ente assicurativo

un’assicurazione facoltativa di responsabilità civile, potrebbe essere rivolta anche contro questo ente. La risposta dipenderà logicamente dal contenuto e dall’ambito concreto di copertura della polizza liberamente contratta; ebbene, in linea di principio, e a meno di espressa copertura, tale azione non cadrebbe contro l’assicuratore volontario, in considerazione di detta assicurazione come

(11)

aggiuntiva e complementare di quella obbligatoria: eccedente quantitativamente e complementare della stessa, non suppletiva della sua copertura.

Struttura tecnica del “sistema per la valutazione di danni e pregiudizi causati alle persone in incidenti stradali”

Il barème vincolante, incluso nell’allegato della nuova Legge sull’Assicurazione della

Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei Veicoli a Motore, oltre a definire, nel suo primo articolo, i criteri per la responsabilità e l’indennizzo corrispondente, dedica il secondo articolo alla spiegazione del sistema, integrato con sei tavole.

Nella prima regola si evince che il sistema “verrà applicato alla valutazione di tutti i danni alle persone che si verificano in incidente stradale, salvo quando questi non siano conseguenza di un reato doloso”.

La quarta regola del primo articolo definisce il concetto di danneggiato rilevante agli effetti dell’applicazione del sistema, specificando che, nei risarcimenti per morte, avranno condizione di danneggiati unicamente le persone enumerate nella Tavola I, cosa che presuppone un limite dell’ambito soggettivo di risarcimento che solleva importanti deformazioni; nel caso di lesioni e conseguenze per il danneggiato è la vittima stessa dell’incidente.

Conformemente a quanto stabilito nella sesta regola dei criteri di applicazione del sistema,

indipendentemente dagli indennizzi riguardanti lesioni, conseguenze, invalidanti o meno e decesso, verranno soddisfatte in ogni caso le spese di assistenza medica e ospedaliera e, nel caso di decesso, le spese di funerale e sepoltura. E’ necessario constatare che il risarcimento di tali spese riguarda ugualmente il principio di proporzionalità tenendo presente il concorso della vittima nella causa del danno.

La settima regola specifica che “ il valore dell’indennizzo per danni morali è lo stesso per tutte le vittime e l’indennità per danni psicofisici si intende nella sua accezione integrale di rispetto o ripristino del diritto alla salute”. Questa regola aggiunge che “per assicurare l’indennizzo totale dei danni e pregiudizi causati si tiene conto, inoltre, delle circostanze economiche, incluso quelle che interessano la capacità lavorativa e la perdita di entrate della vittima, le circostanze familiari e personali e la possibile esistenza di circostanze eccezionali che possano servire per l’esatta valutazione del danno causato”.

Come fattori di correzione delle indennità di base stabilite nelle tavole corrispondenti, vengono previsti sia il concorso della vittima nella produzione dell’incidente o nell’aggravarsi delle sue conseguenze, che il verificarsi di invalidità concorrenti e la sussistenza di deficienze preesistenti, in quanto la norma undicesima determina che “nella determinazione e concrezione delle lesioni permanenti e delle invalidità temporanee, così come nella salute del danneggiato sarà necessario un rapporto medico”.

Le Tavole I e II si riferiscono agli indennizzi in caso di morte, definendo a chi corrispondono, tenendo conto dell’età della vittima, del numero di danneggiati e della loro relazione con la vittima.

Si stabiliscono fattori di correzione con attenzione sia a danni economici provocati, circostanze familiari particolari (incapacità fisica o psichica del danneggiato, ecc), morte di entrambi i genitori che, come fattore di riduzione, alla valutazione del concorso della vittima stessa.

La Tavola III contiene l’assegnazione di valori per punto in pesetas inerenti alle lesioni permanenti, incluso i danni morali, con valutazione dell’età del lesionato e del numero di punti corrispondenti alla conseguenza concreta determinata in base alle classificazioni e valutazioni contenute nella Tavola VI.

La Tavola IV si riferisce al fattore di correzione per le indennità di base per le lesioni permanenti, includendo in tale concetto i danni economici, vincolati alle entrate nette per il lavoro personale della vittima, danni morali complementari, concorrenza di incapacità a svolgere l’occupazione o l’attività abituale, stabilita secondo diversi gradi a partire dall’incapacità permanente parziale fino all’invalidità, perdita di feto o necessità di adeguare il veicolo o l’abitazione. Viene ugualmente

(12)

valutata la compartecipazione della vittima nella produzione del danno come fattore di riduzione degli indennizzi che ne derivano.

La Tavola V ordina l’incapacità per incapacità temporale, stabilendo la sua incompatibilità con altre indennità e stabilendo un indennizzo base giornaliero, fino ad un massimo di diciotto mesi,

suddivisa in due comma vincolati all’esistenza o meno di degenza ospedaliera, assegnando un indennizzo giornaliero di rispettivamente settemila pesetas e tremila pesetas. Riguardo a detto indennizzo si applicano come fattori di correzione derivati dal danno economico (a partire da un 10% fino ad un 75%) e di concorso della vittima stessa alla causa dell’incidente.

Conclusioni

Per riassumere le precedenti riflessioni si deve sottolineare che il nuovo sistema presenta i seguenti aspetti positivi e negativi.

Aspetti positivi

* Facilita il raggiungimento dell’imprescindibile sicurezza giuridica.

* Favorisce, almeno in un aspetto, la necessaria parità

* Facilita l’equilibrio del settore assicurativo e favorisce il consumatore poiché implica un costo minore dei premi.

* Semplifica il calcolo dei premi e la dotazione di riserve.

Aspetti negativi

* Presuppone la rottura dell’unicità del sistema della responsabilità civile nel suo aspetto dell’indennizzo.

* Grava sul principio della restitutio in integrum

* Provoca la disparità di trattamento tra i danneggiati da incidenti stradali e quelli danneggiati da altre attività.

* Può dar luogo a indennizzi non risarcenti e, congiuntamente con le norme che modificano

l’aggravio moratorio dell’assicuratore, a pressioni intollerabili da parte di assicuratori noncuranti per l’accettazione di indennizzi anche inferiori a quelli risultanti dal sistema.

In tutti i casi, con ottimismo, si deve sperare in un’applicazione giuridica misurata del sistema e in un’adeguata condotta del settore assicurativo che, superando le deficienze, promuova l’indennità del danneggiato e salvaguardi la giustizia e la sicurezza giuridica.

Dobbiamo sottolineare che il settore assicurativo è stato attento alla valutazione dell’esigenza che la nuova cornice legale esige. Così la relazione interna del dicembre 1995 del Gruppo di Lavoro I.A.R.D. - A.F.E., sulle “Modifiche alla Legge sull’Utilizzo e la Circolazione di Veicoli a Motore, nei sinistri fisici - Conclusioni” riflette una predisposizione favorevole ad una giusta ed equa applicazione della nuova cornice legale che, lungi da cicatrizzazioni , contribuirà alla realizzazione della funzione sociale dell’assicurazione, così come alla certezza e alla sicurezza giuridica,

portando a soluzioni extragiuridiche rapide e, con questo, ad alleggerire, da un lato, i Tribunali di Giustizia dell’opprimente accumulazione di pratiche e, dall’altro, sveltire il risarcimento alla vittima.

Avv. José Luis Barrón de Benito Avvocato, Madrid e Membro A.M.E.S e S.E.A.I.D.A.

(13)

Riferimenti

Documenti correlati