• Non ci sono risultati.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 50

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 50"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

 

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 50

La 14ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è diretto a dare attuazione alla direttiva

2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, esercitando la delega a tal fine contenuta nella legge 6 agosto 2013, n.

96 (legge di delegazione europea 2013), i cui termini scadono il prossimo 3 marzo 2014, ai sensi dell’articolo 1 della legge di

delegazione, che rimanda all’articolo 31 della legge n. 234 del 2012;

considerata l’urgenza di dare attuazione alla direttiva, in considerazione della necessità di porre fine alla procedura d’infrazione n. 2013/0042, attualmente allo stadio del parere motivato, che è stata avviata dalla Commissione europea il 30 gennaio 2013 per mancato recepimento della direttiva entro la scadenza ivi prevista;

tenuto conto dei pareri espressi dalla 1a Commissione (Affari

costituzionali) e dalla 2a Commissione (Giustizia) e considerato che una delle competenze principali della 14a Commissione è quella di valutare la piena attuazione di tutti gli obblighi giuridici discendenti

dall’ordinamento europeo al fine di evitare l’avvio di nuove procedure di infrazione per errato o mancato recepimento;

considerato che la legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce all’articolo 32, lettera c), che gli atti di recepimento di direttive dell’Unione europea non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di

regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (ai sensi dell’articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246), e alla lettera i) del medesimo articolo 32 che è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento più sfavorevole per i cittadini italiani;

considerato altresì che, come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 1996, il decreto legislativo che recepisce

direttive comunitarie «deve rispecchiare, anche in forza della delega ed in conformità alle sue espresse finalità, i principi fissati dalla direttiva comunitaria che la legge intende appunto, mediante la delega, attuare», mentre, l’eventuale contrasto della norma delegata con la direttiva

comunitaria «integrerebbe anche un vizio di eccesso dalla delega», formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

lo schema di decreto recepisce in modo corretto i principi base della direttiva 2010/63/UE, nonché l’ambito di applicazione di quest’ultima, che prevede anche il criterio relativo al livello di dolore, sofferenza o

(2)

stress causato dall’inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie, quale parametro di riferimento per l’applicazione della normativa. L’articolo 5 del decreto in esame recepisce, conformemente all’articolo 5 della direttiva 2010/63/UE, le finalità per cui viene

ammesso l’utilizzo di animali in esperimenti scientifici che vanno dalla ricerca applicata a quella di base, prevedendo chiaramente alcune

esclusioni in conformità alla legge di delegazione, ossia: sperimentazione bellica, test tossicologici, produzione di anticorpi monoclonali, ricerche su xenotrapianti, ricerche sulle sostanze d’abuso, esercitazioni didattiche ad esclusione delle facoltà di medicina e medicina veterinaria;

i divieti, per quanto riguarda gli xenotrapianti e le sostanze di abuso, saranno operativi solo a partire dal 1° gennaio 2017, un lasso di tempo che si ritiene necessario per portare a termine le procedure già

autorizzate con la normativa vigente, ma soprattutto al fine di verificare la possibile incompatibilità del divieto con la direttiva europea e la

conseguente possibile apertura di una procedura di infrazione. Tali divieti vengono inseriti nello schema di decreto in virtù della delega disposta dal Parlamento, ma costituiscono normative più restrittive rispetto alla direttiva 2010/63/UE, introdotte successivamente alla data del 9 novembre 2010. Un aspetto questo che contrasta anche con

quanto previsto dall’articolo 32, lettera c) e lettera i), della citata legge n. 234 del 2012, potendo di fatto determinare per gli operatori italiani del settore scientifico e della ricerca una posizione più svantaggiosa rispetto a quella dei colleghi di altri Stati membri;

un altro punto di possibile discordanza con la direttiva comunitaria è contenuto nell’articolo 10 dello schema di decreto legislativo, che

recepisce i criteri specifici di delega rispetto al divieto di allevamento sul territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani. Su questo aspetto potrebbe configurarsi un contrasto con la normativa comunitaria che non prevede la facoltà di stabilire tale divieto. Peraltro, in conseguenza di questo divieto, lo schema di decreto legislativo non recepisce l’articolo 28 della direttiva concernente la strategia di allevamento per i primati non umani;

in relazione all’articolo 16, comma 1, che alla lettera d) prevede che – a partire dal 1° gennaio 2017 (articolo 42) – il riutilizzo di animali sia consentito solo qualora la procedura successiva sia classificata come lieve o non risveglio, escludendo le procedure classificate come

moderate, si rileva che tale disposizione costituisce una restrizione maggiore rispetto al dettato dell’articolo 16 della direttiva, il quale, invece, consente il riutilizzo anche in procedure moderate, e che tale restrizione non è prevista dai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 13 della legge di delegazione;

in ultimo, il decreto stabilisce all’articolo 36 la possibilità di condivisione dei dati ottenuti da procedure già effettuate in altri Stati membri e, ai

(3)

commi 3 e 4 dell’articolo 39, la pubblicazione delle informazioni

statistiche relative al numero di animali, alla gravità delle procedure e all’origine dei primati non umani, come previsto dalla direttiva

2010/63/UE all’articolo 54. I dati così raccolti presso l’autorità

competente, ovvero il Ministero della salute, dovrebbero costituire la

"banca dei dati nazionali", che, in base all’ultima parte della lettera l) dell’articolo 13 della legge n. 96 del 2013, deve essere integrata dall’elenco dei riconosciuti metodi alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale. La medesima banca dati potrebbe

comprendere anche la raccolta dati su procedure già effettuate, che possa evitare inutili duplicazioni, nonché quella delle procedure con esito negativo. Le modalità di raccolta e divulgazione dei dati, infatti, non sono particolarmente chiare nel testo dello schema di decreto legislativo e sarebbe quindi necessaria una loro più dettagliata definizione, al fine di meglio recepire l’articolo 47, paragrafo 4, della direttiva, che obbliga gli Stati membri ad assicurare la promozione di approcci alternativi e la divulgazione delle relative informazioni.  

Riferimenti

Documenti correlati

• la riforma della prescrizione dei processi (AS 2067, Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata

[r]

[r]

[r]

59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico–ambientali e per il prelievo venatorio),

Considerata la necessità, per quanto concerne la raccolta e il conferimento dei rifiuti urbani prodotti nell'ambito di strutture socio-sanitarie residenziali ove sono presenti

2) il primo comma è sostituito dal seguente : «Il giudice dell'esecuzione dispone l a vendita senza incanto dei beni pignorati tramite commissionario. Le cose pignorate sono

CGIL CISL, UIL: Osservazioni e proposte sul disegno di Legge Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina