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federfarma federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani

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federfarma

federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani

Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA

Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:box@federfarma.it Cod. Fisc. 01976520583

Roma, 3 marzo 2014 Uff.-Prot.n° UL/AC/3193

Oggetto: Medicinali stupefacenti.

Sentenza Corte Costituzionale 32/2014.

Gentile On.le

Beatrice LORENZIN Ministro della Salute Gentile Dottoressa Marcella MARLETTA

Direzione Generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico

e della sicurezza delle cure Ministero della Salute Gentile Dottoressa Germana APUZZO

Ufficio Centrale Stupefacenti Ministero della Salute

LORO SEDI

In riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014 in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, questa Federazione ravvisa la necessità di rappresentare quanto segue.

Come è noto, la predetta Corte, presso la quale, in relazione al sistema sanzionatorio penale previsto dal DPR n. 309/90 (T.U. in materia di stupefacenti), erano state sollevate questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, commi 2, lettera a), e 3, lettera a), numero 6) del decreto-legge n. 272/2005, come convertito dalla legge n. 49/2006, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli interi artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge stesso.

Purtroppo, tali articoli contenevano anche norme che disciplinano il servizio di assistenza farmaceutica, con particolare riguardo alla classificazione dei medicinali stupefacenti e alle loro modalità di prescrizione, dispensazione e registrazione.

Trattasi, peraltro, di disposizioni successivamente anche modificate in occasione della emanazione della normativa sulla terapia del dolore, di cui alla legge n. 38/2010, e integrate, per di più, da decreti ministeriali attuativi.

Pertanto, appare ora più che arduo comprendere se e quali norme debbano essere considerate vigenti ovvero modificate o, addirittura, soppresse.

In ogni caso, sicuramente non sembra possibile tornare ad applicare regole non solo del tutto incongrue per l’efficienza del servizio, ma anche palesemente incoerenti con le altre norme dello stesso Testo Unico.

Basti pensare, per restare alle ipotesi più evidenti e di maggiore ed immediato impatto sul quotidiano operare negli ospedali, negli ambulatori medici e nelle farmacie, alle conseguenze sul

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sistema di approvvigionamento, di prescrizione e di consegna dei farmaci nelle terapie del dolore, derivanti dalla modificazione delle disposizioni relative al buono acquisto, alla classificazione dei medicinali, alla possibilità di utilizzare la normale ricetta SSN piuttosto che la ricetta speciale e di spedire comunque una ricetta in modo parziale per evitare disagi all’assistito, alla possibilità della consegna domiciliare a mezzo di operatori sanitari.

O, ancora, a situazioni di palese incoerenza legislativa, quale il termine di conservazione delle ricette che non può tornare ad essere quinquennale, come era prima del d.l. n. 272/2005, a fronte di un obbligo solo biennale di conservazione del registro stupefacenti.

Come ben si ricorderà, le disposizioni sopra sinteticamente ricordate furono frutto di un complesso sistema di interventi, adottati nel corso di diversi anni, raccogliendo le istanze degli assistiti e degli operatori sanitari, con il consenso unanime di tutte le forze politiche, per agevolare l’utilizzo dei medicinali nei trattamenti del dolore severo, ivi compresi quelli più recente volti a stabilire modalità prescrittive semplificate dei farmaci analgesici oppiacei nelle cure palliative e nelle terapie del dolore.

Pertanto, è evidente l’esigenza di un urgente intervento volto a ripristinare una situazione di chiarezza e certezza normativa e, conseguentemente, operativa, soprattutto per medici e farmacisti, nell’attività di prescrizione e di dispensazione dei medicinali stupefacenti.

Nel frattempo, le farmacie continueranno responsabilmente ad operare applicando la disciplina sino ad oggi osservata, al fine di evitare ogni ripercussione sulla correntezza ed efficienza del servizio di assistenza farmaceutica in un settore, peraltro, ancor più delicato quale quello delle terapie del dolore.

A tale proposito, questa Federazione si rende sin d’ora disponibile per ogni eventuale forma di collaborazione utile a superare le predette difficoltà e, con l’occasione, porge i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE (Dott.ssa Annarosa RACCA)

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