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Diritti camerali: cosa sono e quando si pagano

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Diritti camerali: cosa sono e quando si pagano

written by Sabrina Mirabelli | 03/09/2021

L’iscrizione al Registro delle imprese comporta il pagamento di un particolare tipo di tributo amministrativo.

Tutte le imprese e i soggetti che al 1° gennaio di ogni anno, risultano iscritti o annotati al Registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo (Rea), nonché le imprese e i soggetti che si iscrivono nel corso dell’anno di riferimento sono tenuti al pagamento dei diritti camerali [1]. I diritti camerali cosa sono e quando si pagano?

Nello specifico, i diritti camerali sono tributi amministrativi il cui presupposto è dato dall’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Rea. Perciò, sono tenuti a pagarli le imprese individuali, le società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice), le società semplici agricole e quelle non agricole, le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le cooperative e le società di mutuo soccorso, i consorzi e le società consortili, gli enti economici pubblici e privati, le aziende speciali e i

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consorzi tra enti territoriali, i gruppi economici di interesse europeo (Geie), le imprese estere con unità locali in Italia e le società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Altresì, devono versare i diritti camerali le società in liquidazione, le imprese e i soggetti che, pur avendo cessato l’attività, non hanno richiesto la cancellazione dal Registro o dal Rea nonché le imprese in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria.

Per quanto attiene alla periodicità del versamento, i diritti camerali sono dovuti annualmente e non sono frazionabili in rapporto alla durata dell’iscrizione nell’anno. Quindi, vanno versati per intero da chi risulta iscritto o annotato nel Registro delle imprese e nel Rea anche solo per un giorno dell’anno di riferimento.

In caso di trasferimento nel corso dell’anno della sede legale in un’altra Provincia, l’impresa o il soggetto Rea deve pagare i diritti camerali a favore della Camera di Commercio nella cui Provincia aveva la sede al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Sedi secondarie e unità locali: si pagano i diritti camerali?

Quando l’attività imprenditoriale viene esercitata anche in sedi secondarie o in unità locali i diritti camerali vanno comunque versati nel seguente modo:

se la sede secondaria o l’unità locale è ubicata nella stessa Provincia, l’impresa deve pagare alla Camera di Commercio due importi distinti, uno per la sede principale e uno per la sede secondaria/unità locale;

se la sede secondaria/unità locale si trova in un’altra Provincia rispetto alla sede principale, l’impresa deve versare i diritti corrispondenti a ciascuna delle Camere di Commercio competenti per territorio;

se l’impresa ha la sede legale all’estero deve pagare i diritti camerali per ognuna delle sedi secondarie/unità locali alle Camere di Commercio di appartenenza.

I soggetti che sono esclusivamente iscritti al Rea (vedi le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli organismi religiosi) non sono tenuti al pagamento del diritto annuale per eventuali unità locali.

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Quali imprese non devono versare i diritti camerali?

Sono escluse dal pagamento annuale dei diritti camerali [2]:

le imprese nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di 1.

fallimento o di liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre dell’anno precedente, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio di impresa;

le imprese individuali che hanno cessato l’attività entro il 31 dicembre e 2.

che hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo;

le società e gli altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di 3.

liquidazione entro il 31 dicembre e che hanno fatto domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo;

le società cooperative per le quali è stato disposto dall’autorità governativa 4.

lo scioglimento d’ufficio, entro il 31 dicembre dell’anno precedente [3];

le start up innovative [4] e gli incubatori certificati dal momento 5.

dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese [5] per un massimo di 5 anni. In tal caso, l’esenzione è strettamente correlata al mantenimento dei requisiti prescritti dalla legge [6].

Come si calcolano i diritti camerali?

Le imprese individuali e i soggetti iscritti al Rea pagano i diritti camerali in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento dei tributi commisurati al fatturato dell’esercizio precedente.

È opportuno evidenziare che ciascuna Camera di commercio può stabilire delle maggiorazioni da applicare agli importi fissati dal ministero dello Sviluppo Economico.

Le imprese che esercitano l’attività anche tramite sedi secondarie/unità locali oltre alla sede principale, devono pagare i diritti camerali per ogni sede secondaria/unità locale alla Camera di Commercio nel cui territorio le stesse sono ubicate. In tal caso, i diritti camerali ammontano al 20% di quelli dovuti per la sede legale fino a

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un massimo di 120,00 euro per ciascuna unità locale.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, un importo in misura fissa pari a 55,00 euro per il 2021.

Quando e come si pagano i diritti camerali?

Il termine per il pagamento dei diritti camerali annuali coincide con quello prescritto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi ovvero il 30 giugno.

Le imprese di nuova costituzione sono tenute al pagamento dei diritti camerali annuali entro 30 giorni dall’iscrizione al registro delle imprese.

Il pagamento dei diritti deve essere effettuato in un’unica soluzione, tramite modello F24, utilizzando il codice tributo “3850” da indicare nella sezione

“Imu ed altri tributi locali”.

Entro il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza, i soggetti obbligati possono effettuare il pagamento della somma maggiorata dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Dopo il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza è possibile sanare la violazione commessa, entro un anno dalla scadenza stessa, avvalendosi del ravvedimento operoso.

Il mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento dei diritti camerali determina l’applicazione di una sanzione amministrativa, compresa tra 10% il 100% dell’ammontare del diritto dovuto [7].

Ravvedimento operoso: in cosa consiste?

Il contribuente che non ha pagato i diritti camerali, li ha versati in misura insufficiente oppure in ritardo può usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso [8], utilizzando il modello F24.

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Il modello F24 deve riportare i seguenti codici tributo per la sanzione e per gli interessi, ovvero:

codice tributo 3851, per gli interessi;

codice tributo 3852, per la sanzione da ritardato versamento.

È possibile approfondire questo argomento attraverso la lettura dell’articolo “Il ravvedimento operoso”.

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