• Non ci sono risultati.

Bonus 600 euro per baby sitter cumulabile con il bonus nido: i chiarimenti INPS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Bonus 600 euro per baby sitter cumulabile con il bonus nido: i chiarimenti INPS"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 01-04-2020

Messaggio n. 1447

OGGETTO: Bonus Asilo nido 2020. Rimborso dell’onere sostenuto per le mensilità riferite ai periodi di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020. Cumulabilità con il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting di cui agli articoli 23 e 25 del D.L. n. 18/2020

Con riferimento alla fruizione del bonus asilo nido per l’annualità 2020, sono pervenute numerose istanze di chiarimento relative all’erogazione del beneficio da parte dell'Inps anche per le mensilità interessate dalla sospensione dei sevizi educativi per l’infanzia a causa dell’emergenza da COVID-19.

L’articolo 1 del D.P.C.M. 4 marzo 2020 (pubblicato nella G.U. del 4 marzo 2020, n. 55), rubricato “Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”, ha stabilito, a decorrere dal 5 marzo (giorno successivo a quello di efficacia del decreto), la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (pubblicato nella G.U. del 17 marzo 2020, n. 70), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stata prevista, in alternativa alla fruizione del congedo parentale c.d. COVID-19, la possibilità di ottenere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per le prestazioni di assistenza e sorveglianza dei minori effettuate dal 5 marzo 2020 (cfr. la circolare n. 44/2020).

(2)

Tenuto conto del quadro normativo di riferimento, è emersa la questione relativa alla possibilità di erogare il bonus asilo nido, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017, durante il predetto periodo di sospensione dei servizi educativi, anche eventualmente in cumulo con il nuovo bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting di cui agli articoli 23 e 25 del citato decreto-legge.

Al riguardo, si precisa che l’erogazione del bonus asilo nido avviene in base all’effettivo sostenimento dell’onere da parte del genitore richiedente, tenuto a presentare (nelle tempistiche previste dai messaggi e dalle circolari pubblicate dell’Istituto in materia) i documenti giustificativi della spesa, quali le fatture emesse dall’asilo, le ricevute di pagamento ecc., avvalendosi della funzione di allegazione del documento presente nella procedura di invio on line della domanda ovvero mediante l’App INPS mobile, entro la fine del mese di riferimento ovvero improrogabilmente entro il 1° aprile dell’anno successivo.

Non è richiesta anche la documentazione attestante l’effettiva frequenza del minore presso l’asilo nido al quale è stato iscritto (circostanza che potrebbe non essersi verificata, ad esempio, nei periodi di malattia del minore).

Pertanto, ciò che rileva ai fini dell’erogazione del bonus asilo nido è l’adempimento dell’onere di pagamento della retta, nascente dal contratto stipulato con la scuola, da cui deriva l’obbligazione del versamento, per la durata dell’anno scolastico, della rata mensile o in un’unica soluzione.

Si ricorda che resta comunque possibile effettuare la variazione dei mesi originariamente richiesti in domanda utilizzando l’apposita funzionalità, disponibile nell’ambito del servizio on line dell’applicativo del bonus asilo nido, seguendo il percorso “variazioni domanda/invia richiesta” > “motivo richiesta variazione” > “sostituzione mensilità richieste” (cfr. il messaggio n. 3007/2019).

Ciò premesso, nei casi di contributo per la frequenza dell’asilo nido si ritiene non sussista alcuna incompatibilità con la concessione del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, introdotto dal Governo per fronteggiare l’attuale situazione imprevista e assolutamente emergenziale, fornendo alle famiglie il sostegno necessario all’accudimento dei minori nel nucleo familiare.

Il bonus baby-sitting, infatti, è erogato mediante Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ed è destinato a remunerare il soggetto prestatore di lavoro occasionale che svolge assistenza e sorveglianza del minore nei periodi di cui al comma 1 dell’articolo 23 del D.L. n. 18/2020. Resta fermo, pertanto, il diritto a percepire il rimborso per il pagamento della retta dell’asilo per le mensilità riferite al periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, sulla base della documentazione attestante l’effettivo sostenimento della spesa.

Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

Riferimenti

Documenti correlati

Con il presente messaggio si comunica che sul “Portale del cittadino” sono disponibili nuove funzionalità che consentono agli utenti la variazione delle mensilità di Bonus asilo

Per potere beneficiare della misura bonus per servizi di baby-sitting, l’assenza delle predette circostanze ostative alla fruizione dei bonus dovrà essere autocertificata dal

232, è stata rilasciata una nuova funzionalità, denominata “Subentro per decesso”, che, in caso di decesso del genitore richiedente, consente il subentro, da parte

Nella fase emergenziale legata alla diffusione dell’epidemia COVID – 19, l’Inps ha erogato numerosi bonus per servizi di baby sitting, mediante libretto famiglia e per la frequenza

Si ricorda che il termine ultimo per l’allegazione della documentazione di spesa relativa alle domande di bonus nido 2019 è fissato al 1° aprile 2020.. Tale scadenza si ritiene

La domanda di contributo per il pagamento delle rette del nido deve essere presentata dal genitore che sostiene l’onere e deve indicare le mensilità relative ai periodi di

Nel pannello successivo è richiesta la conferma della modifica effettuata.. Quindi viene richiesta

SOMMARIO: Con la presente circolare sono fornite le istruzioni operative relative alla gestione delle domande di bonus baby-sitting di cui all’articolo 14 del decreto-legge 9