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Sciopero servizi pubblici essenziali: ultime sentenze

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Academic year: 2022

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Sciopero servizi pubblici essenziali: ultime sentenze

written by Redazione | 23/06/2021

Mancata preventiva comunicazione obbligatoria del periodo dell’astensione e della relativa motivazione; garanzia dei servizi pubblici essenziali.

Servizi di sicurezza aeroportuale

I servizi di sicurezza aeroportuale, sebbene non espressamente citati nell’elenco non tassativo contenuto nell’art. 1, comma 2, della l. n. 146 del 1990, in quanto funzionali alla tutela di beni di ancor maggior rilievo costituzionale quali la vita e la sicurezza delle persone, rientrano nell’ambito dei servizi pubblici essenziali e il diritto di sciopero che interessa tali servizi è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al suindicato comma 2, con esclusione delle procedure di raffreddamento e conciliazione, nei termini previsti dalla regolamentazione provvisoria del trasporto aereo.

Cassazione civile sez. lav., 02/10/2019, n.24633

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Astensione collettiva dei lavoratori autonomi

In ipotesi di astensione collettiva dalle prestazioni delle associazioni e degli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, della L. 12 giugno 1990, n. 146, art. 4, comma 4, seconda parte – recante norme sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali – deve essere interpretato nel senso che costituisce comportamento valutabile dalla Commissione di garanzia, ai fini della eventuale deliberazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla disposizione richiamata, ogni condotta, attiva od omissiva, in violazione dei precetti desumibili dalla disciplina che regolamenta tale astensione collettiva, tra cui anche il comportamento omissivo attuato da detti soggetti in violazione del dovere di dissociarsi pubblicamente ed in modo inequivoco da forme di protesta che, inserendosi nella rivendicazione di categoria indetta dalle associazioni e dagli organismi rappresentativi, siano esercitate senza il rispetto delle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili al fine di garantire nei servizi pubblici essenziali il godimento di diritti della persona, costituzionalmente tutelati.

Cassazione civile sez. lav., 28/01/2019, n.2298

Lavoratori autonomi e forme anomale di astensione

Costituisce comportamento valutabile dalla Commissione di garanzia, ed eventualmente da questa sanzionabile, la violazione, da parte delle associazioni di categoria dei lavoratori autonomi, del dovere di dissociarsi pubblicamente ed in maniera inequivocabile da forme di protesta esercitate, da singoli associati o da gruppi di questi, senza il rispetto dei precetti a tutela degli utenti dei servizi pubblici essenziali.

Cassazione civile sez. lav., 28/01/2019, n.2298

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Sciopero nei servizi pubblici essenziali indetto senza preavviso

Nei servizi pubblici essenziali l’indizione di uno sciopero ad horas e senza l’osservanza di alcun preavviso giustifica l’emanazione dell’ordinanza prefettizia di precettazione, con la quale al personale viene imposto di prestare l’attività di lavoro su tutti i turni di servizio, anche se non è stata previamente eseguita la procedura di “raffreddamento” del conflitto prevista dalla legge 146/1990, che detta regole sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

A esprimersi in questi termini è il Consiglio di Stato per il quale nel caso in cui tra il momento in cui viene proclamato lo sciopero e il momento in cui la misura di lotta ha effettivamente inizio non sussiste in concreto alcuna soluzione di continuità, l’autorità prefettizia è legittimata, in via di urgenza e a tutela dell’interesse della collettività alla fruizione del servizio pubblico essenziale, a emanare un provvedimento di precettazione al lavoro che paralizzi lo stato di agitazione.

Nel caso di specie, si trattava dei lavoratori dell’Azienda municipalizzata trasporti di Genova i quali avevano indetto lo sciopero senza preavviso quando stava per avere inizio il servizio mattutino di trasporto locale.

Consiglio di Stato sez. III, 24/04/2018, n.2471

Sciopero dei servizi pubblici essenziali:

contributi e permessi

In materia di sciopero dei servizi pubblici essenziali, ai fini della sospensione dei contributi e dei permessi da parte della Commissione di Garanzia è necessario che vi siano a carico delle organizzazioni sindacali riscontri specifici individualizzanti.

Costituisce conseguentemente una grave carenza dimostrativa la mancata indicazione all’interno della delibera di elementi indiziari quali le dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, ovvero il mancato accertamento della effettiva adesione allo sciopero di coloro che avrebbero dovuto essere in servizio.

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Tribunale Roma sez. lav., 02/05/2017, n.3977

Il mancato confronto richiesto dal sindacato

Costituisce condotta antisindacale il comportamento del dipendente che non abbia seguito alle richieste del sindacato di avviare il confronto in applicazione dell’art. 2, comma 2, l.146/1990.

Tribunale Bologna sez. lav., 29/08/2017, n.705

Sciopero: l’ordinanza di precettazione

In materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, è illegittima l’ordinanza di precettazione adottata dal prefetto in caso di astensione dal lavoro degli addetti alla mensa scolastica, non rientrando quest’ultima fra le prestazioni qualificanti il servizio di “pubblica istruzione” ai sensi dell’art. 1 l. n. 146 del 1990.

T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 28/11/2017, n.366

Sospensione di contributi e permessi

In materia di sciopero dei servizi pubblici essenziali, ai fini della sospensione dei contributi e dei permessi da parte della Commissione di Garanzia è necessario che vi siano a carico delle organizzazioni sindacali riscontri specifici individualizzanti.

Costituisce conseguentemente una grave carenza dimostrativa la mancata indicazione all’interno della delibera di elementi indiziari quali le dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, ovvero il mancato accertamento della effettiva adesione allo sciopero di coloro che avrebbero dovuto essere in servizio.

Tribunale Roma sez. lav., 02/05/2017, n.3977

Sciopero nei servizi pubblici essenziali:

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responsabilità disciplinare

Non può ritenersi elusa la normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali in caso di assenza massiva dei dipendenti dovuta a malattia o permesso ex legis 104/90 o 53/2000. In questo caso, infatti, i comportamenti individuali dei dipendenti non devono essere ricondotti a un’astensione collettiva, ma possono al massimo essere singolarmente valutati ai fini disciplinari.

Tribunale Roma, 07/12/2016

Astensione da lavoro degli addetti alla mensa scolastica

In materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, è illegittima l’ordinanza di precettazione adottata dal prefetto in caso di astensione dal lavoro degli addetti alla mensa scolastica, non rientrando quest’ultima fra le prestazioni qualificanti il servizio di “pubblica istruzione” ai sensi dell’art. 1 l. n. 146 del 1990.

T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 28/11/2017, n.366

Tutela degli utenti dei servizi pubblici essenziali

In tema di sanzioni amministrative, l’opposizione all’ingiunzione emessa per inottemperanza dell’ordine di precettazione del lavoratore in sciopero rientra nella competenza del giudice di pace, in quanto la disposizione violata riguarda la tutela degli utenti dei servizi pubblici essenziali e non la tutela del lavoro, quest’ultima appartenente alla competenza del tribunale.

Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, n.15809

Sciopero degli addetti ai servizi pubblici essenziali: l’ordinanza prefettizia

Con riguardo ad una ordinanza prefettizia che intima ai lavoratori di cessare le iniziative di protesta, adottata con riguardo ad una attività di transito delle merci

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presso un aeroporto, va rilevato che tale attività rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 2, della delibera in data 19 luglio 2001 n. 01/92, adottata dalla C o m m i s s i o n e d i G a r a n z i a d e l l ’ a t t u a z i o n e d e l l a l e g g e dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, la quale ricomprende espressamente, nel proprio ambito applicativo, i servizi aeroportuali relativi al flusso (arrivi e partenze) degli aeromobili, nonché i servizi relativi al transito di passeggeri e bagagli; transito che si risolve, per quel che concerne, in particolare, le merci esportate, importate o in transito, nella loro movimentazione fisica, ivi compreso il trattamento dei relativi documenti, l’espletamento delle relative formalità doganali e l’attuazione di tutte le misure conservative convenute tra le parti o richieste dalle circostanze; sotto altro profilo, occorre nondimeno rilevare che i trasporti aerei e aeroportuali tramite i quali si svolge il transito delle merci commerciali, vanno ricondotti nel novero dei servizi pubblici essenziali di cui all’art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 146 del 1990, in quanto preposti a garantire il godimento di un diritto costituzionalmente tutelato, anche a livello comunitario, quale è il diritto alla libertà di circolazione.

T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. I, 10/07/2014, n.1009

Riferimenti

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