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TITOLO I. Costituzione - Denominazione Sede- Durata - Scopi

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Academic year: 2022

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STATUTO DI CONSORZIO TITOLO I

Costituzione - Denominazione – Sede- Durata - Scopi Art. 1 E’ costituito un Consorzio avente attività esterna denominata Marconi Wireless.

Art. 2 Il Consorzio ha sede legale e operativa per rapporti con i terzi in Sasso Marconi 40040 (BO); avrà altresi a livello operativo l’utilizzo delle sedi dei Consorziati in Italia ed all’estero ; avrà Inoltre la possibilità di considerare sedi operative quelle sedi sia in Italia che All’estero di pertinenza di soci consortili o partners. Avrà l’opportunità di aprire filiali in Italia ed all’

Estero.

L’ Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede del Consorzio all’interno dello stesso comune, istituire o sopprimere unità locali operative, quali a titolo esemplificativa e non esaustivo, succursali, agenzie, filiali, uffici senza stabile

rappresentanza, in Italia e all’estero.

Spetta invece all’assemblea dei consorziati deliberare l’istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2015. Essa potrà essere prorogata su deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei consorziati.

Art. 4 Il Consorzio ha per oggetto la realizzazione di un “Centro per l’Innovazione” attraverso lo studio, la promozione e lo stimolo all’ affermazione delle tecnologie wireless nell’ambito delle applicazioni di utilità sociale e collettiva. Più in particolare:

l’ideazione, lo svolgimento, Il funzionamento e la gestione dì tutti i servizi necessari ed utili al raggiungimento dell’obiettivo sopra indicato; lo stimolo all’ideazione, lo sviluppo e la sperimentazione di nuove applicazioni;

la realizzazione di studi di mercato e la realizzazione di progetti di fattibilità;

l’istituzione dì un punto di contatto tra fonti della conoscenza tecnologica (imprese Industriali, università, centri di ricerca) e potenziali soggetti utilizzatori (enti, imprese di servizi, cittadini);

la promozione dell’attività del consorzio, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;

la costituzione e la partecipazione in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell’oggetto dell’attività del consorzio;

la promozione di ogni forma dei consorziati, compreso il reperimento di finanziamenti e tecnologie per i medesimi.

Il Consorzio é investito del mandato di compiere, per conto delle singole unità consorziate, tutti gli atti, le procedure, le stipule e quanto necessario per gli scopi consortili.

Per le obbligazioni assunte per conto di singoli consorziati risponderanno questi ultimi solidalmente con il fondo consortile.

Il Consorzio non ha scopi di lucro; eventuali utili saranno interamente utilizzati per attività promozionali dei consorziati mentre le perdite per le attività svolte dai soci saranno esclusivamente a loro carico prescindendo dalla quota consortile sottoscritta.

TITOLO Il I Soci

Art. 5 Il numero dei soci è illimitato, Possono essere soci del Consorzio esclusivamente persone giuridiche . Sono soci fondatori del Consorzio: Fondazione Guglielmo Marconi, Wireless Future S.r.l. e Laboratori Guglielmo Marconi S.p.A. .

Art. 6 Le persone giuridiche che desiderano diventare soci del Consorzio devono presentare domanda al Consorzio stesso specificando:

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a) la denominazione sociale, la sede, il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza del loro legale rappresentante.

b) l’attività svolta.

Sull’accoglimento della domanda decide Inderogabilmente il Consiglio direttivo.

Art. 7 L’eventuale socio rivestente persona giuridica che per motivi esterni al Consorzio modificasse il proprio Organo Amministrativo, o il socio che intendesse cedere la propria azienda a terzi, dovrà segnalare tale variazione al Consorzio; in tale eventualità la compagine sociale sarà automaticamente esclusa dal Consorzio e dovrà ripresentare domanda di ammissione che sarà valutata In base a quanto previsto all’articolo 6 (sei) del presente statuto.

l soci si obbligano:

a) a non partecipare ad altri consorzi o società consortili aventi finalità simili o affini e comunque scopi in contrasto con gli interessi comuni del consorzio e degli altri consorziati ;

b) a non divulgare alti e fatti del consorzio comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi questi strettamente riservati indistintamente.

Art. 8 È facoltà dei consorziati recedere dal Consorzio In qualsiasi momento, fatto salvo l’obbligo dei soci fondatori di rimanere in seno al Consorzio per un periodo di almeno 2 (due) anni. Il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio Direttivo e diviene automaticamente operativa novanta giorni dopo la data della comunicazione, salvo che il socio receduto abbia in corso obbligazioni sia verso il consorzio sia vero i terzi, di cui il consorzio si sia, per quanto gli compete. reso garante.

Art. 9 Oltre che nei casi previsti per legge, il Consiglio Direttivo può escludere il socio:

a) che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente il Consorzio;

b) che senza giustificato motivo declina il conferimento in incarichi e commesse o si rifiuta di partecipare a raggruppamenti tra consorziati o con terzi estranei per l’assunzione degli incarichi;

c) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti adottati e le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;

d) che si rende moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti e non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso il Consorzio o verso nominativi proposti dal Consorzio stesso;

e) che è soggetto a procedure fallimentari, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta.

Nei casi c) ed d) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, all’adempimento e l’esclusione potrà aver luogo se l’inadempienza è protratta per 15 giorni da tale data.

Art. 10 Il socio receduto o escluso e la persona giuridica posta in stato di liquidazione non avranno diritto al rimborso della quota di capitale versato all’atto dell’ammissione, ma soltanto al rimborso di eventuali crediti loro spettanti e maturati alla data dell’evento. In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono, fino ad estinzione, di tutte le obbligazioni contratte dal Consorzio nel periodo in cui il socio receduto o escluso era socio.

TITOLO III Patrimonio sociale

Art. 11 Il fondo consortile è illimitato ed è formato da quote del valore nominale di Euro 4.000,00- (quattromila virgola zero zero).

Tutti gli Associati sono tenuti a versare al Consorzio al momento della loro ammissione un contributo di adesione. Tale contributo è fissato, inizialmente, in Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero). L’ammontare di tale contributo potrà essere variato, successivamente, con delibera dell’Assemblea. Inoltre tutti gli associati sono tenuti a versare annualmente un contributo associativo annuale determinato dall’Assemblea per quanto attiene l’importo. Per far fronte, inoltre, a tutte le spese di funzionamento e per il conseguimento dello scopo consortile, gli associati sono tenuti a corrispondere al Consorzio un contributo sull’entità dei lavori procurati dal Consorzio ed appaltati a ciascuno, nella misura fissata dal regolamento interno.

Ciascun Associato, nell’esecuzione dei lavori affidati, deve conformarsi all’azione di coordinamento del Presidente e rispettare scrupolosamente le disposizioni impartite dallo stesso nonché gli obblighi da questo assunti nei confronti dei

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committenti. Per i lavori appaltati al Consorzio, od in corso di trattativa da parte dello stesso, l Soci sono obbligati ad intrattenere rapporti con i committenti esclusivamente per il tramite del Consorzio. Il patrimonio del Consorzio è costituito a copertura dei costi di gestione, di particolari rischi od in previsione di futuri oneri :

a) dal fondo consortile;

b) dalle riserve formate con la parte degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente stabilite con deliberazione dell’Assemblea;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da qualunque altro fondo.

Qualora il fondo consortile dovesse subire delle perdite, l’Assemblea potrà deliberare Il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone modalità e tempi.

TITOLO IV

Situazione patrimoniale

Art.12 L’esercizio del Consorzio decorre dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2005.

Alla fine di ogni esercizio l’organo direttivo redigerà la situazione patrimoniale di cui all’art. 2615 bis c.c. . TITOLO V

Organi del Consorzio Art. 13 Sono organi del Consorzio:

a) il Presidente;

b) il Consiglio Direttivo;

c)l’Assemblea generale dei consorziati ;

TITOLO VI

Il Presidente e il Consiglio Direttivo

Art. 14 Il Presidente del Consorzio è scelto dall’Assemblea dei soci. Rimane in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo; rappresenta il Consorzio nei confronti dei consorziati e dei terzi, anche in giudizio.

Art. 15 Il Consiglio Direttivo potrà essere composto da un minimo di tre membri, ad un massimo di sette, che resteranno in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

All’atto della costituzione del Consorzio, il Consiglio Direttivo è formato da tre consiglieri, nominali rispettivamente dai tre soci fondatori del Consorzio. In caso di mancata proposta provvederà l’Assemblea. Successivamente, al Consiglio potranno aggiungersi ulteriori rappresentanti degli altri soci secondo quanto verrà deliberato dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo potrà ammettere a soci tutte le persone giuridiche aventi i requisiti indicati nell’art. 6 che si impegnino a versare un contributo di adesione come previsto dall’art. 11 del presente Statuto e ad assolvere a tutti gli obblighi ed adempimenti previsti dal presente Statuto e dal regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo deciderà insindacabilmente a maggioranza l’ammissione di eventuali soci; a tal fine esso potrà richiedere le ulteriori Informazioni ed i documenti necessari.

Il Consiglio delibera validamente a maggioranza semplice. Delle deliberazioni del Consiglio è redatto verbale in un apposito registro tenuto dal Presidente.

ll Consiglio direttivo potrà nominare un Vice Presidente qualora se ne ravvisi la necessità. In caso di nomina, lo stesso sostituirà il Presidente in caso di suo impedimento, in ogni sua funzione.

Art.16 Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Direttore Generale, da scegliersi tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo, che avrà per delegati i poteri di rappresentanza ed i poteri di ordinaria gestione e quant’altro il Consiglio riterrà opportuno.

Art.17 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione e l’amministrazione sia ordinaria che straordinaria del Consorzio salvo quanto non sia demandata all’assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Per l’esecuzione e l’attuazione del contratto consortile sarà predisposto un apposito regolamento interno, a cura del Consiglio Direttiva, che dovrà essere approvato dall’assemblea. Fra l’altro il regolamento dovrà:

a) fissare i requisiti per l’ammissione dei nuovi soci al consorzio;

b) indicare i criteri di ripartizione delle spese fra i consorziati;

c) determinare eventuali garanzie sussidiarie che ì consorziati dovranno fornire al Consorzio;

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d) stabilire le modalità e i controlli dei consorziati;

e) stabilire le modalità dei contributi per la gestione del Consorzio;

f) regolare ogni altra disposizione in ordine alla operativa attuazione delle disposizioni contrattuali.

Art.18 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente

almeno due volte all’anno. La prima, entro il mese di novembre, per definire il progetto di budget dell’esercizio successivo.

La seconda, entro il mese di gennaio, per definire il progetto di consuntivo del conto economico e dello stato patrimoniale dell’esercizio precedente. Per il primo anno, il progetto di budget dell’esercizio in corso verrà definito entro 30 (trenta) giorni dalla data di costituzione del Consorzio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, tutte le volte che egli ne ravvisi la necessità, con le modalità ritenute più idonee allo scopo della riunione; in ogni caso la convocazione deve essere effettuata almeno 5 (cinque) giorni prima, in forma scritta, tramite raccomandata - anche a mano, fax od e-mail confermati, portando a conoscenza dei convocati l’ordine del giorno da discutere. Nei casi d’urgenza il termine previsto per la convocazione del Consiglio può essere ridotto a 2 (due) giorni.

Dovrà pure riunirsi quando uno dei membri ne faccia richiesta scritta alla segreteria del Consorzio ed in questo caso dovrà indire la riunione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Sono ammesse riunioni per via telematica.

TITOLO VII L’assemblea del soci

Art.19 L’Assemblea dei consorziati è composta da tutti i titolari della Imprese consorziate I quali possono farsi rappresentare da un altro consorziato o da un terzo con delega scritta. Il diritto di voto è in base alle quote possedute.

L’Assemblea potrà essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano.

L’Assemblea è convocata con avviso personale da inviare per raccomandata - anche a mano, fax od e-mail confermati, almeno 6 (otto) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente l’ora, il giorno, il luogo e l’elenco delle materie da trattare.

Delle deliberazioni dell’Assemblea è redatto verbale a cura del Presidente o del Vice Presidente in caso di impedimento. e del Segretario all’uopo nominato dagli stessi.

I Verbali sono conservati in registro e di essi possono prendere conoscenza i consorziati.

Art. 20 Le deliberazioni ordinarie dell’Assemblea sona valide se conformi a quanto disposto dal presente statuto e dall’art.

2606 del codice civile. Le deliberazioni straordinarie dell’Assemblea, arti. 2607 e 2611 c.c. , sono valide se prese con il consenso favorevole di almeno i due terzi dei consorziati aventi diritto al voto.

Art. 21 L’Assemblea nomina Il Presidente, delibera sulle modificazioni del presente statuto che potranno essere proposte oltre che dai Soci dallo stesso Consiglio Direttivo, delibera l’ammontare dei contributi cosi come previsto all’art. 11 del presente statuto.

TITOLO VIII Lo scioglimento

Art. 22 Il Consorzio si scioglie per deliberazione dell’Assemblea straordinaria e per le altre cause previste per legge.

Art. 23 L’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà una o più liquidatori, determinandone contemporaneamente i compiti e i poteri, ferma .l’osservanza delle norme inderogabili di legge. Essi rappresentano Il Consorzio anche in giudizio. Compiuta la liquidazione ed estinte le passività, i liquidatori redigono un rendiconto finale e ripartiscono l’eventuale residuo attivo tra i consorziati in proporzione e sino alla quota a ciascuno assegnata.

TITOLO IX

Clausola compromissoria - Foro competente

Art. 24 Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci tra loro, tra ì soci ed il Consorzio od i suoi amministratori verranno obbligatoriamente deferite ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.

L’Arbitro giudicherà secondo equità ed in forma rituale.

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Art. 25 Foro competente per ogni controversia viene designato quello di Bologna.

Per quanto qui non espressamente previsto si fa richiamo alle norme di legge vigenti.

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