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COMUNE DI MONTEFIASCONE Provincia di Viterbo

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Academic year: 2022

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COMUNE DI MONTEFIASCONE

Provincia di Viterbo

Ufficio: Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28-03-15 N.7

Oggetto: Variante puntuale allo Strumento Urbanistico Vigente, con un cambio di

destinazione urbanistica da Zona C, sottozona CR5, a Zona B, sottozona limitrofa B3 (con modifica NTA), delle aree ubicate a Montefiascone, in Via D. Ricci snc, distinte presso il N.C.E.U. al foglio n.26, p.lla n.734, sub. 15, e presso il N.C.T. al foglio n.26, p.lla 1278, finalizzata alla realizzazione di un progetto che comporta l'ampliamento di un fabbricato esistente, già adibito all'attività commerciale di esercizio di vicinato, contraddistinto presso il N.C.E.U. al foglio n.26, p.lla n.734, sub.8.

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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

• Che il Sig. Scarino Franco, nato a Montefiascone (VT) il 23.09.1951, C.F.:

SCRFNC51P23F499P, coniugato, in regime di comunione legale dei beni, con la Sig.ra Mattei Giuliana, nata a Montefiascone (VT) il 03.02.1957, C.F.:

MTTGLN57B43F499T, in data 13.08.2014, prot. n.15569, ha presentato,ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, istanza intesa all'approvazione di una variante allo Strumento Urbanistico Vigente, con un cambio di destinazione urbanistica da Zona C, sottozona CR5, a Zona B, sottozona limitrofa B3 (con modifica NTA), delle aree ubicate a Montefiascone, in Via D. Ricci snc, distinte presso il N.C.E.U. al foglio n.26, p.lla n.734, sub.8 e 15, e presso il N.C.T. al foglio n.26, p.lla 1278, finalizzata alla realizzazione di un progetto che comporta l 'ampliamento di un fabbricato esistente, già adibito all'attività commerciale ,come esercizio di vicinato, contraddistinto presso il N.C.E.U. al foglio n.26, p.lla n.734, sub.8.;

• Che il progetto si articola come da planimetrie e relazioni tecniche allegate alla presente,quali parti integranti e sostanziali;

• che con decreto n.5 del 27.08.2014, è stata indetta, ai sensi dell'art.14 della legge 241/90 e dell'art.8 del D.P.R. 160/2010, una Conferenza dei Servizi, al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento, nonché per acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi eventualmente necessari per il rilascio dell'autorizzazione di che trattasi, individuati, per quanto di propria competenza:

- Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio;

- Ministero per i beni culturali e ambientali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;

- Ministero per i beni culturali e ambientali - Soprintendenza per i beni archeologici dell'Etruria Meridionale;

- Regione Lazio - Settore Difesa Suolo;

- Regione Lazio - Settore Urbanistica;

- Comune di Montefiascone - Ufficio Tecnico - Sez. Strade e Viabilità;

- Comune di Montefiascone - Ufficio Tecnico - Sezione Urbanistica;

- Comune di Montefiascone - Servizio Igiene Pubblica;

- ASL/VT1 - Servizio Igiene

• che in data 17.10.2014 si è tenuta la prima riunione della conferenza, in seduta pubblica;

• che in data 05.12.2014 si è tenuta, sempre in seduta pubblica, la seconda e ultima riunione decisoria, conclusiva della conferenza, nella quale è stato acquisito, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis, della Legge 241/90 l'assenso, all'unanimità, sul progetto di cui in epigrafe, da parte delle Amministrazione presenti e di quelle invitate a partecipare ma risultate assenti, nonchè di quelle che l'hanno trasmesso per via telematica o postale;

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Premesso, altresì, che l'art.8 del dpr 160/10 codifica una norma di favore per le imprese che vogliano insediare una attività produttiva in una zona del territorio comunale non destinata ordinariamente ad ospitare tali impianti , prevedendo un percorso accelerato e derogatorio, pur nel doveroso rispetto di un complesso iter amministrativo da seguire.In particolare prevede che: "Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica.

Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 2. E' facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti. 3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore ".

Considerato :

che con l'espressione aree "insufficienti rispetto al progetto presentato" ,il regolamento statale intende ancora riferirsi,in continuità con il previgente D.P.R. n.

447/98,ai casi in cui non sia possibile per un impresa insediarsi in un determinato comune perchè mancano del tutto aree a destinazione produttiva, o perchè queste non consentono quel determinato tipo di insediamento a causa della insufficiente dimensione, o, comunque per la presenza di parametri,limitazioni,indici che producono un effetto impeditivo di carattere equivalente;

che vi è " insufficienza di aree", anche nelle ipotesi in cui le aree a destinazione produttiva siano inidonee da un punto di vista qualitativo,come ad esempio,nel caso di attività produttive che richiedono particolari infrastrutture,ovvero vicinanza di strutture ferroviarie;

che "l'insufficienza di aree" , intesa in senso urbanistico,sussista anche nel caso di ampliamento di un impianto produttivo quando le aree contigue,sulle quali l'impianto produttivo esistente abbia la necessità di estendersi,risultino avere un diversa destinazione urbanistica; ed,invero,se lo strumento urbanistico generale vigente non ha previsto la decolalizzazione dell'impianto,la verifica della sussistenza o meno dell'insufficienza di aree va fatta con riferimento alle esigenze di funzionamento e sviluppo di quel deterinato impianto e non va estesa all'intero territorio comunale;

Ritenuto,quindi,che la verifica circa la sussistenza del requisito della "insufficienza delle aree" non è necessaria nei casi consistenti nell'ampliamento,nella cessazione/riattivazione o nella ristrutturazione dell'attività produttiva;

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Evidenziato , infine , come lo spirito di innovazione legislativa di cui all'art. 5 D.P.R.

447/1998 e art. 8 del D.P.R. 160/2010,sia quello di favorire lo sviluppo degli investimenti degli impianti produttivi e, come caso di specie, di consentire l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti;

Considerato che il progetto, di cui alla citata istanza, è conforme alle vigenti norme in materia ambientale, sanitaria, e di sicurezza sul lavoro;

Rilevato che nello strumento urbanistico generale vigente non è prevista la delocalizzazione dell'impianto di che trattasi;

Atteso che la Regione Lazio Direzione Territorio e Urbanistica,con nota n.n. 622924-14 del 24.11.2014,che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale,ha comunicato che ai sensi della vigente normativa , relativamente al progetto in questione , le superfici da destinare a standard urbanistici ammontano a 142 mq.,mentre per la parte residenziale dovranno essere reperite aree per circa 89 mq;

Vista la determina della Conferenza dei Servizi conclusiva dellla Conferenza dei Servizi n.

2 del 22.01.2015,regolarmente pubblicata;

Visto che ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 e dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 la determinazione della Conferenza dei Servizi dello Sportello Unico per le Attività produttive costituisce proposta di variante Urbanistica adottata,sulla quale il Consiglio Comunale è tenuto a pronunciarsi definitivamente;

Visto che dal 04.12.2014 al 19.12.2014 è stata pubblicato , all'Albo Pretorio del Comune , l'avviso di approvazione e deposito atti della variante di che trattasi, e,che non sono pervenute osservazioni o ricorsi;

Valutato, pertanto, dover concludere il procedimento di variante urbanistica S.U.A.P., ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 447/1998 e dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010,legittimamente attivato;

Rammentato che se è pur vero, come pacificamente acclarato in giurisprudenza, che la pronuncia intermedia della conferenza di servizi non esprime efficacia vincolante per il Consiglio Comunale, che nell’ambito delle competenze assegnate dall’art.42 c.2 lett. B) del D.Lgs. 267/00 si occupa di. “programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie"(Se così non fosse, il Consiglio Comunale vedrebbe svilito il suo ruolo ad organo

“ratificatore” di una decisione presa da altri, in dispregio peraltro al principio fondamentale di distinzione delle competenze all’interno della P.A. fra organi titolari del potere di gestione (dirigenti) e organi titolari del poter di indirizzo politico (Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale) è altrettanto vero che l’eventuale bocciatura del progetto da parte del Consiglio Comunale, a valle di una defatigante e complessa vicenda amministrativa quale appunto la variante ex art.8 del DPR 160/10, deve essere fondata rigorosamente su una motivazione inconfutabile, oggettiva, puntuale e non apodittica o generica;

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Rammentato,altresì, che la variante ex art. 8 non può essere assimilata alle varianti che modificano a tempo indeterminato la disciplina urbanistica-edilizia di un'area,ma deve essere vincolata in modo inscindibile al progetto di attività produttiva da cui deriva,e, deve produrre soltanto effetti finalizzati alla realizzazione di quel progetto,tanto che la cessazione dell'attività o la mancata realizzazione del medesimo progetto per qualsiasi motivo, dovrà comportare la decadenza della variante e il ritorno dell'area interessata alla disciplina urbanistica precedente;

Dato atto che lo schema del presente provvedimento,unitamente ai relativi dati tecnici è stato pubblicato nell'apposito sito del Comune ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;

Considerato che nel caso in esame non si ravvisano motivi per respingere l'istanza, e, ritenuto, pertanto, necessario deliberare in merito, per approvare la richiesta variante al P.R.G. al fine di consentire la realizzazione dell'opera di che trattasi;

Visto il vigente Regolamento edilizio comunale;

Vista la L. 17 agosto 1942, n.1150 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 160/2010;

Vista la Legge 241/90;

Visto l'art. 42 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

Su proposta del Vice Presidente del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

Con il parere favorevole espresso,in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, per quanto di specifica competenza, dal Responsabile del Suap ;

Con il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile degli Uffici Finanziari a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco;

Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi D E L I B E R A

1) che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto insieme alla seguente documentazione allegata:

...

...

2) di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi, di cui in preambolo, e di confermare e approvare,ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 e dell'art. 8 del D.P.R.

(6)

n.160/2010, , la richiesta di Variante puntuale allo Strumento Urbanistico vigente , che prevede un cambio di destinazione urbanistica da Zona C, sottozona CR5, a Zona B, sottozona limitrofa B (con modifica NTA),di nuova proposizione, che sarà denominata

SOTTOZONA B -VIA DELIO RICCI, delle aree ubicate a Montefiascone in Via D. Ricci snc, distinte presso il N.C.E.U. al foglio n.26, p.lla n.734, sub. 8 e 15, e presso il N.C.T. al foglio n.26, p.lla 1278, al fine di realizzare un progetto che comporta l 'ampliamento di un fabbricato esistente, già adibito ad attività commerciale per esercizio di vicinato, contraddistinto presso il N.C.E.U. al foglio n.26, p.lla n.734, sub.8,come da allegati eleborati grafici e con i sottoindicati i ndici e parametri,scaturiti da quanto emerso in Conferenza decisoria dei Servizi :

SOTTOZONA B -VIA DELIO RICCI

1. In questa sottozona valgono le prescrizioni di carattere generale di cui all'art. 35.B. delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Montefiascone integrate e/o modificate dalle seguenti:

1.2. In questa sottozona sono consentiti interventi di ristrutturazione, di nuova edificazione, è consentita la demolizione con o senza ricostruzione, la sopraelevazione e l'ampliamento compatibilmente con l'indice di fabbricabilità fondiario.

1.3. If.Massimo consentito è mc./ mq. 0,46.

1.4. Cubatura massima consentita: 181,70 mc

1.5. Sono consentiti massimo 2 piani fuori terra con una altezza massima alla gronda del tetto pari a ml 7,50.

1.6. È consentita la costruzione sul confi ne e/o a distanza inferiore ai 5.00 mt nel rispetto dell'art.9 D.M. 1444/68 e del Codice Civile.

1.7. È fatto obbligo di reperire per q u e s t a zona le aree da destinare a verde pubbl ico o a parcheggi secondo gli standard u rbanistici previsti dall'art.

5 D.M. 1444/68.

2. questa sottozona è vincolata,come destinazione d'uso,ad attività commerciale, esclusivamente per esercizi di vicinato,con indice massimo di superficie di vendita complessiva pari a mq.176,60.

nonchè delle seguenti prescrizioni dettate a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento:

• la variante è vincolata in modo inscindibile al progetto della attività produttiva da cui deriva,e, produrrà i suoi effetti soltanto al fine di realizzare il progetto asserito in Conferenza,tanto che la cessazione dell'attività o la mancata attuazione del medesimo , per qualsiasi motivo, comportarà la decadenza della variante e il ritorno dell'area interessata alla disciplina urbanistica precedente;

• La variante decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche,salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio;

• I lavori dovranno avere inizio entro un anno dalla data entro la quale la variante diventa esecutiva;

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• La Variante diventa esecutiva decorsi 10 gioni dalla data di pubblicazione, all'Albo Pretorio Informatico del Comune, della presente delibera ;

• prima dell'inizio dei lavori, d o v r à e s ser v er i f ic a to , a c ur a d e ll 'U f f ic io U r b an i s t ic a d el Co m un e ,il rispetto della dotazione delle aree pertinenziali previsto dall'art.19 della L.R. 33/99 ,e, dovranno essere certificate le effettive quantità delle aree destinate a spazi pubblici come previsto dal D.M. 1444/68;

• tutti i materiali di risulta in esubero dovranno essere smaltiti nel rispetto della legislazione vigente;

• dovrà essere soddisfatta la vigente normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche e rispettate le norme in materia sanitaria e di sicurezza del lavoro;

• dovranno rispettarsi le norme in materia di circolazione stradale in relazione all'accesso all'area;

• le pavimentazioni delle aree destinate a parcheggio, dovranno essere realizzate con elementi prefabbricati idonei alla piantumazione del manto erboso e dovranno essere ridotte al minimo tecnico le superfici lastricate esterne;

ai sensi della L.R. 6 del 27.05.2008, dovranno essere attuati interventi volti al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo n.192/2005 (Attuazione della direttiva 200 2/91/ CE relativa al rendimento energetico nell' edilizia);

l'edificio è vincolato all'attività commerciale, come esercizio di vicinato,con superficie di vendita pari a mq. 176,60;

3) di dare atto che,secondo gli elaborati grafici, per la parte residenziale,così come previsto dalla L.R. 33/1999, sono state reperite ed individuate aree per mq.100;

4) di dare ,altresì , atto che non si ravvisa l'interesse pubblico ad acquisire in loco l'area da destinare a dotazione minima di standard urbanistico( D.M. 1444/68),in quanto nell'insediamento e nelle immediate vicinanze sono previste adeguate strutture integrative.

Di disporre,pertanto, la monetizzazione, a favore del Comune, dell'area medesima, individuata nella misura prevista dall'ultimo capoverso del punto 2) dell'art. 5 del D.M. 1444/68 per le zone B), determinando Il valore in base ai prezzi di mercato della zona, così come definiti dall'Agenzia del Territorio ed approvati con deliberazione di Giunta del Commissario Straordinario n. 80/2011, così come modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n.12/2013;e, di demandare al Responsabile dell'Ufficio Comunale competente tutti gli atti conseguenziali;

5) di dare mandato al Responsabile del SUAP di rilasciare, a variante esecutiva, il provvedimento unico, di cui all'art.7 del D.P.R. 160/2010, per realizzare il progetto secondo le risultante della Conferenza dei Servizi e della presente Delibera;

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5) di demandare al Responsabile dell'area Urbanistica la predisposizione della documentazione cartografica e tutti gli ulteriori atti e adempimenti di rito dovuti,relativi alla richiesta ed approvata Variante Urbanistica al P.R.G.. In particolare,non appena divenuta esecutiva la modifica , l'individuazione,negli elaborati del vigente Piano Regolatore,dell'area interessata al progetto ;nonchè di inviare gli atti medesimi alla struttura Regionale competente;

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/1990

Unità Organizzativa responsabile: Comune di Montefiascone - Settore VII -Ufficio Polizia Municipale Responsabile del procedimento:Luciana Fronda ;

Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti, a fascicolo,in orario di Ufficio (Giorni feriali, dalle ore 9,00 alle ore 12,00)

Ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della L. 241/90 ,avverso il presente provvedimento,che verrà affisso all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, è ammesso ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.

2,lettera b), e, art. 21 della L. 1034/1971, entro 60 giorni decorrenti dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione; ovvero, in alternativa,ricorso straordinario al Capo dello Stato,entro 120 giorni dal medesimo termine ,ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971,n.1199.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del S U A P attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data

(9)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del S e t t o r e U r b a n i s t i c a attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.

n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presenteprovvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa contabile e fiscale.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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