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ALLEGATO 3 SCHEMA DI CONTRATTO IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI) PROVENIENTI FRAZIONE MULTIMATERIALE NEL TERRITORIO DI

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 1 di 51

ALLEGATO 3

SCHEMA DI CONTRATTO

PER LA CESSIONE DEI RIFIUTI (EER 15 01 06 – IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI) PROVENIENTI DALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE, PER UN PERIODO DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI – LOTTO _______

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 2 di 51

INDICE

Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e

definizioni ... 7

Articolo 2 Oggetto ... 10

Articolo 3 Durata ... 10

Articolo 4 Condizioni di esecuzione ed obbligazioni generali dell’Acquirente ... 11

Articolo 5 Responsabile dell’Acquirente e Direttore dell’esecuzione .... 14

Articolo 6 Verifiche, controlli ed accettazione ... 15

Articolo 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro... 17

Articolo 8 Corrispettivi della prestazione ... 20

Articolo 9 Fatturazione e pagamenti ... 21

Articolo 10 Penali ... 23

Articolo 11 Garanzia ... 27

Articolo 12 Riservatezza ... 29

Articolo 13 Risoluzione ... 30

Articolo 14 Recesso ... 32

Articolo 15 Sicurezza, danni e responsabilità civile ... 34

Articolo 16 Brevetti industriali e diritti d’autore ... 36

Articolo 17 Rischi da Interferenze ... 36

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 3 di 51

Articolo 18 Divieto di cessione del Contratto ... 37

Articolo 19 Subappalto ... 38

Articolo 20 Foro competente ... 40

Articolo 21 Trattamento dei dati, consenso al trattamento ... 40

Articolo 22 Oneri fiscali e spese contrattuali ... 41

Articolo 23 Trasparenza ... 42

Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari ... 43

Articolo 25 Condizioni risolutive espresse ... 45

Articolo 26 Obblighi legati al Protocollo di Legalità e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale ... 46

Articolo 27 Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione ... 48

Articolo 28 Protocollo Anticontagio COVID-19 ... 48

Articolo 29 Clausola finale ... 49

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 4 di 51

SCHEMA DI CONTRATTO

PER LA CESSIONE DEI RIFIUTI (EER 15 01 06 – IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI) PROVENIENTI DALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE, PER UN PERIODO DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI.

TRA

AMA S.p.A., con sede legale in Roma, Via ________, ____, telefono n._________, C.F._______________, in persona del _________________, giusti i poteri conferiti con procura rep. n. ____ del _____, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale (di seguito, per brevità, anche

“AMA”)

E

la/il __________, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ___ al n.

___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante ______, (di seguito, per brevità, anche “Acquirente”)

OVVERO (In caso di R.T.I.)

_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante ___, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ___, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=,iscritta al Registro delle

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 5 di 51

Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ___, dott.

___ ___, repertorio n. ___ (di seguito, per brevità, anche “Acquirente”) PREMESSO

a) che AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per la stessa Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;

b) che AMA, con Determinazione n. 26-2020, ha ravvisato la necessità di procedere all’esperimento di una Procedura d’Asta, suddivisa in 4 (quattro) Lotti, per la cessione dei rifiuti (EER 15 01 06 – imballaggi in materiali misti) provenienti dalle raccolte differenziate della frazione multimateriale nel territorio di Roma Capitale, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi e, a tal fine - con Avviso d’Asta pubblicato su _____________ il ____________ - ha indetto la “Procedura d’Asta, suddivisa in 4 (quattro) Lotti, per la cessione dei rifiuti (EER 15 01 06 – imballaggi in materiali misti) provenienti dalle raccolte differenziate della frazione multimateriale nel territorio di Roma Capitale, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi” (di seguito, per brevità, anche “Procedura”);

c) che l’Acquirente è risultato assegnatario del Lotto ___ della Procedura

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 6 di 51

e, per l’effetto, il medesimo Acquirente ha espressamente manifestato la volontà di acquistare i rifiuti (EER 15 01 06 – imballaggi in materiali misti) provenienti dalle raccolte differenziate della frazione multimateriale nel territorio di Roma Capitale e di impegnarsi ad effettuare le attività oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente atto e nel Capitolato Tecnico;

d) che l’Acquirente dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi allegati (di seguito, per brevità, anche “Contratto”), ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dall’ulteriore documentazione dell’Asta, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

e) che l’Acquirente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi inclusa la garanzia definitiva per un importo di Euro ________= (___________/__) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, una polizza assicurativa per la responsabilità civile e una polizza assicurativa per la responsabilità ambientale, tutte stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare d’Asta. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;

f) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti dell’Acquirente, salvo quelle espressamente alla stessa

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 7 di 51

riferite.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle

medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Disciplinare d’Asta, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

a) l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Economica), l’Allegato “C” (Protocollo di Legalità), l’Allegato “D”

(Patto di Integrità), l’Allegato “E” (DUVRI), l’Allegato “F” (Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura), l’Allegato “G”

(Protocollo Anticontagio COVID 19) e l’Allegato “H” (Verbale di consegna dell’esecuzione);

b) la dichiarazione del legale rappresentante dell’Acquirente posta in calce al presente atto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:

a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;

b) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Norme e disposizioni queste di cui l’Acquirente dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 8 di 51

materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;

c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.

4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa, prevarranno sui documenti tutti prodotti dall’Acquirente ai fini della partecipazione e dell’assegnazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dall’Acquirente ed accettate da AMA.

5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

6. Nell’ambito del Contratto si intende per:

a) AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;

b) Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso richiamati;

c) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;

d) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “B”;

e) Acquirente: il concorrente risultato assegnatario della Procedura che sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;

f) Parte: AMA o l’Acquirente (congiuntamente definiti anche “Parti”);

g) Procedura: la cessione dei rifiuti (EER 15 01 06 – imballaggi in

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 9 di 51

materiali misti) provenienti dalle raccolte differenziate della frazione multimateriale nel territorio di Roma Capitale, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, identificata e disciplinata dal presente atto e dal Capitolato Tecnico;

h) Protocollo di Legalità: il Protocollo d’intesa sottoscritto, in data 21 luglio 2011, tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale “ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all’Allegato “C”;

i) Patto di Integrità: il Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo di Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati di cui all’Allegato “D”;

j) DUVRI: il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, unitamente ai relativi allegati, di cui all’Allegato “E”;

k) Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura: i contratti stipulati ai sensi dell’art. 105, comma 3, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016, di cui all’Allegato “F”;

l) Protocollo Anticontagio COVID-19: il documento adottato da AMA per contrastare la diffusione del COVID-19, di cui all’Allegato “G”;

a) Verbale di consegna dell’esecuzione: il documento attestante l’avvio dell’esecuzione del contratto e la data di inizio del servizio di cui all’Allegato “H”.

7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 10 di 51

diversamente.

Articolo 2 Oggetto

1. AMA cede/vende all’Acquirente, che accetta, i rifiuti (EER 15 01 06 – imballaggi in materiali misti) provenienti dalle raccolte differenziate della frazione multimateriale nel territorio di Roma Capitale, oggetto della Procedura, il tutto come meglio previsto e prescritto nel Capitolato Tecnico.

2. Le attività dovranno essere eseguite nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche e specifiche tecniche previste e prescritte nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.

3. Con la stipula del presente Contratto l’Acquirente si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AMA per le attività di cui al precedente comma 1, il tutto nei limiti della quantità stimata pari a ______

(________) tonnellate, corrispondente ad un incasso complessivo stimato sui 24 (ventiquattro) mesi di affidamento pari a Euro _______

(_________), di cui Euro _______ (_________) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

4. Il Servizio è affidato all’Acquirente limitatamente ai quantitativi di rifiuti (EER 15 01 06 – imballaggi in materiali misti) oggetto dell’affidamento;

pertanto AMA si riserva la facoltà di affidare le medesime prestazioni anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Acquirente.

5. Dall’affidamento del Servizio non discende, in favore dell’Acquirente, nessun vincolo di esclusività per le prestazioni oggetto del presente Contratto, rimanendo ad AMA la facoltà di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari a quelli descritti, in favore di altri

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 11 di 51

operatori economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che, per questo, competa all’Acquirente alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno.

Articolo 3 Durata

1. Il presente Contratto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di stipula.

2. Nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente comma 1 non sia esaurito il quantitativo di rifiuti (EER 15 01 06 – imballaggi in materiali misti) stimato, AMA si riserva di prorogare la durata del presente Contratto fino a concorrenza del menzionato quantitativo.

3. È vietato il rinnovo tacito del Contratto.

Articolo 4

Condizioni di esecuzione ed obbligazioni generali dell’Acquirente 1. L’esecuzione di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere

effettuata nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini e specifiche tecniche di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico (Allegato “A”), da intendersi quali obbligazioni essenziali dell’Acquirente ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini e specifiche tecniche, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

2. Sono a carico dell’Acquirente, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del Contratto e, in ogni caso, ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 12 di 51

eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

3. L’Acquirente è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, anche in materia ambientale, e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel Contratto pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

4. In ogni caso, l’Acquirente si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Acquirente che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.

6. L’Acquirente si impegna, espressamente, a:

a) impiegare, a proprie cure e spese, tutte le strutture ed il personale necessari per l’esecuzione delle attività nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e negli ulteriori Allegati del medesimo Contratto nonché negli ulteriori atti della Procedura di cui in premessa;

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 13 di 51

b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità delle prestazioni alle clausole del presente Contratto, al Capitolato Tecnico e alla normativa tutta vigente, anche in materia ambientale;

c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

d) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMA;

e) comunicare tempestivamente ad AMA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute, ciò anche con riferimento al Responsabile Generale del Contratto;

f) a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

7. L’Acquirente rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.

8. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati,

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 14 di 51

l’Acquirente si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l’espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, ad AMA.

9. L’Acquirente si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10. L’Acquirente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.

11. L’Acquirente si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

12. In caso di inadempimento da parte dell’Acquirente anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c.

Articolo 5

Responsabile dell’Acquirente e Direttore dell’esecuzione

1. L’Acquirente nomina quale “Responsabile Generale del Contratto” il proprio dipendente/dirigente Sig. ____________, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale dell’Acquirente verso AMA per la gestione e l’esecuzione del Contratto. Al Responsabile Generale del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA. Il Responsabile Generale del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 15 di 51

I recapiti del Responsabile Generale del Contratto sono di seguito riportati:

• numero telefono cellulare ___________;

• numero telefono fisso ____________;

• indirizzo e-mail _______________ e PEC _________________.

2. Il Responsabile dovrà essere reperibile telefonicamente almeno dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di ogni giorno feriale.

3. Nel caso in cui l’Acquirente abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile Generale del Contratto, dovrà inoltrare ad AMA, almeno a mezzo PEC e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.

4. In caso di comprovata inidoneità del Responsabile, previa formale ed argomentata contestazione e richiesta scritta da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, lo stesso dovrà essere sostituito entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, fatta salva la facoltà dell’Acquirente di produrre proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni.

5. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell’esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto il Sig. ________, il quale rappresenta l’interfaccia di AMA nei confronti dell’Acquirente per quanto attiene all’esecuzione del Contratto e svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).

I recapiti del Direttore dell’esecuzione sono di seguito riportati:

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 16 di 51

• numero telefono cellulare ___________;

• numero telefono fisso ____________;

• indirizzo e-mail _________________ e PEC _________________.

Articolo 6

Verifiche, controlli ed accettazione

1. AMA si riserva la possibilità di eseguire controlli sulle attività oggetto del presente Contratto ogni volta che lo riterrà opportuno, senza preavviso.

2. Al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nominato da AMA, compete la vigilanza e il controllo sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dall’Acquirente, mediante costante verifica sull’organizzazione e sullo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, anche attraverso espliciti e formali strumenti di verifica e valutazione utili a un monitoraggio accurato dell’andamento delle attività.

L’Acquirente è, pertanto, tenuto a fornire al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai suoi assistenti e ad AMA, la propria incondizionata collaborazione, fornendo ad essi, sempre prontamente, ad ogni richiesta, copia di qualunque documentazione non gravata da riscontrabili elementi di riservatezza, nonché consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle proprie strutture e disponendo, altresì, che il proprio personale, incaricato allo svolgimento delle attività in questione, fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione, eventualmente richiesti in merito a quanto programmato e/o svolto.

3. AMA ha diritto, in ogni momento e anche senza preavviso, di:

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 17 di 51

- verificare il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal presente Contratto, a ciò ottenendo prontamente dall’Acquirente ogni documentazione a tal fine richiesta;

- verificare il buono stato e la conformità tecnico-amministrativa di tutti i mezzi ed attrezzature utilizzati e la loro rispondenza alle esigenze del servizio;

- rilevare le eventuali inottemperanze alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e del presente Contratto e applicare le relative penalità.

4. Ove si riscontrassero mancanze, potranno essere prescritte azioni correttive con un termine ultimo di adeguamento entro il quale il Prestatore dovrà provvedere ad eliminare le cause di tali anomalie.

5. Nel caso non venisse ottemperato a quanto richiesto, AMA avrà il diritto di provvedervi direttamente ma a spese dell’Acquirente, avvalendosi anche delle garanzie da esso prestate.

Articolo 7

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L’Acquirente prende atto, dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall’Acquirente, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.

2. L’Acquirente si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 18 di 51

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Acquirente si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

3. L’Acquirente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

4. L’Acquirente si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Acquirente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

6. L’Acquirente dovrà provvedere altresì a:

- formare ed informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo svolgimento dell’attività svolta, nonché circa le misure di protezione e prevenzione per ridurre o eliminare tali rischi;

- fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per i rischi connessi all’attività da effettuare, nonché vigilare sul loro utilizzo;

- vigilare sul rispetto delle misure normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché sulle misure eventualmente concordate con AMA;

(19)

Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 19 di 51

- vigilare che tutte le attrezzature di lavoro siano conformi alle prescrizioni vigenti.

7. È vietato l'utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza, ovvero sprovvisti dei necessari DPI e del relativo addestramento all’uso.

8. AMA, in caso di ricorso all’avvalimento, ai sensi di quanto stabilito all’art.

89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’affidamento. A tal fine, il Responsabile della Procedura accerta, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.

9. L’Acquirente è tenuto a comunicare ad AMA ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire ad AMA entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica.

10. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ. ed effettuare - previa comunicazione all’Acquirente delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da incassare (corrispettivo)

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 20 di 51

dall’Acquirente, un incremento forfetario pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale importo verrà restituito all’Acquirente, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che l’Acquirente si è posto in regola.

Articolo 8

Corrispettivi della prestazione

1. I corrispettivi dovuti dall’Acquirente ad AMA a fronte della cessione/vendita dei rifiuti (EER 15 01 06 – imballaggi in materiali misti) sono determinati, con riferimento alle quantità di volta in volta effettivamente prelevate dall’Acquirente o conferite da AMA o da terzi autorizzati per conto di AMA – identificate nei formulari/documenti di trasporto e dalle operazioni di pesatura effettuate – applicando:

- il corrispettivo €/tmax offerto dall’Acquirente e riportato nell’Offerta

Economica (Allegato “B”), che deve intendersi qui integralmente trascritta, nel caso in cui il trasporto e conferimento dei rifiuti oggetto della presente Procedura presso l’impianto dell’Acquirente, sia effettuato da AMA o da terzi autorizzati per conto di AMA;

- il corrispettivo €/tmax offerto dall’Acquirente e riportato nell’Offerta

Economica (Allegato “B”), che deve intendersi qui integralmente trascritta, al netto del valore €/ttrasp relativo alla sede presso la quale avviene il ritiro, indicato nella medesima Offerta Economica, nel caso in cui l’Acquirente provveda in proprio conto a prelevare i rifiuti oggetto della presente Procedura presso uno degli Impianti AMA (Rocca Cencia – Pomezia – Ponte Malnome).

2. Ogni eventuale onere connesso alla gestione della frazione estranea

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 21 di 51

(caricamento, trasporto e trattamento/smaltimento, in percentuale e natura variabile e a qualsiasi titolo) incluse le relative pratiche amministrative previste dalla normativa ambientale ed altri oneri connessi, sarà a carico dell’Acquirente.

3. I corrispettivi, determinati ai sensi del precedente comma 1 sono omnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all’espletamento di ogni attività prevista dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico.

4. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 si riferiscono alle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini e specifiche tecniche di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico (Allegato “A”).

5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Acquirente dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nei corrispettivi contrattuali.

6. Il rialzo offerto e, conseguentemente, i corrispettivi di cui al precedente comma 1, sono stati determinati a proprio rischio dall’Acquirente in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Acquirente di ogni relativo rischio e/o alea per tutta la durata del presente Contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.

7. Qualora insorgano controversie in fase esecutiva circa l’esatta esecuzione delle prestazioni dovute, è possibile l’iscrizione delle riserve sui documenti

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 22 di 51

contabili.

Articolo 9

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente art. 8 sarà effettuato dall’Acquirente in favore di AMA, sulla base delle fatture emesse da AMA conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.

All’Acquirente sarà rilasciata da parte di AMA, all’atto dell’effettiva attivazione del Servizio, delega alla riscossione diretta, per proprio conto, dei corrispettivi erogati dai Consorzi di Filiera di ciascuna tipologia di rifiuti da imballaggio selezionati, secondo le modalità previste dalle relative convenzioni, fermo restando che qualunque tipo di corrispettivo aggiuntivo eventualmente previsto dalle suddette convenzioni, dovrà essere riconosciuto ad AMA e non sarà oggetto della suddetta delega.

2. AMA, pertanto, con cadenza trimestrale, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel trimestre precedente, per un importo mensile calcolato secondo le modalità di cui al precedente Articolo 8. Come noto, il D.Lgs. n. 127/2015 impone l'obbligo di emettere fatture esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018.

3. L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto ad AMA secondo la normativa vigente in materia a 30 (trenta) Data Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente _____________________, intestato ad AMA S.p.A., presso ______________. Le spese del bonifico sono a carico

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 23 di 51

dell’Acquirente che, pertanto, non le potrà decurtare dall’importo in favore di AMA oggetto del bonifico.

4. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi, AMA avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Nel caso in cui il ritardo nel pagamento si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, fatto salvo il maturare degli interessi moratori, AMA potrà sospendere, per tutto il tempo in cui permane l’inadempimento, il conferimento all’Acquirente. Nel caso in cui il ritardo superi i 45 (quarantacinque) giorni, AMA potrà procedere alla risoluzione del Contratto.

5. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

6. Sulle somme dovute dall’Acquirente ad AMA saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le maggiorazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Articolo 10 Penali

1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, al verificarsi degli inadempimenti previsti nel Capitolato Tecnico, troveranno applicazione le seguenti penali:

- in caso di ritardo nell’inizio del Servizio rispetto ai termini previsti dal Verbale di consegna dell’esecuzione, AMA potrà applicare una penale

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 24 di 51

pari all’1 ‰ (un per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo fino ad un massimo di 7 (sette) giorni;

- in caso di ritardo nell’esecuzione del Servizio rispetto alla programmazione settimanale concordata, AMA potrà applicare una penale pari all’1 ‰ (un per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo fino ad un massimo di 7 (sette) giorni;

- in caso di mancato rispetto del programma di carico giornaliero predisposto da AMA, AMA potrà applicare una penale pari ad Euro 1.200,00 (milleduecento/00) per ogni carico. Qualora il mancato rispetto del programma di carico giornaliero causasse la sospensione delle attività di AMA, per ciascun carico non effettuato, la penale sarà aumentata ad Euro 1.800,00 (milleottocento/00).

Resta fermo l’obbligo dell’Acquirente di effettuare, comunque, i carichi non eseguiti come da programma, entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore successive, pena l’aumento della menzionata penale di Euro 1.200,00 (milleduecento/00) per ogni carico non effettuato.;

- in caso di ritardo nell’esecuzione del Servizio in situazioni contingenti, per la richiesta di esecuzione di servizi di ritiro aggiuntivi, AMA potrà applicare una penale pari all’1 ‰ (un per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo fino ad un massimo di 7 (sette) giorni;

- in caso di impedimento allo scarico, non imputabile a causa di forza maggiore, dei mezzi conferitori di AMA presso la sede impiantistica di destinazione dell’Acquirente, AMA potrà applicare una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00) per ogni evento;

- in caso di mancato rispetto della richiesta di AMA di apertura

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 25 di 51

dell’impianto di destinazione, per necessità, anche di domenica o altro giorno festivo, si applicherà una penale pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni evento;

- in caso di tempi di attesa dei mezzi AMA per scarico in conto proprio presso gli impianti indicati dall’Acquirente, superiori a 30 (trenta) minuti, dovuti al mancato rispetto degli orari di apertura dell’impianto od al protrarsi dei tempi per lo scarico, AMA potrà applicare una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ora o frazione di ora, per ogni mezzo;

- in caso di mancato rispetto dei termini fissati per la trasmissione dei FIR - oltre i 3 (tre) gg previsti per l’anticipazione ovvero oltre i 3 (tre) mesi per la trasmissione “di legge” - AMA potrà applicare una penale pari ad all’1 ‰ (un per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo fino ad un massimo di 7 (sette) giorni;

- in caso di mancata comunicazione mensile dei dati relativi ai quantitativi ritirati ed ai risultati della selezione effettuata sul multimateriale di cui al paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni mancata comunicazione;

- in caso di mancata comunicazione annuale dei dati relativi ai quantitativi ritirati ed ai risultati della selezione effettuata sul multimateriale di cui al paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare una penale pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni mancata comunicazione;

- in caso di ritardo nell’invio/presentazione della documentazione richiesta prima dell’inizio di ogni servizio di cui al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare una penale pari all’1 ‰ (un per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo fino ad un

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massimo di 7 (sette) giorni;

- in caso di inosservanza di norme e disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dei dispositivi e presidi antinfortunistici per i lavoratori, ivi compresi quelli derivanti dal rispetto del DUVRI, AMA potrà applicare una penale pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni evento.

2. Per ogni altro fatto, comportamento od omissione, che costituisca difformità dalle previsioni del Capitolato Tecnico o che conduca a disservizio, non specificamente afferente alle casistiche sopra elencate, si procederà ad applicazione del valore di penalità, tra quelli di cui sopra, previsto per il caso maggiormente affine a quello verificatosi.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA all’Acquirente; a fronte delle menzionate contestazioni, l’Acquirente dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’Acquirente le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

4. AMA potrà integrare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo al corrispettivo dovuto dall’Acquirente ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 27 di 51

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l’Acquirente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

6. AMA provvederà a dare comunicazione all’ANAC, ai fini dell’iscrizione dell’Acquirente nel Casellario Informatico di cui all’art. 213 del D.Lgs. n.

50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all’1% (uno per cento) dell’importo del Contratto.

7. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3, si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto e agire per il risarcimento del maggior danno.

8. L’Acquirente prende atto che, in ogni caso, l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 13.

Articolo 11 Garanzia

1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall’Acquirente con la stipula del presente atto, l’Acquirente ha prestato la garanzia definitiva in favore di AMA per un importo di Euro _______________ (_________/__), mediante la stipula di una fidejussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al Disciplinare d’Asta.

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 28 di 51

2. Tale garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.

3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Acquirente, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.

4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso l’Acquirente – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Acquirente dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.

6. In caso di inadempimento da parte dell’Acquirente anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 29 di 51

dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 12 Riservatezza

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto l’Acquirente assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.

2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto;

tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:

a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che l’Acquirente sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che l’Acquirente abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;

b) che AMA abbia espressamente autorizzato l’Acquirente a divulgare a specifici soggetti.

3. L’Acquirente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi,

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 30 di 51

degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, l’Acquirente dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

4. È fatto espresso divieto all’Acquirente di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui l’Acquirente dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare ed appalti.

5. L’Acquirente si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, come meglio specificato al successivo art. 21 del presente Contratto.

6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l’Acquirente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.

Articolo 13 Risoluzione

1. Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempimento da parte dell’Acquirente anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 31 di 51

che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo PEC da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Acquirente per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.

2. Devono considerarsi inadempimenti contrattuali le seguenti fattispecie:

- utilizzo di mezzi non debitamente autorizzati e/o con autorizzazione scaduta;

- cessione dei materiali/beni da alienare in impianti/strutture non debitamente autorizzati e/o con autorizzazione scaduta;

- violazioni gravi degli obblighi delle disposizioni e normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell’ambiente, durante l’esecuzione delle attività;

- ritardi che si protraggano oltre i 7 (sette) giorni nelle relative fattispecie previste al precedente art. 10.

3. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all’Acquirente mezzo PEC, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni di esecuzione e obbligazioni generali dell’Acquirente), Articolo 6 (Verifiche, controlli ed accettazione), Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Garanzia), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 32 di 51

responsabilità civile), 16 (Brevetti industriali e diritti di autore), 18 (Divieto di cessione del Contratto), 19 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Obblighi legati al Protocollo di Legalità e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 27 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione) e 28 (Protocollo Anticontagio COVID-19).

4. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la garanzia per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Acquirente per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.

Articolo 14 Recesso

1. AMA ha diritto, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata all’Acquirente mezzo PEC, nei casi di:

a) giusta causa,

b) mancato rinnovo da parte di Roma Capitale dell’affidamento del servizio ad AMA;

c) mutamenti di carattere organizzativo di AMA, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici, impianti o sedi;

d) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, dell’Acquirente.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 33 di 51

esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro l’Acquirente un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Acquirente e salvo che la prosecuzione dell’esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;

ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, l’Acquirente dovrà pagare ad AMA quanto alla stessa dovuto per i quantitativi rifiuti ceduti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, oltre all’indennizzo di cui all’articolo 1671 cod. civ..

4. Dalla data di efficacia del recesso (ricevimento da parte dell’Acquirente della comunicazione di AMA), di cui ai precedenti commi 1 e 2, l’Acquirente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.

5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, AMA ha comunque diritto, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata all’Acquirente mezzo PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, l’Acquirente

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 34 di 51

dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.

Articolo 15

Sicurezza, danni e responsabilità civile

1. L’Acquirente assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, ivi inclusi i danni da inquinamento, derivante e/o connesso, causato a persone o beni, tanto dell’Acquirente stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, l’Acquirente dichiara di aver stipulato, con primario istituto assicurativo, una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Acquirente in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l’Acquirente possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, etc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del presente Contratto. Il massimale della polizza

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 35 di 51

assicurativa è pari ad Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 del Codice Civile e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

3. Senza che ciò costituisca un limite alla responsabilità dell’Acquirente o al risarcimento dell’eventuale danno, l’Acquirente dichiara, altresì, di aver stipulato, con primario istituto assicurativo, una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità ambientale del medesimo Acquirente in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l’Acquirente possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contrato, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, in dipendenza dell’inquinamento involontariamente causato nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, anche se emerso o contestato per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinunzia

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 36 di 51

dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 del Codice Civile e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

4. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’Acquirente, coprirà senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

5. Qualora l’Acquirente fosse già provvisto di idonea polizza assicurativa con compagnia di assicurazione a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni indicate ai precedenti commi 3 e 4.

6. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale, per AMA, e pertanto qualora l’Acquirente non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della garanzia a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

7. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Acquirente anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 16

Brevetti industriali e diritti d’autore

1. L’Acquirente assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 37 di 51

o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, l’Acquirente si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente l’Acquirente delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto.

Articolo 17 Rischi da interferenze

1. AMA ha provveduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), riferendo ai rischi da interferenza nei luoghi in cui verranno espletate le attività oggetto del presente Contratto.

2. L’Acquirente ha sottoscritto per accettazione il DUVRI che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 18

Divieto di cessione del Contratto

3. È fatto espresso divieto all’Acquirente di cedere, a qualsiasi titolo, il

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 38 di 51

presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 19 Subappalto

1. (da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Acquirente di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[ovvero]

(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) L’Acquirente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3, l’esecuzione delle seguenti attività: ___________________.

A tal fine, l’Acquirente dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.

2. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Acquirente, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Acquirente, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di

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Allegato 3 – Schema di Contratto Pag. 39 di 51

AMA della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

4. L’Acquirente si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.

6. L’Acquirente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso l’Acquirente non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

7. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.

9. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3, lettera c-bis), dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. L’Acquirente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, potrà ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o

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fornitura, sottoscritti in data ____ come da allegato “F”.

10. In caso di inadempimento da parte dell’Acquirente agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

Articolo 20 Foro competente

1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

Articolo 21

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate per iscritto e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale,

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nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto l’Acquirente acconsente espressamente alla diffusione dei dati personali conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di assegnazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet www.amaroma.it, nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia.

3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure di sicurezza adeguate da adottare.

4. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

5. Qualora, preventivamente all’esecuzione del Contratto, AMA consideri che l’esecuzione comporti un trattamento di dati personali per conto del Titolare AMA, l’Acquirente verrà nominato, Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, attraverso un atto giuridico separato allegato al contratto.

6. Qualora AMA intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, AMA provvederà a fornire all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità.

Articolo 22

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Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell’Acquirente tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.

2. Si precisa che tutti gli importi richiamati non sono soggetti ad IVA, trattandosi di operazione ex art. 74 del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 23 Trasparenza 1. L’Acquirente espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara, con riferimento alla Procedura, di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Acquirente non rispettasse per

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