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Quando si può richiedere l aspettativa non retribuita?

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Quando si può richiedere l’aspettativa non retribuita?

22 Marzo 2021Redazione

Le leggi e i contratti collettivi di lavoro prevedono che, al ricorrere di determinati presupposti, il lavoratore possa chiedere dei periodi di congedo.

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Sei un lavoratore subordinato. Stai attraversando un difficile periodo dal punto di vista familiare e vorresti richiedere il congedo dal lavoro. Ti chiedi in quali casi è possibile inoltrare una simile richiesta.

Nel corso della vita del lavoratore, possono verificarsi degli eventi che non consentono alla persona il regolare svolgimento dell’attività di lavoro. Proprio per questo, specifiche norme di legge e disposizioni dei contratti collettivi di lavoro hanno introdotto delle fattispecie di congedo.

Ma quando si può richiedere l’aspettativa non retribuita? Sono diverse le fattispecie che consentono al dipendente di richiedere un periodo di sospensione del rapporto di lavoro durante il quale le parti sono reciprocamente esonerate dalle rispettive obbligazioni che derivano dal contratto di lavoro.

Che cos’è l’aspettativa non retribuita?

L’aspettativa non retribuita, detta anche comunemente congedo, è un periodo di sospensione del rapporto di lavoro durante il quale il datore di lavoro è esonerato dal versamento della retribuzione al dipendente e quest’ultimo non deve recarsi al lavoro. Durante l’aspettativa non retribuita, in sostanza, si assiste ad una sorta di congelamento del contratto di lavoro che, temporaneamente, cessa di produrre i propri effetti.

Trattandosi, in ogni caso, di una mera sospensione, il lavoratore mantiene il diritto al posto di lavoro e, una volta terminato il periodo di congedo, ha diritto a ritornare a svolgere le proprie mansioni con le medesime condizioni di impiego previste dal contratto di lavoro.

Quali sono i casi di aspettativa non retribuita?

Nel nostro ordinamento, le fattispecie che consentono al lavoratore di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita sono previste sia dalla legge che dai contratti collettivi di lavoro. Per avere un’elencazione esaustiva di queste fattispecie, quindi, è necessario consultare di volta in volta le disposizioni del contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro.

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Aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari

La legge [1] prevede una specifica fattispecie di aspettativa non retribuita sia per i lavoratori privati che per i lavoratori pubblici in caso di gravi motivi familiari. Tali gravi motivazioni devono riguardare una serie di soggetti con cui il lavoratore è legato e, in particolare:

coniuge;

partner dell’unione civile;

genitori;

figli, anche adottivi o affidatari;

generi e nuore;

suoceri;

fratelli e sorelle.

Non è richiesto il requisito della convivenza con il richiedente. I gravi motivi, inoltre, possono anche riguardare i parenti o affini entro il terzo grado in caso di disabilità grave.

Per quanto concerne le ragioni che possono determinare la richiesta del congedo, il Ministero [2] ha chiarito che tra queste esigenze possono rientrarvi anche:

il decesso di un familiare;

1.

situazioni che impegnano il dipendente e la sua famiglia nella cura e 2.

nell’assistenza di familiari;

situazioni di grave disagio personale del lavoratore, fatta eccezione per la 3.

malattia.

Possono legittimare la richiesta dell’aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari anche patologie dei parenti, fatta sempre l’eccezione per la malattia del richiedente.

Per quanto concerne la durata, tale tipologia di congedo può essere riconosciuta per un periodo massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa del lavoratore che possono essere fruiti in maniera continuativa o frazionata.

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Aspettativa non retribuita per formazione

I lavoratori, sia nel settore pubblico che in quello privato, possono richiedere un periodo di aspettativa non retribuita di durata massima di 11 mesi nell’arco della loro vita lavorativa per esigenze di formazione.

La richiesta può essere inoltrata solo da parte di lavoratori che abbiano un’anzianità di servizio di almeno 5 anni.

Le ragioni che possono legittimare la richiesta di aspettativa per formazione possono riguardare:

la conclusione del corso di scuola dell’obbligo;

il conseguimento del diploma di laurea o di un altro titolo di studio;

la partecipazione ad attività formative diverse da quelle erogate dall’impresa.

Aspettativa non retribuita per dottorato

Il lavoratore dipendente vincitore di un concorso di dottorato di ricerca può ottenere un periodo di aspettativa non retribuita di durata pari al corso di dottorato stesso.

Per quanto concerne il trattamento retributivo, tuttavia, si assiste ad una differenziazione tra lavoratori pubblici e lavoratori privati. Il dipendente del settore privato, infatti, non avrà diritto alla retribuzione durante l’aspettativa per dottorato ma avrà diritto unicamente alla borsa di dottorato se ne è risultato vincitore. Il lavoratore pubblico, invece, avrà diritto a mantenere la retribuzione durante la fruizione del corso di dottorato.

Aspettativa non retribuita per cariche pubbliche elettive e sindacali

I lavoratori dipendenti che vengono eletti in cariche elettive possono ottenere un periodo di aspettativa non retribuita di durata pari al mandato. La stessa norma si applica anche ai lavoratori che siano stati nominati dirigenti sindacali.

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I congedi di fonte contrattuale

Le tipologie di aspettativa non retribuita che abbiamo elencato sono previste direttamente dalla legge. Occorre, tuttavia, evidenziare che numerosi contratti collettivi di lavoro prevedono ulteriori fattispecie di congedo come, ad esempio, l’aspettativa non retribuita per motivi personali e l’aspettativa non retribuita per malattia che consente al lavoratore di allungare il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia prolungate.

[1] Art. 4 co. 2 L. 53/2000.

[2] D. M. n. 278/2000.

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