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Parte fiscale: fonti normative e requisiti. Dott. Emanuele Spagnoletti-Zeuli. 11 novembre 2020, Roma

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SUPERBONUS 110%: IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA Parte fiscale: fonti normative e requisiti

Dott. Emanuele Spagnoletti-Zeuli

11 novembre 2020, Roma

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AGENDA

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1 Superbonus 110%: il ruolo del professionista 2 Parte fiscale: fonti normative

3 Parte fiscale: requisiti e sanzioni

3.1 Il Visto di conformità

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INTRODUZIONE INTRODUZIONE

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- Introduzione

Il Decreto-Legge 19 Maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto

“Rilancio”) ha elevato al 110% la detrazione fiscale per determinati interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, per spese documentate e sostenute da persone fisiche, dal 1 Luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (da ripartiore fra gli aventi dirito in 5 quote annualli di pari importo), con la possibilità di cedere la detrazione, sotto forma di credito di imposta anche alle banche ed gli intermediari finanziari

- Il ruolo del professionista in tale ambito si può estrinsecare essenzialmente in:

1. Monitoraggio delle fasi di sviluppo dell’appalto

2. Definizione, acquisizione e raccolta della documentazione attestante il rispetto delle norme

3. Supporto nella gestione del cassette fiscale 4. Rilascio del “Visto di Conformità”

1 SUPERBONUS 110%: IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA

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Rilascio del “Visto di conformità”

Rispondenza formale alle previsioni normative Monitoraggio /

Assistenza e raccolta documenti

Verifica e Conservazione dei documenti

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- Decreto legge n. 34/2020, convertito con modificazioni con la Legge n. 77/2020 –”Decreto Rilancio”

- Guida della Agenzia delle Entrate del Luglio 2020 – “Superbonus 110%”

- Circolare della Agenzia delle Entrate n. 24/E del 8 Agosto 2020 – “Detrazione per interventi di effientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonchè opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del Decreto legge 19 Maggio 2020, n. 34 – Primi chiarimenti”

- Provvedimento della Agenzia delle Entrate del 8 Agosto 2020 – “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del Decreto Legge 19 Maggio 2020 n. 34 per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici”

- Vari Interpelli, Risposte e Risoluzioni specifiche fornite dalla Agenzia delle Entrate

- Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 – “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”

- Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 – “Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”

2.1 SUPERBONUS 110%: FONTI NORMATIVE

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PARTE FISCALE:

PARTE FISCALE:

FONTI NORMATIVE

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- ART 119 del “Decreto Rilancio”: il Superbonus 110%

-> Requisiti soggettivi ->Requisiti oggettivi

-> Interventi c.d. «trainanti» e «trainati»

- Art. 121 del “Decreto Rilancio”: opzione per cessione o sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali

-> Introdotta la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito ad ogni stato avanzamento lavori(SAL)

-> I SAL non possono essere più di due per intervento e ognuno deve riferirsi ad almeno il 30%

dello stesso

- Indicazioni fornite dalla Agenzia delle Entrate

-> Definizione dei requisiti operativi per la trasmissione delle comunicazioni -> Chiarimenti in relazione a casi specifici

2.1 SUPERBONUS 110%: ART 119 E 121 DEL “DECRETO RILANCIO”

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a) REQUISITI SOGGETTIVI -> soggetto(i) beneficiario(i) della super-detrazione:

- condominio

- persona fisica, al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione - istituto autonomo case popolari o simili

- cooperative di abitazione a proprietà indivisa

- ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale - associazioni e società sportive dilettantistiche (solo per i locali spogliatoio) Non si può beneficiare del superbonus su un numero superiore alle due unità immobiliari.

Titolo di possesso o detenzione presente «al momento di avvio dei lavori».

b) REQUISITI OGGETTIVI-> immobili suscettibili di interventi agevolabili al 110% sono:

- parti comuni di edifici residenziali in condominio - edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze

- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze

- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo per gli interventi c.d. trainati) - unità immobiliari adibite a spogliatoio (solo per associazioni e società sportive dilettantistiche

Le unità immobiliari in categoria A1, A8 e A9 sono sempre escluse dai benefici del superbonus. Aumento di 2 classi energetiche.

3 SUPERBONUS 110%: REQUISITI E SANZIONI 1/3

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c) REQUISITI TECNICI: «interventi trainanti» vs. «interventi trainati»

«Interventi trainanti» -> Cappotto termico/ sostituzione impianto termico/ adeguamento-riduzione rischio sismico

«Interventi trainati» -> Serramenti e infissi/ Schermature solari/ Caldaie a biomassa/ Collettori solari/ Impianti fotovoltaici/

Colonnine di ricarica elettrica/ Pompe di calore/ Caldaie a condensazione/ Scaldacqua a PDC/ Generatori ibridi/ Building automation/ Microcogeneratori/ Sistemi di accumulo

d) LIMITI DI SPESA

Sono previsti espressamente dei limiti di spesa in funzione della tipologia di intervento.

Se su una stessa unità immobiliare vi sono più potenziali soggetti ammessi al bonus (come, ad esempio, il nudo proprietario e l’usufruttuario), il limite della spesa massima agevolata non va moltiplicato per il numero dei potenziali soggetti agevolati, in quanto, dal 1°ottobre 2006, il limite di spesa è fissato espressamente nella sua misura massima e complessiva in relazione all’immobile e va suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione (circolare dell’Agenzia delle Entrate 4 agosto 2006, n. 28/E)

e) LIMITI TEMPORALI

In base alla normativa vigente le opere vanno ultimate entro il 31.12.2021. Potrebbe essere esteso fino al 2024.

3 SUPERBONUS 110%: REQUISITI E SANZIONI 2/3

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SANZIONI – art 121, co. 5, del decreto Rilancio

 qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione di imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti che hanno sostenuto le spese per gli interventi ed hanno optato per la cessione del credito fiscale o per lo sconto in fattura, con applicazione di sanzioni ed interessi

 in presenza di concorso nella violazione risponde in solido anche il fornitore che ha applicato lo sconto o i cessionari della detrazione fiscale

L’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procederà in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta

3 SUPERBONUS 110%: REQUISITI E SANZIONI 3/3

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Casistica esemplificativa, ma non esaustiva:

 Cambio d’uso: il cambio d’uso deve risultare dall’atto amministrativo

 Coppie di fatto: è ammesso alla detrazione anche il convivente non proprietario

 Il caso della formula «rent to buy»: è inclusa nel bonus 110%

 Villette: anche se abitate da due nuclei familiari diversi, vanno considerate come singolarmente accatastate ai fini dei limiti di spesa

 «Minimi» e «Forfettari»: i contribuenti in regime dei minimi ex art. 27 del DL 98/2011 ed i c.d. «forfettari» possono optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito anziché l’utilizzo in sede dichiarazione dei redditi

 Aumento di due classi energetiche per intero edificio condominiale: l’APE ante e post intervento deve assicuare il miglioramento della classe energetica con riferimento all’intero edificio (si considera l’ «APE convenzionale»)

 Edifici c.d. collabenti: il superbonus è possibile anche per edifici «F2» in quanto trattasi di edifici esistenti

 Preclusione per negozi: l’agevolazione è rivolta solo a unità immobiliari residenziali

 Accatastamento separato non sufficiente per ottenere Superbonus

 IVA indicata in fattura: rientra nella agevolazione

 Destinazione mista: contano solo i millesimi condominiali

 Il «Visto di conformità» non indaga sui carichi fiscali pendenti

3 SUPERBONUS 110%: ESEMPI PRATICI 1/3

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Casistica esemplificativa, ma non esaustiva (segue):

 In occasione di Telefisco 2020 «Superbonus 110%», è stato chiarito da parte della Amministrazione Finanziaria che per interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio unifamiliare il Superbonus del 110% spetta, al ricorrere di tutte le altre condizioni richieste dalla norma, a prescindere dal fatto che lo stesso venga adibito o meno ad abitazione principale

 Il contribuente proprietario di una casa in Italia, e quindi titolare del relativo reddito fondiario, può beneficiare del Superbonus 110%: pertanto il lavoratore frontaliero proprietario, assieme al coniuge, della casa di abitazione, quindi in quanto proprietario risulta titolare del relativo reddito fondiario imponibile in Italia e può beneficiare della detrazione fiscale in quanto risulta soddisfatta la condizione secondo cui deve essere titolare di redditi imponibili (si veda la Circolare della Agenzia delle Entrate n. 24/2020), e potrà optare per la cessione del credito essendo probabilmente incapiente di imposta

 L’Agenzia delle Entrate ritiene che conformemente a quanto previsto per Ecobonus e Sismabonus spettante per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini della applicazione del Superbonus, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi, il calcolo vada effettuato tenendo conto anche delle pertinenze come i box

 Il rilascio di asseverazioni da parte di soggetti non abilitati a farlo, non consentono di accedere alla agevolazione Superbonus 110%

 Il compenso straordinario dell’amministratore di condominio ai fini della normativa Superbonus non può essere considerato fra le spese ammesse alla super-detrazione

 L’art. 121 del Decreto Rilancio espressamente consente la cessione del credito di imposta nei confronti di «altri soggetti ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari», senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione

3 SUPERBONUS 110%: ESEMPI PRATICI 2/3

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Casistica esemplificativa, ma non esaustiva (segue):

 Nel caso di accorpamenti o suddivisioni, per i limiti di spesa fa fede la situazione catastale precedente i lavori

 Se un edificio è residenziale nel suo complesso, ossia più del 50% della superficie totale delle unità immobiliari sono destinate a residenza, il Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta anche ai possessori di unità immobiliari non residenziali

 I possessori o detentori delle unità immobiliari di lusso possono fruire della detrazione per le spese per interventi realizzati sulle parti comuni, ma non possono fruire del Superbonus per interventi «trainati» realizzati sulle proprie unità, in base a quanto stabilito dal comma 15-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio

 Durante il Telefisco 2020 «Superbonus 110%», alcuni chiarimenti sono stati forniti anche dal MISE; in particolare è stato chiarito che ai fini dell’accesso al regime del Superbonus il salto di classe energetica deve essere garantito dall’edificio nel suo complesso in caso di condominio o edificio unifamiliare, mentre si fa riferimento alla singola unità immobiliare solo nel caso di unità immobiliari site in edifici plurifamiliari

 Gli interventi di building automation (c.d. domotica), ossia quelli interventi preordinati alla gestione integrata ed automatizzata degli impianti, compresa l’infrastruttura di supervisione e controllo capace di massimizzare il rispetto energetico, sono espressamente contemplati fra gli interventi trainati (punto 2.2. lett. i) del Dm asseverazioni del 6 agosto 2020)

3 SUPERBONUS 110%: ESEMPI PRATICI 3/3

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 Art. 119, co. 11 del Decreto Rilancio

 Definizione: il visto di conformità richiesto dall’art. 119 del decreto Rilancio, necessario per l’esercizio dell’opzione per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura, è un “visto leggero” per cui il professionista incaricato non dovrà esaminare nel merito i documenti su cui si basa la spettanza del superbonus.

 Il Legislatore ha attribuito al professionista il ruolo di una verifica di natura formale con approccio documentale in quanto le attività da svolgere

consistono essenzialmente nell’esame dal punto di

vista formale dell’esistenza dei documenti e dei titoli necessari per la spettanza dell’agevolazione fiscale e nella verifica, sulla base delle spese sostenute per le varie tipologie di interventi, dell’importo del superbonus suscettibile di cessione o di sconto in fattura

 Al ruolo formale si accompagna però anche un aspetto di tipo «sostanziale», reso oltremodo necessario dalle problematiche create da una normativa complessa, che coinvolge verifiche di requisiti soggettivi, oggettivi, tecnico- urbanistici e valutazioni che si basano sulla conoscenza della posizione fiscale del contribuente. Di conseguenza il consulente fiscale si presenta come «anello di congiunzione» tra contribuente, imprese esecutrici e figure professionali tecniche al fine di evitare di commettere errori nei diversi passaggi

3.1 IL VISTO DI CONFORMITA’ (1/8)

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− Chi lo può apporre: il «Visto di conformità» viene rilasciato ai sensi dell’art.

35, D.Lgs. n. 241/1997, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b) dell’art. 3, D.P.R. n. 322/1998, ovvero dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, dagli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, nonchè dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF imprese.

 Nel caso in cui la cessione del credito o lo sconto in fattura venga richiesto non al termine dei lavori, ma in base agli stati di avanzamento dei lavori, le operazioni inerenti al rilascio del visto di conformità dovranno essere eseguite e ripetute per ogni singolo SAL

 Tempistiche: dal 15 ottobre 2020 si ha la possibilità di presentare la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, in luogo della fruizione diretta della detrazione; inoltre per cessionari e fornitori la prima utilizzazione dei corrispondenti crediti di imposta non potrà avvenire prima del 1 gennaio 2021 (ossia non prima dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese).

 Polizza di assicurazione: i professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni devono dotarsi di una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale non inferiore a 500 mila euro, e

2.3 IL VISTO DI CONFORMITA’ (2/8)

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 Ricapitolando:

A) per gli interventi che hanno diritto al superbonus del 110%, le attestazioni tecniche sono sempre necessarie, mentre il «Visto di conformità» specifico occorre solo se si procede alla cessione del credito o se si chiede lo «sconto in fattura»; pertanto se il contribuente sceglie di mantenere la detrazione del 110% e di utilizzarla in dichiarazione dei redditi allora il «Visto di conformità»

non è necessario

B) per gli altri interventi richiamati dall’articolo 121 del Dl Rilancio, diversi da quelli di cui al punto A) soprariportato, il «Visto di conformità» specifico non è mai obbligatorio; mentre le attestazioni tecniche sono necessarie se e in quanto richieste dai singoli interventi ai fini dell’ecobonus e del sismabonus, sulla base di quanto previsto dal Dm «Requisiti» del 6 agosto 2020

 Il costo relativo al rilascio del

«Visto di conformità»

, così come quello relativo alle spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni, rientra tra le spese agevolabili e quindi detraibili al 110%.

2.3 IL VISTO DI CONFORMITA’ (3/8)

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2.3 IL VISTO DI CONFORMITA’ (4/8)

Il professionista

Il professionista ->

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ESEMPIO DI ATTESTAZIONE FISCALE

2.3 IL VISTO DI CONFORMITA’ (5/8)

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ESEMPIO DI LETTERA DI INCARICO

2.3 IL VISTO DI CONFORMITA’ (6/8)

LETTERA DI INCARICO

Lettera di incarico per il rilascio del visto di conformità

per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito per la detrazione superbonus (ex art. 119 comma 11 D.L. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020)

Il sottoscritto Mario Rossi, C.F. …... (mandante)

PREMESSO CHE

- l’art. 119 del DL 12.05.2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17.07.2020, n. 77, dispone che i contribuenti i quali intendono esercitare l’opzione per la cessione o lo sconto in corrispettivo del bonus del 110% derivante dall’esecuzione delle opere di riqualificazione energetica o anti- sismiche ai sensi dell’articolo 119 del D.L. medesimo decreto devono richiedere il visto di conformità che attesta, in base alla documentazione prodotta, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;

- il sottoscritto ha eseguito interventi di riqualificazione energetica e/o antisismica e/o lavori per i quali sussiste la detrazione del 110% di cui all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 e ss. mm., con riferimento all'immobile (Singola abitazione) sito in …... catasto di …... foglio …... mappale …...

sub …...

- Il sottoscritto intende optare per la cessione del bonus o fruire dello sconto sul corrispettivo da parte di uno o più fornitori;

CONFERISCE

al Dott. Bianchi, codice fiscale …..., domiciliato presso il proprio studio sito in …..., iscritto all’Albo dei …... al numero …...

(professionista incaricato):

l’incarico per attestare la "conformità dei dati relativi alla documentazione (fornita dal sottoscritto) che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d''imposta per gli interventi che rientrano nell'ambito di applicazione del superbonus del 110%.

AI FINI DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA' LE PARTI PRENDONO ATTO CHE

- Il rilascio del visto di conformità è previsto ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'art. 121 del DL 34/2020;

- Il professionista incaricato rientra fra i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241/1997.

- Il professionista incaricato, è iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio dei visto di conformità a seguito di verifica da parte della competente Direzione Generale delle Entrate dei requisiti necessari, fra cui l’esistenza di adeguata polizza assicurativa R.C.;

- Il professionista incaricato è tenuto a verificare:

a. l'esistenza di tutti i documenti necessari al fine di comprovare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta del superbonus 110%;

b. la rispondenza formale del contenuto dei documenti raccolti a quanto prescritto dalla legge ai fini della spettanza del superbonus 110% e a quanto riportato nella Comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 presentata dal beneficiario;

c. l’esistenza delle asseverazioni tecniche previste dalla normativa relative alla conformità dei requisiti tecnici e alla congruita delle spese sostenute.

- Il professionista incaricato non è tenuto a verificare la corrispondenza sostanziale (ossia la veridicità) dei dati che risultano dalla documentazione fornita;

- Il mandante dichiara che la documentazione messa a disposizione al professionista incaricato è completa e veritiera e dichiara altresì che non sussistono altri documenti rilevanti ai fini dell’apposizione del visto;

- Il mandante dichiara inoltre di essere informato che qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del contribuente;

- Il professionista incaricato provvederà altresì alla trasmissione telematica della comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cui in premessa, munita del visto di conformità;

- per l’incarico di cui sopra viene riconosciuto al professionista incaricato, l’importo di euro XXXXXXX oltre ad IVA e a cassa previdenza; ai sensi dell'art. 15 dell'art. 119 del DL 34/2020 il corrispettivo per il rilascio del visto di conformità rientra tra le spese detraibili.

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ESEMPIO DI

CHECK LIST PER ATTESTAZIONE

DEL CREDITO FISCALE

2.3 IL VISTO DI CONFORMITA’ (7/8)

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ESEMPIO DI

CHECK LIST PER ATTESTAZIONE DEL CREDITO

2.3 IL VISTO DI CONFORMITA’ (8/8)

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3 CONTATTI

EMANUELE SPAGNOLETTI-ZEULI Associate

Dottore Commercialista, Auditor (Italy), Ph.D

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Riferimenti

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