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STATUTI DELLA BANCA AGRICOLA COMMERCIALE ED INDUSTRIALE SOCIETÀ... Dlgitized by Google

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(1)

STATUTI DELLA

BANCA AGRICOLA

COMMERCIALE ED INDUSTRIALE

SOCIETÀ...

li

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(2)

STATITI

BANCA AGKICOLA

COMMERCIALE ED INDUSTRIALE

SOCIETÀ ANONIMA

COL CAPITALE D* ISTALLAMENTO L. 500,000

diviso in

10,000

AzionidaL.

50

cadauna

PALERMO

OFFICIO TIPOGRAFICO DEGLI

FREM CUMIS

ViaMaequtda, palanoCaalelluccio, RIO.

1870.

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(3)

. !

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(4)

STATUTI

DELLA

BANCA AGRICOLA

COMMERCIALE ED INDUSTRIALE

SOCIETÀ ANONIMA

Capitale <Tistallamelo L.

500,000

diviso

in

10,000

Azioni

da

L.

50

cadauna

. '

*

CAPO L

Costituzione bella Coarta, scopo.

*rìr,

durata.

Art. 1.

È

istituitain

Palermo una SOCIETÀ* ANONIMA

divisa

in ìo.ooo Azioni

da

L.

•• cadauna

, Capitale L. soo

ooo

c sotto la denominazione

BANCA AG1ICOLA COMMERCIALE

Ac

INDUSTRIALE

Potrà avere inoltre Agenzie in varie Città del

Regno dove

sarà giudicato conveniente, ed

aumentare

il suo capitale in

ragione delIntenzione che potrebbeacquistare.

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(5)

4

Art. *

Sotto tale denominazione saranno intestati tutti gliatti re- lativi a

qualunque

delle sue operazioni, e tutti i registri delia Società.

Art. 8.

Lo

scopo della Società edi provVédere ài credito delle Classi agricole, del piccolo

commercio,

industriali, ed ope- raie

come

saràappresso dimostrato.

Art. 4.

La

durata della Società sarà di

30

anni.

capo n.

©el

rapitale sociale e belle astoni.

Art. 5

Il Capitale Sociale

come

all'art. I" sarà di Lire it.

rappresentato

da

Diecimila astoni cjpscuna dil.•#

.

Art. 6

11

pagamento

delle Azioni sarà o per intero, o rateale; se per intero infrai 10 giorni

dopo

l'Assemblea generale degli Azionisti, se a ratenel

modo

soguente:

L.

5 —

Infrai

10

giorni

dopo

l'Assemblea generale

come

sopra.

»

5—

Infra i

10

giorni

dopo

l'approvazione Governativa.

.

5 —Trenta

giorni

dopo

11 sudettó versamento.

Le rimanenti

»

55 —

In sette rate uguali

da

L!

5

cadauna, coli'intervallo

L~5Ì

di giorni

50

una dall'altra. .

(6)

3 Qualoraiversamenti delle kzioni

non

sarannoeseguitialle epoche fissate

come

sopra, verrà

computato

l'interesse del

(j°/0 peraltri soli

80

giorni, elasso qual terminei

oomi

dei Sosrrittori morosi saranno pubblicati pertrevoltenel

tor-

nale di Stoffe, e

non

adempiuti gli obblighi dei versamenti s'intenderanno decaduti dal diritto delle Arioni accettate, e anderannosoggetti alla perditadi tuttiiversamenti fattiche saranno portati a beneficio «VI fondodi riserva.

Questecondizioni avrannointeraesecuzione

malgrado qua-

lunque

cambiamento

di statodei Soscrittori, ed anche degli eredi di quest'ultimi.

Art. 1.

LeAzioni dellaSocietà sarannoalportatore,

avranno un

nu-

mero

d'ordine progressivo, esaranno firmate

da due

Consi- glieri, e

da uu

Censore delegati a maggioranza di voti dal Consiglio di Amministrazione

Art. 3.

Gli Azionisti non saranno tenuti che per gì'impegni della Società sino alla concorrenza dello

ammonlare

delle loro Azioni.

capo m.

©tilt

n

pensioni

della tìaciftà

Art. 9.

Le operazioni della Società saranno le segueuti:

1° Scontodi effetti commerciali.

2° Depositi in Conto Córrente sémplice, ead interesse.

5° EmissionediCartelle di Credito, AssegniedEffetti

com-

merciali.

4» Anticipazioni diverse.

(7)

6

5* Mutui e Prestiti alle Classiagricole,commerciali, in- dustriali, marittime ed operaje.

6° Depositi per risparmi

da

cent.

50

in sopra.

7'

Compra-Vendita

per conto deiterzi eper conto pro- prio di beni immobili, valori pubblici e mercauzie.

8° Rappresentanze, Incassi, e Ricuperi.

Art f O.

I

modi

ele condizioni delle operazioni sopra annunziate sono interamente descritte neiRegolamenti specialiannessiai

presenti Statuti-.

CAPO IV.

»

ttappreamtanja sodale.

Ari. fi.

La BancaAgricola,

Commerciale

edIndustriale sarà rappre- sentata :

1° Dall'Assemblea generale degli Azionisti.

2° Dal Gerentedella Società.

Da

un Consiglio di Amministrazione

composto da

i Presidente

9

Consiglieri.

•i°

Da un

Consiglio diSorveglianza

composto da 5

Censori.

5° Dagli Agenti presso le Agenzie delle Società.

Art. t».

I

componenti

del Consiglio di Amministrazione, edi Sor- veglianza verranno eletti fra gli Azionisti.

Dovranno

depositare

20

Azioni della Societàebe resteranno inalienate presso le casse della stessa pertutto il

tempo

che

dureranno

in funzione.

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(8)

1

Resteranno in carica per

due

anni epotranno essere rie- letti dall'Assemblea generale degli Azionisti.

Art. 18.

Una Commissione composta

di

due

Consiglieri ed

un Cen-

sore verificherà settimanalmente le operazioni dellaBanca ed eseguirà qualora lo voglia laverificazione della cassa e por- tafogli della Società distendendo relativo verbale.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione avrà luogo la

prima Do- menica

di ogni mese.

In esso verrannoapprovati i verbali settimanali fatti dai Consiglieri delegati,sidiscuterannogliaffariinterniedesterni della Società,verrannopresentati dalGerente i rapporti delle operazioni eseguite durante il

mese

precedente, edate tutte quellecomunicazioniall'uopo neeessaric.

La

rinnionedel

Con-

siglio sarà legale

quando

fossero presenti sei Consiglieri e

due

Censori.

CAPO V.

Bel Gerente

e bel

Personale

bella

6anca.

Art. 15

H

Gerente è

nominato

dall'Assemblea generale degli Azio- nisti.

Resterà in carica per

due

anni e potràessere rieletto.

Potrà delegare

ad

altri le sue funzioni col consenso della Società.

Art. te.

IlGereute rappresenterà legalmentelaSocietà in facciaagli Azionisti ed in faccia ai terzi.

(9)

s

Avrò

la firma sociale e renderà conto del suo operato al Consiglio di Amministrazione.

Oltre all'emolumento che glisarà assegnato dal Consiglio diAmministrazione goderà di un 5 per

100

sul riparto degli utili netti annuali della Società.

In malleveria del suo impiego dovràdepositare nelle casse della. Society;

non meno

di

100

azioni della Society stessada restare inalienate tutto il

tempo

che dureranno, |p sue fun- zioni.

Se il capitale socialeverrà in seguito

aumentato

mediante altre emissioni di Azioni la sua, malleverìa crescerà in rela- zione dell'aumento del capitale.

\n caso di mortedelGerente il Consigliodi Amministra- zione convocato anche straordinariamentepasserà all'elezione di

un nuovo

Gerente che funzionerà provvisoriamentesino a che lasua elezione sarà convalidata dalla prima Assemblea degli Azionisti.

É

tenuto alla malleveria

come

sopra.

Ari. ff.

Il Cassiere ed il rimanente del Personale della Banca sa- ranno eletti dal Consiglio diAmministrazioneesarannoscelti apreferenza quegli individui che oltread

una

certacogni- zione delle materie commerciali accoppiassero anche la

qua-

lità di Azionisti.

I.a malleveria

da

prestarsidal Cassiere sarà votata dal

Con-

siglio di Amministrazione nella

prima

sua tornata.

(10)

0

CAPO VI.

Ripartili™* *t«U

utili, £ot\ì>o t>i

riecwa Art. 13.

Gli utili che risulteranno in ogni semestraleesercizio, sol- trattene le perdile e le spesediAmministrazione, saranno ri- partiti nel

modo

seguente:

11

70

°y„ Agli Azionisti.

»

5

°J0 Al ferente.

» 7

%

Ai

Membri

del Consiglio di Amministrazione ed in proporzione dei giorniincui ciascundi essi sarà intervenuto alle Commissioni settimanali ed alle adunanze mensili del Consiglio.

» 18

%

Al

Fondo

di riserva.

100

Art. fS.

Al 51

Dicembre

di ogni

anno

verrà distribuito agli Azio- nisti

un

premio del

2 %

sul valore delle Azioni da prele-

varsi sul fondo di riserva qualora questo offrisse tale lati- tudine.

AH. «O.

11 fondo diriserva potrà essere investito inBenifondiari Azioni d'Istituti di credito e Fondi pubblici.

Art *i.

Gl'interessi delle varie operazioni che farà la Società, e gli utilisemestrali sulle Azioni

non

ritirati

dopo

treannidalla

2

(11)

10

scadenza sarannoprescrittia favore delfondodi riserva della Società-

capo vn.

^UsembUa general*

fte^li

^tanieti Art. 99.

L'Assemblea regolarmente convocata rappresenterà tutti gli Azionisti,ele suedecisioni sarannoobbligatorieancheatutti gli Azionisti assenti.

Art. 93.

L'Assembleas'intenderàlegalmenteriunita

quando un

ven- tesimo delle Azioni emesse vi saranno rappresentate

almeno da 50

Azionisti.

Qualora nella

prima

adunanza

non

fossero presenti

50

Azio- nisti rappresentanti la rata del capitale anzidettosaràconvo- cata un'altra

Adunanza 10

giorni

dopo

la

prima

ove anche

un numero minore

di Azionisti potrà deliberare

qualunque

sia laquantità delle Azioni rappresentate.

Art 94.

Il Presidente ed il Segretario delleAssemblee generali ranno eletti dagli Azionisti nell'adunanzastessa.

Potranno però assumere tali cariche ilPresidente edilSe gretario del Consiglio di Amministrazione.

Art. 95.

L'Assemblea generale saràconvocata ogni

anno

nell'ultima

Domenica

di

Gennaro

e discuterà, e delibereràsopraiseguenti oggetti:

Esame

del bilancio attivo e passivo.

(12)

11 2' Modificazione degli articoli degli Statuti.

3"

Aumento

del capitale sociale mediante la creazione di altre serie di Azioni.

4

1 Acccttazione, o rifiuto di fusione con altre Società di credito agricolo e commerciale.

5° Istituzione di Agenzie della Societàove la convenienza lo richiedesse.

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(13)

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(14)

REGOLAMENTI SPECIALI

PER LE OPERAZIONI

DELLA BANCA AGRICOLA

COMMERCIALE ED INDUSTRIALE

SEZIONE

I.

Scontò

di effetti

commerciali

ART.

i.

Saranno

ammessi

allo sconto tutti gli effetti commerciali rivestili dalle condizioni volute dalla legge cacifra limitata,

onde

ripartire atutteleoperazioni della

Banca adequatamele

i fondi disponibili.

AUT.

2.

Dovranno

avere

almeno

tre firmedi persone conosciute e sulli' quali si

può

calcolareper

buona

morale esolvibilità.

AKT.

5.

Potranno avere

due

firme, e portare per terza firmain ap- poggio, cartelle o certificati di rendita dello Stato.

Buoni di TesoroeBuonididanneggiati.ObbligazionidiSo

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(15)

II

cietà private oConsorziali, Azioni delia stessa Società, Libretti di credito per depositi di risparmio per

somma

relativa ed altri Titoli di valore pubblico o privato

ART.

4.

Sarauno

di

una

scadenza non

maggiore

di

4

mesi, e sarà tollerata la rinnovazione allascadenza col

pagamento

di

un

terzo della

somma

c di tremesi in tre mesi sino alla totale estinzione dell'effetto.

11 lasso degl' interessi che percepirà laBancasarà stabilito nella

prima

sedutadel consiglio di Amministrazione.

Come

anche saranno stabilitiitassieleprovigionipertuttelealtre operazioni

come

appresso descritte.

SEZIONE

II .

Depositi

in Conto Corrente

semplice,

e ad

interesse

ART.

5.

Saranno ricevute io Conto Corrente semplice perla durata

non

piùdi

50

giorni tuttele

somme

che sarannoversate dai privati o dagli Stabilimenti pubblici.

Pagare i mandati, gli assegni e le ricevute emessi daiti- tolari di detti conti, o acquistare per conto, e ordiuedei medesimi CorrentistiAzioni industriali,Obbligazionidi Società agricole,fondiarie e bancarie, Valori pubblici e privati,

Oro

Argento, Mercanzie per contoe rischiodeicommittentiecon- tro provigione.

ART.

6.

Scorsi i

50

giorni dei versamenti inConto semplice, e

non

riiirate le

somme

dai depositanti, o

non

invertite in acqui-

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(16)

15 sti per ordine econto degli stessi, le

somme

anzidette pas- seranno a

Conto

Correntead interesse.

ART.

7.

Saranno

ricevute in Conto Corrente ad interesse tutte le

somme

che saranno versatetanto dai particolarichedai

pub-

blici Stabilimenti epagaregliassegni specialiper questo conto sino alla concorrenza delle

somme

versate.

ART.

8.

Questi assegni cheititolaridei conti anzidetti rilasceranno sopra la Società potranno essere a vista ed a giorni vista e la decorrenza degli interessi sulle

somme

tratte per mezzodi detti assegni termineràsubito che saranno\idimati,o accet- tati dalGerente della Società, o di chi ne farà le veci

ART.

9.

I versamenti per Conto Corrente ad interessenon potranno essere

meno

di L.

500

alla volta.

AUT.

10.

' Gl'interessi saranno pagati il

30 Giugno

ed il51

Decembre

di ogni auuo.

Non

ritirati dai titolari resterannoin

aumento

di capitale, e da queigiorni

cominceranno

adesserefruttiferi.

(17)

SUZIONE

3.

Emissione

di Cartelle di Credilo,

Assegni ed

Effetti

Commerciali

ART.

li.

La

Banca potràemettere delie Cartelle di Credito agricolo in corrispondenza alle site operazioni di questo genere frut- tantiquell'interesse

annuo

che verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Saranno girabili, e rimborsabili alla pari per

mezzo

di e- strazione asorte.

Saranno date e ricevute in

pagamento

nelle operazioni a- gricole, secondo le speciali convenzioni che saranno all'uopo stabilite.

I pagamenti e gl'interessiannuali delle Cartelle,edilrim- borso di quelle estratte, avranno luogo in valuta legale.

II Consiglio di Amministrazione detterà le

norme

speciali persimili operazioni.

La Banca emetterà inoltreAssegni a vista,oa giorni vista perquelle

somme

che potràaveredepositate pressoIstitutidi Creditodel Regno, o presso Case Bancarie del

Regno

edel- l'Estero.

Emetterà Vaglia, o Effetti all'ordine pagabili a vista sopra le AgenzieSuccursali o sopra Case Commerciali del

Regno

e dell'Estero.

SEZIONE

IV.

Anticipazioni

diverse

ART.

i2.

La Banca farà leseguenti anticipazioni a cifra limitata:

sopra Monete d'oro o argento per del capitale a

4

mesi.

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(18)

17 Sopra Buoni di Tesoro aventi

una

scadenza di

\

mesi.

« Buonidei danneggiati.

« Cedole, Cartelle e Certificatidi rendita al portatore e nominativi.

« Obbligazioni di Società private.

i Prestiti dei

Comuni.

Obbligazioniemesse dallo Stato.

« Mercanzie iu deposito oviaggianti

non

soggette a de- perimento, rivestite diassicurazionecontrol'incendio o marittima, per

metà

del valore

non

più di

5

mesi.

SEZIONE V.

Mutui

e Prestiti

AKT.

15.

La

Banca farà i seguenti Mutui.

Ai Proprietari diterre, giardini, opificiidi

qualunque

spe- cie, magazzini, case, e tutt'altri immobili di proprietàpri- vata e consorziale.

La

Scadenza del

Mutuo

sarà per

un'anno

,e potrà essere rinnovata di

anno

in

anno

per cinque anni qualora

non

o- slerebbe l'approvazione del Consiglio diAmministrazione.

Le spese notarili di registro e bollo

anderanno

a peso dei mutuatari.

Gl'interessi relativi saranno trattenuti anticipatamente.

ART.

14.

La Banca farà leseguenti operazioni di Prestito.

Coi Capi maestri,Capidiopificiiindustriali, manifatturieri, meccanici, ed agricoli, Istituti di beneficenza. Piccoli

com-

mercianti, Armatori, Industrianti, Proprietari di fondi, Giar- dinieri etc.

3

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(19)

18

I Prestiti accordati alle persone edngli Istituti

come

sopra saranno eseguiti ocondepositodi cartelleocertificatidiren- ditao contro pagherò a tre lirroc rilasciateafavore dellaSo- cietà per la scadenza

non

maggiore di

4

mesi.

La rinnovazione dei suddetti pagheròe consentitaperaltri tremesi solamente,eperla

metà

della

somma

datain prestito.

SEZIONE

VI.

Deponiti

per

ftispariUi

urr.

*r>

La Banca accetterà inDeposito fruttiferoirisparmidiqua- lunque persona eper

qualunque somma nonché

i depositiper lo slesso oggetto che le potranuo fare le Società di

mutuo

soccorso,leSocietà operaie,

qualunque

Istituto di beneficenza

a

mezzo

dei loro legittimi rappresentanti.

ART.

10.

La più piccola

somma

perDepositodi risparmiosarà di cen- tesimi .HO.

ART.

17.

L'interesse comincerà a decorrere dall'

indomani

che verrà fatto il versamento. Saràapertoatal'

uopo un

Conto Corrente fruttifero col Depositante, e sarà aquesti consegnato

un

Li- bretto di credito ove saranno inseriti gli articolidegli Statuti e dei presenti regolamenti reguardanti tali operazioni.

ART.

IH.

L'interesse sarà

non meno

del

5

*Ja sino alla concorrenza di L. 500. Al di là di questa

somma

sarannocalcolati gl'in- teressi applicati alla categoriaConti Correnti adinteresse co-

me

alla Sezione 2.

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(20)

art. la

I Libretti di credito ove verrà descritto il

movimento

del debito e credito delle

somme

depositate dai titolari, ed in perfetta relazione c<»i conti aperti nel registro speciale della

«anca, sonoriguardati

come

titoli di proprietà

Saranno nominativi ed intestati ad

una

sola persona o a

nome

dei rappresentanti legittimi delle Società operaiedi

mu-

tuo soccorsoe

qualunque

Istitutodi beneficenza, nò potranno venir trapassati a

nome

di altri individui o altri rappresen- tanti se prima

non

saranno adempiute le formalità di legge.

Alti. 20.

I titolari dei Libretti

come

sopra potranno facilmente av- valersi dei loro titolidiproprietàper

domandar

Prestiti, con- trar Mutui ed appoggiare

come

terza firmaqueglieffetti che vorranno presentare allo Sconto per loro private operazioni.

AUT.

21.

II ritiro delle

somme

o di parie delle

somme

versate

come

Depositi di risparmio verrà praticato

immediatamente

all'esi- bizione del Libretto e fino alla concorrenza di L. 1(X), a tre giorni linoa L. 250, a

o

giorni per l'intera cifra.

Il Libretto sarà restituito alla Banca.

AUT.

22.

Gl'interessi

come

all'art. 17 saranno pagati in rate seme- strali il

Gennaro

ed

iM°

Lugliod'ogni anno.

Non

ritiratiotto giorni

dopo

dellascadenzaessi

anderanno

in

aumento

del rapitale e diverranno fruttiferi.

(21)

20

SEZIONE

VII.

Compra-Vendita

ART.

25.

La Banca farà le seguenti operazioni*

Compra-Vendita

di Derrate, ColonialioaltreMercanzie,Beni immobili, Valori pubblici e privati per contodei terzi e per conto proprio qualora salvi

sempre gF

interessi della società e sottoPapprovazionedelConsigliodiAnimili strazionesiotter- rebbe

un

discreto utile, e senza un'estesa circolazione di ca-

pitali.

La

Banca rilasceràaicommittentidisiffatteoperazioni tutti i titoli originali, relativi contratti, fatture, note, borderò iu appoggio della

Compra

oVenditaeseguita per

maggior

garen- ziadei terzi e

minore

responsabilità della Società.

SEZIONK

Vili.

Rappresentanze.

Incassi e

Ricuperi

ART.

24.

Sarà accettata qualsiasi Rappresentanza diCase commerciali, Aziende, Opifici,

Compagnie

diNavigazionea velaed a vapore, Consolati, Istituti di credito, e

Banche

dicircolazione tenuto conto che le operazioni dellaCasa oIstituto

commerciale non

pregiudicassero gl'interessi della Società in quale caso verni rigorosamente rifiutato qualsiasi incarico o investimento di Rappresentanza.

ART.

25.

Gl'incassiediRicuperidiEffetti,Valute, Cartelle di credito di qualsiasispecie,Valori pubblici e privati, Noli,

ammontare

di

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(22)

21 Mercanzìe, Fatture, Mandati,Assegni, Cedole, Censi, Gabelle, MutuiePrestitisarannoesercitatidallaBancanell'interesse dei terzi contro

una

provigioneche sarà all'uopo(issata secondo l'importanza delle operazioni

Restain facoltà del Consiglio di Amministrazioneilmodi- ficare tutti o parte degli articoli dei presenti regolamenti e

sempre

nell'interesse della Societàtenuto conto principalmente

«Iellecondizionicommercialiincuipotrebberoritrovarsile Piaz- zeove esistessero Stabilimenti della Società.

Similmente potrà disporre l'accettazione di tutte quelle o- pcrazioni agricole, commerciali, ed industriali

non contem-

plate nei presenti regolamenti e qualora verrà riconosciuto un'esito favorevole e sicuro agl'interessi della Società.

1 presenti Statuti e regolamenti saranno sottoposti alla

prima

Assembleagenerale degli Azionistiperessere approvati.

Dopo

l'approvazione elaratificaGovernativa,sono obbliga- tori per l'esecuzione all'Amministrazione principaleed atutte le Agenzie succursali della Società.

SEZIONE

IX.

Deposizioni

traiuilorie

art.

26.

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