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Oggetto: Dossier su Società di Mutuo Soccorso, operative nel settore della sanità integrativa

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Academic year: 2022

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Fondato nel 1919 – Aderente al B.I.P.A.R.

Milano, 7 febbraio 2020

Ill.mo

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS c.a. Dott.ssa Elena Bellizzi

Servizio Vigilanza Condotta di Mercato Via del Quirinale, 21

00187 Roma

Oggetto:

Dossier su Società di Mutuo Soccorso, operative nel settore della sanità integrativa

Gent.ma Dott.ssa Elena Bellizzi,

come da intese di cui all’ultimo incontro presso l’IVASS, siamo a fornirvi il dettaglio e il dato relativo all’operatività di alcune delle principali società di mutuo soccorso operative nel settore della sanità integrativa, nonché di precedenti fenomeni che a nostro avviso possono condurre a rischi per l’utenza e l’intero segmento delle prestazioni di garanzia per la persona. Questo supporto all’attività dell’Istituto NON deve essere letto come contestazione all’operato della singola Società di Mutuo Soccorso, bensì nel rappresentare questo percorso di continuo tracimare di attività, per definizione non profit, nel mondo della distribuzione assicurativa e dell’attività assicurativa in generale.

Troverete allegati alla presente:

1) Bilanci delle principali società di Mutuo Soccorso (come reperiti in CCIAA);

2) Documentazione di presentazione delle stesse;

3) Informativa sulle diverse garanzie prestate;

4) Statuti e quanto altro è stato possibile reperire in questa prima fase.

Il tema, come noto, è quello segnalato dallo SNA negli anni scorsi e afferente alla c.d. sanità integrativa. Nello specifico, ci riferiamo al ricorso ad alcune pratiche da parte degli attori di questo settore (società di mutuo soccorso e cc.dd. “promotori mutualistici”), che paiono a tutti gli effetti tracimare nell’esercizio di attività assicurativa e distributiva, in presenza di una mancata attuazione delle regole operative e di vigilanza di cui all’art. 345 del Codice delle Assicurazioni Private. Sul punto, e sulla necessità che la disposizione trovi concreta applicazione, si ritrasmette il Parere legale, reso al tempo della prima comunicazione (anche al Vostro Ill.mo Istituto, del 4 ottobre 2016 ), dallo Studio legale Taurini & Hazan.

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Mentre gli agenti di assicurazione che rappresentiamo e le stesse imprese di assicurazione, hanno dovuto incrementare i propri presidi, a seguito del recepimento della direttiva europea sulla distribuzione (IDD - 2016/97/UE), sussiste ancora un mondo di società e promotori (remunerati) che pur offrendo soluzioni assicurative tramite polizze collettive o servizi equipollenti, sembrano liberi di operare senza che sia richiesto loro alcuna garanzia di solvibilità, di formazione e aggiornamento e, ancora, di copertura assicurativa professionale per i possibili danni a clienti.

Uno dei principi cardine della Direttiva IDD-UE è proprio l’estensione a tutti gli operatori che distribuiscono soluzioni assicurative delle regole di tutela dei consumatori, come quelle attuate da agenti e broker.

La preoccupazione è proprio quella di evitare che attraverso un mancato esercizio delle attività di vigilanza, si possano verificare rischi per i consumatori, in ragione della possibile non solvibilità prospettiche di alcune di queste realtà o di non corretta consulenza nella presentazione dei c.d.

“sussidi” mutualistici, in luogo di soluzioni assicurative. In questo senso, apprezziamo fortemente l’attenzione posta da questo Ill.mo Istituto su questo tema e l’annuncio di azioni per evitare distorsioni pregiudizievoli per i singoli consumatori e per l’intero mercato.

Pur in un contesto di serie e nobili realtà del Mutuo Soccorso, l’impressione che complessivamente si ha è che una parte del (ritorno al) successo di queste forme di mutualità sia legata agli importanti benefici fiscali, altrimenti non ottenibili ricorrendo a soluzioni assicurative.

L’effettiva capillarità dell’offerta e il suo successo si gioca molto spesso, per quel che si vedrà, su un approccio di valorizzazione del prezzo e dell’impatto di beneficio tributario, più che sulla effettiva qualità e portata del servizio offerto e della sua adeguatezza alle necessità del cliente (si veda quanto stigmatizzato in termini analoghi, dall’IVASS in materia di Comparatori ex art. 80 del Regolamento n. 40 del 2018 IVASS).

A voler ben vedere, questi importanti benefici fiscali potrebbero persino indurre esclusivamente alla creazione ad hoc di enti “passacarte” o “paravento”, per schermare la presenza nascosta di compagnie di assicurazione e distribuire polizze a condizioni tributarie non presenti in caso di vendita diretta tramite canali tradizionali.

In questo senso, l’attuazione dell’art. 345 del Codice delle Assicurazioni diviene una necessità. Le Società di Mutuo Soccorso di cui al comma 1, lettera f), se contraggono impegni al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite complessivamente superiori a euro centomila per ciascun esercizio, devono infatti essere sottoposte alle disposizioni del Titolo IV in quanto compatibili.

Qualora, poi, le medesime Società stipulino contratti di assicurazione per conto degli iscritti, ai soci devono comunque essere fornite le informazioni di cui al Titolo IX, Capo III, e XII in quanto compatibili [n.d.r. riportanti le regole di comportamento per i distributori e quelle sui contratti di assicurazione].

Ad onta dei rischi detti e del possibile tracimare di attività non profit in vera e propria concorrenza indebita verso un settore regolamentato quale quello dell’assicurazione e della distribuzione assicurativa, si legga quanto segue.

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Fondato nel 1919 – Aderente al B.I.P.A.R.

Riportiamo infatti quanto ricevuto via email da un nostro associato agente di assicurazione e riferito ad una delle società di mutuo soccorso, iscritte all’Anagrafe dei Fondi Sanitari tenuto dal Ministero della Salute.

“Gentile Agente/Broker,

Le scrivo da Aglea Salus - Società di Mutuo Soccorso, iscritta ai Fondi Sanitari del Ministero della Salute, che si occupa di sanità integrativa.

La Mutua Aglea Salus è una Mutua riassicurata, questo comporta la certezza del ricevimento della prestazione dovuta dal socio in base alla tipologia di sussidio e copertura prescelta.

Per gli agenti/broker ed operatori che sono già presenti nel settore mutualistico sono previste agevolazioni anche per il travaso del portafoglio esistente, o per coperture relative a polizze sanitarie andate o in disdetta o a non rinnovo per l'esosità del premio.

Nel panorama nazionale delle società di mutuo soccorso, Aglea Salus nasce con l'obiettivo di realizzare un sistema di sanità integrativa offrendo dei piani sanitari modulabili in base alle esigenze del singolo e dei nuclei familiari.

Per quanto concerne il Welfare Aziendale, l'attività di Aglea Salus si sviluppa attraverso il concetto del “Tailor Made” che permette di modellare delle soluzioni personalizzate in base alle esigenze delle diverse aziende interessate ad intraprendere un percorso di sanità integrativa che tutela la salute dell’individuo e difende il patrimonio economico.

Questo aspetto è molto importante anche per il mantenimento del suo portafoglio, riusciamo a studiare soluzioni adeguate a tutte le tipologie di Aziende, Cooperative, Società, senza dimenticare che le soluzioni presentate ai clienti tramite Mutua Sanitaria rientrano nel paniere delle agevolazioni fiscali per l'azienda stessa.

Tra le caratteristiche distintive della nostra offerta Le evidenzio:

- l'assistito non è un cliente ma è Socio

- la sostenibilità dei piani sanitari con la garanzia del rimborso delle prestazioni

- il contributo fisso per single e per nucleo familiare indipendentemente dal numero dei componenti - l'opportunità di frazionamento del contributo annuo senza costi aggiuntivi

- beneficio del "Vita Intera" maturati i 10 anni continuativa di copertura con Aglea Salus - garanzia di accesso al network odontoiatrico Sigma Dental con scontistica fino al 40%

- certificazione ISO 9001

- la Centrale Salute Ipazia partner EuropAssistance - la disdetta unilaterale ovvero solo il socio può recedere - i vantaggi fiscali ai sensi dell'art. 15 del T.U.I.R.

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Inoltre, per consertirLe una visione più completa della realtà Aglea Salus, Le invio il nostro file di presentazione unitamente alle schede tecniche dei Piani Sanitari dedicati al mercato retail "under 60" e "over 60" e al Regolamento Aglea Salus dove troverà il dettaglio di ciascuna garanzia.

In questo momento di forte richiesta dei prodotti mutualistici stiamo allargando il paniere dei nostri collaboratori sul tutto il territorio nazionale, ed essere tra i primi a rispondere alle esigenze del mercato è sempre un bene.

Per avere maggiori informazioni o richiedere il mandato basterà rispondere alla presente mail con i suoi recapiti e sarà ricontattato a breve.

In attesa del Suo riscontro, l'occasione mi è gradita per porgerle cordiali saluti e buon lavoro”.

Il contenuto della comunicazione, così come la documentazione informativa che si allega, come si può verificare, richiamano in tutto (e per tutto) terminologie, logiche e operatività tipiche di vere e proprie compagnie di assicurazioni e distributori, senza però averne natura e titolo (“travaso di portafoglio”, “garanzie”, …) e con i rischi detti.

Si veda per esempio, tra l’altro:

- la brochure a p. 7 “Aglea Salus si distingue per le garanzie fornite dalle coperture sanitarie”

- brochure p. 12 “Avere una copertura sanitaria valida in tutto il mondo”

- brochure p. 13 “Fanno parte della nostra offerta mutualistica le seguenti prestazioni:

o Ricovero con o senza intervento anche in Day Hospital o Grandi interventi chirurgici

o Diaria da ricovero/convalescenza/gesso o Alta diagnostica ed esami strumentali o Visite specialistiche

o Check-Up e Prevenzione

o Indennità sostitutiva/accompagnatore o Assistenza per la perdita del lavoro …”

- brochure p. 16, con espresso riferimento ad una nota compagnia di assicurazione: “Grazie al supporto di Europ Assistance ed Ipazia Service s.r.l., incaricate da Aglea Salus di operare come Centrale Salute”

Abbandonando questa eloquente fattispecie, si riportano due ulteriori esempi di questa insidiosa deriva, potenzialmente confusoria tra operatività assicurativa e non profit nonché della possibile

“concorrenza” tra segmento assicurativo “riservato” per le legge e operatività delle Società di Mutuo Soccorso.

Vedasi quanto si può legge in rete: “Arriva One2One, società di mutuo soccorso nell’auto”

(https://www.assinews.it/07/2019/arriva-one2one-societa-mutuo-soccorso-nellauto/660065534/).

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Fondato nel 1919 – Aderente al B.I.P.A.R.

Nell’intervista citata si può leggere chiaramente che “Si chiama One2One ed è la prima società di mutuo soccorso nata in Italia per fornire sussidi in caso del venir meno della mobilità a causa, per esempio, di furto, incendio oppure di eventi naturali che colpiscano gli autoveicoli familiari. Finora società di questo tipo sono state di fatto dedicate esclusivamente all’assistenza nel settore salute e welfare… Le mutue, fuori dalla vigilanza dell’IVASS, sono soggette esclusivamente al controllo del Ministero del Lavoro. One2One non è un’assicurazione, ma un ente del terzo settore che, grazie al principio mutualistico, riesce a far condividere con i suoi soci i vantaggi della gestione tecnica del rischio e quelli fiscali della detraibilità del contributo… Non ci sono franchigie e scoperti, nei limiti del sussidio, le prestazioni vengono erogate in natura e sono previsti sussidi anche per aiutare la famiglia del socio in caso di perdita del congiunto. Nella fase iniziale si parte dall’accordo con 15 concessionari … ma il bacino potenziale a cui guardiamo è di 500 rivenditori di auto, in tutta Italia”.

Infine, questo Sindacato ha ricevuto la sorprendente segnalazione che proprio con riferimento al mondo agenziale, una nota compagnia di assicurazione (HDI Assicurazioni) avrebbe persino invitato i propri agenti a aderire ad una “polizza convenzione sanitaria” stipulata con la Mutua MBA. Circostanza, questa, che se effettivamente rispondesse al vero, sarebbe ulteriore prova della deriva di cui si discute.

In conclusione, riteniamo sia ormai tempo di una franca presa di posizione al riguardo per il definitivo superamento di questo stato di confusione che, alimentato da un quadro normativo non compiuto lato sanità integrativa, potrebbe finire per pregiudicare i diritti dei consumatori con impatto negativo per tutto il settore del welfare integrativo.

Il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione, lo si ripete, non è contro il ruolo svolto dal fenomeno mutualistico, ma è necessario che le regole esistenti conoscano un’effettiva applicazione, pena il rischio di uno svilimento del primo e più importante limite per cui l’attività di prestazione di garanzie e quella distributiva sono riservate per legge a determinati operatori e sottoposte al rispetto di importanti regole e requisiti consacrati dall’art. 3 del Codice delle Assicurazioni.

Come anticipato in avvio, oltre a fornire tutta la documentazione del caso, ecco uno specchietto dei dati raccolti dai bilanci reperibili di alcune delle principali società di mutuo soccorso, per verificare il supero della soglia di euro 100.000 che imporrebbe di essere sottoposti alla vigilanza IVASS.

SMS

COSTI PER PRESTAZIONI (ULT. BILANCIO UTILE) Aglea Salus - Società Generale di mutuo

soccorso 1.554.197

Società di mutuo soccorso Basis Assistance 59.261.864

Insieme Salute - Società di mutuo soccorso ETS 2.052.214

Società nazionale di mutuo soccorso Cesare

Pozzo 17.136.793

Cassa Nazionale Assistenza Malattie

Professionisti, Artisti e Lavoratori Autonomi

SMS ETS 13.604.888

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Oltre a questi dati, si noti anche come in uno di questi bilanci, quello di Società di mutuo soccorso Basis Assistance (p. 24 di 28), si possa leggere come – a fronte di una raccolta contributiva di euro 66.479.531 – “… euro 21.952.799 si riferiscono a spettanze per l’attività di coordinamento e per la promozione mutualistica”. Il tutto con un rapporto tra costo dei sussidi sanitari e emolumenti pagati agli intermediari “soci promotori” pari a circa un 33% del prezzo pagato dall’utenza per garantire il proprio rischio di salute. Importo certamente elevato rispetto a quanto avviene comunemente per queste garanzie in ambito assicurativo. Non basta, ove la promozione dovesse sottendere la presentazione di “sussidi sanitari” che finiscono per essere il paravento di coperture assicurative vere e proprie, stipulate in forma collettiva, il promotore finirebbe per dover essere considerato vero e proprio intermediario di assicurazione con obbligo di iscrizione al Registro di cui all’art. 109 del Codice delle Assicurazioni (pena le conseguenze amministrative e penali dell’art.

305 CAP).

E’ interessante infatti leggere dal recente bollettino dell’IVASS (n.1/2020), come la “ri”

assicurazione di fondi sanitari raggiunga livelli sbalorditivi con riguardo alle polizze del ramo malattia. Si legge infatti in detto bollettino (p. 9) che “oltre il 50% dei premi del ramo malattia è riferibile a polizze collettive sottoscritte dai fondi sanitari per i propri aderenti”. Polizze, peraltro, più onerose e a maggior frequenza di sinistri. Sempre nel bollettino si può leggere che: “rispetto alle medie generali del ramo, questi ultimi pagano premi superiori (173 euro) e hanno una frequenza maggiore di sinistri, caratterizzati da costi unitari in generale più contenuti.

Di tutta evidenza, se le collettive relative a fondi sanitari fanno il 50% della raccolta del ramo 2 danni (per un importo di circa 1,35 miliardi) il tema dei presidi, ma soprattutto della trasparenza documentale e distributiva diviene centrale in logica consumer-centrica.

* * *

Nel restare a disposizione per ogni necessità o richiesta di chiarimento, inviamo i nostri migliori saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE Claudio Demozzi

Allegati:

1) Precedente Segnalazione e relativi allegati (tra cui il parere legale dello Studio legale Taurini &

Hazan);

2) Copia e-mail Aglea Salus e relativa documentazione contrattuale allegata alla stessa;

3) Bilanci di alcune delle principali Società di Mutuo Soccorso e ulteriore documentazione informativa reperita.

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