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Prot. n. Belluno, 11 giugno 2021 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D OPERA PROFESSIONALE CIG ZA2320E549 CUP E39J TRA

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ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO C.F. 93049110252 – C.M. BLIC829003

Tel. 0437 25127 - Fax 0437 298599

e-mail: blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it Prot. n. Belluno, 11 giugno 2021

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE CIG ZA2320E549

CUP E39J21002530001

TRA

L’Istituto Comprensivo 1 di Belluno rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Marco Venturini,

nato a Empoli (FI) il 19/02/1964 e domiciliato per la sua carica presso lo stesso Istituto Comprensivo 1 di Belluno, codice fiscale 93049110252 autorizzato alla stipula del presente contratto

E

il sig. COLI Marco, nato a Genova il 30/06/1979 e residente in Belluno (BL) – Via Mier, 321 - C.F.

CLOMRC79H30D969R, legale rappresentante della Società Polisportiva Mondo Sport S.R.L. s.d. con sede a Belluno (BL) – Via Mier, 321 – P.I. 01124460252

PREMESSO

 che l’Istituto ha partecipato con propria candidatura per l’assegnazione di specifici fondi erogati dagli uffici

scolastici regionali per il sostegno finanziario previsto dall’art. 32, comma 2 lettera b del Decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020. Per la predetta finalità, nel corso dell’anno scolastico 2020/21, le istituzioni scolastiche hanno stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all’articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli

allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n.107.

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 che non nota U.S.R. del Veneto Prot. 441 del 22.02.2021 veniva assegnato all’I.C. 1 di Belluno l’importo di

€. 17.059,00 oltre all’importo già erogato nel mese di dicembre di €. 12.368,00 per un totale di €. 26.798,00

 che il Collegio dei docenti nella seduta del 26 maggio 2021 ha preso visione ed approvato i progetti presentati

dal dirigente scolastico relativi all’utilizzo dei fondi relativi

ai “Patti educativi di comunità”;

 che l’istituto ha organizzato un progetto “a scuola d’estate… per giocare” che prevede l’organizzazione di

attività dedicate alla socializzazione e rivolte agli alunni delle scuola primarie dell’istituto comprensivo durante il periodo dal 14 al 25 giugno 2021 in orario antimeridiano presso la scuola primaria di Mussoi;

 che al progetto hanno aderito n° 55 alunni delle scuole primarie dell’istituto;

 che l’art. 7, comma 6, del D. Lgs 165/2001 stabilisce che, per esigenze cui non possono far fronte con

personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale;

 che l’Istituto, una volta acquisite le adesioni ha richiesto un preventivo di spesa (prot 1676 del 7 giugno 2021)

alla Società Polisportiva Mondo Sport S.R.L. S.D. per la realizzazione del suddetto progetto anche a fronte di collaborazioni precedenti;

 che la Società Polisportiva Mondo Sport S.R.L. S.D. ha inviato un preventivo di spesa per un totale di €.

7565,00 per i seguenti servizi:

- fornitura di personale (animatori) per organizzazione attività motoria dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13;00 per un importo complessivo di €. 4.200,00 esente iva (ex art 10 D.P.R. 633 del 1972)

- laboratorio manuale con realizzazione di isole didattiche che rimarranno nella scuola primaria di Mussoi per un importo complessivo di €. 3.365,00 (iva al 22% inclusa) per la fornitura di materiali ed esperti esterni che svolgeranno il laboratorio didattico;

che il sig. COLI Marco, legale rappresentante della Società Polisportiva Mondo Sport S.R.L. s.d. e i suoi

collaboratori

risultano essere in possesso delle competenze intellettuali e professionali richieste per l’esecuzione del progetto

 che il suddetto non intende avere un rapporto di lavoro subordinato in quanto prestatore autonomo d’opera con

rilascio fattura soggetta ad IVA;

 che il Progetto prevede la fornitura di personale (animatori) per l’organizzazione delle attività di motoria dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13;00 per un importo complessivo di €.4200,00 esente iva (ex art 10 D.P.R. 633 del 1972) e per l’organizzazione di un laboratorio manuale con realizzazione di isole didattiche che

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rimarranno nella scuola primaria di Mussoi per un importo complessivo di €. 3365,00 (iva al 22% inclusa) per la fornitura di materiali ed esperti esterni che svolgeranno il laboratorio didattico;

 che non sussistono condizioni ostative alla realizzazione del progetto “de quo”, sia con riferimento alle risorse

economiche che agli scopi Istituzionali perseguiti dalla Scuola;

 che il relativo impegno di spesa è stato imputato al Programma Annuale 2021 e spesato con fondi specifici dei

Patti di Comunità

 che il DSGA Kratter Patrizia ha curato l’attività istruttoria di competenza;

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue Articolo 1 - Oggetto del contratto

La parte committente affida sig. sig. COLI Marco , nato a Genova il 30/06/1979 e residente in Belluno (BL) – Via Mier, 321 - C.F. CLOMRC79H30D969R, legale rappresentante della Società Polisportiva Mondo Sport S.R.L.

s.d. con sede a Belluno (BL) – Via Mier, 321 – P.I. 01124460252 , l’esecuzione del Progetto “a scuola d’estate…

per giocare” per la fornitura di personale (animatori) per o per l’organizzazione delle attività di motoria dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13;00 per un importo complessivo di €. 4.200,00 esente iva (ex art 10 D.P.R. 633 del 1972) e per l’organizzazione di un laboratorio manuale con realizzazione di isole didattiche che rimarranno

nella scuola primaria di Mussoi per un importo complessivo di €. 3.365,00 (iva al 22% inclusa) per la fornitura di materiali ed esperti esterni che svolgeranno il laboratorio didattico.

Articolo 2 - Natura e causa del contratto, assunzione dell’appalto dell’area di rischio

Il contratto stipulato tra Committente e Fornitore del servizio ai fini dell’esecuzione dell’Opera o della prestazione in oggetto è un contratto di prestazione d’opera professionale con il quale il sig. sig. Coli Marco si assume tutti i

rischi e le responsabilità di natura professionale ed extra professionale nel realizzare il progetto, verso un corrispettivo in denaro. La causa contrattuale è regolata dall’art. 1325 c.c..

Articolo 3 - Responsabile della prestazione

Il Fornitore del servizio provvederà a curare lo svolgimento di tali attività didattiche sotto la propria direzione.

L’incarico dovrà essere svolto personalmente e/o con l’intervento di personale idoneo, ai sensi dell’art. 1406 c.c.,.

I dati anagrafici del personale coinvolto nel progetto saranno comunicati prima dell’inizio delle attività.

Articolo 4 – Tempi, modalità e luoghi di esecuzione della prestazione

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Il presente contratto si svolge dal 14 giugno 2021 e e si concluderà il 25 giugno 2021.

L’attività sarà svolta presso la scuola primaria di Mussoi. i 55 alunni partecipanti sono coperti da idonea assicurazione per la responsabilità civile e gli infortuni.

Gli esperti che opereranno garantiranno il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

 promuovere la salute e la socializzazione tra bambini, favorendo attivita’ ricreative, attivita’ ludico motorie ed

espressive, lo sport ed il movimento quale mezzo per stare insieme nel rispetto delle norme, comunicare e relazionarsi con se stessi e con gli altri.

 socializzazione confronto e collaborazione nel rispetto delle regole;

 consolidamento psico-fisico;

 consolidamento degli schemi motori di base;

 sviluppo delle capacità coordinative e condizionali;

Articolo 5 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Per la prestazione d’opera di cui all’art.1 la Parte committente verserà alla Società Polisportiva Mondo Sport S.R.L. s.d. con sede a Belluno (BL) – Via Mier, 321 – P.I. 01124460252, di cui è titolare il sig. Coli Marco, a seguito di emissione di fattura elettronica complessivi €.7.565,00 di cui €. 4.200,00 esente iva (ex art 10 D.P.R. 633 del 1972) ed €. 3.365,00 (iva al 22% inclusa) per la fornitura di materiali ed esperti esterni che

svolgeranno il laboratorio didattico così come previsto dalla determina prot 1710 del 9 giugno 2021, fermo restando che ogni altro impegno e attività necessari per la realizzazione del progetto dovranno considerarsi compensati con il corrispettivo già definito, indipendentemente dal tempo impiegato.

Il corrispettivo di cui sopra sarà versato al termine dell’attività e a seguito presentazione della fattura elettronica.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 6 – Tracciabilità

Il fornitore del servizio in ossequio alle previsioni recate dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti

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correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’articolo 3 della citata legge.

Il fornitore del servizio incaricato comunica i dati del predetto conto corrente nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il mancato utilizzo da parte del fornitore del servizio dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione “ope legis” del presente contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della legge n.136/2010. Il CIG da riportare nelle fatture, è quello riportato nell’oggetto del presente atto.

Articolo 7 - Proprietà e diffusione dei risultati

Ferma restando la proprietà intellettuale sul materiale didattico in capo al sig. Coli Marco, la parte committente si riserva il diritto di utilizzare e riprodurre il suddetto materiale didattico, anche successivamente alla scadenza del contratto, per soli scopi didattici interni; al suddetto è data facoltà di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati scientifici della prestazione.

L’eventuale pubblicazione o comunicazione o divulgazione nelle varie sedi accademiche, scientifiche e formative a del contenuto delle relazioni da parte del sig. Coli Marco potrà avvenire previa indicazione che il lavoro scientifico è stato realizzato con il contributo di Parte committente.

Articolo 8 - Utilizzo del nome, del logo o degli elementi identificativi dell’Istituzione scolastica

È fatto divieto al Fornitore del servizio dell’utilizzo diretto o la spendita del nome e/o del logo o di ogni segno identificativo dell’Istituzione scolastica committente per scopi pubblicitari o di promozione propri del fornitore del servizio. Il verificarsi di tale ipotesi dovrà essere definita mediante uno specifico accordo scritto tra le parti.

Articolo 9 - Recesso unilaterale dal contratto

L’Istituzione scolastica e la parte fornitrice del servizio possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo di posta certificata, meglio individuata con l’acronimo P.E.C. con preavviso di almeno 5 giorni.

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In caso di recesso a norma del comma precedente Parte fornitrice del servizio corrisponderà a titolo risarcitorio all’Istituzione scolastica l’importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento

del ricevimento della comunicazione del recesso. Si concorda che, in conformità a quanto disposto dall’art.1671 del codice civile in materia di appalto, in caso di recesso di Parte committente la stessa corrisponderà all’Istituzione scolastica un’ulteriore somma quale indennizzo per il recesso quantificata in 2%

del corrispettivo complessivo previsto dal contratto.

Art. 10 - Clausola per prestazione non eseguita o ritardo nell’adempimento

Al verificarsi dell’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto in oggetto o del semplice ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno. E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.

La concordata pattuizione consente di esclude sin d’ora il ricorso all’Autorità giudiziaria ex art. 1382 c.c.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali e riservatezza

L’Istituzione scolastica provvede al trattamento, alla diffusione, alla comunicazione ed all’informazione dei dati personali relativi al presente contratto nell’ambito del perseguimento e raggiungimento dei propri fini istituzionali, in attuazione della legge n. 675/96, recante le norme di «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» e ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

I dati forniti dal sig. Coli Marco e del personale esterno che interviene nel Progetto potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di istituto. In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di accesso, di cui alla normativa vigente.

La Parte fornitrice del servizio si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’Istituzione scolastica esclusivamente ed unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.

Articolo 12 – Divieto di assunzione

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Considerato che il rapporto instaurato tra le parti contraenti non implica alcun rapporto di subordinazione e di gerarchia, al Fornitore del servizio è fatto divieto di richiedere la trasformazione del presente contratto in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ciò in relazione alle norme particolari che disciplinano la materia per il reclutamento e l’assunzione dei Pubblici dipendenti ed in relazione ai precetti costituzionali racchiusi all’art. 97 Cost. che testualmente prevede:” Agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.”.

Articolo 13 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo nel modo “ut supra”, indicato, la controversia sorta in relazione al presente contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale giuste le previsioni recate dall’art.806 e ss. del codice di procedura civile. L’arbitrato avrà sede a Belluno. Il

collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, sarà designato di comune accordo dalle parti. Al verificarsi dell’ipotesi di disaccordo tra le stesse parti o di mancata nomina del Presidente, lo stesso ruolo sarà ricoperto dal Presidente del Tribunale di Belluno.

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Belluno.

Articolo 14 – Esclusione di reati penali

Le attività formative affidate al Fornitore del servizio sono subordinate alla verifica da parte dell’Istituzione scolastica dei presupposti idonei che possano escludere, in capo al sig Coli Marco e ai suoi collaboratori, dall’ipotesi di condanna per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609- undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che abbiano comportato contatti diretti e regolari con minori. L’accesso all’Istituzione scolastica da parte del suddetto è pertanto subordinato alla previa acquisizione, da parte della Scuola, delle relative certificazioni rilasciate dagli Uffici Giudiziari.

Articolo 15 - Registrazione e spese

Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5, comma 2°, e dell’art. 39 del DPR n. 131/86. Le spese inerenti al presente contratto sono a carico di Parte committente.

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Articolo 16 – Trasparenza amministrativa e obblighi di pubblicazione

Giusta le previsioni recate in materia di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, il presente contratto sarà pubblicato nel sito dell’Istituzione scolastica in ossequio alle previsioni recate dal combinato

disposto di cui al D.L. 33/2013, dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, dell’art. 1, comma 32, della legge 06 novembre 2012, n. 190, nonché delle disposizioni di cui al D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 221/2012.

Articolo 17 – Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dirigente scolastica VENTURINI Marco

Il presente contratto sarà pubblicato sul Sito web http://www.istitutocomprensivo1belluno.it in Amministrazione trasparente.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO PER PARTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO FORNITRICE DEL SERVIZIO

Marco VENTURINI Marco COLI

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