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AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA CAMPO SCUOLA MORENO MARTINI SITUATO IN LUCCA, VIA DELLE TAGLIATE.

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AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA CAMPO SCUOLA “MORENO MARTINI” SITUATO IN LUCCA, VIA DELLE TAGLIATE.

SCHEMA DI CONVENZIONE Art. 1 - OGGETTO

1. Oggetto della presente convenzione è l'affidamento in gestione dell’impianto sportivo CAMPO SCUOLA COMUNALE DI ATLETICA LEGGERA "MORENO MARTINI”

all'Associazione ...

…...………...……... con sede in

…... via ……… P. IVA/C.F.

………...

Art. 2 - DESCRIZIONE ANALITICA DELL’IMPIANTO

L’impianto sportivo Campo scuola comunale è un impianto sportivo ben identificato che si estende su di una superficie di circa 33800 mq, completamente recintato, posto in località Via delle Tagliate S.

Marco - Lucca.

Nello specifico l’Impianto è composto da :

• 23700 mq di terreno solo con erba

• spogliatoi maschi/ femmine/giudici/handicap per mq 180 circa

• palestra pesi per mq 70 circa

• vani tecnici per mq 18 circa

• pista coperta per mq 850

• magazzini attrezzi per mq 122

• locali bagni e infermeria per mq 57

• 1 tribuna coperta per pubblico

• 1 pista e delle attrezzature per la disciplina dell'atletica La disciplina sportiva ammessa è quella dell'Atletica Leggera.

Identificazione catastale: l’impianto sportivo in oggetto è censito al Catasto Urbano nel Foglio 125 mappale 139/140/141/142/143/193/168/169/167/170/171/172/173/174/175/176/177/178/166.

Art. 3 - PROCEDURE DI CONSEGNA / RICONSEGNA

1. L'affidatario assume la gestione dell’impianto nella composizione descritta e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto all'affidatario.

2. All'atto di consegna dell'impianto sportivo, contestualmente, si provvederà a verificare, in contraddittorio tra le parti, lo stato del medesimo e delle relative certificazioni in possesso dell'Amministrazione comunale.

3. Le operazioni di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale di consistenza redatto in duplice copia, debitamente firmato dalle parti. Allo stesso sarà allegato un inventario di tutte le attrezzature e arredi nonché delle apparecchiature tecnologiche di cui resta responsabile l'affidatario.

4. Il verbale di consistenza dell’impianto sarà aggiornato nel caso in cui verranno effettuati lavori e/o modifiche come disciplinati dal successivo art. 9.

5. Alla scadenza della convenzione l'impianto sportivo dovrà essere lasciato libero da attrezzature e cose di proprietà dell'affidatario; verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale di cui al precedente punto 3, con verifica dell’inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili.

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Art. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata della convenzione per la gestione dell’impianto sportivo è stabilita in anni 9 (nove) con decorrenza dalla sottoscrizione dell'atto.

Art. 5 - RAPPORTI

1. L'affidatario individua il Sig. ... come soggetto referente con l'Amministrazione comunale per la verifica ed il controllo del rispetto degli obblighi derivanti dalla comcessione.

2. In caso di sostituzione del referente deve essere data immediata comunicazione all'Ufficio Sport Comunale.

3. L'affidatario individua il Sig. ... CF ...come addetto/collaboratore, facente funzione di custode, abilitato all'utilizzo del DAE (defibrillatore automatico esterno) con certificazione BLS-D che scade in data ...

4. L'affidatario individua il Sig. ... CF ... come addetto/collaboratore, facente funzione di custode, abilitato all'utilizzo del DAE (defibrillatore automatico esterno) con certificazione BLS-D che scade in data ...

5. In caso di sostituzione dell'addetto/collaboratore deve essere data immediata comunicazione all'Ufficio Sport.

Art. 6 – CANONE

1. L'Affidatario, in base alle risultanze dell'offerta sul canone presentata in fase di procedura dovrà versare la cifra annua di € ...

2. Il canone deve essere versato dall'affidatario in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno nel periodo di valenza della presente convenzione.

Art. 7 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

1. L'affidatario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento del complesso sportivo. In particolare l'affidatario si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni stabilite dalla presente convenzione, dall’avviso pubblico e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di impianti sportivi.

2. Durante l’anno scolastico, l'uso dell'impianto in orario curriculare è destinato in via prevalente alle scuole per lo svolgimento dell'attività fisica. L'affidatario ne deve garantire l'apertura e la custodia.

3. L'affidatario è tenuto all'obbligo del rispetto della corresponsione del canone di concessione previsto dall'art. 6 della presente convenzione. In caso di reiterati ritardi o mancati versamenti annuali, per motivi non precedentemente giustificati ed autorizzati, il Comune si riserva la facoltà di applicare sanzioni a norma di regolamento.

4. L'affidatario è tenuto altresì ad effettuare le seguenti mansioni/attività:

di norma, apertura, chiusura e custodia dell'impianto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 21.00; il sabato dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00; la domenica e i festivi, l'impianto rimane chiuso;

• apertura, chiusura, pulizia e custodia dell'impianto per tutte le manifestazioni di atletica organizzate da associazioni del Comune di Lucca inscritte alla FIDAL che saranno svolte nell'impianto nel periodo di valenza della presente convenzione;

• apertura, chiusura, pulizia e custodia dell'impianto per massimo n. 5 manifestazioni annue extra atletica, autorizzate dall'Amministrazione comunale, che saranno svolte nell'impianto nel periodo di valenza della presente convenzione;

• custodia dell'impianto e vigilanza continua e ininterrotta sulle attività svolte e sugli utenti durante la loro permanenza nell'impianto;

• custodia e manutenzione delle attrezzature presenti nell'impianto sportivo, che dovranno essere immediatamente reintegrate a cura e spese dell'affidatario qualora, per cause a lui

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imputabili o per la normale usura, venissero rimosse o danneggiate o comunque diventassero inservibili per assolvere alle loro finalità sportive;

• verifica del possesso dei requisiti per l'accesso all'impianto da parte dei soggetti autorizzati dall’Amministrazione comunale all’utilizzo del bene;

• manutenzione del verde (prati, aiuole, siepi ecc) con la sola esclusione degli alberi di alto fusto;

• sfalcio delle aree destinate a prato, con mezzi propri oppure in gestione integrata avvalendosi del supporto di imprese del territorio, mantenendo l'altezza dell'erba sotto i 10 cm e specifica verifica delle necessità di interventi per taglio erba ed eventuale disposizione degli stessi in occasione di gare od eventi che si svolgeranno nell'impianto;

• pulizia giornaliera e sanificazione dei bagni e degli spogliatoi, della segreteria custodi (con esclusione degli spazi adibiti a sede della Società Virtus Cr Lucca), della palestra pesi e della pista coperta con apposito mezzo elettrico previsto per tale scopo e presente nell'impianto sportivo. La pulizia dovrà rispettare rigorosamente tutte le disposizioni normative emanate per contrastare la diffusione del Covid 19;

• pulizia e sanificazione, in caso di manifestazioni sull'impianto, dei locali posti sotto le tribune;

• pulizia mensile e sanificazione dei locali tecnici;

• conferimento differenziato di tutti i rifiuti classificati urbani o assimilabili, derivanti dalle operazioni enunciate nel presente capitolato, secondo le disposizioni vigenti sul territorio comunale e il calendario della ditta incaricata della raccolta dei rifiuti.

• attivazione, a proprie cure e spese, di un locale in cui svolgere il servizio di medicazione e primo soccorso presso l’impianto, mettendo a disposizione degli utenti il materiale di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti sportivi;

• informare compiutamente e in maniera visibile gli utilizzatori dell'impianto delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previste dal Piano della Sicurezza, e dai regolamenti comunali;

• tenere in perfetto stato l’impianto sportivo, libero da materiali e attrezzature di qualsiasi genere, fatta eccezione quelle funzionali allo svolgimento delle attività sportive

• tenere in perfetto stato di pulizia e sanificazione i locali, le attrezzature, gli arredi e le aree verdi.

5. L'affidatario è tenuto altresì:

a. ad utilizzare collaboratori e personale dipendente in possesso di tutte le qualificazioni e/o abilitazioni previste dalla legge per le attività cui vengono adibiti e a rispondere integralmente del personale assunto e dell'eventuale personale volontario, o comunque utilizzato nelle attività;

b. al rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria. L'affidatario risponde, in ogni caso, dell’operato sia del personale assunto, sia di quello volontario.

L’Amministrazione comunale resta estranea ai rapporti intercorrenti tra l’affidatario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo. Di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro;

c. a garantire l’accesso all’impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi, autorizzati dall'Amministrazione comunale, sulle strutture o su apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità) e al personale dell'Amministrazione comunale addetto al controllo;

d. a rispettare gli obblighi e le prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi ed alla pubblica sicurezza;

e. dotarsi di addetti/collaboratori, facenti funzione di custodi, abilitati all'utilizzo del DAE (defibrillatore automatico esterno) con certificazione BLS-D in corso di validità per tutta la

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durata della presente convenzione con l'obbligo di riacquisirla a cura e spese dell'affidatario prima della sua naturale scadenza;

f. al rispetto in modo scrupoloso della normativa vigente emanata e degli eventuali protocolli attuativi specificamente disposti dall'amministrazione comunale per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19.

Art. 8 - COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO

1. L'affidatario può gestire direttamente il servizio di apertura, custodia, pulizia e chiusura dell'impianto o sfalcio delle aree destinate a prato utilizzando mezzi e personale di cui ha la disponibilità o, in assenza, può avvalersi del supporto di imprese del territorio.

2. L'affidatario si avvale dell'impresa ... con sede in ... P. IVA n. ... per i seguenti servizi:

a) manutenzione del verde

SI

NO b) pulizia locali

SI

NO

c) custodia /guardiania

SI

NO

d) altro (specificare)...

2. In caso di sostituzione dell'impresa deve essere data immediata comunicazione all'Ufficio Sport Comunale.

Art. 9 – MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili è interamente a carico del Comune di Lucca.

2. Le ulteriori manutenzioni sono a carico dell'affidatario come da art. 7 "Obblighi dell'Affidatario".

Art. 10 – INTERVENTI DI INNOVAZIONE/MIGLIORAMENTO E INAGIBILITA’

DELL’IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI

1. In qualunque momento e con preavviso di giorni 30 consecutivi da notificarsi a mezzo pec, l’Amministrazione comunale può interrompere l'attivita sportiva sull'impianto e la connessa fruizione da parte dell'affidatario, in tutto o in parte, nel caso siano approvati progetti di innovazione, miglioramento e/o modifiche dell'impianto ritenute opportune e necessarie.

2. Qualora, per l’esecuzione delle opere di cui sopra e per qualunque altro motivo ascrivibile all’Amministrazione comunale, l’impianto dovesse essere reso e/o rimanere inagibile in tutto o in parte, verranno sospesi i rapporti economici in essere tra le parti; nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potrà essere richiesto dall'affidatario nel periodo in cui perdura l'inagibilità dell'impianto.

Art. 11 - LAVORI E MODIFICHE ALL’IMPIANTO

1. L'affidatario non potrà apportare innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell’impianto oggetto della presente convenzione, senza specifica autorizzazione formale dell’Amministrazione comunale.

2. Qualora l'affidatario svolga lavori o interventi senza la necessaria autorizzazione preventiva dell’Amministrazione comunale, per i suddetti lavori/interventi non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L’ Amministrazione comunale potrà altresì richiedere il ripristino della situazione precedente ai lavori/interventi, a cura e spese dell'affidatario stesso.

3. L’ Amministrazione comunale si riserva, tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, la facoltà di adottare provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca della convenzione.

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Art. 12 - MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO

1. L'affidatario consente l’utilizzazione dell'impianto sportivo a tutti gli autorizzati, ottempera ai regolamenti adottati dall'Amministrazione comunale con l’obbligo di applicarne le eventuali tariffe ivi stabilite.

2. Le tariffe comunali devono essere esposte, a cura dell'affidatario, in luogo visibile al pubblico.

3. L'affidatario utilizza l’impianto nel rispetto dei Regolamenti emanati e di quanto previsto nella presente procedura di affidamento. Eventuali variazioni applicabili dall'affidatario dovranno ottenere il nulla osta dell'Amministrazione.

4. I locali non potranno essere destinati ad usi diversi da quello cui sono destinati; l'affidatario potrà variarne la destinazione solo se previamente autorizzato dall'Amministrazione comunale.

Art. 13 - SERVIZI DI SUPPORTO

1. L'affidatario, nel rispetto della L.R. Toscana n.28/2005 e s.m.i. e dei Regolamenti comunali vigenti, all’interno dell’impianto oggetto della convenzione, può:

a) effettuare attività di somministrazione

b) aprire uno spaccio interno per la vendita al dettaglio, esclusivamente di articoli sportivi strettamente correlati alle attività sportive praticate all’interno dell’impianto.

2. Tutte le pratiche amministrative e sanitarie relative alla gestione delle attività di cui sopra sono a carico dell'affidatario ed avranno validità limitatamente al periodo di durata della presente convenzione.

3. In nessun caso, concluso il rapporto contrattuale, l’esercizio dell’attività di supporto può costituire vincolo nei confronti dell’Amministrazione comunale.

4. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri, fiscali e non, conseguenti alla gestione dei sopra citati esercizi.

5. È fatto obbligo all'affidatario di esporre, in modo ben visibile all’utenza, il listino prezzi dell’attività di supporto con l’indicazione del costo dei servizi offerti.

6. Nel caso di sub-convenzione dei servizi di cui alle precedenti lettere a) e b) l'affidatario è garante del rispetto delle norme in materia dettate dalla Regione Toscana con particolare riferimento all’osservanza dei requisiti richiesti in ambito di commercio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 14 - PUBBLICITÀ ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO E SPONSORIZZAZIONI

1. E’ consentita ogni forma di pubbicità nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento sulla pubblicità e sull’applicazione del canone degli impianti pubblicitari vigente al momento della realizzazione della pubblicità stessa. L'affidatario è comunque responsabile del pagamento della tariffa ove essa sia previsto dalla normativa in vigore. I contratti pubblicitari stipulati devono essere inviati, per conoscenza, all'Amministrazione comunale .

Art. 15 – RENDICONTO

1. L'affidatario ha l’obbligo di trasmettere all'Amministrazione comunale una relazione dettagliata dell’attività svolta ogni 12 mesi dalla firma della presente convenzione, relativa alla avvenuta gestione dell’impianto con i seguenti dati:

a) numero di associazioni che hanno utilizzato l’impianto sportivo e ore loro riservate;

b) ore di utilizzo da parte dell'affidatario;

c) iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate;

d) bilancio consuntivo di gestione dell’impianto affidato che dovrà comprendere l'ammontare delle tariffe introitate, l'elenco delle attrezzature acquistate, gli introiti pubblicitari, le sponsorizzazioni, i contributi vari legati all’impianto.

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Art. 16 – STATISTICHE

1. L'affidatario deve fornire, a fini tecnico-statistici e di verifica, i dati relativi all’utenza con modalità e tempistica indicate dall'Ufficio Sport Comunale.

Art. 17 - RESPONSABILITÀ

1. L'affidatario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.

2. L'affidatario risponde dei danni causati dai propri soci agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all’interno dell’impianto sportivo ed esonera espressamente, senza alcuna riserva, l’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità ed assume pienamente ed incondizionatamente l’onere della responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori (ove previsti) compresi.

3. L'affidatario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l’errato uso degli impianti tecnologici.

4. L'affidatario segnala tempestivamente agli uffici comunali competenti chi, non rispettando le norme interne d’uso, provochi danni materiali alla struttura dell’impianto sportivo, a persone o cose.

Art. 18 - GARANZIA ASSICURATIVA

1. E’ a carico dell' affidatario l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall’espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato con congruo massimale minimo.

2. I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l’intero periodo di durata della convenzione.

L'affidatario si impegna inoltre a fornire per tempo all’Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.

3. Si precisa che la stipula delle predette polizze viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell’Amministrazione comunale e degli utenti del servizio, pertanto l’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo l'affidatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

4. L'Amministrazione comunale sarà quindi tenuta indenne per eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

Art. 19 - CONTROLLI E VERIFICA DELL’EFFICIENZA GESTIONALE

1. L'Amministrazione comunale, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione del complesso sportivo nel rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione. A tal fine:

a) potranno essere eseguite ispezioni dei documenti contabili afferenti la gestione dell'impianto;

b) potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l’osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione;

c) potranno essere eseguite indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti.

2. I dipendenti incaricati al controllo avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche senza preavviso. L'affidatario ha comunque la facoltà di chiedere all'Amministrazione comunale eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti la gestione dell’Impianto Sportivo.

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3. Al termine del controllo l’incaricato redigerà un verbale, che verrà sottoposto ad approvazione per presa visione all'affidatario, relativo alle operazioni compiute e a quanto riscontrato.

L’Amministrazione, sulla base della relazione relativa al controllo effettuato, si riserva di impartire all'affidatario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati con applicazione, se inottemperante, della diffida ad adempiere con le relative sanzioni.

Art. 20 - SORVEGLIANZA SULL’IMPIANTO E SULLE ATTIVITÀ

1. L'affidatario deve vigilare affinché gli utenti si uniformino e rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari; egli ha facoltà di allontanare temporaneamente dall’impianto i fruitori che non rispettino, in tutto o in parte, i divieti, le limitazioni e le modalità d’uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo. Delle azioni poste in essere dovrà essere informato, con relazione dettagliata, l'Ufficio Sport che valuterà l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.

2. L'affidatario che omette di intervenire o di segnalare quanto sopra indicato ne assume la piena responsabilità e conseguenze.

Art. 21 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI LUCCA

1. L'Amministrazione comunale concede un contributo economico a sostegno dei costi conseguenti alle attività da svolgere obbligatoriamente dal gestore (come il servizio di apertura, custodia e chiusura dell'impianto, la pulizia dei bagni, degli spogliatoi e dei locali ad uso sportivo, lo sfalcio e la manutenzione del verde e delle siepi, la custodia e la manutenzione delle attrezzature presenti nell'impianto sportivo, ecc.), così come previsto dall'articolo 15 della legge regionale n. 21/2015, di € 37.200,00 annue da versare trimestralmente (€ 12.400 ogni trimestre) previo ricevimento di nota scritta da parte dell'affidatario attestante la regolarità del servizio di apertura, custodia, pulizia e manutenzione effettuata nel periodo trascorso.

2. L'Amministrazione Comunale, sostiene le spese per l'ordinaria e la straordinaria manutenzione dell'impianto sportivo diverse da quelle previste dall'art. 7, le spese per le utenze, le spese per la manutenzione degli alberi di alto fusto e le spese per gli interventi di miglioria del bene comunale.

Art. 22 - GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI LUCCA

1. La struttura sportiva potrà essere richiesta dall’Amministrazione comunale gratuitamente per cinque (5) giornate l’anno. L'affidatario deve rendere disponibile la totalità dell’impianto compresi tutti i servizi necessari alla realizzazione dell’evento sportivo o culturale (custodia, squadra di sicurezza, pulizie ordinarie dell’intera struttura utilizzata) e all’occorrenza deve essere liberato da eventuali attrezzature lo spazio sportivo interessato.

Art. 23 – TARIFFE

1. L' affidatario è tenuto ad applicare, se vigenti, le tariffe approvate dall'Amministrazione comunale.

2. Le tariffe saranno corrisposte dall'atleta o dalle Associazioni sportive direttamente all'affidatario, in via anticipata, la somma introitata, debitamente rendicontata nelle modalità concordate con l'ufficio Sport comunale, sarà utilizzata previa autorizzazione per l'acquisto di materiale propedeutico all'impianto sportivo e per la manutenzione delle attrezzature.

Art. 24 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente affidamento nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.

136. L'affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere all'Amministrazione comunale di Lucca, entro 7 giorni dall’accensione del conto dedicato all'affidamento in oggetto, gli estremi del conto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo stesso. L'affidatario si

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impegna inoltre, a comunicare all'Amministrazione comunale ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, l'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere immediatamente il presente affidamento mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo Pec salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. L'affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell’Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi della presente convenzione, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'affidatario si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subcontraenti in relazione alla presente convenzione, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali successive modifiche.

Art. 25 - VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

1. L'affidatario è tenuto a informare l’Amministrazione comunale, tramite Pec, di ogni variazione che intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione comunale di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

Art. 26 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere la presente convenzione in caso di grave e reiterato inadempimento e, in particolare:

a) in caso di frode, di grave negligenza, di inadempimenti nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

b) in caso di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario;

2. L'Amministrazione comunale comunica all'affidatario la risoluzione tramite Pec, con almeno 30 giorni di anticipo. In caso di risoluzione della convenzione all'affidatario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto derivante dalla convenzione mentre permane l’obbligo di conduzione dell’impianto sino alla consegna al nuovo gestore.

Art. 27 - REVOCA

1. Fatta salva la possibilità di applicare sanzioni previste da leggi e regolamenti nazionali/regionali/comunali, l'Amministrazione comunale può revocare la convenzione dell'impianto sportivo quando:

a) i pagamenti del canone sono effettuati con ritardi superiori a 2 mesi dalla scadenza;

b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;

c) la manutenzione delle attrezzature di cui all'art. 7 non è stata effettuata secondo le specifiche tecniche dovute e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità dell'impianto e della sicurezza degli utenti;

d) le migliorie proposte non siano state effettuate secondo le specifiche tecniche di cui al progetto approvato dell'Ufficio Tecnico comunale e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;

2. Fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comune revoca la convenzione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento

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della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della convenzione e nell'ipotesi di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 28 – RECESSO

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1671 del codice civile “Recesso unilaterale dal contratto”, qualora le parti (Amministrazione comunale, affidatario) intendano recedere prima della scadenza, devono darne preavviso almeno sei mesi prima con lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta certificata.

Art. 29 - ONERI E SPESE

1. Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione della convenzione saranno a carico dell'affidatario.

Art. 30 – CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Lucca.

L'AFFIDATARIO IL CONCEDENTE

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